In una controversia relativa al riconoscimento di un titolo di laurea in Logopedia conseguito in Spagna, il Consiglio di Stato, confermando la sentenza di primo grado, afferma, dopo aver accertato che la ricorrente non versasse in condizioni deficitarie rispetto a coloro per i quali il Ministero aveva riconosciuto il titolo senza alcuna applicazione di misure compensative, che “il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in paesi aderenti all’Unione Europea è disciplinato dal D.lgs. n. 206 del 2007, attuativo della direttiva 2005/36/CE e, per quanto qui di interesse, dal titolo III rubricato “libertà di stabilimento”. L’art. 16 della predetta fonte dispone che l’autorità competente (nel caso di specie, il Ministero della Salute) dopo aver accertato la completezza e la regolarità della documentazione prodotta (comma 2), “per la valutazione dei titoli acquisiti, …..può indire una conferenza di servizi” (comma 3). Il successivo comma 5 tuttavia precisa che, se “la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto” il comma 3 “non si applica”, con il corollario, secondo quanto anche chiarito dalla Sezione con decisione n. 4366 del 2020, che il Ministero deve attenersi ai precedenti. Essendo pacifico in giudizio che, nel caso di specie, i precedenti sussistono e sono di contenuto identico, il riconoscimento era da considerarsi atto dovuto“.
Consiglio di Stato, Sez. III, 12 ottobre 2021, n. 6830
Riconoscimento di titoli universitari stranieri
N. 06830/2021REG.PROV.COLL.
N. 01966/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1966 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 settembre 2021 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante, cittadina italiana, ha conseguito in Spagna il titolo di “Grado en Logopedia” (logopedista), rilasciato nel mese di luglio 2018 dall’università spagnola “Universitad Catolica San Vicente Martir” di Valencia.
2. Avendo intenzione di svolgere la professione in Italia, la ricorrente ha presentato al Ministero della Salute, in data 27 dicembre 2018, un’istanza per il riconoscimento del titolo conseguito in Spagna.
3. Il Ministero della Salute, acquisito il parere della conferenza dei servizi [#OMISSIS#] seduta del 16 [#OMISSIS#] 2019, ha deciso di subordinare il riconoscimento del predetto titolo al superamento di una misura compensativa, determinata, a scelta dell’interessata, nel superamento di una prova attitudinale da svolgersi in lingua italiana, ovvero [#OMISSIS#] svolgimento di un tirocinio di adattamento della durata di 1.100 ore.
4. L’interessata ha proposto ricorso al TAR Lazio. Nelle more del giudizio di prime cure, la stessa ha scelto di svolgere il periodo di tirocinio di adattamento, che è così iniziato presso I’IRCSS Fondazione S. [#OMISSIS#] in data 3/09/2019 e terminato l’8/07/2020.
5. Il TAR ha accolto il ricorso per difetto di motivazione, assorbendo i motivi di merito, sulla base del seguente iter argomentativo: “il Collegio rileva che nel provvedimento impugnato il Ministero della Salute, conformandosi al parere espresso dalla Conferenza dei servizi, si è limitato ed evidenziare che la formazione del ricorrente presenta differenze, in termini di durata e contenuti, rispetto alla formazione prevista dall’ordinamento italiano per il conseguimento della qualifica di “Logopedista”. Non è tuttavia evidenziato né nel provvedimento impugnato né nel parere espresso dalla Conferenza di servizi in che cosa si sostanzierebbero queste differenze, di durata e di contenuto, della formazione del ricorrente rispetto alla formazione prevista dall’ordinamento italiano per l’analoga qualifica. Né tantomeno vengono evidenziate negli atti impugnati le ragioni per le quali le differenze rilevate (ma non specificate) non possono essere “compensate dalle conoscenze, dalle abilità e dalle competenze acquisite nel corso dell’esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente”. Gli atti impugnati si rivelano quindi irrimediabilmente viziati per i dedotti [#OMISSIS#] di eccesso di potere (difetto di motivazione e carenza istruttoria) e per violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 206/2007, (vizi) che non possono essere superati per effetto delle argomentazioni svolte dalla amministrazione [#OMISSIS#] memoria depositata in data 23 ottobre 2019, stante il principio di inammissibilità della integrazione postuma (attraverso gli scritti difensivi) della motivazione”.
