Cons. Stato, Sez. VI, 23 dicembre 2020, n. 8282

Procedura di valutazione comparativa - Art. 24, commi 5 e 6 della legge n. 240/2010

Data Documento: 2020-12-23
Area: Giurisprudenza
Massima

Il diverso trattamento derivante dalla procedura di valutazione di cui all’articolo 24, commi 5 e 6, della legge n. 240 del 2010 riservato ai ricercatori a tempo determinato di tipo B e ai professori associati per il passaggio alla fascia superiore – giacchè solo i primi, e non i secondi, hanno un diritto soggettivo alla valutazione – trova il suo fondamento proprio nella natura precaria del rapporto di lavoro dei primi, a cui si è voluto porre rimedio attraverso un meccanismo che impedisse, alle condizioni fissate dalla stessa legge, il permanere nella condizione di partenza anche dopo aver conseguito l’abilitazione scientifica per il livello superiore. I professori associati, invece, godono di una situazione di stabilità e la chance dell’accesso alla fascia superiore è comunque garantita dalla possibilità, per effetto dell’acquisizione dell’abilitazione, di partecipare ai concorsi banditi ai sensi dell’art. 18 della stessa legge n. 240. Le posizioni delle due categorie non possono quindi essere considerate analoghe e, in tal senso, la disciplina prevista dall’articolo 24 della legge n. 240 non appare irragionevole e in contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

