Cons. Stato, sez. consultiva per gli atti normativi, 25 gennaio 2022, n. 200

Schema di decreto concernente “Regolamento recante le modalità per l’approvazione e per l’aggiornamento del Piano nazionale di ricerche in Antartide, i soggetti attuatori e i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate”.

Data Documento: 2022-01-25
Area: Giurisprudenza
Massima

Premesso:
1. Con la nota del 13 gennaio 2022 n. 82, il Ministero dell’università e della ricerca ha trasmesso per il prescritto parere, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di decreto in oggetto.
Il Ministero riferisce che tale schema è stato predisposto a norma dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e trova fondamento nell’art. 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), ai sensi del quale “Per consentire la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA) e al fine di assicurare la partecipazione dell’Italia al Trattato antartico, firmato a Washington il 1° dicembre 1959, ai sensi di quanto disposto dall’articolo IX, paragrafo 2, del Trattato stesso, il Ministro dell’università e della ricerca con proprio decreto, a decorrere dall’anno 2021, assegna annualmente, agli enti pubblici di ricerca incaricati dell’attuazione del PNRA, un contributo di 23 milioni di euro. Con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati le modalità per l’approvazione e per l’aggiornamento del PNRA, i soggetti incaricati dell’attuazione del medesimo PNRA e i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato. Al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le parole: «del Programma nazionale di ricerche in Antartide,» sono soppresse. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 23 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998.”.
2. Il testo trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dall’analisi tecnico normativa -A.T.N., dall’A.I.R., dal concerto del MAECI, espresso con nota prot. n. MAE01667825 del 17 novembre 2021, con allegata relazione illustrativa, dal concerto del MEF, espresso con nota prot. n. 26102 del 27 dicembre 2021, sottoscritta dal Ragioniere generale dello Stato, e dal concerto del MiTE, espresso con nota prot. n. 26197 del 30 novembre 2021, atteso che con il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, sono trasferite a tale Ministero le competenze in materia di politica energetica, originariamente spettanti al Ministero dello sviluppo economico (MiSE).
3. Con riguardo alla nota prot. n. 26102 del 27 dicembre 2021 la Sezione rileva che il Ragioniere generale dello Stato, oltre a esprimere il concerto previsto dall’articolo 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, rappresenta anche, per quanto di competenza, circa le relazioni illustrativa e tecnica del medesimo provvedimento, “di non avere osservazioni da formulare all’ulteriore corso”.
Considerato:
1. Considerazioni generali.
Con lo schema di regolamento, sottoposto al parere di questo Consiglio, l’Amministrazione proponente persegue l’obiettivo di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021) che ha abrogato l’articolo 5, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ed ha previsto che con uno o più decreti ex articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 – da adottarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico (ora il Ministro per la Transizione ecologica) e con il Ministro dell’economia e delle finanze – siano disciplinate le modalità di approvazione e di aggiornamento del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA), i soggetti attuatori e i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate.
Come evidenziato dal Ministero proponente sia nella relazione illustrativa che nell’AIR e nell’ATN, l’obiettivo perseguito è di sistematizzare in modo organico la materia de qua, oggetto nel tempo di molteplici interventi legislativi che hanno dato luogo a una stratificazione normativa complessa e non sempre chiara.
Il regolamento sottoposto al parere di questo Consiglio ha, quindi, il duplice, commendevole fine:
a) di operare una univoca e unitaria ricognizione della disciplina della materia, tenuto conto della intervenuta abrogazione della normativa primaria conseguente al disposto di cui al terzo periodo del comma 552 (articolo 5, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266), in luogo del profluvio di norme che si sono susseguite dopo la sottoscrizione, in data 1° dicembre 1959, del Trattato antartico;
b) di semplificare la predetta normativa rendendola chiara, intellegibile e accessibile.
