Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 8 maggio 2019, n. 397

Studenti universitari-Accesso all'università-Diploma di massofisioterapista

Data Documento: 2019-05-08
Area: Giurisprudenza
Massima

Il diploma di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della legge 19 maggio 1971 n. 403, non consente ex se l’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia né dà vita, nella fase di ammissione al corso universitario, ad alcuna forma di facilitazione, nemmeno se posseduto unitamente ad altro titolo di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
L’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia potrà quindi avvenire solo secondo le regole ordinarie che postulano il possesso di un titolo idoneo all’accesso alla formazione universitaria ed il superamento della prova selettiva di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264.

Contenuto sentenza

N. 00397/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00603/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 603 del 2018, proposto dall’Università degli Studi di Catania, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è ex lege domiciliata in Palermo, via Villareale, n. 6
contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nonché in Giustizia, Pec Registri; 
per la riforma della sentenza del T.A.R. Sicilia – Sezione staccata di Catania, sez. I, n. 836/2018
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2019 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e udito per le parti l’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
1. L’Università degli Studi di Catania ha impugnato, con il ricorso in epigrafe, la sentenza n. 836/2018 del TAR Catania, che ha accolto il ricorso per l’annullamento della nota prot. n.25609 del 21.02.2018, con la quale l’odierna appellante ha trasmesso il verbale n. 40 del Consiglio del Corso di laurea in Fisioterapia del 20 febbraio 2018 di rigetto delle istanze presentate dai ricorrenti di immatricolazione al corso di laurea in Fisioterapia presso l’Università degli Studi di Catania con esonero dal test di ingresso, con contestuale riconoscimento dei crediti formativi [#OMISSIS#] misura ritenuta spettante dall’Università stessa, per l’anno accademico 2017/2018.
1.1.Con il ricorso in epigrafe l’Università soccombente in primo grado ha chiesto anche la sospensione della esecutività della sentenza appellata, alla luce dell’ordinanza n.10/2017 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la quale sono stati rimessi gli atti alla VI Sezione per un esame ulteriore dei differenti e complessi summenzionati [#OMISSIS#].
2. Il rigetto delle istanze da parte dell’Università si fondava sull’assunto che “il diploma di Massaggiatore Massofisioterapista” , conseguito dai ricorrenti, a seguito della frequenza, presso l’Istituto “[#OMISSIS#] Fermi” di Perugia, regolarmente accreditato presso la Regione [#OMISSIS#], del “Corso Triennale per il conseguimento del Diploma di Massaggiatore Massofisioterapista”, istituito ai sensi del d.P.R. n. 1406/1978, della l. n. 403/1971 e del D.M. n. 105/1997, “non è un requisito idoneo per l’acquisizione di competenze utili per accedere ad un corso di studi a numero programmato”.
2. 1. Avverso detto provvedimento, ricorrevano gli odierni appellati, sostenendo l’illegittimità della
“mancata valutazione dei crediti formativi”, richiamando a sostegno delle loro doglianze l’art. 1 del d. m. del 27 luglio 2017 , emanato dal Ministero della Sanità, il quale “riconosce l’equipollenza del diploma di Massofisioterapista – conseguito in base alla l. 19 [#OMISSIS#] 1971 n. 403 a seguito della frequentazione del corso triennale di formazione specifica – con il diploma universitario di Fisioterapista, istituito con decreto del 14 settembre 1994 n. 741 del Ministero della Sanità”. Con la conseguenza, secondoiricorrentiche “l’equipollenza tra i due titoli comporta che i diplomati in Massofisioterapia NON sono tenuti a superare il test di ingresso alla facoltà di Fisioterapia, in considerazione del fatto che “il conseguimento del titolo di studio di massofisioterapista assicura già in sé (la) predisposizione… per le discipline oggetto dei corsi cui il candidato intende iscriversi”.
3. Trattenuta la causa all’udienza camerale del 5 aprile 2018, il giudizio è stato definito in forma semplificata (art. 60 c.p.a) con la sentenza n. 836/2018, oggetto del presente appello, che ha riconosciuto la legittimità dei ricorrenti, in possesso del titolo di Massoterapista triennale, ad essere ammessi al terzo anno del Corso di Laurea in Fisioterapia, senza il preventivo test d’ingresso.
3.1. Il TAR, in particolare, richiamando i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 28 gennaio 2015, e ripresi successivamente dal Cons. di St. [#OMISSIS#] sentenza n.1118 del 2016 e da questo Consiglio nelle sentenze nn. 150 e 212 entrambe del 2017, concernenti fattispecie analoghi, ha accolto il ricorso affermando che:
– l’equipollenza tra il diploma di massofisioterapista e il diploma universitario di fisioterapista, ai sensi dell’art. 1 del cit. d. m. 27.07.2000, sarebbe valida per tutti i titoli di massofisioterapista, conseguiti in base alla legge n. 403/1971, indipendentemente dalla data di conseguimento o inizio dei corsi, cui il citato decreto non attribuirebbe alcuna rilevanza;
-la ratio dei test di ingresso nelle facoltà a numero chiuso sarebbe da ravvisare nel previo accertamento della “predisposizione del candidato per le discipline oggetto dei corsi ai quali intende iscriversi”, sicché l’anzidetta verifica risulterebbe “superflua [#OMISSIS#] specie considerato che il conseguimento del titolo di studio di massofisioterapista assicurerebbe in sé questa predisposizione”.
4. Seguiva avverso la sentenza la proposizione del presente appello da parte della soccombente Università degli Studi di Catania, che l’ha criticata con un unico articolato motivo, sostenendo che il [#OMISSIS#] di prime cure aveva fatto del d. m. 27/luglio/2000 una applicazione errata, fondata su una mera interpretazione letterale, avulsa dal complessivo sistema normativo nel quale la disposizione di cui al cit. art. 1 del suddetto decreto ministeriale si colloca. Diversamente, una interpretazione sistematica e teleologia del suddetto decreto ministeriale avrebbe condotto, secondo l’odierna appellante, a conclusioni differenti da quelli cui è pervenuta la sentenza appellata, ossia alla dichiarazione di infondatezza del ricorso.
5. L’appello è fondato.
5.1. Questo Consiglio non ignora la complessità della questione, concernente il valore da riconoscere, ai fini della immatricolazione ad un corso di studi a numero programmato e di riconversione creditizia senza il preventivo test d’ingresso, al diploma di Massaggiatore Massofisioterapista posseduto dagli appellati. Così come ha ben presente l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali che sembravano consolidati, ma che di recente sono stati rimessi in discussione dal Consiglio di Stato.
6.Occorre, in primo luogo, una ricostruzione del quadro normativo in cui si colloca la vicenda oggetto del presente giudizio.
– Il d. m. 27 luglio 2000, già cit., contenente disposizioni sulla “Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”, all’ art. 1 prevede che: “I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’art. 6 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502, e successive modificazioni, che sono indicati [#OMISSIS#] sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della legge 26 febbraio 1999 n.42, al diploma universitario di fisioterapista di cui al decreto 14 settembre 1994 n.741 del Ministro della sanità indicato [#OMISSIS#] sezione A della stessa tabella, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”. [#OMISSIS#] sezione B della tabella citata, è compreso fra gli altri il diploma di “Massofisioterapista – Corso triennale di formazione specifica (legge 19 [#OMISSIS#] 1971, n. 403)”, che è il diploma di cui sono titolari i ricorrenti appellati.
– La L. 42 del 1999, all’art. 4, rubricato “Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni”, stabilisce al comma 1 che “per le professioni di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, ovvero per le professioni sanitarie ausiliarie, fra le quali pacificamente va inclusa quella di massofisioterapista, “i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.”
-Con il suindicato art. 6 del d.lgs. 502 del 1992 è stato previsto quale requisito per l’esercizio di tutte le professioni sanitarie ausiliarie la laurea, e non più, come in precedenza, il diploma di scuola secondaria superiore, come si ricava dal penultimo periodo del comma 3, il quale dispone che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l’accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni [#OMISSIS#] richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale”, diploma che è richiesto in via ordinaria per accedere a qualsiasi corso di livello universitario.
– Completa il quadro normativo di riferimento l’art. 1 della L. 264 del 1999, in forza del quale i corsi di laurea nelle professioni in questione sono ad accesso programmato a livello nazionale, nel senso, cioè, che prevedono un numero predeterminato e limitato di posti, da assegnare secondo i risultati ottenuti dai candidati nei noti test di ingresso.
7. Sulla base della normativa appena riportata, si è formato un orientamento giurisprudenziale, condiviso dalla sentenza impugnata, secondo cui il diploma di massofisioterapista rilasciato ai sensi della L. n.403/1971, per effetto delle norme citate, ovvero del d. m. 27 luglio 2000 e dell’art. 4 della L. n.42 del 1999, sarebbe equipollente al diploma di cui al d.lgs. 502 del 1999, consentendo, così, senz’altro l’accesso ad una facoltà universitaria, [#OMISSIS#] specie alla facoltà di fisioterapia e senza la necessità di sottoporsi al test di ingresso.
7.1. Tale orientamento, nel percorso logico seguito dalla sentenza appellata, si basa, in primo luogo, sul principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato [#OMISSIS#] sentenza n. 1/2015, secondo cui, se gli studenti stranieri che intendono iscriversi presso un’Università italiana possono far valere i titoli conseguiti in un altro Stato membro dell’Unione “in virtù del principio comunitario di [#OMISSIS#] circolazione”, allora non vi sarebbero ragioni perché lo stesso principio non debba valere anche per gli studenti italiani che – come i ricorrenti – siano già in possesso di diploma conseguito presso altro istituto italiano e su questa base chiedono la valutazione del titolo ai fini dell’iscrizione ad un corso universitario a numero chiuso.
Con riferimento specifico al valore da attribuirsi ai test d’ingresso, l’Adunanza plenaria [#OMISSIS#] suindicata sentenza, ha chiarito che, se “la ratio del sistema introdotto dall’art. 4, l. n. 264 del 1999 (che prevede un test di ammissione per i corsi di laurea a numero programmato) è quella di garantire un’elevata qualità dell’istruzione universitaria nazionale”, allora “non risulta strettamente necessario al raggiungimento dei fini perseguiti la previsione di un test di ammissione anche nel [#OMISSIS#] di trasferimenti presso l’Università italiana di studenti provenienti da Università straniere, considerato che la capacità di tali studenti può essere utilmente accertata (così come avviene per i candidati al trasferimento provenienti da Università nazionali) mediante una rigorosa valutazione della qualificazione dello studente, effettuata in sede di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti dai candidati”.
Il trasferimento”, questo in sintesi il percorso argomentativo dell’Adunanza Plenaria, “interviene”, infatti, “sia per lo studente che eserciti la sua “mobilità” in àmbito nazionale che per lo studente proveniente da università straniere, non più sulla base di un requisito pregresso di ammissione [#OMISSIS#] studi universitari ormai del tutto irrilevante perché superato dal percorso formativo-didattico già seguito in àmbito universitario, ma esclusivamente sulla base della valutazione dei crediti formativi affidata alla autonomia universitaria, in conformità con i rispettivi ordinamenti, sulla base del principio di autonomia didattica di ciascun ateneo”, così come disposto
dall’art. 11 della L. n. 341/1990; dall’art. 2, comma 2, del d. m. 22 ottobre 2004, n. 270, nonché dall’art. 11, comma 9, dello stesso d. m.
7.2. Orbene, secondo il TAR Catania, tale principio, anche se affermato dal Consiglio di Stato con specifico riferimento [#OMISSIS#] studenti stranieri che intendano iscriversi presso un’università italiana facendo valere i titoli conseguiti in altro stato membro dell’Unione, non potrebbe certamente non valere anche per gli studenti italiani che – come i ricorrenti – siano già in possesso di diploma conseguito presso altro Istituto italiano e chiedono la valutazione del titolo ai fini dell’iscrizione ad un corso universitario a “numero chiuso”, [#OMISSIS#] restando (come già precisato dallo stesso TAR Catania [#OMISSIS#] sentenza n. 412/2018) “la necessità di verificare se e quanto il corso di laurea seguito dallo studente fino a quel momento sia oppure no “affine” a quello presso il quale intende iscriversi, al fine del riconoscimento dei c.d. crediti formativi”.
7.3.[#OMISSIS#] sentenza appellataè stata affermata anche l’illegittimità di quella disposizione contenuta nel decreto del MIUR n. 546/2016, che non richiede il superamento della prova di ammissione esclusivamente per gli studenti iscritti ai medesimi corsi di laurea magistrale a ciclo unico in altra sede universitaria italiana ovvero comunitaria ovvero extracomunitaria (punto 12), e ciò in quanto si verrebbe “in tal modo…surrettiziamente” ad introdurre “l’obbligo del test di ammissione per tutti coloro che…provengono da corso di laurea diverso…, e previsto così un divieto generale di riconoscimento di crediti, tale da concretizzare quella limitazione alla libertà di circolazione che la citata pronuncia della Plenaria ha inteso scongiurare (non facendo differenza, come già si è detto, che nel [#OMISSIS#] di specie trattasi di studente italiano tout court, ma solo proveniente da altro corso di laurea)”.
7.2.L’orientamento espresso [#OMISSIS#] sentenza impugnata è conforme a quanto già affermato dal Cons. Stato, sez.VI, [#OMISSIS#] sentenza n. 1105/2015 e nelle decisioni di questo Consiglio, anch’esse già citate, le nn. 150 e 212 del 2017, concernenti materia affine.
In particolare, [#OMISSIS#] sentenza n. 212/2017, da [#OMISSIS#] citata, questo Consiglio, ha affermato che l’equipollenza, ai sensi del d. m. 27 luglio 2017 tra il diploma di massofisioterapista e il diploma universitario di fisioterapista vale per tutti i titoli di massofisioterapista, conseguiti in base alla L. n. 403/1971 a prescindere dalla data di conseguimento o di inizio dei corsi, cui il citato decreto non attribuisce alcuna rilevanza; che i diplomati, per potere accedere al corso di laurea in fisioterapia non sono tenuti a superare il test di ingresso alla facoltà al pari dei neodiplomati presso istituti scolastici di istruzione secondaria (Cons. Stato, sez. VI, n. 1105/2015), e che non è possibile “negare ex ante qualsiasi rilievo nei confronti di diplomi espressamente considerati fra quelli chiamati al riconoscimento” ritenuto che le conoscenze e le abilità acquisite dai massofisioterapisti e certificate dai diplomi conseguiti possono ben essere utilizzabili per abbreviare il percorso per l’obiettivo universitario da raggiungere”.
8. La questione di diritto che qui viene in rilievo ha tuttavia conosciuto in tempi recenti un’importante evoluzione.
In particolare, con due ordinanze, rispettivamente la n. 3554 del 11 giugno 2018, e la n. 3910 del 25 giugno 2018, la VI sez. del Consiglio di Stato, sul presupposto che gli appelli al suo giudizio proponessero, nel loro complesso, questioni di diritto sui quali si erano registrati contrasti in giurisprudenza, ha disposto, ai fini della loro risoluzione, la rimessione all’Adunanza plenaria, ai sensi dell’art. 99 c.p.a.
8.1. Entrambe le ordinanze di rimessione evidenziano come la questione attenga al valore da riconoscere ai fini di un’iscrizione universitaria al diploma di fisioterapista o di massofisioterapista del tipo posseduto dai ricorrenti appellanti, ovvero al diploma rilasciato, come si è detto, ai sensi della L. n. 403 del 1971, trattandosi di stabilire se tale diploma consenta o meno l’iscrizione alla facoltà di fisioterapia ad anni successivi al primo e, in [#OMISSIS#] affermativo, se detta iscrizione prescinda dal test di ingresso.
Lo schema argomentativo di entrambe le ordinanze è sostanzialmente identico. Viene, cioè, ripercorso il quadro normativo di riferimento; si dà quindi conto dell’orientamento giurisprudenziale prevalente e dell’opposto orientamento secondo cui il possesso del diploma di Massofisioterapista non consente di per sé l’iscrizione ai corsi universitari in carenza del test di ingresso, per concludere sulla necessità della rimessione della questione all’Adunanza plenaria ai sensi dell’articolo 99 cod. proc. amm.
9. Con la sentenza n. 16 del 2018 l’Adunanza plenaria ha ribaltato l’orientamento giurisprudenziale posto a fondamento della sentenza in oggetto, condividendo sostanzialmente il diverso orientamento delle Sezioni remittenti, secondo cui la tesi favorevole [#OMISSIS#] appellati, laddove condivisa, porterebbe al risultato di consentire un’iscrizione universitaria ad un anno successivo al primo sulla base di un diploma di scuola secondaria superiore (appunto il diploma di cui alla L. 403 del 1971) di durata soltanto triennale.
Si tratterebbe, secondo l’Adunanza plenaria, di un risultato non condivisibile perché in evidente deviazione dai principi in materia, posto che per l’iscrizione universitaria al primo anno (ovvero per un’iscrizione di livello inferiore a quello per cui è processo) è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, e quindi di livello superiore a quello di cui la stessa è stata chiamata ad occuparsi.
Nel [#OMISSIS#] di specie, inoltre, l’adesione al richiamato orientamento acquisterebbe un rilievo [#OMISSIS#], dato che gli odierni appellati, in base a tale diploma, hanno richiesto l’iscrizione al terzo ed [#OMISSIS#] anno di corso della facoltà di fisioterapia. Con il risultato, non condivisibile, che il loro diploma, ove la domanda venisse accolta, verrebbe ad assumere un valore molto prossimo a quello della laurea già conseguita. Si tratterebbe di un esito interpretativo in contrasto anche con il principio basilare in materia di equiparazioni (derivante da rilievi logici, oltre che giuridici) secondo cui “ciò che si equipara è per definizione diverso”.
In conclusione, e in estrema sintesi, secondo le Sezioni rimettenti,gli interessati dovrebbero al pari di ogni altro aspirante iscriversi al primo anno di corso superando il relativo test, salva la possibilità, da verificare [#OMISSIS#] per [#OMISSIS#], che in base al diploma posseduto vengano loro riconosciuti in qualche misura crediti formativi. Non potendosi applicare, alle fattispecie in questione, i principi stabiliti dal Cons. St, Ad. pl., n.1/2015, che esenta, a certe condizioni, dal test di ingresso gli studenti di medicina che si trasferiscano da una facoltà straniera all’omologa facoltà italiana.
10. Il primo dei quesiti che le ordinanze ponevano all’Adunanza riguardava il “valore” da riconoscere ai fini dell’iscrizione universitaria al diploma di fisioterapista del tipo posseduto dalla parte appellante, rilasciato ai sensi della L. n. 403/1971. A questo riguardo l’Adunanza, si è soffermata in primo luogo, anche alla luce del quadro normativo di riferimento, sulla dibattuta questione, che è poi centrale, della equipollenza o meno del titolo di massofisioterapista a quello richiesto per l’iscrizione universitaria.