Contenuto sentenza

N. 08282/2020REG.PROV.COLL.
N. 03302/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3302 del 2020, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro
Universita’ degli Studi Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2020 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
L’udienza si svolge ai sensi dell’art. 4, comma 1, Decreto Legge 28 del 30 aprile 2020 e dell’art. 25, co.2, del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata indicata in epigrafe il Tar per la Liguria ha respinto il ricorso presentato dagli odierni appellanti per l’annullamento delle note del Rettore dell’Università degli Studi di Genova di rigetto delle istanze con le quali i ricorrenti, professori associati in servizio presso l’università di Genova in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di prima fascia, avevano chiesto di essere sottoposti alla procedura di valutazione di cui all’articolo 24, commi 5 e 6, della legge n. 240 del 2010 ai fini della chiamata nel ruolo di professore ordinario.
Le note oggetto di ricorso, tutte di uguale contenuto, precisate le competenze del rettore e dei dipartimenti stabilite dallo statuto e dal regolamento di Ateneo relativamente al reclutamento dei docenti, affermano che il possesso dell’abilitazione scientifica nazionale “non rappresenta titolo per l’attribuzione al docente, ricercatore a tempo indeterminato o professore associato, di un diritto soggettivo ad essere sottoposto a valutazione ai fini dell’inquadramento nel ruolo [#OMISSIS#] fascia corrispondenti all’abilitazione conseguita”.
Il Tar ha confermato tale impostazione e ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della legge n. 240 del 2010 prospettate dai ricorrenti.
2. L’appello rileva l’erroneità della sentenza di primo grado deducendo l’erronea interpretazione dell’articolo 24 commi 5 e 6 della legge n. 240 del 2010 in relazione all’articolo 3 della Costituzione e al principio di ragionevolezza (primo motivo) e l’omessa pronuncia sui restanti [#OMISSIS#] di incostituzionalità della legge n. 240 del 2010 dedotti in primo grado e sulle richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, nonché la violazione e falsa applicazione della direttiva 2000/78/CE e dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011 (secondo motivo).
3. L’Università degli Studi di Genova si è costituita in giudizio in data 27 aprile 2020.
4. Nell’udienza del 19 novembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L’appello è infondato.
5.1. Con il primo motivo gli appellanti lamentano che il Tar non avrebbe adeguatamente valutato che viene negata ai professori associati la chance dell’accesso alla fascia superiore nonostante essi svolgano già le stesse mansioni dei professori ordinari e nonostante il conseguimento dell’abilitazione scientifica di prima fascia. Da questo punto di vista la loro posizione sarebbe analoga a quella dei ricercatori di tipo B a cui invece è riconosciuto il diritto alla valutazione per la fascia superiore. Inoltre, mentre il passaggio alla prima fascia non determinerebbe per i professori associati un cambiamento di ruolo, per i ricercatori l’accesso alla fascia superiore comporta l’acquisizione di un ruolo del tutto nuovo: anche da ciò deriverebbe l’illegittimità costituzionale dell’articolo 24 della legge n. 240 per contrasto con l’articolo 3 della Costituzione e con il principio di ragionevolezza.
5.2. La censura non merita accoglimento.
Il diverso trattamento stabilito dalla legge ai ricercatori a tempo determinato e ai professori associati per il passaggio alla fascia superiore trova il suo fondamento proprio [#OMISSIS#] natura precaria del rapporto di lavoro dei primi a cui si è voluto porre [#OMISSIS#] attraverso un meccanismo che impedisse, alle condizioni fissate dalla stessa legge, il permanere [#OMISSIS#] condizione di partenza anche dopo aver conseguito l’abilitazione scientifica per il livello superiore. I professori associati, invece, godono di una situazione di stabilità e la chance dell’accesso alla fascia superiore è comunque garantita dalla possibilità, per effetto dell’acquisizione dell’abilitazione, di partecipare ai concorsi banditi ai sensi dell’art. 18 della stessa legge n. 240. Le posizioni delle due categorie non possono quindi essere considerate analoghe e, in tal senso, la disciplina prevista dall’articolo 24 della legge n. 240 non appare irragionevole e in contrasto con l’art. 3 della Costituzione.
5.3. Con il secondo motivo viene contestata l’omessa pronuncia del primo [#OMISSIS#] relativamente ai rilievi contenuti nel ricorso sulla incompatibilità della legge n. 240 anche con gli articoli 2, 4, 9, 33,35 e 97 della Costituzione, nonché con il diritto europeo. Si evidenzia, al riguardo, il contrasto delle norme della legge n. 240 con la direttiva 2000/78/CE che vieta le discriminazioni dirette e indirette, basate anche sull’età. L’età media dei professori associati è infatti di 52 anni, largamente superiore a quella dei ricercatori, e da questo dato, ai sensi anche dell’articolo 28, comma 4 del decreto legislativo n. 150 del 2011, dovrebbe derivare l’onere del convenuto, in questo [#OMISSIS#] l’università, di provare l’insussistenza della discriminazione in danno dei professori associati. Inoltre, l’accordo quadro della direttiva 1999/70/CE stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato: nel [#OMISSIS#] di specie si darebbe luogo ad sorta di discriminazione alla rovescia che penalizzerebbe i professori associati, titolari di contratto a tempo indeterminato, rispetto ai ricercatori di tipo B. Tali censure avrebbero dovuto indurre il Tar quanto meno ad operare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea.
5.4. I commi 5 e 6 della legge n. 240 recitano: “5. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e). In [#OMISSIS#] di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e’ inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformita’ [#OMISSIS#] standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all’articolo 18, comma 2, assicura la disponibilita’ delle risorse necessarie in [#OMISSIS#] di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura e’ data pubblicita’ sul [#OMISSIS#] dell’ateneo. 6. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, [#OMISSIS#] restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del [#OMISSIS#] anno successivo, la procedura di cui al comma 5 puo’ essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’universita’ medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16. A tal fine le universita’ possono utilizzare fino alla [#OMISSIS#]’ delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dall’undicesimo anno l’universita’ puo’ utilizzare le risorse corrispondenti fino alla [#OMISSIS#]’ dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5”.