Lo strumento prescelto dal legislatore è un regolamento, ex art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dall’articolato essenziale, che contiene la nuova disciplina del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA) sostituendo quella precedente – in gran parte prevista dal D.M. 30 settembre 2010 – la quale, incidendo anche sulle precedenti previsioni abrogative ivi previste, non determina la reviviscenza delle fonti normative di rango primario relative al PNRA.
Tale strumento viene ritenuto più agile rispetto al regolamento di delegificazione, previsto dall’art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, ma più garantista rispetto al decreto non regolamentare al quale l’articolo 5, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 – oggetto di espressa abrogazione da parte dell’art. 1, comma 552, più volte citato – rimandava.
Il comma 552 ha, inoltre, previsto una nuova modalità di finanziamento del PNRA, scorporando 23 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, dal fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), con la finalità di rendere stabili le risorse connesse all’applicazione dei trattati internazionali e di garantire tempestività nell’assegnazione di tale finanziamento che, secondo le disposizioni contenute nell’approvando regolamento, è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell’università e della ricerca.
2. L’articolato.
Il decreto si compone di 9 articoli.
L’articolo 1 contiene le definizioni normative.
L’articolo 2 disciplina il PNRA, elaborato dalla CSNA (Commissione scientifica nazionale per l’Antartide) e approvato con apposito decreto del Ministro dell’università e della ricerca. Il PNRA: individua gli obiettivi e gli indirizzi strategici con valenza triennale, contiene un’apposita sezione dedicata alle AEA – le Azioni esecutive annuali che specificano le attività di ricerca scientifica e tecnologica da svolgere in Antartide e in Italia e sono finanziate attraverso l’emanazione di bandi rivolti alle università e agli enti di ricerca, pubblici e privati -, nonché promuove e motiva il fabbisogno di risorse finanziarie e umane in relazione a ciascun anno.
L’articolo 3 disciplina il finanziamento del PNRA e il controllo dell’attuazione e dell’utilizzo delle risorse a tal fine erogate. La disposizione rimette ad un apposito decreto del Ministro il riparto dello stanziamento annuale per il PNRA tra i soggetti attuatori “sulla base delle quote previste dal PNRA approvato e dalle AEA” e demanda al predetto atto la definizione delle “modalità di gestione, rendicontazione, monitoraggio, erogazione e controllo delle risorse per il funzionamento del PNRA”.
L’articolo 4 disciplina la Commissione scientifica nazionale per l’Antartide (CSNA), evidenziandone il ruolo di organo consultivo scientifico del Ministro dell’università e della ricerca e ridisegnandone la composizione che passa dai 16 membri, previsti dal D.M. 30 settembre 2010, agli attuali 13 membri. Tre componenti, tra cui è compreso il Presidente, sono scelti dal Ministero dell’università e della ricerca; sei componenti sono scelti, rispettivamente, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), dall’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e dall’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS); i restanti quattro componenti sono scelti, rispettivamente, dal Ministro della transizione ecologica, dal Ministro delegato per la innovazione tecnologica e la transizione digitale, dal Ministro della difesa e dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La disposizione in esame disciplina, inoltre, la durata dell’incarico dei componenti, il funzionamento della Commissione (demandando alla stessa di stabilire le regole di funzionamento), gli uffici di supporto e i compiti.
L’articolo 5 individua i soggetti attuatori del PNRA: il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA) e l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), secondo le modalità e i termini stabiliti in apposita convenzione di durata decennale, aggiornabile annualmente, sottoscritta dai medesimi soggetti attuatori che possono avvalersi di altri enti e organismi pubblici e privati di ricerca, università ed esperti.
L’articolo 6 attribuisce a ciascuno dei soggetti attuatori dei compiti specifici da dettagliarsi nella apposita convenzione: in particolare, il CNR ha il compito di assicurare il coordinamento scientifico delle attività, delle strutture e delle unità di ricerca, la raccolta dei risultati e dei dati scientifici, d’intesa con il Ministero e la CSNA, il raccordo con l’ENEA e l’OGS per gli aspetti tecnologici e tecnico-operativi, il monitoraggio dello stato d’attuazione del PNRA e la definizione degli eventuali interventi correttivi, l’organizzazione di un’apposita banca-dati pubblica; l’ENEA attua le campagne, le azioni tecniche e logistiche e ha la responsabilità dell’organizzazione nelle zone operative; l’OGS è responsabile della gestione tecnica e scientifica della nave rompighiaccio “Laura Bassi”, al fine di dare sostegno alle campagne attuate da ENEA e da CNR, per quanto concerne la componente marittima, dal punto di vista scientifico e logistico.
