Cons. Stato, Sez. VI, 1 aprile 2021 n. 2728

Requisito per partecipare alla procedura di chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010 - Abilitazione scientifica nazionale - Procedura di chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010

Data Documento: 2021-04-01
Area: Giurisprudenza
Massima

Il requisito per partecipare ad una procedura concorsuale per professore universitario, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010, è l’avvenuto conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale al momento della domanda di partecipazione, e non l’astratto possesso dei requisiti di abilitazione. Valutazione quest’ultima spettante peraltro al Ministero dell’Università e della Ricerca e non al singolo Ateneo che bandisce il concorso.
Nel caso di specie, il requisito soggettivo prescritto dall’art. 2 del bando ‒ il possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 06/D1, settore concorsuale 06/D1 “malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio” ‒ non era stato ancora conseguito dalla ricoorrente, sia allo spiare del termine di presentazione della domanda, sia al momento della disposta esclusione alla procedura concorsuale.
Al possesso del titolo non poteva ritenersi equipollente la contestazione in sede giudiziaria (sia pure poi rivelatasi fondata) dell’illegittimità del diniego di rilascio dell’abilitazione scientifica nazionale.
Ragionare diversamente comporterebbe l’ingovernabilità delle procedure selettive, costringendo ciascun Ateneo ‒ non ad attenersi al canone tempus regit actum, il quale impone di applicare il quadro regolatorio (inteso in senso lato) vigente al momento dell’esercizio del potere amministrativo, bensì ‒ a prendere in considerazione una situazione futura ed ipotetica, surrogandosi in una valutazione demandata dall’ordinamento al Ministero dell’Università, che nemmeno è parte nel presente giudizio.

Il tardivo riconoscimento da parte dell’Amministrazione centrale della maturità scientifica della candidata ‒ che, per le ragioni anzidette, non può retrospettivamente viziare l’atto di esclusione, il quale al momento della sua adozione aveva correttamente riscontrato il mancato possesso del requisito soggettivo di partecipazione, sulla base della valutazione negativa spettante al Ministero, a cui l’Ateneo non poteva (ratione temporis) che prestare ossequio ‒ ha senza dubbio prodotto una lesione della sfera giuridica della ricorrente. Ma il rimedio giuridico appropriato, ove ne ricorrano i relativi presupposti, è quello risarcitorio per il ristoro delle chances pregiudicate e non il travolgimento delle operazioni selettive dell’Ateneo.

Contenuto sentenza

N. 02728/2021REG.PROV.COLL.
N. 01563/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1563 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI [#OMISSIS#] – ALMA MATER STUDIORUM, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 
contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] Bertoloni, n. 44; 
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II, n. 18; 
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’[#OMISSIS#] Romagna 8 ottobre 2019, n. 758;
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2021 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
L’udienza si svolge ai sensi degli artt. 25 del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020 e 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.‒ L’appellante Università degli Studi di [#OMISSIS#] deduce che:
– in data 8 [#OMISSIS#] 2014, l’Ateneo indiceva una procedura concorsuale, ai sensi dell’a. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010, per la copertura di due posti di professore universitario di II fascia con riferimento al SSD MED/11 Malattie dell’Apparato Cardiovascolare;
– la dottoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], sebbene non in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale relativa allo specifico settore disciplinare, veniva ammessa con riserva in forza dell’ordinanza cautelare n. 311 del 2014 adottata dal T.a.r. per l’[#OMISSIS#] Romagna, sul presupposto che la stessa aveva in corso un giudizio presso il T.a.r. per il Lazio avverso la valutazione di non idoneità al conseguimento dell’idoneità scientifica;
– all’esito della procedura risultava vincitrice la [#OMISSIS#], la quale cionondimeno impugnava gli esiti del concorso, lamentando che l’Università l’avesse dichiarata vincitrice con riserva nelle more dell’esito del riesame del giudizio per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale;
