Cons. Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2014, n. 5102

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore di prima fascia-Sindacato giurisdizionale

Data Documento: 2014-10-14
Area: Giurisprudenza
Massima

Nell’ambito di una procedura caratterizzata da ampi spazi di discrezionalità, quale è quella avente ad oggetto la valutazione comparativa per il conferimento di un posto di professore universitario di prima fascia, l’introduzione di un criterio di valutazione illegittimo inficia di per sé la validità dell’intera procedura concorsuale, dovendosi presumere, in assenza di una prova contraria, che ai fini della valutazione la commissione abbia utilizzato tutti i criteri dalla stessa predeterminati.
Da una lettura complessiva dell’art. 4, D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, emerge la tassatività dei criteri e dei titoli che le commissioni di concorso possono utilizzare per valutare comparativamente pubblicazioni scientifiche e curricula dei candidati. Tali criteri possono essere modificati o integrati ma solo, come previsto dal comma 6 dell’art. 4 del citato D.P.R., con regolamenti emanati dalle università ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210.
E’ senz’altro precluso alle singoli commissioni la possibilità di introdurre, di volta in volta, criteri di valutazione diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti nell’art. 4, D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, o eventualmente introdotti da disposizioni modificatrici ed integrative contenute in regolamenti adottati dall’università ai sensi del comma 6 del citato art. 4.

