Poiché le selezioni concorsuali hanno lo scopo di selezionare i candidati che abbiano i requisiti atti a garantire l’esperienza giudicata necessaria per il servizio che sono chiamati a svolgere, alle amministrazioni pubbliche è riconosciuto il potere di richiedere ai partecipanti alle procedure concorsuali requisiti più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché però tali ulteriori prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e adeguatezza e siano giustificate dalle particolari esigenze proprie del peculiare oggetto del posto messo a concorso. Il che vale anche quanto al rapporto tra regolamento di ateneo (che è atto generale a carattere normativo) e bando di concorso.
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 16 luglio 2015, n. 544
Procedure selettiva del personale–Rapporti disposizioni bando e regolamento di ateneo
N. 00544/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00367/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 367 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] Gallea, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Calafiore, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Calafiore in Palermo, Via Belgio,20;
contro
Michelangelo [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Schittino, con domicilio eletto presso Consiglio Di Giustizia Amministrativa in Palermo, Via F. Cordova 76;
nei confronti di
Universita’ degli Studi di Palermo, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Palermo, Via De Gasperi, N. 81;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SICILIA – PALERMO: SEZIONE II n. 02236/2013, resa tra le parti, concernente concorso pubblico per 9 posti area tecnica ed elaborazione dati
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Michelangelo [#OMISSIS#] e di Universita’ degli Studi di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 maggio 2015 il Cons. [#OMISSIS#] Corbino e uditi per le parti gli avvocati C. Calafiore, G. Schittino e l’avv. dello Stato Mango;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appello è proposto contro la decisione n. 2236/2013 del TAR per la Sicilia di Palermo, con la quale è stato accolto il ricorso dell’odierno appellato Signor Michelangelo [#OMISSIS#] rivolto all’annullamento: 1) del decreto n. 2489 del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Palermo, avente ad oggetto l’approvazione degli atti relativi alla procedura di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 9 posti di – Categoria C – posizione economica C1- dell’Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno ed indeterminato, di cui n. 4 posti riservati al personale in servizio, presso l’ Ateneo a tempo indeterminato, inquadrato nella categoria “B” dell’Area dei Servizi Generali e Tecnici e 1 posto riservato ai militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte o agli Ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali; 2) del bando di concorso dell’1/10/2012 emanato con decreto n. 3821 dal Dirigente Area Risorse Umane, prot. n. 7911, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 80 il 12/10/201, limitatamente all’art. 8.
I fatti di causa si possono riassumere come segue.
Il ricorrente sig. [#OMISSIS#], dipendente dell’Università di Palermo, inquadrato nella cat. B dell’Area servizi generali e tecnici, ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 9 posti di cat. C dell’Area tecnica, di cui 4 posti riservati ai dipendenti in servizio (bando dell’1.12.2012).
Il bando prevedeva (art. 8) un punteggio minimo di 21/30 per il superamento delle prove di ciascuna delle due prove (scritta ed orale).
L’interessato ha ottenuto il punteggio di 21/30 per la prova scritta, ma quello di 19/30 per la prova orale e non ha pertanto conseguito una posizione utile per essere inserito nella graduatoria di merito.
Con il ricorso proposto ha fatto valere la circostanza che il Regolamento disciplinante i procedimenti di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato del personale tecnico ed amministrativo stabilisce (art. 7) che il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 18/30.
Assumendo perciò che la norma del bando (che prevedeva il maggiore punteggio di 21/30) dovesse ritenersi illegittima ha impugnato il bando e gli atti del concorso, nel quale erano risultati coperti – dei posti disponibili per i riservatari – solo 2 dei 4 previsti, con conseguente attribuzione al Signor Gallea (collocatosi al posto 7 della graduatoria di merito) del posto cui egli aspirava.
Il TAR – dichiarato che esso risultava (come da relata in atti) regolarmente notificato al controinteressato – ha accolto il ricorso con la decisione n. 2236/2013 ora impugnata.
Avverso tale decisione propone appello il Signor [#OMISSIS#] Gallea (originario vincitore), che ne chiede la riforma.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Occorre valutare preliminarmente le questioni di [#OMISSIS#] sollevate dalle parti.
La prima di esse riguarda la asserita tardività dell’appello.
Sostiene l’appellato, originario ricorrente, che tale tardività dovrebbe essere dichiarata con riferimento alla circostanza che l’appello è stato proposto in data 26 marzo 2014, ben oltre dunque i 60 giorni dalla intervenuta notificazione (in data 12 dicembre 2013) della decisione impugnata.
Oppone l’appellante che nessuna tardività si è consumata, dal momento che nessuna valida notificazione a lui della sentenza sarebbe mai avvenuta.
La questione nasce dal fatto che la notifica in questione è stata eseguita presso un duplice indirizzo: a) in via [#OMISSIS#] Foscolo 10, Palermo; b) presso il posto di lavoro, sito in Palermo-Dipartimento di Ingegneria chimica, gestionale, informatica e meccanica, edificio n. 6 terzo piano-Viale delle Scienze Palermo. Alla prima l’ufficiale giudiziario ha provveduto ai sensi dell’art. 139 c.p.c., consegnando copia della sentenza a mani di persona che l’accettava, qualificandosi come “sorella” del destinatario. La seconda è risultata inefficace, per essersi le persone rinvenute nel luogo di lavoro indicato rifiutate – in assenza del destinatario – di ricevere l’atto.