6. Nonostante il tenore favorevole della sentenza, l’interessata ha proposto appello, contestando l’assorbimento dei motivi di merito, e allegando, a dimostrazione del requisito di cui all’art. 100 cpc, un interesse materiale (possibilità di ottenere risarcimento per danno da ritardo) e morale.
6.1. Nel merito sostiene che il Ministero non ha mai contestato le numerose circostanze di fatto allegate sin dal ricorso introduttivo, tra le quali il fatto che il titolo della Sig.ra -OMISSIS-alle quali è stato consesso il riconoscimento senza imposizione del tirocinio. Evidenzia come, ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 206/2007, in tali casi, l’Autorità “non può indire una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, ma deve attenersi ai precedenti” (è citata la decisione del Consiglio di Stato n. 4366 del 2020).
7. L’amministrazione, costituitasi in giudizio, contesta la sussistenza dell’interesse a coltivare il gravame. Evidenzia di avere emesso, in data 17 luglio 2020, in tempo cioè anteriore alla pubblicazione della sentenza appellata, e a seguito del proficuo svolgimento del periodo di tirocinio da parte della ricorrente, il decreto di riconoscimento del titolo di “Graduada en Logopedia” conseguito in Spagna. Il conseguimento del titolo priverebbe il giudizio d’appello di qualsivoglia utilità, essendo del resto i [#OMISSIS#] risarcitori ventilati dall’appellante del tutto generici e ipotetici.
8. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 23 settembre 2021.
9. Ritiene il Collegio che l’appello sia fondato.
9.1. Non v’è dubbio che quando la domanda di annullamento giudiziale sia accolta in prime cure per motivi formali o comunque per difetto di motivazione, a fronte di motivi di ricorso che investono invece anche la spettanza del [#OMISSIS#] della [#OMISSIS#] in ragione di un’attività amministrativa che si assume vincolata, il ricorrente conserva interesse a coltivare in appello quei motivi dal cui accoglimento discenda un diverso e più compiuto livello di satisfattività della tutela.
9.2. Nel [#OMISSIS#] di specie il primo [#OMISSIS#] si è limitato a stigmatizzare l’insufficienza dell’impianto motivazionale, senza affrontare, come invece richiesto dal ricorrente, le ragioni dal cui accoglimento sarebbe derivato per l’amministrazione, seppur per il tramite degli effetti conformativi della pronuncia, l’obbligo di riconoscere il titolo di studio, sic e simpliciter senza imposizione di misure compensative. Dunque, v’è [#OMISSIS#] prospettazione dell’appellante un ritenuto difetto di satisfattività della pronuncia, certamente idoneo a giustificare la proposizione del gravame sui motivi “assorbiti”, potendosi escludere che sussista un rapporto di stretta e chiara continenza, pregiudizialità o implicazione logica tra la censura accolta e quella non esaminata (questi i soli casi in cui è giustificabile la tecnica dell’assorbimento secondo Adunanza Plenaria n. 5 del 2015).
10. Altro e diverso profilo è quello dell’interesse a ottenere una qualche utilità concreta dal processo di appello, ex art. 100 cpc, a seguito dell’intervento del provvedimento di riconoscimento del titolo, circostanza che secondo l’amministrazione integrerebbe una causa di inammissibilità del gravame.
10.1. Anche in questo [#OMISSIS#] il Collegio non nutre dubbi in ordine alla sussistenza del requisito processuale. L’aver ottenuto il riconoscimento postumo non toglie che tale favorevole esito possa essere stato il frutto dell’imposizione di un’attività formativa ultronea rispetto al grado di conoscenze comprovate dal possesso del titolo, con conseguente frustrazione delle esigenze del ricorrente di rapido inserimento nel mondo del lavoro.
