TAR Campania, sez. I, 28 ottobre 2026, n. 6115

Procedure di chiamata dei professori universitari: valutazione comparativa dei candidati e discrezionalità tecnica della Commissione

Data Documento: 2026-10-28
Autorità Emanante: TAR Campania
Area: Giurisprudenza
Massima

Nelle procedure di chiamata dei professori universitari, la valutazione comparativa dei candidati è espressione di un’ampia discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice e deve essere effettuata attraverso un apprezzamento complessivo delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, alla luce dei criteri e dei parametri stabiliti dal bando.

Il giudizio finale non deve necessariamente derivare dalla media aritmetica dei giudizi attribuiti ai singoli indicatori, né dalla loro automatica conversione in punteggi numerici, essendo sufficiente che la Commissione espliciti, mediante una motivazione congrua, le ragioni della prevalenza di un candidato rispetto agli altri.

La valutazione dei titoli non richiede, inoltre, una comparazione analitica di ciascun elemento curriculare, purché i titoli prodotti siano stati effettivamente considerati nell’ambito del giudizio complessivo. Il sindacato del giudice amministrativo resta pertanto circoscritto alle ipotesi di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o palese inattendibilità delle valutazioni, non potendo tradursi nella sostituzione dell’apprezzamento del giudice a quello della Commissione.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4091 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi di OMISSIS, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

nei confronti

OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento:

  1. a) del decreto rettorale del 22 maggio 2025, prot. DR/2025/2304, pubblicato in data 23 maggio 2025 (Albo Ufficiale N.R. 4639/2025), con il quale erano approvati gli atti della Commissione nominata per la selezione di n. 1 professore ordinario di Pediatria generale e specialistica (cod. id. proced. 4_PO_2024_18C1_23) e con il quale era dichiarato vincitore della procedura il Prof. OMISSIS, subordinandone l’assunzione in servizio all’accertamento del possesso dei requisiti; b) di tutti gli atti formati dalla Commissione di nominata per la selezione di n. 1 professore ordinario di Pediatria generale e specialistica (cod. id. procedura 4_PO_2024_18C1_23); c) di ogni altro atto presupposto, connesso o collegato, per quanto di ragione, tra i quali:
  2. il bando dell’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II”, indetto con DR/2024/5675 del 19/12/2024 e pubblicato su G.U. n. 101 del 20/12/2024, nella parte in cui indiceva la procedura per la selezione di n. 1 professore ordinario di Pediatria generale e specialistica (cod. id. procedura 4_PO_2024_18C1_23), nonché
  3. i provvedimenti non noti di approvazione della chiamata e/o della procedura e/o relativi alla presa di servizio del candidato vincitore.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OMISSIS il 28\4\2026, per l’annullamento:

– della relazione della Commissione Giudicatrice del 26 settembre 2025, conosciuta a seguito del deposito fattone dall’amministrazione resistente agli atti del giudizio in data 26/02/2026;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresi gli eventuali atti di recepimento o acquisizione della predetta Relazione da parte dell’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS, di OMISSIS, e dell’Università degli Studi di OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2026 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

  1. Con ricorso introduttivo regolarmente notificato il Prof. OMISSIS ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, il decreto rettorale del 22 maggio 2025, prot. DR/2025/2304, pubblicato in data 23 maggio 2025 (Albo Ufficiale N.R. 4639/2025), con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione nominata per la selezione di n. 1 professore ordinario di Pediatria generale e specialistica (cod. id. procedura 4_PO_2024_18C1_23) e dichiarato vincitore della procedura il Prof. OMISSIS.

Il ricorrente con il proprio gravame ha dedotto:

– di aver partecipato, in qualità di professore associato di Pediatria presso il Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali dell’Università di OMISSIS, alla procedura comparativa disciplinata dall’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, bandita con D.R. (Decreto Rettorale) n. 5675 del 19 dicembre 2024, per n. 1 posto di professore universitario di ruolo prima fascia per il gruppo scientifico disciplinare 06/MEDS-20 “Pediatria generale e specialistica e neuropsichiatria infantile”, settore scientifico disciplinare MEDS-20/A – “Pediatria generale e specialistica”, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali;

– che la procedura, essendo comparativa, si è svolta secondo le modalità indicate nel “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia” emanato con D.R n. 3663 del 2 ottobre 2019;

– che con D.R. 2025/1121 del 30 marzo 2025 è stata nominata la Commissione di valutazione per la procedura, la quale, nel corso della prima seduta, svoltasi il 1° aprile 2025, ha stabilito i criteri di valutazione e gli indicatori di cui al d.m. 4 agosto 2011, n. 344;

– che ai vari criteri è stato attribuito un peso ponderale diverso ai fini della determinazione del voto finale, secondo le prescrizioni indicate nel bando di selezione (Criterio I: Valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: peso 30% ; Criterio II: Valutazione dell’attività di ricerca scientifica: peso 50% ; Criterio III: Valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio: peso: 10% ; Criterio IV: Valutazione delle attività clinico-assistenziali in ambito sanitario : peso: 10%);