– successivamente alla conclusione del procedimento di riesame degli atti concorsuali, avviato in data 1 dicembre 2014, l’Ateneo annullava in autotutela gli atti del concorso (sul presupposto della mancanza di imparzialità e terzietà in capo all’organo commissariale, stante i rapporti tra il [#OMISSIS#] della commissione Prof. Bugiardini e la [#OMISSIS#] stessa);
– la ricorrente impugnava (con motivi aggiunti nell’ambito del giudizio già instaurato avverso l’esclusione) l’annullamento in autotutela, ma il T.a.r. per l’[#OMISSIS#] Romagna respingeva il ricorso con sentenza n. 770 del 2015, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4440 del 2016 (a sua volta impugnata con giudizio di revocazione, dichiarato inammissibile con sentenza dello stesso Consiglio di Stato n. 326 del 2019);
– con ulteriore ricorso, la dottoressa [#OMISSIS#] impugnava il provvedimento con il quale veniva riavviata la procedura concorsuale e comunicata la sua esclusione per mancanza dell’abilitazione scientifica nazionale (con nota del 5 giugno 2017 del Rettore dell’Università di [#OMISSIS#]), procedura alla quale veniva ancora una volta ammessa con riserva, in forza dell’ordinanza cautelare n. 229 del 2017 dello stesso T.a.r. per l’[#OMISSIS#]-Romagna;
– con motivi aggiunti, la dottoressa [#OMISSIS#] impugnava anche gli esiti della ravviata procedura concorsuale ‒ alla quale avevano partecipato anche i dottori [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] ‒ risultando collocata in posizione di graduatoria non utile;
– nel frattempo, a seguito di un ulteriore ricorso proposto avverso il (nuovo) mancato conseguimento dell’abilitazione scientifica per l’anno 2012, il T.a.r. per il Lazio, con sentenza n. 9014 del 2018, annullava il provvedimento di diniego e prescriveva all’Amministrazione di procedere al riesame del predetto giudizio ad opera di una differente Commissione.
2.‒ Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’[#OMISSIS#] Romagna, con sentenza 8 ottobre 2019, n. 758, pur avendo rilevato che la ricorrente nel 2015, quando ebbe inizio la procedura concorsuale, era effettivamente priva di uno dei requisiti per la partecipazione (e cioè l’Abilitazione Scientifica Nazionale come professore universitario di II fascia con riferimento al SSD MED/11–Malattie dell’Apparato Cardiovascolare ottenuta nel 2012), ha accolto la domanda di annullamento del provvedimento di esclusione dalla selezione, rilevando che: «la partecipazione con riserva alla selezione è legittima, non potendo accollarsi alla ricorrente le conseguenze del contorto iter del procedimento per valutare l’abilitazione scientifica nazionale nell’anno 2012 soprattutto per quanto riguarda l’omissione di ogni iniziativa da parte del Ministero dopo la sentenza 9014/2018 del TAR Lazio».
Il [#OMISSIS#] di prime cure ha poi accolto i motivi aggiunti rivolti avverso il decreto rettorale di approvazione degli atti procedura valutativa del concorso in esame, accogliendo la censura sollevata dalla ricorrente con riguardo alla violazione del principio di collegialità e altri motivi incentrati sul difetto di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa (segnatamente: il motivo secondo il quale uno dei sub-criteri della commissione “non era semplicemente specificativo di quanto disposto dal bando, ma modificativo”; la censura di illogicità rivolta alla “tabella dei punteggi stabilita per valutare l’attività didattica”; la censura riguardante “la mancata assegnazione di punti per l’attività assistenziale”; il motivo relativo alla data finale per il calcolo degli indici bibliometrici). La stessa sentenza ha dichiarato, rispettivamente, inammissibile e infondato il primo e secondo ricorso incidentale sollevato dal dottor [#OMISSIS#].
Su queste basi, il T.a.r. ha ordinato all’Università di nominare una nuova Commissione che proceda alla valutazione dei concorrenti tenendo conto delle indicazioni contenute [#OMISSIS#] sentenza.
3.‒ Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l’Università, lamentando che il [#OMISSIS#] di primo grado avrebbe trascurato un dato dirimente, è cioè che l’idoneità conseguita nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale è requisito per la partecipazione ai concorsi in sede locale che ciascun ateneo può bandire, [#OMISSIS#] il disposto di cui all’art. 24, comma 6, primo periodo, della legge n. 240 del 2010.