L’articolo 7 reca la disciplina dei beni (comprese le infrastrutture e le strumentazioni) costituenti il patrimonio del PNRA che sono iscritti in una specifica sezione dell’inventario dell’ENEA e classificati nello stato patrimoniale della medesima Agenzia.
L’articolo 8 prevede che gli oneri derivanti dall’attuazione del presente regolamento, pari a 23 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2021, ai sensi del comma 552 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero.
L’articolo 9 contiene le disposizioni transitorie e finali, relative alla permanenza in carica degli attuali componenti della CSNA sino alla nomina dei nuovi membri, che dovrà avere luogo entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, a decorrere dalla quale cesserà l’efficacia delle disposizioni di cui al DM 30 settembre 2010.
3. Esame dei punti più rilevanti e rilievi della Sezione.
Alla stregua di quanto sopra affermato, la Sezione segnala l’opportunità di modificare alcune disposizioni contenute nello schema in coerenza con le finalità di flessibilità, di semplificazione e di chiarezza perseguite attraverso la nuova normativa, nonché di emendare alcune locuzioni così da favorire una maggiore precisione e una piena intelligibilità funzionali all’immediata attuazione.
Le osservazioni sia di forma che di sostanza sono svolte in relazione a ciascuna singola disposizione dello schema, al fine di renderne più agevole l’eventuale recepimento.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 25 gennaio 2022NUMERO AFFARE 00044/2022
OGGETTO:
Ministero dell’università e della ricerca.
Schema di decreto concernente “Regolamento recante le modalità per l’approvazione e per l’aggiornamento del Piano nazionale di ricerche in Antartide, i soggetti attuatori e i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate”.
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 82 del 13 gennaio 2022 con la quale il Ministero dell’università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Premesso:
1. Con la nota del 13 gennaio 2022 n. 82, il Ministero dell’università e della ricerca ha trasmesso per il prescritto parere, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di decreto in oggetto.
Il Ministero riferisce che tale schema è stato predisposto a [#OMISSIS#] dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e trova fondamento nell’art. 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di [#OMISSIS#] per il 2021), ai sensi del quale “Per consentire la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA) e al fine di assicurare la partecipazione dell’Italia al Trattato antartico, firmato a Washington il 1° dicembre 1959, ai sensi di quanto disposto dall’articolo IX, paragrafo 2, del Trattato stesso, il Ministro dell’università e della ricerca con proprio decreto, a decorrere dall’anno 2021, assegna annualmente, [#OMISSIS#] enti pubblici di ricerca incaricati dell’attuazione del PNRA, un contributo di 23 milioni di euro. Con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati le modalità per l’approvazione e per l’aggiornamento del PNRA, i soggetti incaricati dell’attuazione del medesimo PNRA e i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato. Al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le parole: «del Programma nazionale di ricerche in Antartide,» sono soppresse. [#OMISSIS#] oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 23 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998.”.
2. Il testo trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dall’analisi tecnico normativa -A.T.N., dall’A.I.R., dal concerto del MAECI, espresso con nota prot. n. MAE01667825 del 17 novembre 2021, con allegata relazione illustrativa, dal concerto del MEF, espresso con nota prot. n. 26102 del 27 dicembre 2021, sottoscritta dal Ragioniere generale dello Stato, e dal concerto del MiTE, espresso con nota prot. n. 26197 del 30 novembre 2021, atteso che con il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, sono trasferite a tale Ministero le competenze in materia di politica energetica, originariamente spettanti al Ministero dello sviluppo economico (MiSE).
