L’art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010 tipizza, in via tassonomica, tre categorie di aspiranti a cui è preclusa la partecipazione alla procedura di chiamata riservata agli interni: i professori in servizio, i titolari di assegno di ricerca, gli iscritti ai corsi universitari nell’ultimo triennio. Il carattere limitativo dell’accesso alla procedura, derivante dalla norma in questione, ne impone un’interpretazione restrittiva, in quanto altrimenti opinando l’estensione analogica dell’effetto limitativo sarebbe contraria ai principi generali, a partire dal favor partecipationis, alla luce dei quali occorre svolgere l’esame ermeneutico delle disposizioni in materia. Pertanto, “in assenza di alcuna delle specifiche cause ostative alla partecipazione, non residuano spazi per un indirizzo ermeneutico che, in via analogica, estenda il perimetro applicativo del divieto“; diversamente, l’indirizzo ermeneutico opposto si traduce “nell’ipostatizzazione della (presunta) finalità della norma astrattamente individuata nell’evitare il rischio che il concorrente, già conosciuto nell’ambiente universitario, possa non essere valutato con imparzialità. Senonché, in forza di una così generica finalità che funge ex se da parametro applicativo, il divieto avrebbe una latitudine precettiva indeterminata; la cui portata proscrittiva il novero della platea dei partecipanti sarebbe rimessa al giudizio soggettivo dell’interprete, sì da compromettere l’esigenza di certezza e d’assenza di valutazioni discrezionali che governano ab imis la materia“. Pertanto, i titolari di docenza di corsi di specializzazione o di master non rientrano fra le tre categorie vietate.
Cons. Stato, Sez. VI, 23 dicembre 2020, n. 8280
Procedura di chiamata riservata agli interni - Art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010
Pubblicato il 23/12/2020
N. 08280/2020REG.PROV.COLL.
N. 09324/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9324 del 2019, proposto da
Università degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 10987/2019, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2020 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e nessuno presente per le parti, in collegamento da remoto, ai sensi degli artt. 25 del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 e 4 comma 1, Decreto Legge 28 del 30 aprile 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame l’Università odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 10987 del 2019, con cui il Tar Lazio aveva accolto l’originario gravame; quest’[#OMISSIS#] era stato proposto dall’odierno appellato [#OMISSIS#], in qualità di partecipante alla procedura, al fine di ottenere l’annullamento del Decreto del Magnifico Rettore della Sapienza n. 2374 del 2 ottobre 2018, recante “approvazione atti procedura selettiva di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4°, della legge n. 240/2010 per n. 1 posto di professore di ruolo di I fascia per il settore concorsuale 06/E2 – Settore scientifico disciplinare MED/24 – presso il Dipartimento di Scienze Ginecologiche-ostetriche e Scienze Urologiche – Facoltà di Medicina e Odontoiatria”, [#OMISSIS#] parte in cui viene dichiarato vincitore della procedura selettiva il Prof. [#OMISSIS#] V.M. [#OMISSIS#]; nonché dei verbali e della relazione finale della Commissione giudicatrice, consegnati al Settore concorsi personale docente il 30 luglio 2018, [#OMISSIS#] parte in cui viene dichiarato vincitore della procedura selettiva il Prof. [#OMISSIS#] V.M. [#OMISSIS#].
All’esito del giudizio di prime cure il Tar accoglieva il ricorso con sentenza redatta in forma semplificata, attribuendo valore assorbente, in quanto inficiante la partecipazione del controinteressato alla procedura in questione, la censura di violazione dell’art. 18 comma IV della legge n. 2402010.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, l’università appellante formulava i seguenti motivi di appello:
– error in iudicando, contraddittorietà ed illogicità; difetto di motivazione; sul concetto di “rapporto di servizio”, sulla scorta della corretta interpretazione dell’art. 18, comma 4, l. 240 del 2010;
– la piena legittimità della decisione presa dalla Commissione giudicatrice in ordine ai motivi comunque assorbiti.
La parte appellata, originario ricorrente [#OMISSIS#], si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello e riproponendo i vizi di prime cure dichiarati assorbiti e non esaminati dal Tar.
