Cons. Stato, Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 639

Diploma di massofisioterapista e iscrizione alla facoltà di fisioterapia

Data Documento: 2022-01-31
Area: Giurisprudenza
Massima

Secondo principi consolidati già espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. 16 del 9 novembre 2018) il diploma di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971 n. 403, non consente ex se l’iscrizione alla facoltà di fisioterapia, né può dar vita, nella fase di ammissione al corso universitario, ad alcuna forma di facilitazione, nemmeno se posseduto unitamente ad altro titolo di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
L’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia potrà quindi avvenire solo secondo le regole ordinarie che postulano il possesso di un titolo idoneo all’accesso alla formazione universitaria e il superamento della prova selettiva di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264.
Consentire l’iscrizione a una facoltà universitaria a chi sia in possesso del solo titolo triennale di massofisioterapista rappresenta una deviazione non minima dai principi in materia, dato che per l’iscrizione universitaria al primo anno è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, e quindi di livello superiore a quello di cui si tratta.
Le prove di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato, di cui all’art. 4 della l. 2 agosto 1999, n. 264, si collocano nel punto di intersezione di più esigenze e rispondono contemporaneamente a più funzioni (fra cui, a titolo esemplificativo): a) verificare la sussistenza dei requisiti di cultura per lo studente che aspira a essere accolto per la prima volta nel sistema universitario; b) garantire l’offerta di livelli di istruzione adeguati alle capacità formative degli atenei; c) consentire la circolazione nell’ambito dell’Unione europea delle qualifiche conseguite.

