Lo svolgimento dell’attività assistenziale in posizione strutturata richiede per il suo esercizio l’assenso tanto dell’amministrazione ospedaliera quanto dell’amministrazione universitaria, e dunque non si configura come una posizione incondizionata di diritto, giacché l’ente ospedaliero, al fine del soddisfacimento della pretesa, deve compiere una serie di valutazioni relative all’assenza di impedimenti obiettivi quali la non disponibilità della struttura o l’assenza del correlato posto in organico.
Se invece si trattasse di una posizione di diritto soggettivo è evidente che nessuna valutazione discrezionale potrebbe compiere l’amministrazione, la quale invece è titolare di un potere che è finalizzato a curare insieme l’interesse pubblico all’integrazione della funzione assistenziale nell’esercizio della docenza universitaria e l’interesse pubblico a una buona organizzazione della struttura ospedaliera.
Consiglio di giustizia amministrativa per la regole siciliana, 31 luglio 2017, n. 352
Professore universitario-Attività assistenziale
N. 00352/2017REG.PROV.COLL.
N. 00921/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 921 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] Vecchio, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Brancato in Palermo, via [#OMISSIS#] di [#OMISSIS#] N. 14;
contro
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Cantavenera in Palermo, via Notarbartolo N. 5;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via De Gasperi, N. 81;
Universita’ degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Palermo, via [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#] N. 5;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SICILIA – SEZ. STACCATA DI CATANIA: SEZIONE IV n. 02193/2016, resa tra le parti, concernente DECADENZA DALLE FUNZIONI ASSISTENZIALI DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI MEDICINA
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.O.U. Policlinico [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], del Ministero della Salute e dell’Universita’ degli Studi di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 giugno 2017 il Cons. [#OMISSIS#] Barone e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] su delega di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierno appellante, docente medico presso l’Università di Catania, titolare altresì di un rapporto con l’Azienda Ospedaliera Universitaria [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’espletamento di attività assistenziale nel settore della neurologia, ha impugnato in primo grado la deliberazione 355 del 31.7.2013, adottata dal Direttore Generale della citata Azienda Ospedaliera, con la quale è stata disposta la sua cessazione dalle funzioni assistenziali.
Ha altresì impugnato la nota prot. 17702 del 29.4.2014, con la quale il Ministero della Salute ha espresso il proprio parere sfavorevole alle tesi dell’appellante, in merito alla già adottata deliberazione 355 del 31.7.2013.
Si doleva l’appellante della circostanza che, a seguito del mutamento avvenuto nell’anno 2013 del settore disciplinare di appartenenza (era passato dall’insegnamento universitario della neurologia a quello della Storia della medicina e bioetica), l’Azienda lo aveva ritenuto non più inquadrabile tra coloro per i quali è prevista l’obbligatorietà dell’esercizio delle funzioni assistenziali e, pertanto, lo aveva escluso dall’esercizio di quest’[#OMISSIS#] funzione, con le conseguenze economiche connesse a tale esclusione.
Ha fatto valere davanti al TAR due distinti motivi di ricorso.
Il Tribunale con la sentenza appellata ha dichiarato il ricorso irricevibile ed inammissibile, compensando tra le parti le spese del giudizio “in ragione del differente esito della fase cautelare rispetto a quella di merito”.
Avverso la sentenza ha proposto appello l’interessato che, dopo un’ampia esposizione dei fatti e della pregressa vicenda processuale, lo ha affidato a motivi non esattamente rubricati, concludendo per l’accoglimento dell’appello previa concessione di misura cautelare.
Si è costituita per resistere all’appello l’A.O.U. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Si è costituita allo stesso fine l’Università di Catania.
In imminenza dell’udienza le parti hanno depositato ulteriori memorie difensive.
All’udienza del 15 giugno l’appello è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Il TAR, dopo avere affermato la propria giurisdizione, ha ritenuto il ricorso irricevibile per mancato rispetto del [#OMISSIS#] decadenziale di 60 giorni decorrenti dalla conoscenza degli atti lesivi.
Premesso, infatti, che la pretesa dell’appellante all’esercizio di attività assistenziale, in aggiunta allo svolgimento della propria attività di docente universitario, ha consistenza di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, il primo [#OMISSIS#] ha ritenuto che la parte, che assume di essere stata lesa da atti amministrativi, è onerata di proporre il ricorso entro il [#OMISSIS#] di decadenza di 60 giorni dalla conoscenza degli atti.
Come è esattamente documentato alle pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata, il ricorso dell’appellante è stato invece presentato solo nel mese di luglio 2015, cioè a dire ad oltre un anno di distanza dalla conoscenza dell’atto lesivo (deliberazione n. 355/13), di cui ha avuto conoscenza già nel mese di agosto 2013, mentre nel mese di marzo 2014 ha ricevuto notifica del provvedimento con il quale l’Azienda ha ritirato l’atto di sospensione temporanea dell’efficacia della delibera n. 355/2013 precedentemente adottato.
Il TAR ha ritenuto anche fondata l’eccezione dell’Azienda resistente, con la quale è stata eccepita la mancata impugnazione della nota prot. 135322 del 30.4.2014 e dell’allegato verbale del coordinamento della Scuola Facoltà di Medicina del 20.10.14, con la quale l‘Università ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per mantenere la posizione assistenziale del prof. Vecchio, quale docente inquadrato nel settore MED/02 (Storia della medicina e bioetica).
