Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2019, n. 1725

Procedura concorsuale posto ricercatore-Commissione esaminatrice-Valutazioni-Discrezionalità tecnica

Data Documento: 2019-02-11
Area: Giurisprudenza
Massima

In sede di pubblico concorso la Commissione esaminatrice è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine sia all’individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell’ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti e attuali gli stessi criteri del bando, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli. L’esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, riguardando il merito dell’azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27 luglio 2014 n. 3956;; sez. V, 26 giugno 2014 n. 3229; sez. IV n. 26 settembre 2013, n. 4790; sez. IV, 1 giugno 2010, n. 3477).

Contenuto sentenza

N. 01725/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01614/2018 REG.RIC.
 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1614 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] Ausiliatrice [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Pinelli, [#OMISSIS#] Pinelli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via [#OMISSIS#], 25;
contro
Università Cattolica del Sacro Cuore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Petitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via [#OMISSIS#] Bertoloni, 44;
nei confronti
[#OMISSIS#] Barba non costituita in giudizio;
per l’annullamento
– del Decreto Rettorale n. 3878 in data 27/10/2017 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 05/F1 biologia applicata, settore scientifico-disciplinare BIO/13 biologia applicata, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” in Roma, e dichiarata vincitrice la Dott. [#OMISSIS#] Barba;
– degli atti della Commissione Esaminatrice, con particolare riferimento ai verbali delle valutazioni ed alla proclamazione della vincitrice;
– di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente gli Avv.ti M.E. Albè e C. Di [#OMISSIS#] in sostituzione dell’Avv. F. [#OMISSIS#] e per l’Università Cattolica del Sacro Cuore l’Avv. M. Petitto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha partecipato alla procedura di valutazione per titoli e colloquio a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato (anni 3) per il settore concorsuale 05/F1 BIOLOGIA APPLICATA, settore scientifico-disciplinare BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” in Roma, indetta dall’Università resistente con Decreto Rettorale n. 3319 in data 21.3.2017. Alla selezione hanno partecipato altri quattro concorrenti.
In data 13/12/2017 la ricorrente ha ricevuto comunicazione dell’esito del concorso e del nome della vincitrice.
A seguito dell’accesso agli atti l’istante ha ricevuto copia degli atti della Commissione relativi alla valutazione dei titoli.
Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessata deducendo i seguenti motivi:
– Violazione dei criteri di cui all’Allegato n. 1 al verbale n. 3 del 9/10/2017;
– Violazione della Legge 240/2010 e del D.M. MIUR 25/5/2011, n. 243;
– Violazione del Bando di concorso, in particolare artt. 5, 6 ed 8;
– Erronea valutazione ed errata attribuzione di punteggi;
– Difetto di motivazione;
– Eccesso di potere per disparità di trattamento e manifesta illogicità;
– Erronea ed arbitraria valutazione dei titoli accademici e scientifici;
– Travisamento dei presupposti ed ancora difetto di motivazione;
– Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità che devono presiedere alle operazioni concorsuali.
Dalla Tabella dei punteggi attribuiti alla ricorrente (cfr. pag. 4 del verbale n. 3), alla pubblicazione n. 9, in relazione al criterio della originalità (lettera A) risulta erroneamente attribuito il punteggio 2 (corrispondente ad una Review – Revisione della Letteratura) in luogo di 4 (trattandosi invece di un Original Article – Articolo di Ricerca Originale).
Sempre in tema di produzione scientifica, agli artt. 5 e 6 del Bando non era prescritto l’obbligo di specificare il valore di IF delle pubblicazioni prodotte al concorso (secondo gli indicatori prescritti dal DM 243/2011), né risulterebbero indicazioni inerenti il sito internet dal quale dovevano essere tratti i valori di IF delle riviste, né l’anno che doveva essere preso a riferimento (trattandosi di parametro che viene aggiornato annualmente, per le ragioni infra segnalate).