– che nella riunione del 16 marzo 2025 la Commissione ha proceduto alla valutazione dei curricula e delle pubblicazioni scientifiche presentati dai tre candidati, non avendo -almeno in tesi- l’onere di svolgere alcuna prova didattica, atteso che tutti i concorrenti rivestivano già la qualifica di professori associati;

– che il giudizio è stato espresso in modo analitico per ogni candidato, attribuendo anche, per ciascun criterio di valutazione e ogni indicatore, un giudizio riassuntivo espresso in “sufficiente”, “buono”, “ottimo” e “eccellente”;

– che le tabelle riassuntive dei punteggi attribuiti per ogni criterio valutativo, alla luce del peso ponderale previsto per ciascun criterio, hanno portato all’attribuzione ai tre candidati di giudizi tali che, all’esito della selezione, il ricorrente si è collocato al terzo posto con punti 8,8, alle spalle della seconda graduata Prof.ssa OMISSIS con punti 9, e del primo graduato e vincitore della selezione, Prof. OMISSIS, con punti 9,3;

– che quindi con D.R. del 22 maggio 2025 prot. DR/2025/2304, pubblicato in data 23 maggio 2025 (Albo Ufficiale N.R. 4639/2025), sono stati approvati gli atti della Commissione, ed è stato nominato vincitore della procedura il Prof. OMISSIS.

Tutto ciò premesso, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità dell’esito della selezione sotto molteplici profili.

Si è costituita in giudizio l’intimata Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” sostenendo l’infondatezza del ricorso.

Si sono costituiti altresì, ciascuno con proprio atto difensivo, i controinteressati Prof. OMISSIS e Prof.ssa OMISSIS, sempre in resistenza al ricorso introduttivo.

Con motivi aggiunti il Prof. OMISSIS ha poi impugnato la Relazione della Commissione giudicatrice del 26 settembre 2025, da lui conosciuta al momento del deposito in giudizio in data 26.2.2026 da parte dell’Ateneo resistente, nella parte in cui questa avrebbe espresso nuove valutazioni nei confronti del ricorrente ed effettuato una integrazione postuma della motivazione del decreto rettorale del 22 maggio 2025 impugnato con il ricorso introduttivo.

L’Università di OMISSIS e i controinteressati Prof. OMISSIS e Prof.ssa OMISSIS hanno controdedotto anche ai motivi aggiunti.

All’esito dell’udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

  1. Il Collegio ritiene opportuno esaminare congiuntamente il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, anticipandone, fin da ora, l’infondatezza nel merito.
  2. All’uopo, è opportuno esaminare preliminarmente la prima censura contenuta nei motivi aggiunti, con la quale è prospettato un vizio di nullità per carenza di potere potenzialmente assorbente, in quanto più grave rispetto ai vizi di ordinaria annullabilità prospettati con le altre doglianze.

Con i motivi aggiunti viene lamentata l’illegittimità della Relazione della Commissione Giudicatrice del 26 settembre 2025, depositata dall’Amministrazione nel presente giudizio e intitolata “Relazione sul ricorso per la procedura 4_PO_2024_18C1_23”, la quale viene avversata dal ricorrente in quanto esprimerebbe nuove valutazioni e conterrebbe una integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, con cui era stata definita la procedura comparativa per cui è causa.

3.1. Il controinteressato Prof. OMISSIS ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti per carenza di interesse, sostenendo che l’atto con essi impugnato, cioè la relazione della Commissione, sarebbe privo di natura provvedimentale e di autonoma lesività. Secondo il controinteressato, in particolare, tale “Relazione della Commissione Giudicatrice del 26 settembre 2025” non costituirebbe un atto amministrativo dotato di efficacia provvedimentale esterna, ma configurerebbe un mero atto interno a [#OMISSIS#] difensiva, volto a fornire chiarimenti sull’operato della Commissione al fine di consentire all’Amministrazione di difendersi nella presente sede processuale.

Il Collegio ritiene di prescindere da tale pur incisiva eccezione di inammissibilità, in quanto i motivi aggiunti sono comunque infondati nel merito.

3.2. Con la prima censura contenuta nei motivi aggiunti, come sopra anticipato, è lamentato il vizio di carenza di potere, sotto un duplice angolo visuale: in primo luogo, la richiamata “Relazione sul ricorso per la procedura 4_PO_2024_18C1_23” integrerebbe una inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo; in secondo luogo, la commissione esaminatrice, in quanto organo straordinario dell’Amministrazione, avrebbe ultimato il proprio compito già con la formulazione della graduatoria alla base del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, esaurendo così il suo potere, e non potendo pertanto successivamente provvedere ulteriormente emettendo la Relazione in discussione.

Il Collegio ritiene che la doglianza, sotto entrambi i richiamati profili, sia priva di fondamento.