3. Con riguardo alla nota prot. n. 26102 del 27 dicembre 2021 la Sezione rileva che il Ragioniere generale dello Stato, oltre a esprimere il concerto previsto dall’articolo 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, rappresenta anche, per quanto di competenza, circa le relazioni illustrativa e tecnica del medesimo provvedimento, “di non avere osservazioni da formulare all’ulteriore corso”.
Considerato:
1. Considerazioni generali.
Con lo schema di regolamento, sottoposto al parere di questo Consiglio, l’Amministrazione proponente persegue l’obiettivo di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di [#OMISSIS#] per il 2021) che ha abrogato l’articolo 5, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ed ha previsto che con uno o più decreti ex articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 – da adottarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico (ora il Ministro per la Transizione ecologica) e con il Ministro dell’economia e delle finanze – siano disciplinate le modalità di approvazione e di aggiornamento del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA), i soggetti attuatori e i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate.
Come evidenziato dal Ministero proponente sia [#OMISSIS#] relazione illustrativa che nell’AIR e nell’ATN, l’obiettivo perseguito è di sistematizzare in modo organico la materia de qua, oggetto nel tempo di molteplici interventi legislativi che hanno dato luogo a una stratificazione normativa complessa e non sempre chiara.
Il regolamento sottoposto al parere di questo Consiglio ha, quindi, il duplice, commendevole fine:
a) di operare una univoca e unitaria ricognizione della disciplina della materia, tenuto conto della intervenuta abrogazione della normativa primaria conseguente al disposto di cui al terzo periodo del comma 552 (articolo 5, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266), in luogo del profluvio di norme che si sono susseguite dopo la sottoscrizione, in data 1° dicembre 1959, del Trattato antartico;
b) di semplificare la predetta normativa rendendola chiara, intellegibile e accessibile.
Lo strumento prescelto dal legislatore è un regolamento, ex art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dall’articolato essenziale, che contiene la nuova disciplina del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA) sostituendo quella precedente – in gran parte prevista dal D.M. 30 settembre 2010 – la quale, incidendo anche sulle precedenti previsioni abrogative ivi previste, non determina la reviviscenza delle fonti normative di rango [#OMISSIS#] relative al PNRA.
Tale strumento viene ritenuto più agile rispetto al regolamento di delegificazione, previsto dall’art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, ma più garantista rispetto al decreto non regolamentare al quale l’articolo 5, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 – oggetto di espressa abrogazione da parte dell’art. 1, comma 552, più volte citato – rimandava.
Il comma 552 ha, inoltre, previsto una nuova modalità di finanziamento del PNRA, scorporando 23 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, dal fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), con la finalità di rendere stabili le risorse connesse all’applicazione dei trattati internazionali e di garantire tempestività nell’assegnazione di tale finanziamento che, secondo le disposizioni contenute nell’approvando regolamento, è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell’università e della ricerca.
2. L’articolato.
Il decreto si compone di 9 articoli.
L’articolo 1 contiene le definizioni normative.
L’articolo 2 disciplina il PNRA, elaborato dalla CSNA (Commissione scientifica nazionale per l’Antartide) e approvato con apposito decreto del Ministro dell’università e della ricerca. Il PNRA: individua gli obiettivi e gli indirizzi strategici con [#OMISSIS#] triennale, contiene un’apposita sezione dedicata alle AEA – le Azioni esecutive annuali che specificano le attività di ricerca scientifica e tecnologica da svolgere in Antartide e in Italia e sono finanziate attraverso l’emanazione di bandi rivolti alle università e [#OMISSIS#] enti di ricerca, pubblici e privati -, nonché promuove e motiva il fabbisogno di risorse finanziarie e umane in relazione a ciascun anno.
L’articolo 3 disciplina il finanziamento del PNRA e il controllo dell’attuazione e dell’utilizzo delle risorse a tal fine erogate. La disposizione rimette ad un apposito decreto del Ministro il riparto dello stanziamento annuale per il PNRA tra i soggetti attuatori “sulla base delle quote previste dal PNRA approvato e dalle AEA” e demanda al predetto atto la definizione delle “modalità di gestione, rendicontazione, monitoraggio, erogazione e controllo delle risorse per il funzionamento del PNRA”.