La Commissione, invece, avrebbe utilizzato tale indicatore nella valutazione della produzione scientifica dei candidati. Ciò avrebbe comportato la indebita attribuzione di punti 3 alla vincitrice, invece di punti 2, alla pubblicazione indicata al punto 11 lett. C nella lista e nella griglia relativa alla vincitrice (cfr. pag. 2 del verbale n. 3).
La vincitrice ha dichiarato nel suo CV che la pubblicazione n. 19 “Limmineralization protein” avrebbe un IF di 3.169 (senza specificare l’anno di riferimento), cui corrisponderebbe un punteggio pari a 3.
Invece, l’IF corretto (riferito all’anno 2016 e vigente all’atto del Bando) sarebbe pari a 2.476, ed il punteggio relativo pari a 2.
Ciò in quanto la Rivista Biomedicine Research International (che, anteriormente al 2012, aveva il diverso titolo di Journal of Biomedicine and Biotecnology) avrebbe avuto un IF di 2.476 secondo quanto riportato sul sito Journal Citation Reports 2016.
Peraltro, sulla medesima rivista sarebbero state pubblicate quelle della ricorrente indicate ai nn. 3 e 5 della griglia, a cui la Commissione ha attribuito punti 2 per ciascuna (cfr. produzione scientifica lettera C a pag. 2 del verbale n. 3).
Dunque alla controinteressata andrebbe sottratto 1 punto, ovvero andrebbero attribuiti n. 2 punti ulteriori alla ricorrente, atteso il diverso trattamento attribuito a situazioni identiche (IF della medesima Rivista e per il medesimo anno).
La pubblicazione n. 8 della lista ricorrente – pubblicata sulla rivista Digestive and Liver Disease che ha un IF di 3.061 (come si evince dal richiamato sito JCR per il 2016) – avrebbe dovuto ricevere un punteggio pari a 3 e non a punti 2: analogamente, per la pubblicazione n. 12, pubblicata sulla rivista Journal of Endocrinological Investigation che ha un valore IF di 2.633 (come si evince dal richiamato sito JCR per il 2016) ed alla quale andava quindi attribuito il punteggio 2 (invece che 1, come risulta dalla griglia della ricorrente a pag. 5 del verbale n. 1).
La Commissione avrebbe deciso irragionevolmente di utilizzare solo una scala di valori di IF compresa tra 0 e 3, benché la scala dei valori di IF riferibile allo specifico settore scientifico-disciplinare (SSD) oggetto del Bando vada oltre. Ciò avrebbe impedito di valutare anche pubblicazioni su riviste con valori di IF superiori a 7.
Tale scelta della Commissione ha, quindi, determinato una illegittima sottovalutazione delle pubblicazioni fatte su riviste con maggiore diffusione e impatto sulla comunità scientifica, in contrasto con quanto previsto nel D.M. MIUR 25/5/2011 n. 243, Art.3, punto2, lettera c.
Il bando ha ad oggetto lo “Studio delle cellule staminali e delle loro proprietà immuno-modulatorie in applicazioni di medicina rigenerativa”.
Ciò premesso le metodiche utilizzate e le competenze necessarie sarebbero le medesime nei diversi tipi di staminali, e corrisponderebbero a quelle descritte nel Bando (pag. 3) riguardanti le Funzioni del ricercatore.
La Commissione, invece, avrebbe arbitrariamente distinto tra i diversi tipi di cellule staminali, attribuendo il punteggio massimo (punti 4) solo alle pubblicazioni relative alle staminali nella rigenerazione, mentre a tutte le altre è stato attribuito il punteggio di 3: con un conseguente ulteriore scarto di 5 punti a danno della ricorrente, in relazione alle pubblicazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 9 nella griglia della ricorrente.