11. Può dunque passarsi all’esame delle doglianze assorbite in prime cure.
11.1. L’appellante sostiene, in estrema sintesi, che il titolo posseduto è identico a quello delle richiedenti Sig.re -OMISSIS-, nei cui confronti il riconoscimento è stato operato senza imposizione del tirocinio.
11.2. In effetti, dalle allegazioni attoree emerge che con due decreti del 23 gennaio 2018, il Ministero resistente, su istanza della Sig.ra -OMISSIS-(laureata all’università di Malaga), ha riconosciuto titoli identici a quello conseguito dall’odierna appellante (Grado en Logopedia). Il fatto e la circostanza che si tratti di titoli identici non è mai stata contestata nel corso del giudizio.
Ebbene, con i predetti decreti, resi all’esito di due sedute della conferenza dei servizi (del 16.5.2017 per la Sig.ra -OMISSIS-il Ministero convenuto non ha applicato alcuna misura compensativa relativa alla formazione (è stato solo richiesto l’esame della lingua italiana in quanto trattasi di cittadini [#OMISSIS#]).
11.3. Come documentato dall’appellante, nel Bollettino ufficiale dello Stato [#OMISSIS#], in cui sono pubblicati i programmi di studio di tutte le università spagnole, si può leggere, per quanto concerne i crediti attribuiti ai tirocini pratici, che, rispettivamente:
– l’Università di La Laguna (ove ha conseguito il titolo il Sig.ra -OMISSIS-) prevedeva (dal 2010) “Prácticas externas – Practicum” cioè tirocini esterni per n. 18 crediti ECTS (450 ore) complessivi;
– l’Università di Malaga (richiedente Sig.ra -OMISSIS-) prevedeva, dal 2000 al 2012 “Practicum”, cioè tirocini pratici, per complessivi n. 30 crediti ECTS che, col nuovo piano di studi del 2012, diminuiscono a complessivi n. 24 crediti ECTS per tirocini “Prácticas Externas Obligatorias”.
Risulta dal “certificato esami” allegato dalla ricorrente che il programma di studi dell’Università “San Vicente Martir”, frequentata dalla ricorrente, prevede invece lo svolgimento di tirocini pratici obbligatori per complessivi 36 crediti (900 ore).
11.4. Dunque, anche sul piano dei tirocini, non v’è dubbio che la ricorrente non versasse in condizioni deficitarie (e anzi il contrario) rispetto a coloro per i quali il Ministero ha riconosciuto il titolo senza alcuna applicazione di misure compensative.
12. Com’è noto il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in paesi aderenti all’Unione Europea è disciplinato dal D.lgs. n. 206 del 2007, attuativo della direttiva 2005/36/CE e, per quanto qui di interesse, dal titolo III rubricato “libertà di stabilimento”. L’art. 16 della predetta fonte dispone che l’autorità competente (nel [#OMISSIS#] di specie, il Ministero della Salute) dopo aver accertato la completezza e la regolarità della documentazione prodotta (comma 2), “per la valutazione dei titoli acquisiti, …..può indire una conferenza di servizi” (comma 3). Il successivo comma 5 tuttavia precisa che, se “la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto” il comma 3 “non si applica”, con il corollario, secondo quanto anche chiarito dalla Sezione con decisione n. 4366 del 2020, che il Ministero deve attenersi ai precedenti.
12.1. Essendo pacifico in giudizio che, nel [#OMISSIS#] di specie, i precedenti sussistono e sono di contenuto identico, il riconoscimento era da considerarsi atto dovuto.
13. L’appello è pertanto accolto.
14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto conferma, con diversa motivazione, l’annullamento del provvedimento impugnato, già disposto in primo grado.
Condanna il Ministero della Salute alla refusione delle spese di lite sostenute dall’appellante, forfettariamente liquidate in €. 2.000, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante e le altre persone menzionate [#OMISSIS#] sentenza.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 23 settembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 12/10/2021