L’articolo 4 disciplina la Commissione scientifica nazionale per l’Antartide (CSNA), evidenziandone il ruolo di organo consultivo scientifico del Ministro dell’università e della ricerca e ridisegnandone la composizione che passa dai 16 membri, previsti dal D.M. 30 settembre 2010, [#OMISSIS#] attuali 13 membri. Tre componenti, tra cui è compreso il [#OMISSIS#], sono scelti dal Ministero dell’università e della ricerca; sei componenti sono scelti, rispettivamente, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), dall’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e dall’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS); i restanti quattro componenti sono scelti, rispettivamente, dal Ministro della transizione ecologica, dal Ministro delegato per la innovazione tecnologica e la transizione digitale, dal Ministro della difesa e dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La disposizione in esame disciplina, inoltre, la durata dell’incarico dei componenti, il funzionamento della Commissione (demandando alla stessa di stabilire le regole di funzionamento), gli uffici di supporto e i compiti.
L’articolo 5 individua i soggetti attuatori del PNRA: il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA) e l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), secondo le modalità e i termini stabiliti in apposita convenzione di durata decennale, aggiornabile annualmente, sottoscritta dai medesimi soggetti attuatori che possono avvalersi di altri enti e organismi pubblici e privati di ricerca, università ed esperti.
L’articolo 6 attribuisce a ciascuno dei soggetti attuatori dei compiti specifici da dettagliarsi [#OMISSIS#] apposita convenzione: in particolare, il CNR ha il compito di assicurare il coordinamento scientifico delle attività, delle strutture e delle unità di ricerca, la raccolta dei risultati e dei dati scientifici, d’intesa con il Ministero e la CSNA, il raccordo con l’ENEA e l’OGS per gli aspetti tecnologici e tecnico-operativi, il monitoraggio dello stato d’attuazione del PNRA e la definizione degli eventuali interventi correttivi, l’organizzazione di un’apposita banca-dati pubblica; l’ENEA attua le campagne, le azioni tecniche e logistiche e ha la responsabilità dell’organizzazione nelle zone operative; l’OGS è responsabile della gestione tecnica e scientifica della nave rompighiaccio “[#OMISSIS#] Bassi”, al fine di dare sostegno alle campagne attuate da ENEA e da CNR, per quanto concerne la componente marittima, dal punto di vista scientifico e logistico.
L’articolo 7 reca la disciplina dei beni (comprese le infrastrutture e le strumentazioni) costituenti il patrimonio del PNRA che sono iscritti in una specifica sezione dell’inventario dell’ENEA e classificati [#OMISSIS#] stato patrimoniale della medesima Agenzia.
L’articolo 8 prevede che gli oneri derivanti dall’attuazione del presente regolamento, pari a 23 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2021, ai sensi del comma 552 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero.
L’articolo 9 contiene le disposizioni transitorie e finali, relative alla permanenza in carica degli attuali componenti della CSNA sino alla nomina dei nuovi membri, che dovrà avere luogo entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, a decorrere dalla quale cesserà l’efficacia delle disposizioni di cui al DM 30 settembre 2010.
3. Esame dei punti più rilevanti e rilievi della Sezione.
Alla stregua di quanto sopra affermato, la Sezione segnala l’opportunità di modificare alcune disposizioni contenute [#OMISSIS#] schema in coerenza con le finalità di flessibilità, di semplificazione e di chiarezza perseguite attraverso la nuova normativa, nonché di emendare alcune locuzioni così da favorire una [#OMISSIS#] precisione e una piena intelligibilità funzionali all’immediata attuazione.
Le osservazioni sia di forma che di sostanza sono svolte in relazione a ciascuna singola disposizione dello schema, al fine di renderne più agevole l’eventuale recepimento.