Afferma l’appellante che l’asserita notifica in via [#OMISSIS#] Foscolo 10 non può avere alcun effetto, dal momento che egli non ha altro indirizzo di riferimento che quello di via Celona 19-Palermo (indirizzo risultante anche dagli atti concorsuali). La notifica in un luogo diverso e a persona qualificatasi “parente” non può rilevare, se in quel luogo l’interessato non abita (o non abita più da quando ha costituito un proprio nucleo familiare, aaseritamente non conservando per altro stretti contatti con la famiglia di origine). Sicché egli nessuna conoscenza ha avuto della decisione sfavorevole nella data nella quale essa gli sarebbe stata – secondo l’assunto della controparte – notificata.
La questione dell’indirizzo di riferimento del Gallea coinvoge il problema della avvenuta regolare notifica a lui anche del ricorso introduttivo, che l’odierno appellato (al quale l’appellante contesta la circostanza) aveva notificato – questa volta a mezzo raccomandata AR – presso il medesimo indirizzo di via [#OMISSIS#] Foscolo n. 10. Il TAR ha ritenuto la notifica in questione validamente eseguita al controinteressato.
Orbene: risulta in fatto e non smentito (limitandosi l’interessato a protestarne solo l’irrilevanza: pag. 3 della memoria del 27 marzo ultimo) che – ancora nell’anno 2013 – il Gallea sarebbe stato intestatario di vari domini internet registrati, riferiti all’ “Organizzazione [#OMISSIS#] Gallea”, sita in via [#OMISSIS#] Foscolo n. 10.
Un suo collegamento in fatto, pertanto, con l’indirizzo in questione non può essere negato.
E se anche non può dirsi che là vi fosse ancora anche la sua “casa di abitazione” (se lo era stato non lo era più), deve dirsi però che là potesse esservi ancora la sede del suo “ufficio”. Sicché l’avere una persona – qualificatasi come la “sorella” (e il cui nome “[#OMISSIS#]” coincide per altro con quello al quale sono intestati, ,senza smentita alcuna, due dei domini web prima ricordati e rinnovati ancora per l’anno 2013). – accettato di ricevere l’atto da notificare fa ritenere che l’effetto sostanziale della notificazione si sia consumato nella data ostentata dalla relata di notifica compilata dall’ufficiale giudiziario.
Discende da tali considerazioni che il ricorso introduttivo debba essere considerato come notificato al Gallea (al di là di ogni questione circa l’effettivo rivestimento da parte sua della qualità di “controinteressato”, contestata dall’odierno appellato). E discende anche che il medesimo Gallea ha ricevuto – in data 12 dicembre 2013, nella sede del proprio ufficio e a mani di persona qualificatasi come la propria sorella [#OMISSIS#] – la notificazione della decisione impugnata. Con conseguente irrimediabile tardività dell’appello proposto.
L’appello in questione non si sottrae per altro anche all’ ulteriore censure di inammissibilità sollevata dall’appellato.
A seguito della sentenza qui impugnata e in ottemperanza ad essa l’Università ha – con decreto 4116 (prot. 91246) del 16 Dicembre 2013 – rideterminato, in esecuzione della sentenza, l’atto conclusivo della procedura di selezione, riformulando la graduatoria finale. E tale atto non è stato tempestivamente impugnato dall’appellante (non potendo accogliersi la tesi dell’appellante medesimo, secondo la quale esso lo sarebbe stato implicitamente a seguito della intervenuta proposizione da parte sua dell’azione di revocazione contro la decisione intervenuta). L’atto in questione non può dirsi coincidere infatti in alcuna misura con la decisione impugnata in revocazione. È ben vero che esso è intervenuto in ottemperanza di questa, ma questo non consente di escluderne la natura di espressione autonoma ed indipendente della potestà dell’Amministrazione.
L’appello è comunque infondato anche nel merito, dovendosi al riguardo condividersi del tutto la valutazione del primo Giudice, che ha ritenuto il bando in contrasto con i vincoli che l’Università si era data con le regole del proprio regolamento dei concorsi. Sicché nessuna deroga alle stesse essa avrebbe potuto introdurre – come ha fatto con il bando in oggetto – senza un’appropriata motivazione delle ragioni che la inducevano a discostarsene nella fattispecie. Il che, pecificamente, non è – nel nostro caso – intervenuto.
Come il TAR ha scritto, “Poiché le selezioni concorsuali hanno lo scopo di selezionare i candidati che abbiano i requisiti atti a garantire l’esperienza giudicata necessaria per il servizio che sono chiamati a svolgere, alle Amministrazioni pubbliche è riconosciuto il potere di richiedere ai partecipanti alle procedure concorsuali requisiti più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché però tali ulteriori prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e adeguatezza e siano giustificate dalle particolari esigenze proprie del peculiare oggetto del posto messo a concorso”. Il che vale ovviamente – come il Giudice ha appunto concluso – anche quanto al rapporto tra “regolamento di ateneo (che è atto generale a carattere normativo)” e “bando di concorso”.
Non era precluso insomma all’Amministrazione di innalzare i requisiti per il superamento delle prove scritte (fissando dunque un voto minimo superiore a quello stabilito dal regolamento generale). Era precluso che lo facesse senza dare espressa motivazione delle ragioni che la inducevano a tale determinazione.
Per tali premesse, l’appello non può essere accolto e va pertanto rigettato.
Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di [#OMISSIS#] e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Sussistono comunque – a giudizio del collegio – sufficienti ragioni per compensare tra le parti le spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De Lipsis, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] de [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Corbino, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Barone, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)