Laddove il bando di concorso indichi fra i titoli oggetto di valutazione comparativa il “possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente” e lo “svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero”, ciò significa che il dottorato di ricerca non deve avere per oggetto un tema afferente alla declaratoria del SSD per cui concorre, né tale prescrizione detta per l’attività didattica. Ferma restando la facoltà della Commissione di valutare detti titoli anche sotto il profilo invocato dall’appellante, è sicuramente da escludereche l’assegno di ricerca e il dottorato non siano per nulla valutati se l’ambito dell’assegno e il tema del dottorato non ricadono nella declaratoria del SSD di cui al bando.
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 28 giugno 2019, n. 600
Procedura concorsuale per copertura posto ricercatore-Bando di concorso-Valutazione titoli
N. 00600/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00819/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 819 del 2014, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa in Palermo, via F. Cordova , n.76, e dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], n. 5;
contro
Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, preso i cui uffici è domiciliata ex lege in Palermo, via Villareale, n. 6;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa in Palermo, via F. Cordova, n.76;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Sicilia – Catania, sez. III n. 837/2014, concernente valutazione comparativa per un posto di ricercatore presso la Facoltà di Agraria.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Catania e della dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2019 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e udito per le parti l’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] su delega dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso al TAR Catania, il dottor. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Catania, n. 1534 del 27 aprile 2102, che ha approvato gli atti della valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare BIO/03 – Botanica ambientale e applicata presso la Facoltà di Agraria, dichiarando vincitrice la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
1.1.Il ricorrente, che aveva partecipato alla valutazione comparativa, ha dedotto sei motivi di ricorso contro il giudizio della Commissione; ed ha successivamente proposto ricorso per motivi aggiunti contro il decreto rettorale n. 3532 del 1° ottobre 2012 che assegna alla dott.ssa [#OMISSIS#] il posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di Agraria nell’ambito del SSD BIO/03.
1.2. Nel giudizio si sono costituiti l’Università degli Studi di Catania e la controinteressata dott.ssa [#OMISSIS#].
1.3. Con la sentenza oggi impugnata, Il TAR Catania, sez. III, ha respinto tutti i motivi di ricorso, compensando le spese di giudizio.
2. Con atto notificato tra il 25 e il 31 [#OMISSIS#] 2012 il dottor. [#OMISSIS#] ha proposto l’appello in epigrafe.
Hanno resistito all’appello sia l’Ateneo catanese che la controinteressata dott.ssa [#OMISSIS#].
Tutte le parti hanno depositato memoria.
All’udienza pubblica del 6 febbraio 2019 la causa è stata discussa e introitata per la decisione.
3. L’appello è fondato nei limiti di cui in prosieguo e va accolto per le seguenti regioni, che vengono esposte seguendo la prospettazione dell’appellante, che ha modificato in questo grado di giudizio l’ordine di presentazione dei motivi rispetto al primo grado.
3.1. L’appellante ripropone, innanzi tutto, il sesto motivo del ricorso di primo grado, attaccando il capo di sentenza (pp.12-13) con il quale la censura è stata respinta.
Aveva dedotto il ricorrente in primo grado la violazione dell’art 3 della l. 241/1990 nonché eccesso di potere per illogicità e sviamento: per avere la Commissione assegnato prevalenza alla dott.ssa [#OMISSIS#] sebbene nel giudizio conclusivo (p.40 della relazione finale) “l’attività scientifica” del ricorrente [#OMISSIS#] fosse stata giudicata “molto buona”, e quella della vincitrice semplicemente “buona”, e sebbene il settore di [#OMISSIS#] attività di quest’[#OMISSIS#] non fosse il settore del concorso (BIO/03), ma quello agronomico (AGR/02 – Agronomia e coltivazione erbacee).
4. Il TAR adito, pur riconoscendo che la Commissione aveva “qualificato la produzione scientifica della dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (in modo implicitamente negativo) come quasi tutte in collaborazione con ruolo prevalente, con alcuni contributi di tipo compilativo” ha ritenuto che l’esito del concorso fosse [#OMISSIS#] “per la positiva valutazione da parte della Commissione, di [#OMISSIS#] di interdisciplinarietà nell’attività scientifica della dott.ssa [#OMISSIS#], ovvero, nel [#OMISSIS#] di specie, per contenuti del SSD BIO/03 collegabili a quelli del SSD AGR/02”.