Articolo 1
L’articolo 1 precisa il significato dei termini più ricorrenti nel regolamento con le finalità dichiarate di concisione e fluidità espressiva ma anche di chiarezza espositiva, trattandosi di termini con [#OMISSIS#] tecnica specifica, di una certa complessità e utilizzati con un massiccio ricorso [#OMISSIS#] acronimi.
Con riguardo alla lettera c), che definisce cosa si intende per “Sistema del Trattato sull’Antartide”, il Consiglio suggerisce l’opportunità, proprio ai fini di [#OMISSIS#] chiarezza espositiva, del richiamo espresso delle tre Convenzioni “ancillari” rispetto al Trattato del 1959, ovvero: la Convenzione di Londra sulla salvaguardia delle foche antartiche (1972), la Convenzione di Canberra sulla salvaguardia delle risorse marine dell’Antartide (1980), il Protocollo ambientale di Madrid (1991).
Articolo 2
L’articolo 2 reca la disciplina del “Programma nazionale di ricerche in Antartide”, prevedendone l’elaborazione da parte della CSNA, l’approvazione con decreto del Ministro e i contenuti.
Con riguardo al comma 1 si afferma che l’approvazione del PNRA avviene con decreto del Ministro “in coerenza anche con il Programma nazionale delle ricerche e con specifici indirizzi”.
Si suggerisce di chiarire meglio in cosa consistono e che forma giuridica assumono gli “specifici indirizzi” che [#OMISSIS#] considerati ai fini della approvazione (e, presumibilmente, ancor prima, dell’elaborazione) del Piano.
Al comma 2 si afferma che “il PNRA è articolato su base triennale e può essere aggiornato annualmente”. Sarebbe opportuno specificare quale è l’atto attraverso il quale avviene il predetto aggiornamento, e in particolare se sia necessario un nuovo decreto ministeriale che integri quello di approvazione del Piano con [#OMISSIS#] triennale. Al riguardo, la Sezione evidenzia che risponderebbe maggiormente alle esigenze di flessibilità uno strumento con un iter più snello di quello previsto per l’approvazione del PNRA.
Il comma 3 disciplina le AEA, cioè le Azioni esecutive annuali, cui è dedicata un’apposita sezione del PNRA, modificando la denominazione dei precedenti PEA onde evitare confusioni sotto il profilo terminologico, sebbene rimangono immutati la natura e i contenuti. Si chiede di chiarire quale sia il significato dell’inciso “tra l’altro” che sembra attribuire all’elenco dei contenuti delle AEA carattere esemplificativo e non esaustivo. Qualora il detto inciso non rispondesse ad alcuna specifica finalità, se ne suggerisce la soppressione in quanto non contribuisce alla chiarezza della disciplina della materia.
Infine l’articolo 2, pur essendo rubricato “Programma nazionale di ricerche in Antartide”, contiene negli ultimi due commi la disciplina di attività che chiaramente esulano dallo stesso: in particolare, il comma 5 prevede la possibilità per il Ministero di promuovere, previo parere della CSNA e in accordo con i soggetti attuatori, il supporto a specifiche attività in coerenza con gli obiettivi strategici del PNRA, mentre il successivo comma 6 disciplina le spedizioni o attività sull’Antartide non comprese nel PNRA, prevedendo l’autorizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell’università e della ricerca.
Ad avviso del Consiglio, sempre in considerazione delle dichiarate finalità di riordino, di semplificazione e di fluidità della disciplina della materia de qua, sarebbe opportuno che le suddette attività – non comprese nel PNRA e assoggettate a un differente regime quanto ad iniziativa, ad autorizzazione e a controllo rispetto a quelle incluse nel Programma – siano disciplinate in un articolo ad esse specificamente dedicato, rubricato con una locuzione del tipo “Attività non comprese nel PNRA”.
Articolo 3
Il comma 2 dell’articolo 3 dispone che “Con decreto del Ministero è ripartito lo stanziamento annuale per il PNRA di cui all’articolo 8 tra i soggetti attuatori di cui all’articolo 5, sulla base delle quote previste dal PNRA approvato e dalle AEA, per l’anno di riferimento”.