In linea generale, la giurisprudenza ha affermato che «Non sempre i chiarimenti resi dall’amministrazione nel corso del giudizio, anche se offerti attraverso atti processuali o scritti difensivi, costituiscono un’inammissibile integrazione postuma della motivazione dell’atto, in particolare allorché essi risultino effettuati mediante richiamo agli atti del procedimento amministrativo e nella misura in cui i documenti dell’istruttoria svolta in quella sede offrano elementi sufficienti e univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione in concreto assunta» (Cons. Stato, sez. II, 7.1.2025, n. 40).

Ciò posto, va evidenziato che l’atto impugnato con i motivi aggiunti è costituito da una relazione della Commissione giudicatrice avente natura di relazione difensiva, predisposta su espressa richiesta dell’Amministrazione resistente formulata con nota prot. n. 108364 del 31/07/2025; tale relazione impugnata, quindi, integra una semplice espressione del diritto di difesa, essendo funzionale a rendere al Tribunale dei chiarimenti sul contenuto dei verbali della procedura concorsuale, e limitandosi a spiegare il percorso logico contenuto negli atti già impugnati con il ricorso introduttivo.

Con la relazione in esame, inoltre, la Commissione non ha elaborato nuove argomentazioni, né ha apportato integrazioni alla motivazione già formulata nell’ambito della procedura concorsuale, o arrecato modifiche ai giudizi precedentemente formulati e ai punteggi attribuiti.

Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, tale relazione del 26/09/2025 non presenta carattere innovativo, e non può pertanto essere qualificata sotto alcun profilo come un’integrazione postuma della motivazione degli atti concorsuali.

Per le stesse ragioni appena dette, non è neppure fondatamente sostenibile che tale relazione della Commissione sia affetta da una carenza assoluta di potere, in tesi basata sulla circostanza che le funzioni della Commissione si erano già definitivamente esaurite con l’approvazione degli atti della procedura concorsuale.

Sul punto, il Collegio osserva che la Relazione in esame non costituisce un nuovo esercizio del potere della Commissione (che, del resto, effettivamente era già esaurito), non comportando una nuova valutazione di fatto e di diritto delle posizioni dei concorrenti, ma si configura come un atto interno avente esclusiva finalità difensiva; in altri termini, i chiarimenti resi sugli atti istruttori e sulle valutazioni già compiute non costituiscono una nuova esplicazione della funzione amministrativa, ma sono semplicemente espressione di esercizio del diritto di difesa dell’Amministrazione.

E, proprio perché tale attività si colloca sul mero piano del diritto di difesa, essa non è soggetta a un termine di decadenza ricollegabile al già avvenuto esaurimento della funzione valutativa della Commissione, che il ricorrente fa risalire alla predisposizione della graduatoria definitiva.

Quindi la Relazione impugnata con i motivi aggiunti è immune dalla carenza di potere che il ricorrente le ha ascritto.

  1. Così esclusa la nullità dell’atto impugnato con i motivi aggiunti, si può quindi procedere all’esame congiunto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti in ordine ai profili di ordinaria annullabilità rispettivamente prospettati.

Con il primo motivo del ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti, è lamentata l’irragionevolezza e comunque l’erroneità delle valutazioni della Commissione sotto più profili.

Il ricorrente si duole della illegittimità della scala di equivalenza tra i giudizi descrittivi e i punteggi numerici attribuiti. In particolare, il ricorrente ha sostenuto l’impossibilità di comprendere il meccanismo di trasformazione dei singoli giudizi in voti, deducendo la mancanza di una precisa scala di corrispondenza tra giudizi sintetici e punteggi numerici attribuiti dalla Commissione: e tale lacuna avrebbe inciso sulla correttezza della valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dell’attività di ricerca dell’interessato, pregiudicandolo a vantaggio dei controinteressati.

La censura è infondata.

In linea generale, con riferimento alle valutazioni della Commissione nell’ambito delle procedure selettive che riguardano la chiamata di professori universitari, la giurisprudenza ha affermato che “non esiste un obbligo cogente di prevedere uno specifico “peso” (in termini numerici) di ogni singolo criterio o parametro preso in considerazione” (Cons. Stato, sez. VI, sent. 3 maggio 2022, n. 3445), e che “il giudizio finale della Commissione rappresenta il risultato di una valutazione complessiva tra i candidati, effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, che, oltre ad essere connotata da ampia discrezionalità tecnica, non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato e del suo curriculum, alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando” (Cons. Stato, sez. VII, sent. 15 maggio 2025, n. 4185). È piuttosto sufficiente, dunque, che la Commissione, una volta fissati criteri, parametri e indicatori, giustifichi con una congrua motivazione la scelta finale, cosi da far emergere le ragioni della prevalenza di un candidato sull’altro.

Orbene, sotto il profilo in esame l’operato della Commissione non è fondatamente censurabile.

L’art. 11 del bando stabilisce i criteri di “Valutazione dell’attività di ricerca scientifica” indicando i seguenti parametri:

“a) autonomia scientifica dei candidati;

  1. b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto;
  2. c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche;
  3. d) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
  4. e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
  5. f) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale”.