4.‒ Hanno proposto appello incidentale, con separati ricorsi, i signori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], i quali – lamentando che a seguito della sentenza appellata, l’Ateneo aveva sospeso la loro presa di servizio come professori – chiedono l’integrale riforma della sentenza gravata, argomentando diffusamente che l’esclusione dal concorso della [#OMISSIS#] era pienamente legittima, con la conseguenza che il ricorso introduttivo andrebbe respinto nel merito, per mancanza del requisito di partecipazione al concorso, mentre i successivi motivi aggiunti dovrebbero dichiararsi inammissibili per carenza di interesse a censurare l’esito di un concorso a cui la [#OMISSIS#] non aveva titolo a partecipare.
La sentenza appellata viene censurata anche [#OMISSIS#] parte in cui ha dichiarato fondate le censure sollevate dalla [#OMISSIS#] con i motivi aggiunti, escludendo peraltro che i motivi aggiunti fossero inammissibili per mancato superamento della prova di resistenza.
5.– Si è costituita in giudizio la dottoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] insistendo per l’inammissibilità e infondatezza dell’appello dell’Università di [#OMISSIS#] e degli appelli incidentali dei dottori [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#].
In particolare, la dottoressa [#OMISSIS#] sottolinea che l’abilitazione per la seconda fascia tornata 2012 è intervenuta in suo favore in data 13 marzo 2020, nel corso del presente giudizio, a seguito della rinnovata valutazione, conclusasi a metà novembre 2019 (precisa, altresì di essere in possesso non solo dell’abilitazione scientifica per l’anno 2013, conferitale sostanzialmente sulla scorta dei medesimi titoli che la stessa aveva portato a valutazione per l’anno 2012, ma anche della abilitazione scientifica 2016 per lo svolgimento delle funzioni di professore di prima fascia). L’intero appello principale e i primi motivi dei due appelli incidentali andrebbero quindi dichiarati improcedibili.
Aggiunge che, successivamente all’ordinanza cautelare del T.a.r. n. 229 del 2017 di ammissione con riserva, era stata la stessa Amministrazione ad ammetterla alla procedura con il decreto rettorale n. 1559 del 29 novembre 2017 («nelle more della definizione del contenzioso in atto avverso il mancato conseguimento della Abilitazione scientifica per l’anno 2012 promosso con ricorso al TAR Lazio RG 9016 del 2017»), e tale decreto (sebbene conosciuto dalle controparti per esser stato depositato in giudizio dall’Università) non era mai stato impugnato.
In via subordinata e mero scrupolo di cautela, la dottoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato a sua volta la sentenza di primo grado n. 758 del 2019 «per carenza o insufficienza della motivazione e dei presupposti nonché, comunque, per non avere rappresentato compiutamente la posizione giuridica della ricorrente al momento della decisione della controversia, non avendo sufficientemente chiarito che essa stessa ricorrente aveva partecipato legittimamente alla procedura anche in forza del sopra citato decreto rettorale n. 1559 del 29.11.2017».
6.– A seguito del deposito da parte dell’appellata [#OMISSIS#] della rivalutazione per l’abilitazione scientifica per l’anno 2012 disposta dal Ministero dell’Università e della Ricerca in esecuzione della sentenza n. 9014 del 2018 del T.a.r. del Lazio, la dottoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha presentato, in data 23 marzo 2020, motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 104, comma 3, del c.p.a., sostenendo che, diversamente rispetto a quanto erroneamente sostenuto, proprio la novità addotta dalla [#OMISSIS#] evidenzierebbe l’erroneità della sentenza impugnata.