Anche in relazione ai titoli accademici e scientifici, tra i titoli presentati dalla vincitrice non risulterebbe prodotto alcun documento che comprovi il suo ruolo di coordinamento nel progetto internazionale per il quale la Commissione le ha attribuito 10 punti (cfr. pag. 2 del verbale n. 3), ricavando tale ruolo dal curriculum della candidata, in violazione dell’art. 2 del D.M. 243/2011 che prescrive che i titoli fossero debitamente documentati.
L’assenza di documentazione avrebbe dovuto comportare, quindi, l’attribuzione di punti 0 per la mancata prova documentale del titolo valutabile (coordinamento).
La vincitrice ha dichiarato di essere una partecipante del progetto nell’ambito del quale ha svolto il compito di coordinare gli esperimenti in vitro, il reclutamento ed il data base dei pazienti e non, come invece valutato in suo favore, di essere coordinatrice del Progetto/Principal Investigator (PI), ruolo che a livello internazionale sarebbe stato assegnato al Prof. Simeon Boyadjiev Boyd (come si evince dal sito NIH-NICDR) e, a livello locale, alla Dott. W. [#OMISSIS#], come dichiarato dalla stessa vincitrice (cfr. pag. 2 del Verbale n. 2). Di conseguenza, il punteggio da attribuire avrebbe dovuto essere di punti 8 e non 10.
In relazione all’attività didattica (lettera B all.1), la ricorrente avrebbe svolto lezioni teorico-pratiche (sia lezioni frontali che di esercitazione di laboratorio) sin dal 2010 per l’Istituto di Anatomia Umana e Biologia Cellulare (l‘Istituto per il quale è stato bandito il posto a concorso) nel Corso di Laurea triennale in Biotecnologie Sanitarie e nel Corso di Odontoiatria e Protesi Dentaria: a tale titolo sono stati attribuiti solo punti 3 in luogo di punti 5 (pag. 4 Verbale n. 3, lett. B), con la motivazione che difettasse una formale lettera di incarico dalla quale evincere la congruenza con il SSD,SC (verbale n. 2, pag. 4).
La vincitrice, che ha prodotto lettera dell’Ateneo per incarico di Tutor esclusivamente per le esercitazioni di laboratorio per soli 8 mesi (dal 1/3/2013 al 1/10/2013) nel medesimo Corso di Laurea triennale ha avuto invece attribuiti punti 5.
In relazione al profilo dei candidati (verbale n. 2) non sarebbe stato indicato per la ricorrente:
– l’attestato di partecipazione (prodotto anche in cartaceo) in qualità di Docente ai lavori congressuali del Corso di aggiornamento “Giornate di Nutrizione Clinica, 16^ edizione” organizzato presso l’Ospedale Niguarda Ca’ Grande di Milano nei 29-30/9/2006;
– la “Formazione di studenti”, titolo invece specificato per la vincitrice;
– il ruolo di Corrisponding author in 8 pubblicazioni (ruolo invece insussistente per alcuna delle pubblicazioni della vincitrice, e ciò in contrasto a quanto indicato nei criteri previsti nel D.M. MIUR 25/5/2011 n. 243,Art.3, punto 2 lettera d, che prevede la valorizzazione dell’apporto individuale dei candidati nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione, tra cui quello dell’ autore corrispondente (corresponding author).
La Commissione non avrebbe valutato anche altri parametri indicati nei Criteri Nazionali, tra i quali lo H-Index dichiarato nei rispettivi curricula, penalizzando il punteggio della ricorrente in maniera ulteriore, atteso che all’atto del Bando, il valore di H-Index complessivo della ricorrente (12) risultava superiore a quello della vincitrice (10).
La Commissione in violazione dell’art. 8 del Bando in occasione del colloquio, avrebbe omesso la valutazione della conoscenza della lingua straniera (nella specie, lingua inglese.