Considerato, infatti, a giudizio del TAR, che la citata nota è intervenuta dopo l’adozione della delibera 355/13, essa costituisce un atto autonomo e per [#OMISSIS#] endoprocedimentale ed esprime il punto di vista dell’Università, che va qualificata come soggetto, a cui competeva ai termini di legge esprimere il proprio consenso [#OMISSIS#] fattispecie procedimentale complessa, finalizzata a individuare i docenti universitari di medicina, ai quali le aziende sanitarie possono conferire funzioni assistenziali, come risulta dalla piana lettura dell’art. 5 del D.Lgs. 517/99.
Dal momento che tale parere negativo dell’Università non è stato impugnato sussiste, a giudizio del TAR, un ostacolo assoluto al perfezionarsi della fattispecie autorizzatoria che ha ad oggetto le prestazioni assistenziali che l’attuale appellante avrebbe voluto ripristinare con il ricorso, che, quindi, sotto questo profilo, è stato dichiarato inammissibile.
A fronte delle precise argomentazioni del primo [#OMISSIS#], l’appellante si attarda ad affermare, con considerazioni che ad avviso del Collegio violano, per la loro lunghezza, il principio di sinteticità degli atti giudiziari, che “a differenza di quanto sostiene il TAR appare pacifico che trattasi di diritti soggettivi esercitati nell’ambito della giurisdizione esclusiva per la cui tutela non si applicano i termini di decadenza ma quelli di prescrizione” (pag. 9 dell’appello). E ancora a pag. 12 afferma che “[#OMISSIS#] controversia all’esame, infatti, non viene in rilievo il rapporto di servizio tra docente universitario e struttura ospedaliera, ma lo status di docente universitario di cui l’attività assistenziale costituisce corredo essenziale nei confronti del quale sono adottati atti riconducibili in tutto o in parte al potere di supremazia speciale che l’Università esercita sul proprio personale non contrattualizzato.”
Infine a pag. 18 conclude nel senso che “i provvedimenti in epigrafe del ricorso (di primo grado) sono solo formalmente impugnati in quanto, trattandosi di azione di accertamento del diritto, non serve alcuna impugnativa degli stessi”.
Il Consiglio non ritiene di potere condividere la tesi difensiva secondo la quale [#OMISSIS#] fattispecie al suo esame si controverterebbe in tema di diritti soggettivi e non di interessi legittimi.
Infatti, nel [#OMISSIS#] considerato, l’oggetto del giudizio consiste [#OMISSIS#] pretesa dell’appellante allo svolgimento dell’attività assistenziale in posizione strutturata. Tale pretesa, in quanto richiede per il suo esercizio l’assenso tanto dell’amministrazione ospedaliera quanto dell’amministrazione universitaria, non si configura come una posizione incondizionata di diritto, giacché l’ente ospedaliero, al fine del soddisfacimento della pretesa, deve compiere una serie di valutazioni relative all’assenza di impedimenti obiettivi quali la non disponibilità della struttura o l’assenza del correlato posto in organico.
Se invece si trattasse di una posizione di diritto soggettivo è evidente che nessuna valutazione discrezionale potrebbe compiere l’amministrazione, la quale invece è titolare di un potere che è finalizzato a curare insieme l’interesse pubblico all’integrazione della funzione assistenziale nell’esercizio della docenza universitaria e l’interesse pubblico a una buona organizzazione della struttura ospedaliera.
La cura di quest’[#OMISSIS#] interesse costituisce per l’amministrazione un preciso dovere in quanto, come è affermato dal primo [#OMISSIS#], “per la concreta istituzione delle strutture e del correlato posto in organico è necessario ponderare più fattori quale la disponibilità delle necessarie risorse umane e materiali, la coerenza con gli obiettivi di programmazione generale e settoriale, del servizio sanitario del territorio, la compatibilità con le risorse finanziare date, la dimensione ottimale di efficienza”.
Va aggiunto che questo stesso Consiglio si è già occupato della questione stabilendo, in maniera espressa e motivata, che la pretesa allo svolgimento dell’attività assistenziale in posizione strutturata può essere tutelata a titolo di interesse legittimo (CGA, 15.10.2012, n. 924)
E in merito [#OMISSIS#] stessi problemi il Consiglio di Stato, con sentenza recente, ha stabilito che “le scelte relative all’organizzazione amministrativa costituiscono di regola la più qualificata espressione dell’ampia discrezionalità tecnica riservata alle amministrazioni istituzionalmente competenti ad assumerle … e si caratterizzano, conseguentemente, per … il regime di ridotta sindacabilità al quale sono soggette … . La pretesa pertanto unicamente volta alla tutela di personale aspettative … e delle prerogative di stato che … rivestono il ruolo di professore universitario non può certamente assumere la connotazione di un vero e proprio diritto soggettivo perfetto, così che la posizione giuridica del docente universitario che pretende di svolgere (nell’ambito dei raparti o delle strutture dell’azienda ospedaliera collegata all’università) si connota come posizione di interesse legittimo” (così Cons. Stato, sez. III, n. 4987/15).
Alla luce della citata giurisprudenza, dalla quale il Consiglio non vede ragioni di allontanarsi, l’appello va giudicato infondato e come tale va respinto, con la piena conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e [#OMISSIS#] quantificate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello perché infondato e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
[#OMISSIS#] le spese del grado a carico dell’appellante a favore solidalmente tanto dell’A.O.U. Policlinico [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] quanto dell’Università degli Studi di Catania [#OMISSIS#] misura di Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 15 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Zucchelli, [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Barone, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Verde, Consigliere
Pubblicato il 31/07/2017