Contenuto sentenza

N. 05102/2014REG.PROV.COLL.
N. 01824/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1824 del 2012, proposto da: 
Cella Silvano [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], entrambi rappresentati e difesi dall’avvocato Franco [#OMISSIS#] Scoca, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, via Giovanni Paisiello 55;
contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Nisoli [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via dei Monti Parioli, 48; 
nei confronti di
Università della Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO :SEZIONE II n. 01553/2011, resa tra le parti, concernente procedura comparativa per il conferimento di un posto di professore universitario di prima fascia sett.scientico-disciplinare BIO/14
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università della Calabria, di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di [#OMISSIS#] Nisoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2014 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato Scoca, l’avvocato [#OMISSIS#] per delega dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], e l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Viene in decisione l’appello proposto dai professori Silvano [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per la riforma della sentenza del T.a.r. Calabria, Catanzaro, di estremi indicati in epigrafe, con la quale sono stati annullati gli atti relativi alla procedura comparativa per il conferimento di un posto di professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare BIO/14 – Farmacologia, presso la facoltà di “Farmacia e Scienze della Nutrizione e della Salute” dell’Università della Calabria, indetta con decreto rettoriale del 17 giugno 2008, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 50 del 7 luglio 208, IV serie speciale.
2. Il T.a.r. ha accolto il ricorso proposto in primo grado dai professori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Nisoli, ritenendo fondato, in particolare, il terzo motivo del gravame introduttivo, con cui era stata lamentata la indebita introduzione da parte della commissione di un criterio di valutazione (la capacità di attrarre fondi per la ricerca, di cui al punto 6 dell’allegato 1 al verbale del 25 giugno 2010) non previsto né dal d.P.R. n. 117 del 2000, né dal bando di concorso.
3. Il T.a.r. ha ritenuto illegittima l’introduzione di tale criterio di valutazione sulla base delle seguenti considerazioni
a) l’integrazione o la modificazione, da parte della commissione di concorso, dei criteri e dei titoli predeterminati dal regolamento e dal bando di concorso deve ritenersi illegittima, perché il d.P.R. n. 117 del 2000 consente, al comma 6 dell’art. 4, la modificazione o integrazione dei criteri di valutazione, elencati al comma 2, solo con regolamento adottato dall’università e non prevede alcuna possibilità di introdurre titoli da valutare ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 4.
b) il potere di predeterminare criteri di massima e procedure di valutazione, riconosciuto alla commissione dal comma 1 del citato art. 4, deve interpretarsi come potere di specificazione di criteri e titoli prestabiliti dalle norme e non come possibilità di introdurre criteri e titoli nuovi;
c) nella fattispecie, la capacità di “attrarre fondi” non può essere considerata compresa nell’ambito delle attività di direzione o coordinamento di gruppi di ricerca, ma costituisce un’attività diversa, per cui il relativo titolo non può essere ritenuto una specificazione della più ampia categoria di titoli riconosciuta valutabile dalla lettera g) del ripetuto comma 4.
4. Gli appellanti criticano la sentenza di primo grado deducendo, in sintesi, i seguenti motivi:
aa) il motivo accolto in primo grado dal T.a.r. avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di interessi, atteso che gli originari ricorrenti non hanno provato, neanche genericamente, di come il criterio contestato (capacità di attrarre fondi per la ricerca) avrebbe in concreto inciso sull’esito della procedura concorsuale;
bb) non sarebbe condivisibile l’assunto secondo cui nei concorsi a professore di prima fascia la possibilità di introdurre criteri di valutazione ulteriori rispetto a quelli indicati ai commi 2 e 4 del d.P.R. n. 117 del 2000 sia rimessa solo ad appositi regolamenti adottati dalle Università. Il comma 6 dell’art. 3 si limiterebbe a prevedere espressamente una siffatta possibilità, senza escludere, tuttavia, altre modalità per l’individuazione di criteri ulteriori. Senza escludere, in particolare, la possibilità per la commissione di predeterminare criteri di valutazione aggiuntivi e senza limitare tale prerogativa alla semplice individuazione di sottocriteri specificativi di quelli indicati nei commi 2 e 4;
cc) in ogni caso, ferma la possibilità per la commissione di stabilire criteri aggiuntivi di valutazione, il criterio contestato (capacità di attrarre fondi per la ricerca) sarebbe comunque una mera specificazione del criterio generale “dell’organizzazione, direzione e coordinamento dei gruppi di ricerca”, previsto dal comma 4 dell’art. 4 del citato d.P.R. n. 117 del 2000.
In quest’ottica, l’aggiunta, operata dalla Commissione, della locuzione “capacità di attrarre fondi per la ricerca” all’interno del criterio sull’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca, non solo non sarebbe affetta da illogicità ed irragionevolezza, ma anzi evidenzierebbe la pertinenza di tale criterio con la direzione e il coordinamento dell’attività di ricerca, nonché la sua adeguatezza ai fini della valutazione delle pregresse esperienze di ricerca dei candidati; viceversa la censura del T.a.r. sarebbe in contrasto con gli attuali connotati che caratterizzano il sistema universitario e sarebbe il frutto di una interpretazione dell’art. 4 d.P.R. n. 117 del 2000 eccessivamente legata al dato testuale e al momento storico della sua introduzione nell’ordinamento.
5. Si sono costituiti in giudizio i professori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed [#OMISSIS#] Nisoli, i quali, oltre a resistere all’appello, hanno anche riproposto, mediante appello incidentale, i motivi assorbiti in primo grado.
6. Si è costituita in giudizio, senza svolgere difese, l’Università della Calabria.