Nel verbale n. 1 la commissione avrebbe fissato solo i criteri di massima per la distribuzione e la valutazione dei titoli e del punteggio, determinando il punteggio esatto e definitivo secondo i criteri dettagliati nel verbale n. 3, Allegato 1, nello stesso giorno del concorso e pertanto dopo la conoscenza della documentazione/curricula dei candidati e dopo i colloqui, come risulterebbe dall’ Allegato 1 pubblicato contestualmente al verbale n. 3 (che è quello finale di valutazione dei candidati) e dalla circostanza che la Commissione dichiara che in relazione al punto E (titolarità e brevetti) ed al punto G (premi per ricerca) non risultano presentati titoli da alcun candidato.
L’Università Cattolica del Sacro Cuore si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio dell’11 aprile 2018 con ordinanza n. 2219 è stata fissata l’udienza pubblica di discussione del merito del ricorso.
All’udienza del 19 dicembre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato (anni 3) per il settore concorsuale 05/F1 BIOLOGIA APPLICATA, del settore scientifico-disciplinare BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” in Roma, indetta con Decreto Rettorale n. 3319 in data 21.3.2017.
Con i motivi dedotti l’istante ha contestato, in modo analitico, il punteggio attribuito dalla commissione esaminatrice in relazione a molteplici aspetti del profilo curriculare sia della medesima ricorrente, che della controinteressata vincitrice della selezione.
A tal riguardo occorre premettere che la selezione in esame finalizzata all’individuazione di un candidato con il quale stipulare un contratto di lavoro di durata triennale per un posto di ricercatore universitario è disciplinata dall’art. 24, comma 3, della legge 30.12.2010, n. 240.
In particolare l’art. 24, comma 2, lett. c), dispone che i destinatari dei contratti in questione debbano essere individuati mediante selezioni pubbliche disciplinate da specifici regolamenti universitari, che prevedano ad ogni modo:
– una valutazione preliminare dei candidati secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro;
– l’ammissione dei candidati comparativamente meritevoli alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica;
– l’attribuzione di un punteggio ai titoli e alle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione.
Pertanto con D.M. n. 243/2011 del 25.5.2011 sono stati individuati i “criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”.
2. Ciò premesso la Commissione, nella prima riunione, ha individuato i criteri ed i parametri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e degli altri titoli presentati dai candidati, riproducendo quelli indicati nel sopra citato D.M. n. 243/2011.
In tale occasione sono stati precisati i punteggi attribuibili ai titoli e alle pubblicazioni sottoposte alla valutazione, prevedendo, in relazione ai diversi criteri, per i titoli accademici e scientifici (totale: 50 punti): a) fino a un massimo di punti 10; b) fino a un massimo di punti 10; c) fino a 6 un massimo di punti 10; d) fino a un massimo di punti 10; e) fino a un massimo di punti 3; f) fino a un massimo di punti 5; g) fino a un massimo di punti 2.
Per la produzione scientifica (15 punti totali per ogni pubblicazione): a) fino a un massimo di punti 4; b) fino a un massimo di punti 4; c) fino a un massimo di punti 3; d) fino a un massimo di punti 4.
2.1. Con un primo profilo di censura la ricorrente contesta l’attribuzione del punteggio in relazione al criterio della rilevanza scientifica delle pubblicazioni, assumendo che la Commissione avrebbe considerato l’Impact Factor (anche IF) dichiarato nelle rispettive domande di partecipazione, senza procedere ad un proprio autonomo riscontro del medesimo indice.
Prosegue sostenendo che se la commissione avesse fatto riferimento ai valori di IF della versione “Journal Citation Reports (JCR, Thomson Reuters)” dell’anno 2016 l’istante avrebbe conseguito un punteggio migliore della vincitrice.
La tesi non convince.
2.1. In primo luogo la commissione nella Commissione giudicatrice, nell’ambito della propria sfera di discrezionalità, si è legittimamente avvalsa dell’indicatore dell’Impact Factor, previsto tra i criteri di valutazione dall’art. 3, comma 4, del D.M. MIUR n. 243/2011.