La parte appellata, originaria controinteressata e vincitrice della procedura, non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza n. 6304 del 2019 veniva accolta l’istanza cautelare con la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2020 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. La presente controversia ha ad oggetto la sentenza che, in accoglimento del ricorso di prime cure, ha annullato gli esiti della procedura selettiva di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010 per n. 1 posto di professore di ruolo di I fascia per il settore concorsuale 06/E2 – Settore scientifico disciplinare MED/24 – presso il Dipartimento di Scienze Ginecologiche ostetriche e Scienze Urologiche – Facoltà di Medicina e Odontoiatria”, [#OMISSIS#] parte in cui veniva dichiarato vincitore della procedura selettiva il Prof. [#OMISSIS#] V.M. [#OMISSIS#], in quanto quest’[#OMISSIS#] aveva prestato servizio presso l’Ateneo nell’[#OMISSIS#] triennio, non potendo pertanto essere selezionato come vincitore del concorso ai sensi dello stesso quarto comma predetto.
2. L’appello è fondato, nei termini già evidenziati in sede cautelare, con conseguente applicabilità dell’art. 74 cod proc amm.
3. Oggetto del contendere è l’interpretazione della [#OMISSIS#] di cui all’art. 18, comma 4, l. 240/2010, che – ratione temporis (stante la successiva modifica di cui al d.l. 76 del 2020) – così dispone: “Ciascuna università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un [#OMISSIS#] dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'[#OMISSIS#] triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa”.
3.1 Come già evidenziato dalla sezione (cfr. sentenza richiamata da parte appellante, n. 1561 del 2019), la [#OMISSIS#] tipizza, in via tassonomica, tre categorie di aspiranti alla procedura cui è preclusa la partecipazione: i professori in servizio, i titolari di assegno di ricerca, gli iscritti ai corsi universitari nell’[#OMISSIS#] triennio.
3.2 Dal curriculum vitae del Prof. [#OMISSIS#], allegato alla domanda di partecipazione al concorso, si ricava che lo stesso abbia svolto attività presso l’università in questione nei seguenti termini:
– dal 2004 al 2017 docente della Scuola di specializzazione in Oncologia medica;
– dal 2013 al 2015 docente di Master II Livello in “Technical innovations in endoscopic and laparoscopic urologic surgery”;
– dal 2014 al 2015 docente di Master II Livello in “Laparoscopic urologic surgery”;
– dal 2016 al 2017 direttore del Master II Livello in “Chirurgia urologica robot-assistita: tecniche di base, chirurgia ricostruttiva ed oncologia avanzata”.
3.3 A fronte della tipologia di rapporti e di corsi tenuti (scuola di specializzazione e master), emerge l’assenza dell’ostatività tratta dalla [#OMISSIS#] in quanto: non era un professore in servizio; non era titolare di assegni di ricerca; non ha svolto attività nei corsi universitari ma nell’ambito della scuola di specializzazione e di singoli master.
3.4 Il carattere limitativo dell’accesso alla procedura, derivante dalla [#OMISSIS#] in questione, ne impone un’interpretazione restrittiva, in quanto altrimenti opinando l’estensione analogica dell’effetto limitativo sarebbe contraria ai principi generali, a partire dal favor partecipationis, alla luce dei quali occorre svolgere l’esame ermeneutico delle disposizioni in materia.
Pertanto, va ribadito che, in assenza di alcuna delle specifiche cause ostative alla partecipazione, non residuano spazi per un indirizzo ermeneutico che, in via analogica, estenda il perimetro applicativo del divieto ed il cui esito conclusivo sarebbe radicalmente antitetico al principio della massima o quanto meno più ampia partecipazione degli aspiranti al posto messo a concorso.
3.5 Va in definitiva ribadito quanto già evidenziato dalla sezione. A ben vedere, l’indirizzo ermeneutico fatto proprio dal Tar si traduce nell’ipostatizzazione della (presunta) finalità della [#OMISSIS#] astrattamente individuata nell’evitare il rischio che il concorrente, già conosciuto nell’ambiente universitario, possa non essere valutato con imparzialità.
Senonché, in forza di una così generica finalità che funge ex se da parametro applicativo, il divieto avrebbe una latitudine precettiva indeterminata; la cui portata proscrittiva il novero della platea dei partecipanti sarebbe rimessa al giudizio soggettivo dell’interprete, sì da compromettere l’esigenza di certezza e d’assenza di valutazioni discrezionali che governano ab imis la materia.
In aggiunta il dato positivo, come interpretato ed applicato, confliggerebbe assiologicamente con i valori tutelati che s’intendono perseguire con le procedure selettive, improntate al principio del favor per la massima partecipazione possibile.
Va quindi data continuità all’indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso, a mente del quale “ogni limitazione del precetto costituzionale del pubblico concorso, alterando le condizioni di parità di trattamento degli aspiranti, deve considerarsi del tutto eccezionale” (cfr. ad es. Cons. Stato, sez. VI, 29 novembre 2018 n. 7155).