Tra i criteri di valutazione dell’attività di ricerca scientifica, l’art. 11 del bando indica anche le pubblicazioni scientifiche, che ciascun candidato può presentare nel numero massimo di dodici, le quali vengono valutate secondo questi criteri:

“a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;

  1. b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del gruppo scientifico disciplinare oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
  2. c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica;
  3. d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
  4. e) nell’ambito dei settori in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale, le Commissioni si possono avvalere anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) “impact factor” totale; 4) “impact factor” medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili)”. E nell’allegato n. 1 al Verbale n. 1 del 1.4.2025 la Commissione, prima di iniziare la valutazione dei candidati, ha espressamente dichiarato, in merito alla valutazione delle pubblicazioni, di volersi avvalere anche di tali ulteriori indicatori indicati come facoltativi nella richiamata lett. e) punti 1-5 dell’art. 11.

Quindi la Commissione ha correttamente applicato, nella fattispecie, le previsioni del bando e quanto indicato nel richiamato allegato n. 1 del verbale n. 1, dato che: in primo luogo essa ha assegnato per ogni pubblicazione un giudizio per ciascuno dei sotto-criteri indicati sub a), b), c) e d); in secondo luogo, nella valutazione, da un lato, ha considerato per ciascuna pubblicazione il numero di citazioni e dell’impact factor relativo al singolo lavoro esaminato, e dall’altro, per il giudizio complessivo sulle pubblicazioni, ha tenuto in considerazione le pubblicazioni censite SCOPUS, le relative citazioni e l’H-index del candidato.

Ne discende che i descritti indicatori, pur non oggetto di volta in volta di una specifica valutazione e punteggio, sono stati comunque inequivocabilmente considerati dalla Commissione, sia nella valutazione della singola pubblicazione sia nell’attribuzione del giudizio finale, come stabilito sin dal verbale di insediamento del giorno 1°.4.2025.

Risulta così chiaro che la valutazione di ciascuna pubblicazione non andava effettuata – né lo è stata- in termini di media aritmetica dei singoli giudizi attribuiti, ma in termini di sintesi tecnico-valutativa, in cui i diversi indicatori sono stati considerati congiuntamente al fine della formazione di un giudizio globale (e non, contrariamente alla ricostruzione di parte ricorrente, di un risultato numerico automatico).

Il corretto utilizzo di questi criteri è stato ulteriormente chiarito dalla Commissione stessa nella nota 4-PO-2024-18C1-23 del 26 settembre 2025, nella quale è rappresentato che “I giudizi descrittivi delle pubblicazioni non corrispondono necessariamente ad un puntuale giudizio numerico: sufficiente =7, buono =8, etc. Altrimenti sarebbe ridondante avere ‘giudizio descrittivo’ e giudizio numerico’ e ne sarebbe bastato soltanto uno. Il giudizio descrittivo ha infatti tenuto conto di una valutazione complessiva dei vari parametri a cui la commissione ha dato un peso differenziale a seconda dell’impatto di ciascuno di essi, tenendo soprattutto in considerazione l’apporto personale”. E tale chiarimento, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente nella seconda censura dei motivi aggiunti, conferma che la Commissione ha adeguatamente predeterminato i parametri e i criteri di valutazione, rendendo chiaro e verificabile il percorso logico seguito nella formulazione del giudizio complessivo, senza che fosse quindi necessario introdurre ulteriori scale di equipollenza o sistemi di conversione non previsti dal bando.

Dalla richiamata nota impugnata con i motivi aggiunti, inoltre, si desume l’infondatezza dell’assunto del ricorrente secondo cui, in primo luogo, i giudizi attribuiti a ciascuna delle dodici pubblicazioni presentate dai candidati avrebbero dovuto costituire il risultato di una media aritmetica dei singoli indicatori valutativi previsti dal bando, e, in secondo luogo, il valore numerico finale relativo all’attività di ricerca scientifica sarebbe dovuto necessariamente discendere, a sua volta, in via automatica, dalla sommatoria matematica dei giudizi parziali assegnati a ciascun sub criterio.

Tale impostazione del ricorrente, infatti, non trova riscontro nel bando e nei verbali della Commissione medesima, che non stabiliscono affatto che la valutazione complessiva del candidato doveva essere effettuata sulla base di un meccanismo di calcolo automatico dato dalla sommatoria dei giudizi, convertiti in punteggi, attribuiti per ciascun criterio e sub-criterio di valutazione.