Sotto il profilo del drafting si evidenzia che nell’[#OMISSIS#] alinea “dalle” AEA deve essere corretto in “delle” AEA.
Si chiede di eliminare, o almeno di chiarire l’utilità dell’inciso “per l’anno di riferimento”, in considerazione del fatto che il decreto di cui al comma 2 ha già come specifico oggetto il riparto dello stanziamento annuale.
In particolare, è opportuno comprendere se tale inciso ha la funzione di evitare che lo stanziamento annuale possa estendersi anche ad annualità successive, nel [#OMISSIS#] che le attività finanziate non si siano concluse (a maggior ragione se lo si dovesse intendere come riferito alle sole AEA che hanno strutturalmente [#OMISSIS#] annuale).
Il comma 4 prevede che “Con il decreto di cui al comma 2 sono definite le modalità di gestione, rendicontazione, monitoraggio, erogazione e controllo delle risorse per il funzionamento del PNRA”.
In primo luogo, si rileva come l’attività di monitoraggio alla quale si riferisce la citata disposizione riguardi la spesa, essendo invece quella di monitoraggio dei risultati disciplinata dal successivo art. 6, comma 2 lettera d), e demandata al CNR. In tal senso si suggerisce un raccordo tra le due disposizioni ai fini della [#OMISSIS#] intellegibilità del testo.
In secondo luogo, il tenore letterale della [#OMISSIS#] sembra imporre che ogni anno il Ministro, con l’adozione del decreto di cui al comma 2, (ri)definisca ogni volta anche le modalità di gestione, rendicontazione, monitoraggio, erogazione e controllo delle risorse. Ad avviso della Sezione, tale previsione non appare in linea né con l’obiettivo di semplificazione, né con quello di rendere il regolamento in questione la sedes della disciplina completa ed esaustiva del PNRA, in quanto affida a un ulteriore decreto a cadenza annuale la definizione delle “modalità di gestione, rendicontazione, monitoraggio, erogazione e controllo delle risorse per il funzionamento del PNRA” che ben avrebbe potuto e dovuto essere contenuta in termini generali nel presente provvedimento, [#OMISSIS#] poi demandare al decreto annuale la previsione di specifiche previsioni connesse alle peculiarità del singolo stanziamento.
Tale previsione non appare coerente né con il secondo alinea dello stesso comma 4, che riconosce al Ministero un potere generalizzato di richiedere a ciascuno dei soggetti attuatori atti, informazioni e dati necessari alle suddette attività, né con la lettera c) del comma 5, che attribuisce al Ministro, in via generale e non a cadenza annuale, l’emanazione di “direttive e disposizioni per l’attuazione e il controllo del PNRA”. Si raccomanda, pertanto, la competente amministrazione di integrare lo schema in oggetto con le previsioni generali in parola.
Articolo 4
Il comma 4 al secondo alinea stabilisce che “I componenti della CSNA durano in carica quattro anni, rinnovabili”.
Il Consiglio suggerisce di prevedere un limite alla rinnovabilità dell’incarico, aggiungendo ad esempio le parole: “per un ulteriore quadriennio”, ovvero comunque di stabilire un [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] anche superiore, in tal [#OMISSIS#] evidenziando la specificità dell’esperienza richiesta per far parte della CSNA e delle competenze nelle “zone polari” che limitano la platea dei componenti.
Quanto ai compiti attribuiti della CSNA ed elencati al comma 8, questo Consiglio suggerisce di coordinare la lettera “b) elaborare e proporre al Ministro gli aggiornamenti annuali del PNRA” con il comma 2 dell’articolo 2, che pure prevede gli aggiornamenti annuali.
Il comma 9 al secondo alinea stabilisce che “[#OMISSIS#] eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell’ambito delle risorse di ciascuna Amministrazione disponibili a legislazione vigente, con esclusione dei soggetti privati, per i quali non sono previsti rimborsi a carico della finanza pubblica”.