Dal provvedimento amministrativo finale assunto dal Ministero, si ricaverebbe infatti che la [#OMISSIS#] risulta sì abilitata alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 06/D1 Malattie dell’apparato cardiovascolare e Malattie dell’apparato respiratorio, ma con «Validità abilitazione dal 13/03/2020 al 13/03/2029», con ciò confermando ulteriormente che l’esclusione disposta dall’Università di [#OMISSIS#] nei confronti della [#OMISSIS#] era legittima poiché la [#OMISSIS#] al momento della partecipazione al concorso non aveva il requisito dell’abilitazione scientifica per l’anno 2012.
7.– La dottoressa [#OMISSIS#], in data 17 [#OMISSIS#] 2020, ha proposto nuovi motivi di appello incidentale, rilevando che il [#OMISSIS#] di primo grado non avrebbe approfondito ulteriori aspetti che pure erano stati portati alla sua attenzione e che avrebbero reso ancor più palese la gravità della complessiva e sistematica azione tenuta dall’Amministrazione ai suoi danni.
In particolare, la sentenza appellata andrebbe riformata [#OMISSIS#] parte in cui:
– non ha considerato due ulteriori [#OMISSIS#] di inammissibilità che connotavano il primo ricorso incidentale del dottor [#OMISSIS#]: in primo luogo, questi non era contemplato nel provvedimento impugnato in primo grado col ricorso principale; per altro verso, lo stesso aveva inammissibilmente ampliato la portata del ricorso incidentale, facendo cioè valere una pretesa autonoma;
– non ha accolto la censura della dott.ssa [#OMISSIS#], secondo cui il solo fatto di avere la Commissione determinato nuovi sub-criteri di valutazione (rispetto a quelli della precedente fase concorsuale) sarebbe di per sé motivo di illegittimità;
– ha respinto la censura della dott.ssa [#OMISSIS#] in merito alla non valutabilità dei 3 insegnamenti riconosciuti al controinteressato [#OMISSIS#] anche se non pertinenti con il settore MED/11;
– con riguardo alle risultanze del procedimento di autotutela, non ha apprezzato che l’attività di valutazione da parte del CESIA (Area Sistemi e Servizi Informatici) era stata svolta in violazione delle regole concorsuali ed in maniera sotto più [#OMISSIS#] perplessi.
8.– La dottoressa [#OMISSIS#], nell’[#OMISSIS#] memoria, evidenzia che il Rettore, ricevuta la comunicazione sull’avvenuto rilascio dell’abilitazione scientifica nazionale per l’anno 2012 in suo favore, aveva avviato un procedimento al fine di valutare la rilevanza di tale sopravvenienza in relazione al concorso di cui si discute nel presente giudizio di appello per la copertura di due posti di professore di seconda fascia. Tale procedimento dell’Università si è concluso con la nota rettorale del 7 [#OMISSIS#] 2020 che, del tutto correttamente, ha riconosciuto la sussistenza in capo alla dottoressa [#OMISSIS#] anche di questo specifico presupposto di partecipazione al concorso, ammettendola così definitivamente alla procedura.
Il citato decreto rettorale non è stato impugnato e consentirebbe di superare definitivamente ogni questione su quali fossero gli effettivi presupposti di emanazione del precedente decreto rettorale n. 1559 del 29 novembre 2017, con conseguente improcedibilità dell’intero appello dell’Università di [#OMISSIS#] e del primo motivo di appello incidentale dei dott. [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#], a prescindere dalla loro infondatezza.
9.– All’odierna udienza del giorno 11 marzo 2021, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.– La complessa vicenda processuale in esame scaturisce dallo svolgimento concomitante di due ordini di controversie instaurate dalla dottoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Il primo filone ha avuto ad oggetto la procedura per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 06/D1. L’[#OMISSIS#] sentenza n. 9014 del 2018 del T.a.r. del Lazio, ha annullato il giudizio negativo della Commissione nazionale, ordinando una nuova valutazione dei titoli presentati dalla [#OMISSIS#] ad opera di diversa Commissione.
Il secondo filone ha riguardato invece la procedura concorsuale di chiamata a professore associato bandita nel 2014 dall’Ateneo bolognese.
Innanzi al T.a.r. [#OMISSIS#]-Romagna sono stati impugnati (con ricorsi n. 484 e n. 1146 del 2014 e n. 227 del 2015): i) l’esclusione dalla procedura per mancanza dell’abilitazioni scientifica 2012; ii) l’esito della procedura (in cui la [#OMISSIS#] è risultata classificata al primo posto con riserva dell’ottenimento dell’abilitazione per il 2012); iii) il decreto di annullamento in autotutela degli atti della procedura concorsuale. Tali ricorsi, previa loro riunione, sono stati respinti dal T.a.r. con sentenza n. 770 del 2015, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4440 del 2016.
La dottoressa [#OMISSIS#] ha poi impugnato: i) con ricorso principale (n. 496 del 2017), il riavvio della procedura disposta dall’Università e la sua esclusione, disposta dall’Ateneo sempre per la mancanza dell’abilitazione scientifica per l’anno 2012; ii) con motivi aggiunti, gli esiti della procedura concorsuale a cui la [#OMISSIS#] aveva partecipato sempre con riserva (a seguito di ordinanza cautelare), classificandosi al terzo ed [#OMISSIS#] posto; iii) con ulteriori motivi aggiunti, il provvedimento conclusivo del riesame disposto dalla stessa Università, che confermava gli esiti concorsuali.
Gli atti da [#OMISSIS#] citati sono stati annullati con la sentenza del T.a.r. n. 758 del 2019, oggetto del presente giudizio di appello.
2.– Ritiene il Collegio che erroneamente il [#OMISSIS#] di primo grado ha ritenuto illegittima l’esclusione della dottoressa [#OMISSIS#] dalla partecipazione alla procedura concorsuale riavviata.
2.1.– Il requisito per partecipare ad una procedura concorsuale per professore universitario, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010, è l’avvenuto conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale al momento della domanda di partecipazione, e non l’astratto possesso dei requisiti di abilitazione. Valutazione quest’[#OMISSIS#] spettante peraltro al Ministero dell’Università e della Ricerca e non al singolo Ateneo che bandisce il concorso.
Nel [#OMISSIS#] di specie, il requisito soggettivo prescritto dall’art. 2 del bando ‒ il possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 06/D1, settore concorsuale 06/D1 “malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio” ‒ non era stato ancora conseguito dalla dottoressa [#OMISSIS#], sia allo spiare del [#OMISSIS#] di presentazione della domanda, sia al momento della disposta esclusione.
Al possesso del titolo non poteva ritenersi equipollente la contestazione in sede giudiziaria (sia pure poi rivelatasi fondata) dell’illegittimità del diniego.
Ragionare diversamente comporterebbe l’ingovernabilità delle procedure selettive, costringendo ciascun Ateneo ‒ non ad attenersi al canone tempus regit actum, il quale impone di applicare il quadro regolatorio (inteso in senso lato) vigente al momento dell’esercizio del potere amministrativo, bensì ‒ a prendere in considerazione una situazione [#OMISSIS#] ed ipotetica, surrogandosi in una valutazione demandata dall’ordinamento al Ministero dell’Università, che nemmeno è parte nel presente giudizio.
Va pure rimarcato che, alla data della sentenza di primo grado, nessuna pronuncia giurisdizionale si era pronunciata sulla fondatezza della pretesa della [#OMISSIS#] rispetto al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per il 2012 (come pure è eccezionalmente possibile in presenza di determinati presupposti: cfr. Consiglio di Stato, sentenza 25 febbraio 2019, n. 1321). La sentenza n. 9014 del 2018, con cui il T.a.r. per il Lazio aveva annullato la precedente valutazione negativa del Ministero, ordinando semplicemente di procedere ad un riesame del giudizio di idoneità, ad opera di una differente Commissione, lasciando del tutto impregiudicato l’esito del riesame (l’unico vincolo conformativo era quello di valutare solo le n.14 pubblicazioni scelte dal candidato e di tenere considerazione, tra gli altri titoli, anche l’attività didattica, il conseguimento di un premio e il superamento di due mediane su tre).