A conferma di questa conclusione, nella richiamata relazione impugnata con i motivi aggiunti la Commissione ha ulteriormente chiarito il percorso valutativo seguito, richiamando, a titolo esemplificativo, il giudizio di “buono” attribuito al Prof. OMISSIS in relazione alla pubblicazione n. 1: in tale circostanza, infatti, la Commissione, che aveva riconosciuto alla suddetta pubblicazione tre valutazioni di eccellenza, rispettivamente con riferimento all’originalità, alla congruenza e alla rilevanza scientifica, ma anche un giudizio di “sufficiente” relativamente all’apporto individuale del candidato, ha infine attribuito al Prof. OMISSIS una valutazione complessiva di “buono” (ciò in considerazione del fatto che egli figurava come 36° autore su un totale di 96 coautori, circostanza che, secondo il criterio adottato dalla Commissione, escludeva la possibilità di ritenere il suo contributo individuale particolarmente rilevante, essendo il lavoro stato realizzato prevalentemente grazie all’apporto degli altri coautori). Analogo ragionamento, non certo illogico, la Commissione ha seguito con riferimento alla pubblicazione n. 4 del ricorrente, come illustrato nella stessa relazione oggetto dei motivi aggiunti. Inoltre la Commissione, nella decritta valutazione globale e complessiva, ha tenuto conto della circostanza che, avuto riguardo al complesso delle dodici opere presentate dal Prof. OMISSIS, egli ricopriva un ruolo principale solo in nove delle dodici, e inoltre, in quattro pubblicazioni, selezionate dal candidato stesso, egli non figurava quale primo autore.

La censura in trattazione risulta infine infondata anche sotto un diverso angolo visuale, in quanto il ricorrente ha addirittura prospettato dei calcoli alternativi rispetto a quelli operati dalla Commissione, finendo così per contestarne il merito delle valutazioni tecnico-discrezionali senza, però, allegare e dimostrare profili di illogicità, irragionevolezza e sproporzione delle valutazioni amministrative.

  1. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo è lamentato che il giudizio vertente sulla comparazione dei curricula dei candidati sarebbe manifestamente erroneo ed irragionevole, tenuto conto di tutti gli indici valutativi analiticamente posti dal bando e dalla Commissione stessa.

Il Collegio deve tuttavia ricordare che è consolidato l’orientamento giurisprudenziale che esclude la sindacabilità dei giudizi valutativi delle Commissioni di concorso, salvo emergano vizi di natura e consistenza tale da far trasparire con immediatezza che la valutazione sia scaturita da un palese travisamento, appaia abnorme o si mostri del tutto illogica. Questa Sezione, invero, con un indirizzo che deve essere qui confermato, anche di recente ha “richiamato il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale (fatto proprio anche dalla Sezione: cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 26 luglio 2023, n. 2344) secondo cui nel formulare il giudizio tecnico sui titoli o sulle pubblicazioni l’Amministrazione è chiamata ad applicare regole elastiche ed opinabili, contrassegnate da un fisiologico margine di opinabilità (c.d. concetti giuridici indeterminati), per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità. In altri termini, la parte ricorrente non può limitarsi a censurare la mera non condivisibilità della valutazione tecnico discrezionale della P.A. o ad autostimare differentemente i propri titoli o pubblicazioni, ma ha l’onere di dimostrare la palese inattendibilità, l’evidente insostenibilità del giudizio compiuto dalla commissione esaminatrice, organo cui la legge demanda la valutazione dell’idoneità tecnica degli aspiranti a una selezione pubblica; laddove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla P.A. il Giudice Amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della P.A. la propria: diversamente opinando egli sostituirebbe un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile, assumendo così un potere che la legge riserva alla P.A. (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4 febbraio 2022, n. 803; T.A.R. Veneto, sez. III, 8 gennaio 2020, n. 24).e/o parziale, o un manifesto travisamento di fatto (ex pluribus, Cons. Stato, V, n. 92 del 2023; VI, n. 6753 del 2020)” (Tar Campania, Napoli, sez. I, 24 marzo 2025, n. 2479, che richiama TAR Sicilia – sede di Catania, sez. I, 24 ottobre 2024 n. 3456).

Ora, come si vedrà, le doglianze dell’attuale ricorrente si limitano a una contestazione del merito dell’attività amministrativa, senza che siano dimostrati profili di illogicità, irragionevolezza, di travisamento dei fatti o di difetto di proporzionalità.

5.1. Nel dettaglio, con il secondo motivo del ricorso introduttivo e la terza doglianza dei motivi aggiunti, il ricorrente ha lamentato l’erroneità della valutazione della Commissione in ordine al “criterio dell’attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti”, sostenendo che, comparandosi i giudizi espressi per i tre candidati sotto il profilo dell’attività didattica e di quella integrativa e del servizio agli studenti, risulterebbe ingiustificata la valutazione positiva attribuita ai controinteressati.

In particolare, con riguardo all’attività didattica, il ricorrente ha allegato di vantare oltre 30 anni di esperienza di docenza, nel corso dei quali ha seguito lo svolgimento di 158 tesi di laurea, cioè un numero molto superiore a quello riconosciutogli dalla Commissione, di ʺoltre 110ʺ; ne deriverebbe l’irragionevolezza del divario di un solo punto tra il ricorrente e il prof. OMISSIS, in quanto il differenziale di punteggio a favore del ricorrente avrebbe dovuto essere maggiore.

La censura non coglie nel segno.

Il ricorrente per il criterio in esame ha ottenuto il massimo punteggio (10/eccellente), ma, contestando il merito di tutte le valutazioni della Commissione, deduce che i controinteressati avrebbero dovuto conseguire un punteggio inferiore rispetto a quanto loro attribuito (cioè il punteggio 9 per il prof. OMISSIS e il punteggio 8 per la prof.ssa OMISSIS).

Il percorso valutativo della Commissione, tuttavia, ad avviso del Collegio è immune anche per questo verso da vizi logici e argomentativi.

In argomento, infatti, la Commissione ha ragionevolmente stabilito che, una volta superata una determinata soglia temporale, da essa individuata motivatamente in dieci anni, l’ulteriore durata dell’attività didattica non è stata considerata tale da poter determinare una differenza “significativa”, in quanto la mera dimensione quantitativa della durata dell’esperienza non può costituire un parametro di soverchiante rilevanza ai fini della valutazione. L’organo tecnico ha, infatti, ritenuto che, una volta raggiunto un determinato livello di esperienza nell’attività di insegnamento (non illogicamente individuato in dieci anni), gli ulteriori anni di esperienza non assicurano necessariamente una qualità migliore rispetto a quella già raggiunta. In altri termini, la qualità dell’attività didattica, superata la soglia del decennio, non è stata ritenuta ulteriormente crescente in funzione dell’anzianità del docente o del numero di tesi seguite in qualità di relatore. Impostazione, questa, che trova peraltro riscontro anche nella letteratura scientifica richiamata dalla Commissione stessa (cfr. i contributi di OMISSIS, nonché di OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, pubblicati su prestigiose riviste internazionali), da cui emerge, oltre una determinata soglia temporale, una correlazione inversa tra gli anni di esperienza e i punteggi che possono essere riconosciuti per l’attività didattica, mettendo quindi in discussione l’assunto secondo cui l’aumento della anzianità professionale debba necessariamente e senza limiti tradursi in un corrispondente aumento della qualità dell’insegnamento.

Per quanto precede, e come previsto anche nel bando e nei criteri di valutazione indicati dalla Commissione, la valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è stata svolta sulla base non solo della durata, ma anche dei più ampi parametri del volume, intensità, continuità e congruenza. E, con valutazione non irragionevole, nella citata nota impugnata nei motivi aggiunti la Commissione ha ribadito che “l’attività clinico-assistenziale, come anche quella didattica (vedi numero di tesi come relatore), è ovviamente maggiore per il prof. OMISSIS in quanto significativamente più anziano degli altri due concorrenti ma il giudizio non può essere solo espresso in termini di quantità di attività altrimenti sarebbero sempre i candidati più anziani ad essere preferiti. Va inoltre sottolineato che non era possibile valutare la qualità delle tesi”.

Peraltro, se il bando avesse voluto rigidamente attribuire una specifica premialità per ogni singolo anno di insegnamento svolto, esso sarebbe stato esplicito in tal senso.

Alla luce di tali rilievi, non è quindi sostanzialmente persuasiva neppure la doglianza del ricorrente secondo cui la Commissione sarebbe incorsa in un travisamento per il fatto di attribuire alla Prof.ssa OMISSIS e al Prof. OMISSIS “oltre 20 anni” di docenza laddove i loro curricula avrebbero attestato, rispettivamente, solo circa 15 e 14 anni. Come lumeggiatosi nella relazione della Commissione impugnata con i motivi aggiunti, difatti, “se superiore ai 10 anni la commissione non ha ritenuto l’attività didattica significativamente differente se essa è pari a 20 o 30 anni. La qualità della didattica non necessariamente aumenta con l’aumentare dell’età o con il numero di cui un candidato è relatore di tesi”. Ne deriva che, superata la descritta soglia massima dei primi dieci anni di attività, ai fini del punteggio è pressoché irrilevante che l’attività didattica sia stata svolta complessivamente dai due controinteressati rispettivamente per 15 e 14 anni, e non per 20 anni.

Ne consegue che la valutazione della Commissione sul punto non è utilmente censurabile, non apparendo essa sostanzialmente illogica, irragionevole o immotivata (senza dire che non risulta neppure che l’erroneità della singola menzione sulla quale si appunta la contestazione in esame corrispondesse a un reale errore di percezione, da parte della Commissione, dei dati di anzianità in discussione).

5.2. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo e la sesta doglianza dei motivi aggiunti è lamentata altresì l’illegittimità della valutazione della Commissione in merito all’attività di ricerca: il ricorrente si duole, tra l’altro, della inadeguata valutazione delle pubblicazioni e delle collaborazioni in riviste scientifiche, nonché della insufficiente valorizzazione di incarichi di prestigio internazionale da lui ricoperti, come il ruolo di Full Member dellʹ OMISSIS, in tesi ingiustamente ridimensionato dalla Commissione come mera collaborazione con gruppi internazionali. Inoltre, il ricorrente ha lamentato la ingiustificata sopravvalutazione dei titoli dei controinteressati.