D’altra parte, anche a volere accedere all’indirizzo interpretativo logico-sistematico che considera le cause d’incompatibilità come meramente esemplificative (e non tassative) del principio generale d’imparzialità, non va passato sotto silenzio che – sul piano sistematico – per espressa voluntas legis l’ambito della [#OMISSIS#] è stato sintomaticamente circoscritto. Infatti, post novella ex art. 1, co. 338, lett. a), l. 11 dicembre 2016, n. 232 ormai nemmeno i contratti per l’attività di insegnamento precludono la partecipazione alla procedura selettiva ex art. 18, comma 4 cit. [#OMISSIS#] stessa direzione depone l’ulteriore successiva modifica, apportata dal citato dl 76 del 2020, con cui si è ulteriormente specificata la limitazione, a fini di certezza e di delimitazione dell’effetto ostativo.
3.6 Conclusivamente il motivo principale e sostanziale degli appelli riuniti deve essere accolto con conseguente assorbimento dei residui motivi d’appello.
4. Occorre passare all’esame dei motivi di prime cure, non esaminati dal Tar e riproposti [#OMISSIS#] presente sede da parte appellata.
4.1 Con un primo motivo parte appellata invoca la necessità che la Commissione giudicatrice esprimesse una valutazione di rilevanza del pregiudizio penale dichiarato dal Prof. [#OMISSIS#].
4.1.1 Il motivo è infondato. Se per un verso, contrariamente a quanto dedotto da parte originaria ricorrente, la valutazione discrezionale invocata non spetta alla commissione giudicatrice, titolare del potere di valutazione del merito dei candidati, ma [#OMISSIS#] organi competenti dell’Amministrazione che ha indetto la procedura concorsuale e quindi al Consiglio di Amministrazione dell’Università, per un altro verso la pregressa condanna penale non è più di per sé sola preclusiva della costituzione del rapporto, dovendo l’autorità competente valutarne l’incompatibilità, sulla scorta della gravità del fatto in seguito ad un corretto esercizio della potestà discrezionale, a conclusione di un procedimento in contraddittorio con l’interessato.
4.1.2 In generale, va ribadito che per la partecipazione ai concorsi pubblici non possono accedere [#OMISSIS#] impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso la p.a., non essendo di per sé rilevante la mera pendenza di un processo penale, salve regole specifiche di singoli ordinamenti (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 12 dicembre 2011, n. 6494).
4.2 Con un secondo motivo, parte appellata invoca la violazione dell’ordo valutativo che, in via di autolimite, la Sapienza ha dettato per la procedura selettiva, nonché l’assenza di altre attività universitarie, con particolare riguardo a quelle gestionali e relative alla partecipazione ad organi collegiali elettivi in capo al vincitore.
4.2.1 Anche tale motivo è infondato.
Pur volendo prescindere dalla genericità della deduzione, l’esame delle valutazioni svolte dalla commissione in merito ai titoli ed alle attività del candidato vincitore appaiono coerenti e non censurabili nei limiti di sindacato giurisdizionale.
4.2.2 In proposito, in linea generale va ribadito che sono pienamente sindacabili dal [#OMISSIS#] amministrativo le valutazioni della Commissione nominata nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario, tali valutazioni costituiscono infatti esercizio della c.d. costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, la quale può essere sindacata non solo mediante un mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì anche mediante la verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo; ciò è a maggior ragione ammissibile qualora, nell’ambito delle valutazioni dei candidati, risultino elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà immediatamente rilevabile (cfr. Consiglio di Stato , sez. VI , 18/05/2018 , n. 3013).
4.2.3 Nel [#OMISSIS#] di specie, peraltro, alla genericità della deduzione si accompagna la mancata indicazione di qualsiasi elemento concreto tale da integrare sviamenti logici, errori di fatto o contraddittorietà immediatamente rilevabili, rientrando gli elementi invocati nell’ordinaria opinabilità in relazione ai diversi curricula.
Peraltro, e ciò appare dirimente, le deduzioni non richiamano i numerosi criteri predeterminati, riportati in allegato al verbale n. 1 della commissione, elemento fondamentale di verifica della legittimità delle valutazioni per giurisprudenza [#OMISSIS#].
In merito all’unico criterio invocato, relativo all’attività didattica congruente, all’esistenza di attività in capo ai soggetti interessati consegue che la relativa valutazione specifica rientra, in assenza di specifici elementi di sviamento, travisamento e manifesta contraddittorietà, nel merito delle competenze della commissione, posto al di là dei limiti di sindacato predetti.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello è fondato e va pertanto accolto; per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
Sussistono giusti motivi, a fronte della complessità del quadro normativo e delle questioni sottese, per procedere alla compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO