Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione giurisdizionale, 1 luglio 2019, n. 609

Procedura concorsuale per copertura posto ricercatore-Incompatibilità

Data Documento: 2019-07-01
Area: Giurisprudenza
Massima

In materia di concorso per ricercatore universitario i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati ammessi alla prova orale non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa, non potendo le cause di incompatibilità previste dall’art. 51 c.p.c., tra le quali non rientra l’appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di colleganza, essere oggetto di estensione analogica, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale (Cons. St., Sez. VI, 22 giugno 2018, n. 3837).

Contenuto sentenza

N. 00609/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00282/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 282 del 2015, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Palermo, viale Lazio, n. 36; 
contro
Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Villareale, n. 6;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio; 
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1563/2014, resa tra le parti, concernente concorso ad un posto di ricercatore universitario assegnato alla facoltà di economia-università di Palermo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 19 giugno 2019 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] su delega di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Sicilia, l’odierna appellante invocava l’annullamento: I) del decreto rettorale n. 186 del 24.1.12, prot. n. 5194 con cui erano stati approvati gli atti relativi alla valutazione comparativa finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario assegnato alla Facoltà di Economia- Università degli Studi di Palermo (Settore scientifico disciplinare IUS 09 Istituzioni di Diritto Pubblico), bandito con D.R. 39/30 del 03/12/2010 pubblicato sulla GURI – 4^ Serie Speciale n.101 del 21/12/2010 II Sessione 2010, con cui era stato dichiarato vincitore il controinteressato; 
II) della deliberazione del Consiglio della Facoltà di Economia del 9.6.11 [#OMISSIS#] parte in cui era stato designato a far parte della commissione giudicatrice, [#OMISSIS#] qualità di componente designato interno, il Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; 
III) del D.R. n. 2497 del 25.7.11 pubblicato sulla G.U. n. 64 del 12/08/2011 di nomina della Commissione giudicatrice; 
IV) dei giudizi, delle valutazioni e della relazione finale della Commissione giudicatrice del 12.1.12 e dei relativi verbali e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
2. Il primo [#OMISSIS#] respingeva il ricorso, rilevando l’infondatezza di tutte le censure scrutinate e, in particolare: 
a) i [#OMISSIS#] d’illegittimità dedotti con i motivi di ricorso sub 8 e 9, relativi alla violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 51 c.p.c. (con riferimento all’asserita incompatibilità del Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] a far parte della commissione esaminatrice), e alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento e allo sviamento dalla causa tipica. Secondo il primo [#OMISSIS#] l’originaria ricorrente, che non aveva proceduto nei termini previsti dall’art. 7 del bando a ricusare il detto docente, non forniva elementi adeguati per ritenere che il Prof. [#OMISSIS#] nutrisse nei suoi confronti una grave inimicizia. Inconferenti, oltre che infondate, sono poi le censure mosse dalla ricorrente in ordine all’asserita preferenzialità mostrata dal prof. [#OMISSIS#] nei confronti della più giovane collega (indicata in atti): sia in margine a fatti e circostanze pregressi al concorso qui in esame; sia in margine alla migliore valutazione che la stessa avrebbe riportato nel concorso a detrimento della ricorrente. Peraltro, quest’[#OMISSIS#] non risultava vincitrice di concorso, quindi sotto tale profilo si palesava un difetto di interesse dell’originaria ricorrente; 
b) il primo, secondo e terzo motivo di ricorso con i quali la ricorrente censurava la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e dei curricula presentati dai candidati per come operata dalla Commissione, che secondo la ricorrente avrebbe giudicato “a campione” e in modo incompleto. Dall’esame dei verbali delle operazioni compiute si ricavava, invece, come, la valutazione della commissione non avesse trascurato l’esame accurato dei titoli, dell’attività didattica e dei lavori scientifici dei candidati. Del pari, infondata si palesava la censura la valutazione, ad opera della commissione, della rilevanza scientifica delle pubblicazioni da essa presentate, giudicata insufficiente per la “collocazione editoriale, limitata per la circostanza che sono presenti in una casa editrice non diffusa [#OMISSIS#] comunità scientifica”; 
c) il quarto motivo di ricorso avente ad oggetti il vizio di difetto di istruttoria per la mancata valutazione della consistenza scientifica da essa prodotta, sotto il profilo della intensità e continuità temporale con riferimento ai periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dell’attività di ricerca per attendere alle funzioni genitoriali. Sotto questo profilo, infatti, nessun rilievo veniva operato dalla commissione, che si esprimeva, invece, nel senso che la produzione scientifica della ricorrente “rivela un limitato carattere di innovatività e significatività” tanto che veniva espresso “un giudizio non favorevole pur incoraggiando la candidata ad approfondire i [#OMISSIS#] della sua ricerca”; 
d) il [#OMISSIS#] motivo di ricorso inerente alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.M. n. 89/2009; e l’eccesso di potere per mancato rispetto dei criteri adottati dalla commissione [#OMISSIS#] seduta del 16/09/2011. L’art. 8 del bando espressamente prevedeva che ai criteri, previsti dal D.M. n. 89/2009, si sarebbe fatto riferimento soltanto per quei settori scientifico-disciplinari in cui ne è riconosciuto l’uso a livello internazionale. Tale requisito, però, non ricorreva nel [#OMISSIS#] in esame atteso che non sono disponibili banche dati da cui attingere le informazioni necessarie per compiere le valutazioni in ordine al numero delle citazioni; 
e) il sesto motivo di ricorso la ricorrente avente ad oggetto la violazione dei criteri di valutazione determinati dalla commissione stessa con riferimento al candidato [#OMISSIS#], risultato vincitore del concorso, entrando nel merito delle pubblicazioni da esso presentate, veniva del pari giudicato infondato; 
f) stessa sorte seguiva il settimo motivo con il quale la ricorrente denunziava l’utilizzo di una medesima terminologia in taluni dei giudizi espressi individualmente dai commissari Prof. [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] con riferimento a propri titoli o pubblicazioni, tale da escludere – a suo parere – che ciascun commissario avesse proceduto in maniera autonoma alla valutazione dei candidati.
3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello l’originaria ricorrente, denunciandone l’erroneità per le seguenti ragioni: 
a) il TAR avrebbe omesso di valutare come ragione di incompatibilità in capo al Prof. le “gravi ragioni di convenienza”, ipotesi espressamente prevista dall’art. 51 c.p.c., che avrebbe comportato il sorgere di un obbligo di astensione in capo al detto commissario. Il criterio in questione comporterebbe il sorgere dell’obbligo di astensione ogni qual volta possa sorgere il sospetto che a causa dei rapporti tra esaminatore ed esaminando, sussista il dubbio che quest’[#OMISSIS#] possa essere giudicato per ragioni estrinseche alla prova d’esame. La sussistenza della detta situazione di sospetto comporterebbe un giudizio da svolgersi in astratto ed ex ante. [#OMISSIS#] specie il rapporto professionale intrattenuto negli anni tra il Prof. [#OMISSIS#] e l’appellante avrebbe dovuto indurre il primo ad astenersi. Né potrebbe rilevare in alcun modo il mancato esercizio da parte dell’appellante della facoltà di ricusazione. Del pari, e per le stesse ragioni, il prof. [#OMISSIS#] avrebbe dovuto esimersi dall’esprime un giudizio comparativo tra l’appellante e l’altra sua allieva, partecipante alla stessa procedura concorsuale; 
b) il TAR avrebbe valutato superficialmente il primo, secondo e terzo motivo, considerato che [#OMISSIS#] seduta del 16 settembre 2011 la commissione, riunita per stabilire i criteri di valutazione dei candidati ex d.m. n. 89/2009 aveva evidenziato la significatività di ogni elemento in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato. Nonostante ciò la commissione avrebbe valutato solo la congruità dei titoli con il settore scientifico disciplinare oggetto del concorso. La necessaria sinteticità dei giudizi riportati nei verbali riferita dal primo [#OMISSIS#] evidenzierebbe la sussistenza della violazione dei criteri al cui rispetto la commissione era vincolata. Pertanto, risulterebbero non essere stati valutati molteplici titoli, attività didattica e attività di ricerca dell’appellante elencati nell’odierno gravame. Inoltre, sarebbe carente la motivazione del giudizio in ordine alla marginalizzazione di alcuni titoli e alla valutazione positiva di altri, come insufficiente sarebbe il solo parametro della congruità. Quanto alla valutazione delle pubblicazioni i giudizi non corrispondono ai criteri di valutazione previamente individuati, non specificando per ciascuna pubblicazione, originalità, innovatività, importanza e congruenza con il settore disciplinare. Inoltre, i giudizi espressi dai commissari risultano identici a riprova di una mancanza di giudizio individuale. Erronea è, inoltre, la considerazione del primo [#OMISSIS#] in ordine al pregio della Casa editrice per la quale l’appellante ha pubblicato i suoi lavori; 
c) rinvia alle censure contenute nel quarto e [#OMISSIS#] motivo di ricorso; 
d) quanto alla valutazione operata dalla commissione del candidato, la stessa sarebbe illogica e contraddittoria, atteso che gli stessi commissari di concorso avrebbero evidenziato l’incongruenza delle pubblicazioni, delle attività di docenza e di ricerca del vincitore con il settore scientifico disciplinare a concorso; 
e) la stesura dei verbali evidenzierebbe la ripetitività dei giudizi posti in essere dai commissari e l’utilizzo di un’identica terminologia porrebbe in luce l’assenza di un’autonomia di giudizio.
4. Costituitasi in giudizio, l’amministrazione appellata invoca il rigetto dell’odierno gravame.
5. Nelle successive difese l’appellante reitera le proprie argomentazioni.
6. L’appello è infondato e non merita di essere accolto.
6.1. Quanto alla prima doglianza deve rilevarsi che in relazione alla paventata causa di incompatibilità fondata sull’asserita “grave inimicizia” da parte del prof. [#OMISSIS#] rispetto all’appellante, quest’[#OMISSIS#] non propone alcuna valida critica tesa a confutare la motivazione contenuta [#OMISSIS#] pronuncia di prime cure con la quale il TAR afferma l’impossibilità di ritenere sussistente la detta causa di incompatibilità per difetto di prova. Quanto, invece, all’invocata ragione di incompatibilità inerente alla sussistenza di “gravi ragioni di convenienza”, desumibili dalla mera sussistenza di un pregresso rapporto tra il Prof. [#OMISSIS#] e l’appellante oltre che altra allieva del primo. Non può non notarsi che in difetto di un adeguato quadro probatorio, che vada al di là delle mere prospettazioni da parte dell’appellante, l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa è nel senso che in materia di concorso per ricercatore universitario i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati ammessi alla prova orale non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa, non potendo le cause di incompatibilità previste dall’art. 51 c.p.c., tra le quali non rientra l’appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di colleganza, essere oggetto di estensione analogica, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale (Cons. St., Sez. VI, 22 giugno 2018, n. 3837). Quanto al riferimento alla valutazione comparativa a favore della dott.ssa [#OMISSIS#], non può che ribadirsi il difetto di interesse alla censura atteso che quest’[#OMISSIS#] come già chiarito dal primo [#OMISSIS#], con attestazione ormai definitiva, in assenza di adeguata contestazione nell’odierno gravame, non risulta essere controinteressato nel presente giudizio.
6.2. Con riferimento al secondo motivo di appello deve essere primariamente rilevato che il rinvio per relationem ai motivi di primo grado non ha alcuna [#OMISSIS#], atteso che l’atto di appello deve contenere in sé l’elencazione dei motivi di censura portati alla pronuncia di prime cure e dei motivi non esaminati, non potendo essere rimessa in alcun modo al [#OMISSIS#] di seconde cure l’onere di desumere dal ricorso di primo grado i motivi di doglianza non esaminati dalla pronuncia impugnata. Pertanto l’esame si incentrerà solo sulla doglianza come prospettata nell’atto di appello.
Preliminarmente, va richiamato quanto già evidenziato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato in ordine alle controversie in materia; in linea generale, che per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati nelle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario [#OMISSIS#] considerati, in particolare, gli articoli 2 e 3 del d.m. 28 luglio 2009, n. 89, relativi [#OMISSIS#] elementi di valutazione comparativa dei titoli e ai criteri di valutazione comparativa delle pubblicazioni (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI 18 luglio 2016 n. 3185).
Il senso delle prescrizioni legislative e regolamentari circa il carattere analitico della valutazione da compiere dalle commissioni giudicatrici nelle procedure comparative per ricercatori universitari è quello di imporre alla commissione di tenere conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati (titoli e pubblicazioni), e di sceverare, secondo percorsi logici trasparenti, coerenti e di congruo apprezzamento scientifico, i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità scientifica dei candidati e della correlativa valutazione comparativa, da quelli non significativi, sulla base di una altrettanto congrua ed adeguata motivazione, e di esprimere il giudizio comparativo sui dati così (motivatamente) enucleati
La normativa va intesa alla luce della finalità assegnata dalla normativa alla valutazione comparativa, consistente in un raffronto, attraverso la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, della personalità scientifica dei vari candidati, dei quali va ricostruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, da apprezzare in tale quadro non isolatamente, ma in quanto correlati nell’insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario; la suddetta valutazione specifica dei titoli deve, dunque, essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto [#OMISSIS#] altri per ciascuno dei titoli, poiché, diversamente, si perderebbe la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI 30 marzo 2015 n. 1643).
La valutazione specifica dei titoli deve, dunque, essere rapportata alla finalità assegnata dalla normativa alla valutazione comparativa, consistente in un raffronto, attraverso la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, della personalità scientifica dei vari candidati, dei quali va ricostruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, da apprezzare in tale quadro non isolatamente, ma in quanto correlati nell’insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario; la suddetta valutazione specifica dei titoli deve, dunque, essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto [#OMISSIS#] altri per ciascuno dei titoli, poiché, diversamente, si perderebbe la contestualità della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati in termini coerenti nel quadro della detta valutazione.
Applicando le esposte coordinate normative e giurisprudenziali alla fattispecie in esame, deve pervenirsi alla conclusione che l’operato della commissione risulti conformato ai criteri normativi e della lex specialis, avendo la stessa tenuto conto, con adeguato apparato motivazionale, dei titoli e delle pubblicazioni, considerati nel loro complesso e ritenuti significativi ai fini della valutazione dell’attività di ricerca svolta dai vari candidati, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, ed ai fini del vaglio della loro personalità scientifica, e legandosi i giudizi individuali e collegiali, espressi sui vari candidati, in modo coerente con l’esito della votazione finale, né mancando un approccio metodologico comparativo, immanente [#OMISSIS#] formulazione dei giudizi medesimi in forma graduata e [#OMISSIS#] valutazione finale.
Dall’analisi della documentazione emerge come le pubblicazioni prodotte siano state oggetto di valutazione sia specifica che globale adeguata, in relazione [#OMISSIS#] apporti effettivamente imputabili ai candidati.
Quanto, infine, alla valutazione della Casa editrice per la quale l’appallante ha maggiormente pubblicato, si tratta di valutazione di contorno che [#OMISSIS#] non incide sul giudizio finale, in disparte la considerazione che, effettivamente, non si tratta neanche per il Collegio di casa editrice di massima notorietà nell’ambito scientifico del diritto. 
6.3. Quanto al terzo motivo di gravame, lo stesso risulta inammissibile per violazione dell’art. 101 c.p.a. (cfr. Cons. St., Sez. IV, 26 aprile 2019, n. 2678). Il ricorrente, infatti, ha l’onere di specificare i motivi e non limitarsi ad una generico richiamo delle ragioni già proposte dinanzi al [#OMISSIS#] di primo grado, contestando adeguatamente e specificamente sul punto la sentenza impugnata. Inoltre, nel processo amministrativo, per il principio di specificità dei motivi d’appello, le censure in esso contenute devono investire puntualmente il decisumdi primo grado e, in particolare, precisare i motivi, per i quali la decisione impugnata sarebbe erronea e da riformare, non essendo sufficiente, a soddisfare il requisito della specificità, una mera riproposizione per relationem ad atti destinati esclusivamente al giudizio di primo grado (cfr. CGA, 1 aprile 2019, n. 302).
6.4. Infondato risulta anche il quarto motivo di appello, dal momento che il giudizio della commissione in chiave comparativa è chiaramente superiore a quello degli altri candidati, avendo evidenziato che la produzione del controinteressato esprime capacità di ricerca e completezza di preparazione, tali da giustificare la sua prevalenza rispetto [#OMISSIS#] altri concorrenti. Del resto, è evidente il carattere interdisciplinare delle pubblicazione che sebbene non rientrano nettamente nel settore scientifico-disciplinare a concorso lo intersecano con un taglio di carattere europeo e internazionale, che non può non essere positivamente apprezzato.
6.5. Stessa sorte merita anche l’[#OMISSIS#] motivo di appello, atteso che dall’identità testuale di alcuni giudizi dei commissari non può desumersi automaticamente l’assenza di autonomia del giudizio dagli stessi espresso, trattandosi al più di ripetizioni espressione della particolare tipologia di valutazione manifestate in occasione di concorsi di questo tipo, in mancanza di una diversa e più robusta prova che possa convincere del contrario.
7. L’appello deve, quindi, essere in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto. Le spese possono essere compensate in ragione della complessità in fatto e in diritto delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 19 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Nuara, Consigliere
Pubblicato il 01/07/2019