Anche sotto questi profili la censura è infondata.

La Commissione ha svolto un esame analitico e non irragionevole delle pubblicazioni presentate e della complessiva consistenza della produzione scientifica dei candidati.

I punteggi assegnati dalla Commissione trovano d’altra parte un solido riscontro negli indicatori bibliometrici:

– il valore H-index del prof. OMISSIS risulta pari a 43, a fronte di un valore di 37 per il prof. OMISSIS;

– il numero complessivo di citazioni relative ai 12 lavori presentati dal prof. OMISSIS è pari a 163,3, mentre per i 12 lavori del prof. OMISSIS è pari a 67,7;

– l’impact factor medio dei 12 lavori presentati dal prof. OMISSIS è pari a 10,8, mentre quello relativo ai lavori del prof. OMISSIS è pari a 9,5.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, per tutti i tre candidati il giudizio complessivo di ciascuna pubblicazione non risulta dalla mera media dei giudizi espressi sugli indicatori, ma tiene in considerazione anche l’apporto personale del candidato; infatti, a titolo esemplificativo, nel caso della pubblicazione su Nature Medicine del Prof. OMISSIS, l’apporto individuale è stato giudicato “sufficiente” pur a fronte dell’elevato impact factor della rivista.

La valutazione delle pubblicazioni è quindi supportata da criteri logici e scientificamente attendibili.

In ordine, poi, al ruolo di membro editoriale in riviste, la valutazione della Commissione in merito ai titoli del ricorrente si presenta parimenti non irragionevole, anche alla luce di quanto ulteriormente chiarito nella richiamata relazione di cui ai motivi aggiunti sulle caratteristiche proprie di alcune delle riviste indicate dal ricorrente.

Quanto al ruolo di Full Member dello European Reference Network, tale titolo non è stato obliterato dalla Commissione, la quale lo ha semplicemente ricondotto, e valutato, nell’ambito delle attività assistenziali (trattandosi più propriamente di un’attività concernente la diagnosi e il trattamento), piuttosto che delle attività di ricerca; e per tale voce, comunque, il ricorrente ha ottenuto un punteggio più alto rispetto ai controinteressati.

Né meritano positivo scrutinio da parte del Collegio i rilievi del ricorrente tesi a ridimensionare la rilevanza degli incarichi ricoperti dagli altri candidati, con il trasparente intento di sollecitare il Collegio a sostituire la propria valutazione a quella -pur motivatamente e non illogicamente- compiuta dalla Commissione. Per questa ragione non può essere accolta neppure la doglianza, formulata nella sesta censura contenuta nei motivi aggiunti, con la quale è lamentato che l’incarico di direttore dell’OMISSIS (OMISSIS) ricoperto dalla Prof.ssa OMISSIS non sarebbe effettivamente caratterizzato da un particolare prestigio internazionale, in quanto riferibile a un Consorzio costituito da tre centri universitari di ricerca operanti in Campania. In realtà, dovendosi condividere la replica della prof.ssa OMISSIS, la valutazione della Commissione sul punto non è irragionevole, anche considerando che l’OMISSIS è un istituto che svolge attività di coordinamento della collaborazione tra scienziati e laboratori europei nell’ambito dello studio delle relazioni tra alimentazione e salute, con particolare riferimento alle patologie gastrointestinali, infiammatorie e metaboliche, e che prende parte a network e partenariati di carattere internazionale, tra cui “Future FOODS”, le Joint Programming Initiatives e i “Progetti Orizzonte Europa”. Ne consegue che l’incarico di direttore dell’OMISSIS ricoperto dalla Prof.ssa OMISSIS non irragionevolmente è stato positivamente valutato dalla Commissione.

Insomma le doglianze del ricorrente si risolvono anche qui in una censura nel merito delle scelte operate dalla Commissione, attraverso una arbitraria prospettazione, da parte dell’interessato, di una propria rilettura alternativa dei curricula dei candidati.

5.3. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo il ricorrente ha lamentato altresì che, con riferimento al criterio delle attività gestionali, organizzative e di servizio, non sarebbero state valutate alcune proprie attività indicate nel curriculum, e segnatamente i seguenti ruoli ed incarichi:

– Componente del Presidio di Qualità dell’Ateneo “[#OMISSIS#] II” dal 2019 al 2022;

– Componente della cattedra Unesco dal 2019 all’attualità;

– Rappresentante dell’AOU OMISSIS (Full member) dell’OMISSIS.

Con riguardo al medesimo criterio menzionato, con la quinta censura dei motivi aggiunti il ricorrente deduce che nella impugnata Relazione della Commissione è stato erroneamente indicato che “Le attività quali partecipazioni al collegio dei docenti in Dottorati di Ricerca e corsi di laurea che fanno riferimento alla Scuola di Medicina dell’Università di Napoli [#OMISSIS#] II sono state valutate nell’attività gestionali, organizzative e di servizio”: secondo il ricorrente, invece, tali titoli non sarebbero stati affatto valutati neppure sotto gli altri criteri presi in considerazione dalla Commissione.

