L’ ambito cognitorio proprio del giudizio di ottemperanza non può che ritenersi limitato alla verifica dell’avvenuta o meno esecuzione del giudicato (Consiglio di Stato, Sez. V, 30 agosto 2013, n. 4322): in sede di ottemperanza non può pertanto essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se ad essa sia conseguente o collegato (Consiglio di Stato, Sez. V, 24 gennaio 2013, n. 462) e non possono essere neppure proposte domande che non siano contenute nel decisum della sentenza da eseguire (Consiglio di Stato, Sez. V, 20 aprile 2015, n. 2003), trovando ingresso solo questioni che sono state oggetto dell’accertamento nel giudizio di cognizione.
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 16 febbraio 2018, n. 93
Funzionario tecnico-Accertamento diritto corresponsione differenze retributive-Giudizio di ottemperanza
N. 00093/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00275/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 275 del 2016, proposto da: [#OMISSIS#] Plutino, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Monforte, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Palermo, corso Calatafimi 530;
contro
Università degli Studi di Messina, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Palermo, via De Gasperi, n. 81;
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G.Martino di Messina non costituito in giudizio;
Per l’ottemperanza della sentenza del CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – SEZIONE GIURISDIZIONALE n. 00170/2006, resa tra le parti, concernente diritto all’inquadramento nel x livello ospedaliero-decorrenza
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Messina e di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2017 il Cons. [#OMISSIS#] Verde e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] Sottile su delega di Giovanni Monforte, l’avv. dello Stato La Spina;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente agisce per la corretta esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza di questo Consiglio n. 170 del 2006.
Giova premettere che il dott. Plutino – già dipendente dell’Università di Messina con la qualifica di funzionario tecnico, successivamente responsabile di laboratorio di ematologia medico-legale e di istologia dell’Istituto di Medicina legale del Policlinico Universitario di Messina – ha agito in giudizio per l’accertamento del diritto alla corresponsione delle differenze retributive dovute in conseguenza della equiparazione del trattamento complessivo spettantegli a quello del personale delle UU.SS:LL. di pari funzioni, mansioni e anzianità, sulla base dei criteri di equiparazione e delle tabelle connesse, determinati con provvedimenti ad efficacia generale, e ha chiesto la corresponsione del relativo trattamento di equiparazione.
Il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso introduttivo è ha disposto che “l’Amministrazione provveda alla liquidazione delle somme dovute, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali fino al soddisfo”. Nella sentenza di primo grado il giudice ha precisato che la domanda del ricorrente riguardava “il periodo 1/1/1983 – 30/6/1988”.
Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello le Amministrazioni risultate soccombenti dinanzi al Tar Catania. L’appello è stato parzialmente accolto e la sentenza della cui esecuzione si discute ha affermato che “trattandosi infatti nella specie di un debito rientrante (in virtù della l. n. 428/1985) sotto la disciplina dell’art. 2948, n. 4 Cod.civ, non par dubbio che debbono considerarsi prescritte le pretese economiche afferenti al periodo di tempo antecedente di oltre un quinquennio alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio”.
L’odierno ricorrente agisce per la corretta esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza del CGA n. 170 del 2006 ritenendo che le amministrazioni intimate non hanno assicurato la piena esecuzione del giudicato in riferimento
– alla mancata rivalutazione monetaria;
– all’ “errore di limitare al periodo 15 marzo 1986 – 30 giugno 1988 la corresponsione della differenza tra il trattamento economico tabellare previsto […] invece di corrispondere tale differenza retributiva mensile anche per il periodo di tempo successivo al 30 giugno 1988 e sino al 7 febbraio 1993”.
L’Avvocatura dello Stato regolarmente costituita in giudizio non ha prodotto scritti difensivi e si è limitata a versare in atti la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina n. 458 del 31/03/2016 nella quale si legge che “per mero errore materiale non sono state liquidate le somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria così come disposto nella sentenza n. 2039/98 del Tar per la Sicilia – Sez. Catania” conseguentemente il Direttore generale delibera “di integrare la DDG n. 906 del 06.08.2015 con la quale è stata data esecuzione alla Sentenza 170/2006 emessa dal CGA per la Regione Siciliana, liquidando le somme spettati a titolo di rivalutazione monetaria dal 1.03.1986 al 30.06.1988, che per mero errore non erano state corrisposte, per un importo pari ad €12.927.04”.
Nel corso della camera di consiglio del 14 dicembre 2017 la lite è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso per l’ottemperanza deve essere accolto limitatamente alla parte del giudicato non eseguita e che, come si avrà modo di precisare meglio nel prosieguo, attiene alla sole somme spettanti al dott. Plutino a titolo di rivalutazione monetaria per il solo periodo di tempo compreso fra 1/03/1986 al 30/06/1988.
Osserva il Collegio che l’ambito cognitorio proprio del giudizio di ottemperanza non può che ritenersi limitato alla verifica dell’avvenuta o meno esecuzione del giudicato (Consiglio di Stato, sez. V, 30 agosto 2013, n. 4322): in sede di ottemperanza non può pertanto essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se ad essa sia conseguente o collegato (Consiglio di Stato, sez. V, 24 gennaio 2013, n. 462) e non possono essere neppure proposte domande che non siano contenute nel decisum della sentenza da eseguire (Consiglio di Stato, sez. V, 20 aprile 2015, n. 2003), trovando ingresso solo questioni che sono state oggetto dell’accertamento nel giudizio di cognizione (Consiglio di Stato, sez. VI, 8 marzo 2013).
Ora, così limitato l’oggetto del presente giudizio, il Collegio considera come nuova e estranea al giudicato della cui esecuzione è lite la domanda del ricorrente che ritiene la corresponsione effettuata nei confronti del dott. Plutino errata in ragione del periodo di tempo cui detta corresponsione ha fatto riferimento.
Lo svolgimento della vicenda processuale conferma che in primo grado il dottor Plutino ha agito per il riconoscimento del diritto alla corresponsione della somme dovute per il periodo di tempo compreso fra 1/1/1986 al 30/06/1988.
Il Collegio ritiene che la pretesa che il ricorrente pretende di realizzare nella presente fase processuale (corresponsione delle retribuzioni dovute anche per il periodo di tempo compreso fra il 30 giugno 1988 sino al 7 febbraio 1993) non può avere ingresso in quanto estranea al giudicato di cui si chiede la corretta esecuzione.
Il ricorso va, invece, accolto relativamente alla parte del giudicato ancora non eseguita, che è poi circoscritta alle somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria, il cui riconoscimento è oggetto della deliberazione assunta dal Direttore generale del Policlinico universitario di Messina del 31 marzo 2016, cioè dopo la proposizione del presente giudizio.
Le spese seguono la soccombenza, ancorchè parziale, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie il ricorso limitatamente alla parte non eseguita del giudicato nascente dalla sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana n. 170 del 2006, ai sensi di quanto indicato in motivazione.
Condanna le Amministrazioni intimate al pagamento delle spese che liquida nella somma di € 1.500//00 oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Barone, Consigliere
[#OMISSIS#] Verde, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 16/02/2018