4.1. L’appellante esclude che i settori AGR/02 e BIO/03 possano essere giudicati interdisciplinari, nega che la Commissione li abbia considerati tali e soprattutto esclude che la “interdisciplinarietà” che caratterizza i lavori di un concorrente possa assurgere a criterio di preferenza nei confronti di un candidato i cui scritti siano giudicati migliori (“molto buoni” anziché, semplicemente “buoni”).
5. Quanto meno sotto questo profilo, il motivo d’appello è palesemente fondato.
5.1. Il bando di concorso, indicando fra i criteri di valutazione comparativa delle pubblicazioni, la “congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate” (così l’art. 7, co 7, del bando approvato con DR. n. 7588 pubblicato in GURS il 7/12/2010), non intende sicuramente affermare la prevalenza degli scritti su “tematiche interdisciplinari”sugli scritti rigorosamente congruenti col settore disciplinare. Il bando consente la presentazione e la valutazione di pubblicazioni non strettamente congruenti con il SSD, purché trattino tematiche interdisciplinari correlate al SSD. Non quindi una prevalenza, ma semmai un’equivalenza tra pubblicazioni congruenti col SSD e pubblicazioni che, pur non essendo strettamente congruenti col SSD, trattino tematiche interdisciplinari correlate al SSD.
6. Erra quindi la sentenza quando attribuisce “ai [#OMISSIS#] di interdisciplinarietà”, da cui risulta caratterizzata l’attività scientifica della dott.ssa [#OMISSIS#], un “valore addizionale”: in particolare, erra, quando afferma che, in ragione di tale “valore addizionale” la [#OMISSIS#] è stata correttamente preferita al [#OMISSIS#], sebbene il giudizio sulle pubblicazioni del ricorrente fosse stato più lusinghiero.
E’ del tutto illogico ritenere, come ha fatto il [#OMISSIS#] adito, che una valutazione più alta, sotto il profilo qualitativo, dell’attività scientifica possa essere ribaltata in considerazione dei [#OMISSIS#] trattati (disciplinari o interdisciplinari).
Non è superfluo aggiungere che in un concorso per ricercatore, destinato al reclutamento di giovani studiosi, le pubblicazioni hanno un peso particolarmente rilevante perché attestano quell’attitudine alla ricerca che verrà poi sviluppata nel corso della carriera universitaria; mentre i titoli hanno inevitabilmente un rilievo minore, dal momento che i partecipanti non sono stati di [#OMISSIS#] in grado di acquisirne molti a causa della loro giovane età.
6.1. La valutazione più lusinghiera dell’attività scientifica del dottor. [#OMISSIS#] rispetto a quella della dott.ssa [#OMISSIS#], espressa attraverso la diversa valutazione nel giudizio comparativo (“molto buona” e “buona”) riflette, del resto i giudizi collegiali espressi sui due candidati [#OMISSIS#] terza riunione della Commissione.
Del dottor. [#OMISSIS#] si dice che “la produzione scientifica (…) è originale, innovativa, sia come approccio metodologico, sia come capacità di analisi” (p. 25 della relazione finale) “la produzione scientifica della candidata ([#OMISSIS#]), di impostazione tradizionale, è originale, con alcuni lavori di carattere compilativo” (p. 37).
Va ricordato che il primo criterio di valutazione comparativa delle pubblicazioni è quello della “originalità, innovatività e importanza che ciascuna pubblicazione scientifica” , deve possedere (così l’art.7, co 6, lett. a): innovatività che la Commissione riconosce ai lavori del dott. [#OMISSIS#] e invece esclude per il lavori della dott.ssa [#OMISSIS#] – non soltanto perché alcuni fra essi hanno carattere compilativo (il che esclude solo l’innovatività, ma anche l’originalità), ma anche perché il complesso dei lavori e (quindi anche quelli a carattere non compilativo) è di impostazione tradizionale, e quindi privo, sicuramente, di innovatività.
7. Col secondo motivo di appello il dottor [#OMISSIS#], riproduce il terzo motivo di ricorso di primo grado con il quale aveva censurato il comportamento della Commissione per avere valutati i lavori collettanei ai quali la dott.ssa [#OMISSIS#] ha partecipato senza farsi carico di isolare il suo specifico apporto.