Anche queste due doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono infondate.

In primo luogo, in merito alla completezza dell’esame dei titoli dei candidati, la Commissione nel verbale n. 3 del 6/5/2025 (pag. 11) ha evidenziato che, per ogni attività allegata dai candidati, essa ha esaminato la documentazione posta “a corredo della domanda di partecipazione”, da ciò ricavandosi che tutto quanto prodotto e dichiarato dai candidati è stato valutato ai fini del possibile punteggio di pertinenza. Peraltro la giurisprudenza ha affermato che “la valutazione dei titoli deve essere svolta non con un dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché si perderebbe in tal modo la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione” (Cons. Stato, sez. VII, 15/5/2025, n. 4185).

In secondo luogo, nella relazione più volte citata la Commissione ha espressamente quanto plausibilmente chiarito quanto segue:

– “Essere componente della cattedra Unesco non è da valutare nelle attività gestionali ma in quelle didattiche per la quale è stato attribuito il massimo punteggio al prof. OMISSIS. Il prof. OMISSIS dichiara come titolo di essere ‘Componente della Cattedra Unesco dal 2019 a tuttora’ ma sul sito web (https://www.unescochairnapoli.it/staff/) non risulta membro dello staff né tra le affiliazioni individuali”;

– “Pur non essendo esplicitata nel giudizio, l’attività di ERN è stata valutata delle attività assistenziali in quanto si tratta di attività di diagnosi e trattamento, per cui sono più correttamente valutabili nell’attività assistenziale piuttosto che nell’attività di ricerca. Per questa attività il prof. OMISSIS ha avuto il giudizio più alto”.

Anche sotto il profilo in esame, quindi, le censure del ricorrente risultano infondate.

5.4. Nel ricorso introduttivo il ricorrente ha prospettato anche dei profili di illegittimità della valutazione della Commissione con riferimento al criterio dell’attività clinico-assistenziale in ambito sanitario (nella quale ha comunque ottenuto un giudizio più elevato rispetto agli altri corrispondente a “ottimo”): da un lato, la Commissione avrebbe dovuto attribuirgli il voto più alto in termini assoluti, corrispondente a “eccellente”; dall’altro, in ragione dell’asserito divario di esperienze in confronto agli altri candidati, il differenziale di voto rispetto a questi ultimi sarebbe stato troppo basso. Sicché sarebbe irragionevole l’attribuzione del giudizio di solo “ottimo” al ricorrente (con conseguenti 9 punti), con una distanza di appena un punto dalla Prof.ssa OMISSIS, e di appena due punti dal candidato vincitore Prof. OMISSIS. Insomma, la Commissione valutatrice, sia in termini assoluti che in termini relativi e comparativi, avrebbe mancato di dare adeguato risalto alla maggiore esperienza del ricorrente sotto il profilo dell’attività clinico-assistenziale.

Con la quarta censura dei motivi aggiunti il ricorrente ha poi impugnato il chiarimento reso dalla Commissione nel punto in cui sono state illustrate le ragioni della sua valutazione in ordine al criterio dell’attività clinico-assistenziale, e in particolare nel punto in cui è stato rappresentato che «il prof. OMISSIS non ha ricoperto incarichi assegnati per concorso (es. direttore di UOC)».

Anche questi ultimi rilievi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.

Contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, la Commissione ha adeguatamente valutato anche le sue attività clinico assistenziali in ambito sanitario, all’uopo seguendo i criteri fissati nella seduta del 1°.4.2025 (cioè “congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il gruppo scientifico disciplinare oggetto della selezione o con settori affini ai settori scientifico disciplinari compresi nel gruppo scientifico disciplinare. Sono valutate la durata, l’intensità, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell’attività assistenziale svolta”). E proprio applicando i criteri di valutazione prefissati la Commissione, per la voce in esame, ha attribuito al ricorrente il giudizio “ottimo”, più alto rispetto agli altri due candidati, e segnatamente ben più alto dello specifico giudizio di “sufficiente” attribuito invece al vincitore prof. OMISSIS.

Il ricorrente, d’altra parte, non ha comunque dimostrato alcuna irragionevolezza o illogicità del giudizio della Commissione, la quale anzi, per il criterio in esame, gli ha riconosciuto il giudizio comparativamente più alto.

Insomma il ricorrente non ha allegato specifici vizi di legittimità dell’operato della Commissione, limitandosi a proporre una diversa valutazione degli incarichi ricoperti, così sindacando però il merito dell’attività amministrativa sulla base di personali valutazioni di opportunità.

  1. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono dunque infondati, e vanno per conseguenza respinti.
  2. In ragione della complessità delle questioni esaminate in fatto e in diritto, si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta, e compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2026 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Primo Referendario, Estensore

Pubblicato il 28/10/2026