Richiamando l’orientamento giurisprudenziale che ritiene esistente tale equipollenza (Cons. Stato, n.1105/2015; CGARS, n. 212/2017), l’Adunanza ha posto in luce la contraddittorietà di una soluzione, in forza della quale un’equipollenza, introdotta al fine di sanare situazioni createsi prima dell’entrata in vigore della disciplina regolatoria della nuova figura del fisioterapista, si trasformerebbe in uno strumento di equiparazione, ponendo così nel [#OMISSIS#] la necessità stessa di differenziare le figure.
Diversamente, l’Adunanza plenaria ha ritenuto di condividere l’orientamento (Cons. Stato, n. 3218/2011) che, sottolineando come, nei casi di diploma o attestato, conseguito in data successiva al 1999 (epoca finale, quest'[#OMISSIS#], ai fini della dichiarazione di equipollenza, ai sensi del testo dell’art. 4, comma 1, l. n. 42 del 1999, dove si richiama il l’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992 come modificato dall’art. 7 d.lgs. n. 517 del 1993), l’equipollenza non possa più essere valida.
Ciò in quanto “il richiamato articolo 4 l. n. 42 del 1999 non va considerato come [#OMISSIS#] ‘a regime’, applicabile estensivamente anche ai titoli conseguiti successivamente (sulla scorta della precedente normativa: l. 10 [#OMISSIS#] 1971, n. 403, in relazione al diploma di massofisioterapista). La [#OMISSIS#] ha invece finalità transitoria, essendo finalizzata a consentire che i (soli) titoli rilasciati dalle scuole regionali nel previgente sistema potessero essere equipararti a quelli di nuova istituzione (qualificati da un diverso e più impegnativo iter di conseguimento). L’utilizzo del participio passato (‘conseguiti’) e qualificazione dei ‘vecchi’ diplomi come ormai appartenenti alla ‘precedente normativa’, escludono che questi ultimi siano stati conservati a regime mediante un mero affiancamento al nuovo sistema ivi introdotto.
Concludendo sul primo profilo, l’Adunanza ritiene di condividere il rilievo contenuto nell’ordinanza di remissione, secondo cui consentire l’iscrizione ad una facoltà universitaria a chi sia in possesso del solo titolo triennale di massofisioterapista “rappresenta una deviazione non minima dai principi in materia, dato che per l’iscrizione universitaria al primo anno, ovvero per un’iscrizione di livello inferiore a quello per cui è processo, è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, e quindi di livello superiore a quello di cui si tratta”.
La conclusione raggiunta circa il valore da riconoscere ai fini dell’iscrizione universitaria al diploma di fisioterapista del tipo posseduto dagli appellati, che elimina in radice la possibilità di iscrizione alla facoltà de qua, assorbe anche gli altri due quesiti, relativi, rispettivamente, alla possibilità per i titolari di tale diploma, ottenuto ai sensi della l. n. 403/1971, di iscrizione alla facoltà di Fisioterapia ad anni successivi al primo (terzo anno) e senza sostenere il test di ingresso.
11. L’appello in epigrafe va quindi risolto alla luce del principio di diritto affermato nell’Adunanza plenaria n. 16/2018, secondo cui:
– “il diploma di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della l. 19 [#OMISSIS#] 1971 n. 403, non consente ex se l’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia né dà [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] fase di ammissione al corso universitario, ad alcuna forma di facilitazione, nemmeno se posseduto unitamente ad altro titolo di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
L’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia potrà quindi avvenire solo secondo le regole ordinarie che postulano il possesso di un titolo idoneo all’accesso alla formazione universitaria ed il superamento della prova selettiva di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264”.
Il principio di diritto enunciato dall’Adunanza plenaria con la sentenza n. 16/2018, cit. risulta del tutto pertinente ai fini della definizione della res controversa, né si individuano nel [#OMISSIS#] in esame ragioni di sorta per ritenere non applicabile tale principio.
12. In conclusione l’appello va accolto.
Considerata la complessità della questione e gli opposti orientamenti giurisprudenziali compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accogli e, per l’effetto, in riforma della sentenza in epigrafe, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 10 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] de [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Verde, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 08/05/2019