La legge n. 240 ha previsto quindi che la procedura di avanzamento [#OMISSIS#] carriera universitaria si distingua nelle due fasi concernenti il conseguimento dell’abilitazione e [#OMISSIS#] successiva chiamata da parte di una università e che l’accesso alla seconda fase sia disciplinato diversamente per i ricercatori di tipo B. L’articolo 16 chiarisce inoltre che il superamento della prima fase, mediante la partecipazione ad una procedura senza limitazioni numeriche non “dà alcun diritto al reclutamento in ruolo o alla promozione presso una università al di fuori delle procedure previste dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6”.
Le note del rettore dell’Università appellata sono diretta applicazione della [#OMISSIS#] di legge e pertanto l’asserita discriminazione che i professori associati avrebbero subito non è attribuibile all’università, ma semmai alla disciplina legislativa di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 24: nessun onere giustificativo al riguardo può essere quindi imputato all’università.
D’altra parte, la tesi degli appellanti relativa alla cosiddetta “discriminazione alla rovescia” non può essere condivisa. Come già sottolineato, la condizione di precarietà dei ricercatori a tempo determinato giustifica il diverso meccanismo di avanzamento che la legge dispone nei loro confronti; né appare convincente l’argomento secondo cui sarebbe l’età a determinare la discriminazione in danno dei professori associati. Lo svolgimento della carriera si sviluppa infatti con modalità che possono certamente essere oggetto di critica in sede politica o sindacale, ma che non appaiono discriminatorie. Tali modalità, infatti, non presentano ostacoli o sbarramenti in ragione della condizione anagrafica dei docenti e l’età più avanzata dei professori associati è piuttosto l’effetto del numero complessivo dei posti di professore ordinario più ristretto rispetto [#OMISSIS#] aspiranti. La normativa europea richiamata dagli appellanti mira a tutelare la posizione di quei dipendenti che a causa della natura non stabile del loro rapporto di lavoro possono subire penalizzazioni di natura economica o giuridica; nel [#OMISSIS#] di specie, le diverse modalità di avanzamento dei professori associati trovano il loro fondamento proprio nel fatto di essere già dipendenti a tempo indeterminato, nei cui confronti quindi il legislatore non ha avvertito l’esigenza di garantire in modo automatico il passaggio di fascia (e non la stabilizzazione dell’impego come per i ricercatori di tipo B) per effetto del conseguimento dell’abilitazione.
Non appaiono pertanto sussistenti i presupposti per l’accoglimento della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea.
5.5. Quanto alla violazione degli articoli 4 e 35 della Costituzione, l’appello sottolinea che sulla base dei principi costituzionali che tutelano in particolare l’elevazione professionale dei lavoratori dovrebbe essere garantito ai professori associati il diritto di essere valutati nel momento in cui abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di prima fascia, senza che la loro elevazione professionale dipenda dalle scelte discrezionali dell’Ateneo. Mentre sono stati adottate specifiche misure anche di ordine finanziario per i ricercatori tipo di B non sono stati previsti interventi a favore dei professori associati. Viene ricordata in proposito la presa di posizione del Consiglio Universitario Nazionale, favorevole alla rimozione del vincolo del 50% per le chiamate di cui all’articolo 24 comma 5 della legge n. 240.
Con riferimento [#OMISSIS#] articoli 9, 33 e 97 della Costituzione, gli appellanti, richiamando anche l’articolo 1 della legge n. 240, evidenziano come lo “svilimento” della carriera dei professori associati sia in aperto contrasto con i principi che garantiscono lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e la libertà di insegnamento. Il meccanismo previsto dall’articolo 24, comma 6, della stessa legge n. 240 porrebbe infatti il professore associato “in una situazione di potenziale subalternità” con conseguenti effetti di demotivazione e di frustrazione. Infine, considerata l’università come formazione sociale, la soggezione dei professori associati alle valutazioni discrezionali del Dipartimento di appartenenza costituirebbe una violazione dell’articolo 2 della Costituzione che tutela i diritti inviolabili dell’uomo non solo come singolo ma anche nel contesto delle formazioni sociali in cui svolge la sua personalità.
5.6. Le questioni di illegittimità costituzionale prospettate, pur rilevanti, si presentano come manifestamente infondate.
La disciplina della legge n. 240 non appare in contrasto con i principi costituzionali sul diritto al lavoro. Ai professori associati non è infatti preclusa la progressione in carriera, di cui anzi l’abilitazione scientifica costituisce il presupposto, essendo richiesta sia per la chiamata diretta che per la partecipazione ai concorsi di prima fascia. Proprio questa seconda possibilità, che è la via ordinaria per il passaggio di fascia, esclude che l’avanzamento dipenda soltanto dalle scelte discrezionali dell’Ateneo di appartenenza.
La competenza attribuita in materia alle università appare coerente, peraltro, con il principio di autonomia sancito dall’articolo 33 della Costituzione, mentre la sussistenza del canale concorsuale di cui all’art 18 della stessa legge n. 240 garantisce in ogni [#OMISSIS#] dal rischio paventato dagli appellanti che la discrezionalità degli atenei possa inficiare la libertà di insegnamento e il concreto svolgimento dei diritti fondamentali tutelati dall’art. 2 e determinare la violazione del principio di imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione.
6. Sulla base delle esposte considerazioni l’appello deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 19 novembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 23/12/2020