Ne era evidentemente consapevole lo stesso [#OMISSIS#] di primo grado, quando ha significativamente concluso che: «Sarà altresì opportuno che la ricorrente promuova un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione e dell’Università perché proceda ad effettuare nuovamente il giudizio di idoneità per l’Abilitazione scientifica nazionale per il 2012, onde evitare una terza esclusione dal concorso foriera di un nuovo ricorso».
Anche l’ammissione con riserva disposta in sede cautelare non può [#OMISSIS#] surrogare il possesso di un requisito di partecipazione conseguito dalla dottoressa [#OMISSIS#] solamente con il provvedimento che le ha attribuito l’abilitazione nazionale, con efficacia a decorrere dal 13 marzo 2020, e per i 9 anni previsti dall’art. 16, comma 1, della legge 240 del 2010.
3.– Il tardivo riconoscimento da parte dell’Amministrazione centrale della maturità scientifica della candidata ‒ che, per le ragioni anzidette, non può retrospettivamente viziare l’atto di esclusione, il quale al momento della sua adozione aveva correttamente riscontrato il mancato possesso del requisito soggettivo di partecipazione, sulla base della valutazione negativa spettante al Ministero, a cui l’Ateneo non poteva (ratione temporis) che prestare ossequio ‒ ha senza dubbio prodotto una lesione della sfera giuridica della ricorrente. Ma il [#OMISSIS#] giuridico appropriato, ove ne ricorrano i relativi presupposti, è quello risarcitorio per il ristoro delle chances pregiudicate e non il travolgimento delle operazioni selettive dell’Ateneo.
4.– Per le ragioni anzidette è ininfluente che la stessa Amministrazione avesse ammessa la ricorrente alla procedura concorsuale con il sopra ricordato decreto rettorale n. 1559 del 29 novembre 2017. Si tratta infatti di ammissione disposta in esecuzione di ordinanza cautelare, che non determina alcun effetto di acquiescenza, in quanto non comporta la revoca del precedente provvedimento sospeso ed ha una rilevanza provvisoria, in attesa che la sentenza di merito accerti se il provvedimento sospeso sia o meno legittimo.
È dunque infondato l’appello incidentale promosso dalla dottoressa [#OMISSIS#] (in disparte ogni considerazione sulla sussistenza dell’interesse a chiedere la riforma di un capo di sentenza che l’aveva vista comunque vittoriosa).
5.– Neppure può sostenersi che, avendo il Rettore ammesso alla procedura selettiva [#OMISSIS#] con atto del 7 [#OMISSIS#] 2020, sarebbe divenuto improcedibile sia l’appello dell’Università di [#OMISSIS#] sia gli appelli incidentali di [#OMISSIS#] e di [#OMISSIS#].
Si tratta infatti dell’atto di ammissione alla procedura, che è stata rinnovata proprio in applicazione della sentenza di annullamento di primo grado oggetto del presente giudizio di appello. Ma l’effetto conformativo della rinnovazione delle operazioni concorsuali viene meno con la riforma della sentenza di primo grado, in ragione dell’effetto espansivo esterno della presente sentenza di riforma in appello previsto dall’art. 336 comma 2, c.p.c. (applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio contenuto nell’art. 39, comma 1, c.p.a.).
Deve ancora una volta ricordarsi che, nel processo amministrativo, l’esecuzione della sentenza di primo grado da parte dell’Amministrazione pubblica soccombente non comporta acquiescenza, né fa venir meno l’interesse della stessa all’appello, poiché si tratta della mera (e doverosa) ottemperanza ad un ordine giudiziale provvisoriamente esecutivo.
6.– In definitiva, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è infondato per mancanza del requisito di partecipazione al concorso. I successivi motivi aggiunti sono inammissibili per carenza di legittimazione a censurare l’esito di un concorso al quale la dottoressa [#OMISSIS#] non aveva titolo a partecipare.
6.1.‒ Le spese di lite del doppio grado di lite possono compensarsi in considerazione della novità e particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando:
– accoglie l’appello principale dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#] e gli appelli incidentali dei dottori [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e dichiara inammissibili i motivi aggiunti;
– respinge l’appello incidentale promosso dalla dottoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
– compensa interamente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 11 marzo 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 01/04/2021