7. In vista dell’udienza di discussione le parti private hanno depositato ulteriori memorie difensive a sostengo delle rispettive posizioni.
8. All’odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
9. L’appello non merita accoglimento.
10. Va, anzitutto, respinta l’eccezione di inammissibilità del terzo motivo del ricorso di primo grado, riproposta con specifico motivo nell’atto di appello.
Gli appellanti deducono che gli originari ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare di aver subito specificamente un danno dall’introduzione del criterio oggetto di contestazione.
Il motivo non ha pregio.
L’introduzione di un criterio di valutazione illegittimo, specie nell’ambito di una procedura caratterizzata da ampi spazi di discrezionalità quale è quella in esame (avente ad oggetto la valutazione comparativa per il conferimento di un posto di professore universitario di prima fascia), inficia di per sé la validità dell’intera procedura concorsuale, dovendosi presumere, in assenza di una prova contraria, che ai fini della valutazione la commissione abbia utilizzato tutti i criteri dalla stessa predeterminati.
Corrisponde, infatti, all’id quod plerumque accidit la considerazione secondo cui la valutazione avvenga sulla base di tutti i criteri prefissati. A ciascun criterio deve, dunque, riconoscersi una potenziale idoneità ad incidere sull’esito finale della valutazione.
Tale presunzione è rafforzata, nel caso di specie, dalla circostanza che il criterio in questione è stato specificamente aggiunto dalla commissione rispetto a quelli normativamente previsti. Evidentemente, il fatto stesso che la Commissione abbia ritenuto di introdurre proprio tale criterio rappresenta, già di per sé, un significativo indizio che depone nel senso che lo stesso sia stato poi utilizzato ai fini della comparazione tra i candidati ed abbia avuto, quindi, concreta incidenza sull’esito della valutazione.
Spetta, del resto, a chi contesta la portata invalidante di un vizio di legittimità l’onere di provare che tale vizio, in base ad una sorta di prova di resistenza, sia stato ininfluente sull’esito finale del contenuto decisionale del provvedimento impugnato.
Il motivo, deve, pertanto, essere respinto.
11. Venendo al merito, la valutazione compiuta dal T.a.r. deve essere condivisa.
Da una lettura complessiva dell’art. 4 del d.P.R. n. 117 del 2000 emerge la tassatività dei criteri e dei titoli che le commissioni di concorso possono utilizzare per valutare comparativamente pubblicazioni scientifiche e curricula dei candidati. Tali criteri possono essere modificati o integrati, ma solo, come prevede il comma 6 dell’art. 4 del citato d.P.R., con regolamenti emanati dalle università ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1988, n. 210.
La disposizione appena citata, a differenza di quando deducono gli appellanti, non si limita a prevedere una possibilità, lasciando impregiudicata la facoltà di modifica o di integrazione anche direttamente da parte delle commissioni, ma individua, in maniera tassativa e puntuale, l’unica fonte abilitata ad introdurre tali modifiche ed integrazioni.
Ne consegue che è senz’altro precluso alle singoli commissioni la possibilità di introdurre, di volta in volta, criteri di valutazione diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti nel citato art. 4 (e da quelli eventualmente introdotti da disposizioni modificatrici ed integrative contenute in regolamenti adottati dall’università ai sensi del comma 6).
12. Appurato che è esclusa la sussistenza di un potere integrativo da parte delle singole commissioni, si tratta allora di stabilire se il criterio contestato (la capacità di attrarre fondi per la ricerca) possa ritenersi una mera specificazione del criterio di cui alla lettera g) del comma 6 (l’organizzazione, la direzione e il coordinamento dei centri di ricerca).
Al quesito deve darsi risposta negativa.
Come bene evidenziato dal giudice di primo grado, la capacità di attrarre fondi per la ricerca non può essere ricompresa nell’ambito delle attività di direzione e di coordinamento dei gruppi di ricerca, in quanto costituisce un’attività ontologicamente diversa.
La capacità di attrarre fondi per la ricerca rappresenta manifestazione di una capacità prevalentemente gestionale, dagli spiccati profili manageriali, che presuppone l’abilità nell’intrattenere le relazioni istituzionali necessarie per conseguire finanziamenti da soggetti pubblici o privati.
Si tratta di una capacità certamente eterogenea rispetto a quelle richieste al professore universitario, che deve essere valutato per il suo talento scientifico, inteso come attitudine alla ricerca scientifica, allo studio, alla didattica.
E’ evidente, quindi, che il criterio di cui alla lettera g) del comma 6 non può che essere inteso come attinente alla capacità di organizzare, dirigere e coordinare i centri di ricerca sotto il profilo scientifico e didattico, non sotto quello gestionale e manageriale, essendo queste ultime abilità estranee a quelle che possono essere oggetto di valutazione nei concorsi universitari.
Con ciò non si vuole certo disconoscere l’importanza dei finanziamenti ai fini della ricerca, ma si vuole ribadire la diversità di ruoli e competenze rispettivamente richieste ai professori universitari, che devono garantire l’eccellenza scientifica del progetto di ricerca, e agli organi gestionali e amministrativi, cui spetta, invece il compito, sfruttando le diverse abilità dirigenziali e manageriali, di attrarre i fondi pubblici e privati necessari a finanziare quei progetti di ricerca.
Non vi è dubbio, infatti, che un progetto di ricerca eccellente sotto il profilo scientifico potrebbe non attrarre finanziamenti per cause del tutto indipendenti dalla pure indiscussa validità scientifica del progetto medesimo. Simili eventualità non possono certamente rappresentare un elemento negativo nell’ambito della valutazione comparativa per la selezione del professore universitario.
13. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere respinto.
Sussistono i presupposti, anche in considerazione della parziale novità della questione, per compensare le spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Barra [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Carella, Consigliere
[#OMISSIS#] Contessa, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)