La sentenza ha respinto il motivo con l’argomento che “in particolari ambiti disciplinari in relazione ai quali l’analisi scientifica è normalmente il risultato di una attività svolta in comune, risulta certamente giustificato il criterio che consente l’attribuzione paritaria dei lavori collettivi in assenza, ed è questo il profilo di [#OMISSIS#] rilevanza, di specifici elementi contrari“.
7.1. Contro questa presunzione di parità dell’apporto di ciascuno dei coautori l’appellante richiama il disposto dell’art. 4 co 2, lett. b) d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117: secondo cui la Commissione nei concorsi universitari può valutare i contributi che i concorrenti hanno dato a pubblicazioni collettanee solo a condizione che l’apporto individuale del candidato sia analiticamente determinato nei lavori in collaborazione.
Si tratta di un principio generale, il cui significato è opposto alla presunzione di parità del contributo richiamata dal TAR Catania.
Tale principio è applicabile a tutti i concorsi, e quindi anche a quelli in discipline (pressoché tutte le discipline scientifiche), nelle quali la ricerca viene fatta per lo più in collaborazione tra più studiosi.
C’è da aggiungere che erroneamente la sentenza fa riferimento a 6 delle 34 pubblicazioni nelle quali il nominativo di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] è il primo della sequenza degli autori. In realtà nelle 30 pubblicazioni collettanee indicate (di soli 4 lavori la [#OMISSIS#] è unica autrice), essa figura al primo posto solo in 3 casi: mentre in 6 casi figura al primo posto la prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]. Nei verbali della Commissione non vi è traccia della operazione di individuazione, nell’ambito dei lavori collettanei, del contributo della dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Anche questo motivo di appello è meritevole di accoglimento.
8. Il terzo motivo di appello riprende il primo motivo del ricorso di primo grado.
Il ricorrente aveva sostenuto, sulla scorta del giudizio del Commissario [#OMISSIS#], che solo 4 pubblicazioni della dott.ssa [#OMISSIS#] (n.n. 20,34,10,e 27) potevano considerarsi congruenti con la declaratoria del SSD BIO/03, mentre tutte le altre sono riferibili al SSD AGR/02: e ciò in contrasto con il criterio enunciato dal bando (art. 7), che indica tra i criteri di valutazione comparativa delle pubblicazioni la (congruenza di ciascuna pubblicazione con il SSD per il quale è bandita la procedura, ovvero con le tematiche interdisciplinari ad esso correlate”.
8.1.Il motivo è stato respinto perché, secondo il primo [#OMISSIS#], il giudizio di uno dei tre commissari deve ritenersi assorbito dal giudizio collegiale espresso in sede di comparazione: (“ la candidata [#OMISSIS#] presenta un’attività scientifica buona, congruente con gli aspetti applicativi del SSD BIO/03”). Aggiunge la sentenza che un’indagine volta a verificare l’esattezza di tale valutazione esula dai poteri del [#OMISSIS#] amministrativo.
8.2. L’appellante contesta tale conclusione proprio sulla scorta del giudizio collegiale espresso dalla Commissione [#OMISSIS#] terza riunione: ove, sono indicati i [#OMISSIS#] principali dell’attività di ricerca della candidata (vegetazione sin antropica infestante le colture, effetto della solarizzazione del suolo e dell’intercropping su infestanti e colture, impiego in ambienti colturali di acque salmastre e di reflui [#OMISSIS#] trattati e fitodepurati).
L’appellante esplicita il significato di questi termini, con il quali la Commissione ha chiarito quali fossero i [#OMISSIS#] trattati dalla candidata: e lo esplicita ricorrendo alle definizioni di Wikipedia (p. 49 atto di appello), mettendoli poi a confronto con la declaratoria de SSD/03 (Arboricoltura generale e coltivazioni arboree) per desumerne che le tematiche trattate dalla dott.ssa [#OMISSIS#], come indicate dalla Commissione, sono tutte interne a detto settore. Il SSD AGR/02 rientra nell’area 107 (Scienze agrarie e veterinarie), ossia un’area (una macroarea) diversa da quella in cui rientra il SSD BIO/03 (Botanica ambientale applicata) perché questo settore appartiene all’area 05 – Scienze biologiche.