La Sezione ritiene opportuno coordinare il predetto comma con l’art. 6, comma 5, che disciplina il riparto delle spese del personale tra amministrazioni, enti partecipanti e fondi destinati al PNRA ed esprime delle perplessità sulla prevista esclusione dei rimborsi per soggetti privati, laddove l’attività di questi ultimi sia funzionale all’attuazione dei compiti attribuiti alla CSNA. Si è ben consapevoli che la legge non prevede ulteriori nuovi oneri, ma tali missioni ben potrebbero essere rimborsate nell’ambito dei bilanci già esistenti degli enti competenti, risparmiando magari su altre voci e comunque senza alcun aggravio di spesa ulteriore derivante dalla normativa in esame.
Articolo 5
Il comma 2 prevede che la convenzione che disciplina “le modalità e i termini” del rapporto con i soggetti attuatori è adottata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la CSNA. Considerata la possibilità di aggiornamento annuale della suddetta convenzione di durata decennale sarebbe opportuno, ad avviso del Consiglio, specificare se l’aggiornamento deve avvenire nelle stesse forme dell’adozione ovvero in una forma semplificata.
Articolo 6
Il comma 2, lettera d), concernente il compito del CNR di “monitorare lo stato d’attuazione del PNRA e definire gli eventuali interventi correttivi”, in un’ottica di semplificazione e di chiarificazione della disciplina della materia dovrebbe essere coordinato con l’articolo 3, comma 4, secondo le osservazioni già svolte in relazione alla tale [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], evidenziando le finalità diverse dell’attività di monitoraggio, in un [#OMISSIS#] relativo ai risultati e nell’altro relativo alla spesa.
Il comma 2, lettera e), disciplina l’acquisizione e l’organizzazione in un’apposita banca dati pubblica, in accordo con la competente Direzione generale del Ministero, dei risultati delle attività scientifiche e tecnologiche, unitamente ai parametri di congruità e qualità dei risultati, ai fini della predisposizione degli elementi da sottoporre al sistema nazionale di valutazione della ricerca.
In relazione a detta previsione, la Sezione suggerisce di valutare l’opportunità di inserire un esplicito riferimento alla possibilità dell’accesso gratuito e on line ai risultati inseriti [#OMISSIS#] banca dati in questione, quando i risultati delle ricerche diventino oggetto di pubblicazioni scientifiche, sottoposte alle valutazioni di cui al medesimo comma, fatti salvi gli eventuali obblighi di riservatezza o di tutela di tali dati e le esenzioni dall’accesso di parti delle ricerche, laddove ciò potesse compromettere il raggiungimento degli obiettivi.
La Sezione, infine, evidenzia l’opportunità di aggiungere al comma 6 una lettera f) al fine di prevedere il ricorso a strumenti di comunicazione istituzionale e di divulgazione, anche con finalità didattiche, dei risultati conseguiti attraverso le attività svolte in attuazione del PNRA.
Appare, infine, necessario un coordinamento tra il comma 5, concernente la ripartizione delle spese del personale delle amministrazioni e degli enti partecipanti alle attività di laboratorio e alle campagne antartiche dell’ENEA, del CNR e dell’OGS e le spese relative alle missioni in Italia e all’[#OMISSIS#] e all’affidamento all’esterno di attività non rientranti [#OMISSIS#] competenza dei soggetti operativi attuatori (ENEA e OGS) con l’art. 3, comma 2, che disciplina il decreto di ripartizione dello stanziamento annuale tra i soggetti attuatori.
In particolare, appare opportuno raccordare le citate disposizioni evidenziando che il riparto delle spese di cui al comma 5 dell’art. 6 deve sempre avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale di cui al citato comma 2 dell’art. 3.
Sugli articoli 7, 8 e 9 non vi sono osservazioni.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la Sezione esprime il parere nei termini indicati.
nei sensi suesposti è il parere della Sezione.
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
P.Q.M.
IL SEGRETARIO A.[#OMISSIS#] C.[#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]