Contenuto sentenza

N. 00639/2022REG.PROV.COLL.
N. 10448/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10448 del 2018, proposto da
Universita’ degli Studi [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
e con l’intervento di
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 00830/2018, resa tra le parti, concernente annullamento:
– del provvedimento prot. n. 97166 del 28.06.2017, notificato in data 4.07.2017, con il quale è stata rigettata la domanda del 13.05.2017 del Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di riconversione creditizia del Diploma triennale di Massofisioterapista e la contestuale iscrizione al terzo anno del corso di laurea triennale in Fisioterapia;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2022 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati Nessuno è comparso per le parti.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata (Tar Toscana n° 830 del 7 giugno 2018) è stato parzialmente accolto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento prot. n. 97166 del 28 Giugno 2017, adottato dall’Università degli Studi di [#OMISSIS#] a firma del Rettore, con cui è stata rigettata la domanda del 13 [#OMISSIS#] 2017 del Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in cui
chiedeva la riconversione creditizia del diploma triennale di massofisioterapista e la contestuale iscrizione al terzo anno del corso di laurea triennale in fisioterapia.
Il ricorso è stato accolto limitatamente alla sola pretesa di parte ricorrente all’iscrizione al corso di laurea in fisioterapia; mentre, in relazione al carattere discrezionale del riconoscimento della precedente attività formativa (e, quindi, dell’individuazione dell’anno di corso a cui iscrivere il ricorrente) è stata respinta la domanda risarcitoria, anche considerando la mancata prova del danno.
La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze fattuali.
Il ricorrente ha conseguito il diploma triennale di massofisioterapista, in un periodo successivo al 1997, ovvero in data 7 luglio 2009 presso l’istituto “[#OMISSIS#] Fermi” di Perugia, autorizzato dalla Regione [#OMISSIS#] con d. G. R. 26 novembre 1996. n.8349, 29 settembre 2005. n. 8349, 29 settembre 2005 n. 1581, 31 [#OMISSIS#] 2006, n. 909 e 15 novembre 2006, n. 1959, oltre alla laurea triennale in podologia presso l’Università degli Studi di [#OMISSIS#]; intendendo accrescere le proprie competenze professionali e culturali, presentava all’Università degli Studi di [#OMISSIS#], in data 13 [#OMISSIS#] 2017, domanda di iscrizione al corso di laurea in fisioterapia, chiedendo, in buona sostanza, il riconoscimento degli studi già effettuati presso l’Istituto “[#OMISSIS#] Fermi” di Perugia e l’iscrizione diretta al terzo anno della facoltà di Fisioterapia.
Con provvedimento in data 28 giugno 2017 prot. n. 97166, il Rettore dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#] disponeva il diniego di iscrizione e di riconversione creditizia, sulla base della seguente motivazione: “il corso suddetto è un corso di laurea ad accesso programmato a livello nazionale……Ai suddetti posti accedono i soli candidati collocatisi utilmente a seguito del superamento di una procedura selettiva.
La domanda … tesa al riconoscimento dei titoli…già acquisiti non può essere scrutinata in assenza del presupposto indefettibile del collocamento in utile posizione [#OMISSIS#] graduatoria degli idonei all’ammissione al corso di laurea ,,,”.
La sentenza appellata fa altresì riferimento alle seguenti motivazioni in diritto:
1) ai sensi dell’art. 1 D.M. 27.7.2000 l’equipollenza tra il diploma di massofisioterapista e il diploma universitario di fisioterapista vale per tutti i titoli di massofisioterapista, conseguiti in base alla L. 19.5.1971 n. 403 a prescindere dalla data di conseguimento o di inizio dei corsi, cui il citato decreto non attribuisce alcuna rilevanza;
2) i diplomati, per potere accedere al corso di laurea in fisioterapia non sono tenuti a superare il test di ingresso alla facoltà al pari dei neodiplomati presso istituti scolastici di istruzione secondaria. E ciò in quanto la ratio dei test di ingresso nelle facoltà a numero chiuso, di cui alla L. 2.8.99 n. 264, è in primo luogo quella di accertare la predisposizione del candidato per le discipline oggetto dei corsi ai quali intende iscriversi. Tale preliminare verifica, nei casi considerati, appare superflua considerato che il conseguimento del titolo di studio di massofisioterapista assicura già in sé questa predisposizione;
3) non è possibile “negare ex ante qualsiasi rilievo nei confronti di diplomi espressamente considerati fra quelli chiamati al riconoscimento” ritenuto che le conoscenze e le abilità acquisite dai massofisioterapisti e certificate dai diplomi conseguiti possono ben essere utilizzabili per abbreviare il percorso per l’obiettivo universitario da raggiungere.
Con la sentenza appellata non sono stati invece automaticamente riconosciuti i crediti conseguiti presso l’istituto professionale, con conseguente iscrizione al terzo anno di corso (come prospettato da parte ricorrente). È stato infatti ritenuto che all’Ateneo non è sottratta la discrezionalità di apprezzare con maggiori crediti un’esperienza abilitante rispetto ad una meramente formativa: ciò che risulta illegittimo, invece, è il negare ex ante qualsiasi rilievo nei confronti di diplomi espressamente considerati fra quelli chiamati al riconoscimento, solo perché sprovvisti di equipollenza.
Con la sentenza appellata è stato altresì osservato che la generica contestazione del possesso del diploma quinquennale di scuola secondaria superiore da parte del ricorrente mossa in giudizio dalla difesa dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#] urta contro il dato di fatto costituito dal possesso da parte dello stesso del diploma di laurea triennale in Podologia ovvero di un diploma di laurea di primo livello che presuppone il precedente conseguimento del diploma quinquennale di scuola secondaria superiore; [#OMISSIS#] fattispecie, risulta pertanto manifestamente non sussistente il rischio costituito dalla possibilità di legittimare l’iscrizione ad una facoltà universitaria di uno studente in possesso di una formazione solo triennale (quella necessaria per poter conseguire il titolo di massofisioterapista) e non in possesso della formazione di base quinquennale indispensabile per l’accesso alla facoltà universitaria.
Avverso la sopra richiamata sentenza ha proposto appello l’Università degli Studi di [#OMISSIS#].
Si è costituita in giudizio l’associazione italiana fisioterapisti in adesione all’appello proposto dall’Università degli Studi di [#OMISSIS#], sulla base del dichiarato interesse a garantire l’accesso al corso di laurea in fisioterapia e soprattutto alla relativa professione (il titolo di laurea ha infatti valore abilitante) soltanto a soggetti che abbiano seguito un corretto e legittimo percorso formativo e ciò a tutela in primis dei propri iscritti, e quindi dei livelli occupazionali della categoria, della qualità delle prestazioni e nel rispetto delle pertinenti previsioni di legge.