8.3.In presenza di tali declaratorie, vincolanti per la Commissione, è ben possibile al [#OMISSIS#] amministrativo valutare se la Commissione si sia ad esse attenuta, in applicazione del criterio relativo alla congruenza dei lavori al settore scientifico-disciplinare: ed è possibile, senza che allo stesso [#OMISSIS#] siano opponibili i limiti del sindacato di legittimità che ad esso è devoluto.
8.4.[#OMISSIS#] memoria di costituzione in questo grado di giudizio l’appellata resiste al motivo di appello ricordando, ad es., che, a giudizio del commissario prof.ssa Sapienza “l’attività didattica svolta dalla dott.ssa [#OMISSIS#] è molto impegnativa, e congrua con il SSD BIO/03” (p. 37): mentre, al contrario, nel giudizio comparativo sul dott. [#OMISSIS#] (p.40) viene segnalata una “una attività didattica discreta, ma non congrua con il SSD BIO/03”.
9. Rileva il Collegio che il criterio della congruenza con il settore scientifico disciplinare è stabilito dal bando con riguardo alle pubblicazioni, ma non all’attività didattica: a proposito di questo il bando indica fra i titoli, semplicemente “svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all’[#OMISSIS#]” (art. 7 co 3 lett. b).
9.1.In conclusione, il giudizio di non congruenza espresso dal commissario prof. [#OMISSIS#] lungi dall’essere stato smentito dalla maggioranza della Commissione, è stato sostanzialmente confermato dal giudizio collegiale, attraverso l’indicazione dei [#OMISSIS#] trattati dalla dott.ssa [#OMISSIS#], riconducibili al SSD AGR/02, anziché al settore cui fa riferimento il concorso, come è stato dimostrato dall’appellante attraverso il confronto fra detti [#OMISSIS#] e la declaratoria del SSD AGR/03.
Anche questo motivo di appello va accolto.
10. Infondati, a giudizio del Collegio, sono invece il quarto e il [#OMISSIS#] motivo di appello con i quali vengono riproposti, rispettivamente il secondo e il quarto motivo del ricorso di primo grado.
Impugnando i relativi capi di sentenza n. (2 e n.4 della parte in diritto) l’appellante sostiene che la Commissione non avrebbe potuto valutare l’assegno di ricerca (secondo motivo) e il dottorato di ricerca (quarto motivo) di cui la dott.ssa [#OMISSIS#] era in possesso perché attinenti al SSD BIO/01 (assegno di ricerca) e al SSD AGR/02 (dottorato di ricerca).
Come si è già rilevato, la congruenza con il SSD per il quale è bandito il concorso è richiesta per le pubblicazioni, ma non per il dottorato di ricerca e l’assegno di studio.
L’art. 7, co 3 del bando, indica fra i titoli oggetto di valutazione comparativa il “possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente” e lo “svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all’[#OMISSIS#]” (art.7, co 3 lett. a) e b). Non specifica che il dottorato di ricerca debba avere per oggetto un tema afferente alla declaratoria del SSD per cui concorre; né tale prescrizione detta per l’attività didattica. [#OMISSIS#] restando la facoltà della Commissione di valutare detti titoli anche sotto il profilo invocato dall’appellante, è sicuramente da escludere, a differenza di quanto egli pretende, che l’assegno di ricerca e il dottorato non siano per [#OMISSIS#] valutati se l’ambito dell’assegno e il tema del dottorato non ricadono [#OMISSIS#] declaratoria del SSD di cui al bando.
In conclusione l’appello va accolto limitatamente ai primi tre motivi, mentre sono da ritenere infondati il quarto e il [#OMISSIS#] motivo.
In questo senso va riformata la sentenza impugnata.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie limitatamente ai primi tre motivi, mentre ritiene infondati il quarto e il [#OMISSIS#] motivo.
Condanna le parti appellate costituite al pagamento in favore dell’appellante delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 di cui euro 1.500,00 oltre accessori di legge a carico dell’appellata [#OMISSIS#] ed euro 1.500,00 oltre accessori di legge a carico dell’Ateneo di Catania.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] La [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Verde, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 28/06/2019