L’appellato, ricorrente in primo grado, non si è costituito in giudizio.
2. L’appellante Università degli Studi di [#OMISSIS#] premette in punto di fatto quanto segue.
All’esito del giudizio di primo grado, il ricorrente in primo grado dott. [#OMISSIS#] è stato iscritto al primo anno del Corso di laurea in Fisioterapia, alla data dell’appello non ha sostenuto alcun esame previsto dal piano di studi in Fisioterapia, [#OMISSIS#] il riconoscimento, da parte del Consiglio del Corso di laurea, di due esami sostenuti [#OMISSIS#] carriera precedente.
Inoltre il dott. [#OMISSIS#] non ha provveduto al pagamento della prima rata delle tasse di immatricolazione per l’anno accademico 2018/2019 con scadenza 31.10.2018.
3. L’appellante formula in particolare le censure di seguito indicate.
Non condivide l’idea che l’accesso a numero programmato serva ad individuare i soggetti più meritevoli, ovvero quelli predisposti allo studio di una determinata materia. Tale [#OMISSIS#] condurrebbe infatti alla conclusione che chiunque possieda già un titolo professionale, come quello dell’odierno appellato, dovrebbe essere ritenuto già di per sé idoneo a studiare e ad approfondire una determinata materia e, pertanto, dovrebbe poter accedere ai corsi di laurea senza affrontare alcuna prova selettiva.
Invece il test di ingresso è solo lo strumento prescelto tra vari per giungere ad un obiettivo condiviso: ovvero il contingentamento dei posti necessario ad assicurare [#OMISSIS#] studenti una preparazione accademica rispondente [#OMISSIS#] standard formativi richiesti.
Pertanto, la regola della programmazione degli accessi non è recessiva nel [#OMISSIS#] di soggetti già in possesso di un titolo professionale, e non potrebbe esserlo, atteso che anche tali soggetti, una volta iscritti al corso prescelto, devono essere messi nelle condizioni di approfondire con mezzi e risorse adeguati la materia nelle aule universitarie e nei presidi ospedalieri.
Orbene, afferma l’appellante, il riconoscimento in favore dell’odierno appellato (così come a chiunque fosse già in possesso del medesimo titolo professionale) di un diritto pieno ed incondizionato all’immatricolazione ad un corso di laurea ad accesso programmato presso l’ateneo [#OMISSIS#], senza necessità del previo superamento del test di ammissione, vanificherebbe le esigenze che costituiscono il fondamento della programmazione degli accessi.
Quest’[#OMISSIS#] risiede non tanto [#OMISSIS#] volontà del legislatore di conformare le attività economiche mediante la limitazione dell’accesso al mercato delle professioni, quanto, piuttosto, [#OMISSIS#] necessità di assicurare adeguati standards qualitativi della formazione universitaria nell’ambito di corsi di laurea nei quali il rapporto quantitativo tra discenti, da un lato, e docenti e strutture didattiche, dall’altro, non può superare determinate soglie senza compromettere la qualità dell’insegnamento universitario.
4. Il collegio condivide le sopra richiamate osservazioni dell’appellante e fa riferimento ai principi espressi in materia da Consiglio di Stato Ad. Plenaria n° 16 del 9 novembre 2018.
L’Adunanza Plenaria ha infatti stabilito il seguente principio di diritto:
“il diploma di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della l. 19 [#OMISSIS#] 1971 n. 403, non consente ex se l’iscrizione alla facoltà di fisioterapia né dà [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] fase di ammissione al corso universitario, ad alcuna forma di facilitazione, nemmeno se posseduto unitamente ad altro titolo di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
L’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia potrà quindi avvenire solo secondo le regole ordinarie che postulano il possesso di un titolo idoneo all’accesso alla formazione universitaria ed il superamento della prova selettiva di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264.”
Per giungere ad affermare tale principio di diritto l’Adunanza Plenaria ha infatti osservato:
– il consentire l’iscrizione ad una facoltà universitaria a chi sia in possesso del solo titolo triennale di massofisioterapista rappresenta una deviazione non minima dai principi in materia, dato che per l’iscrizione universitaria al primo anno, ovvero per un’iscrizione di livello inferiore a quello per cui è processo, è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, e quindi di livello superiore a quello di cui si tratta;
– le prove di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato, di cui all’art. 4 della l. 2 agosto 1999, n. 264, si collocano nel punto di intersezione di più esigenze e rispondono contemporaneamente a più funzioni. Se ne possono qui indicare, in via riassuntiva ma non esaustiva, almeno tre: a) verificare la sussistenza dei requisiti di cultura per lo studente che aspira ad essere accolto per la prima volta nel sistema universitario; b) garantire l’offerta di livelli di istruzione adeguati alle capacità formative degli atenei; c) consentire la circolazione nell’ambito dell’Unione europea delle qualifiche conseguite.
Ne consegue che la sentenza appellata deve essere riformata perché consente, in relazione al [#OMISSIS#] di specie, l’accesso all’Università senza il necessario previo superamento della prova selettiva di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264.
Né il ricorrente in primo grado ha dimostrato l’esistenza di eventuali disposizioni normative espresse che stabiliscano che il possesso della laurea in podologia consenta l’accesso al corso di laurea in fisioterapia a prescindere dal superamento della sopra indicata prova selettiva.
Né potrebbe essere sufficiente il possesso di titolo d’istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, essendo previsto per coloro che lo abbiano l’onere di sottoporsi sopra richiamata prova selettiva.
Non potendo ottenere l’accesso al corso di laurea in fisioterapia, il ricorrente in primo grado non può parimenti ottenere il riconoscimento di crediti formativi ai fini dell’iscrizione del terzo anno del corso di laurea in fisioterapia, presupponendo tale riconoscimento il regolare accesso al corso di laurea di cui difettano i requisiti.
In conclusione, in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza appellata, deve essere integralmente respinto il ricorso proposto in primo grado.
Tuttavia, essendosi l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato pronunciata in data successiva alla data di proposizione del ricorso in primo grado ed alla data di pubblicazione della sentenza appellata, le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, respinge il
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito in giudizio; ad adiuvandum:
Giustizia;
A.I.F.I. – Associazione Italiana Fisioterapisti, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Corain, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di
ricorso proposto in primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 31/01/2022