Ciò premesso quanto all’utilizzo dei valori IF per l’anno 2015 è possibile convenire con quanto eccepito dall’ateneo resistente in ordine alla corretta individuazione dell’IF in relazione al 2015.
L’art. 3, comma 4, del citato D.M. n. 243/2011, pure richiamato dal bando, stabilisce infatti che “…le commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature”. Poiché, nel caso di specie, il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione era stato fissato al 22.6.2017, la commissione avrebbe potuto fare riferimento soltanto ai valori IF a quella data disponibili, vale a dire quelli per l’anno 2015.
Ciò risulta suffragato dalla circostanza evidenziata dall’ateneo [che fa riferimento ai dati desumibili dal portale web del JCR (http://ipscience-help.thomsonreuters.com/incitesLiveJCR/dataSubscriptionGroup/jcrDataandSubs.html)] secondo cui le date di rilascio, aggiornamento e completamento della pubblicazione del catalogo JCR 2016 sono successive alla predetta data di scadenza del 22.6.2017, riferendosi ai mesi di: agosto 2017, con update settembre 2017.
3. Quanto al medesimo IF, la commissione ha adottato una scala di valori compresa tra 0 e 3 punti, attribuiti secondo tre livelli di IF (IF<2; 23) indicati nell’allegato 1 del verbale n. 3.
In base a tale parametro legittimamente adottato dalla commissione e tenuto conto dell’IF riferibile al 2015, deve, pertanto, essere disattesa la analitica ricostruzione svolta dalla ricorrente che – facendo impropriamente riferimento all’IF 2016 per le ragioni sopra esposte – effettua una personale ricostruzione delle valutazioni delle pubblicazioni proprie e della controinteressata, in cui riduce i punteggi assegnati alla vincitrice, esaltando invece quelli assegnati dalla commissione alle proprie pubblicazioni (cfr. pagg. 5, 6 e 7 del ricorso).
4. Peraltro non coglie nemmeno nel segno la censura con la quale l’istante contesta che la Commissione avrebbe deciso di utilizzare solo una scala di valori di IF compresa tra 0 e 3, benché la scala dei valori di IF riferibile allo specifico settore scientifico-disciplinare (SSD) vada oltre, il che avrebbe pregiudicato la valutazione della medesima ricorrente che vanterebbe anche pubblicazioni su riviste con valori di IF superiori a 7.
I criteri esplicitati nell’allegato 1 del verbale n. 3 (sopra riportati) consentono, infatti, di valutare anche gli IF superiori a 7 con un punteggio di 3, per cui non è dato cogliere quale pregiudizio la ricorrente abbia potuto subire da tale scala di valori.
5. Per quanto concerne la valutazione della rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e della sua diffusione all’interno della comunità scientifica, la scelta della commissione di non valutare, oltre all’IF, anche altri parametri tra i quali l’H-Index risulta conforme ai parametri normativi individuati dall’art. 3, comma 4, del D.M. MIUR n. 243/2011, secondo cui l’indice di Hirsch (H-Index) “può” essere preso in considerazione come criterio aggiuntivo per la valutazione della produzione scientifica di un ricercatore, senza che via sia quindi alcun obbligo in tal senso.
6. Con ulteriore profilo di censura l’istante ha contestato che la commissione avrebbe illegittimamente distinto fra le pubblicazioni relative alla tematica delle cellule staminali generalmente intese e a quelle riguardanti l’applicazione delle cellule staminali nella medicina rigenerativa.
In proposito, il Collegio in ordine all’attività di valutazione compiuta dalla Commissione e contestata dalla ricorrente, non può che richiamare la giurisprudenza amministrativa, la quale è scostante nel affermare che in sede di pubblico concorso la Commissione esaminatrice è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine sia all’individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell’ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti e attuali gli stessi criteri del bando, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli.
L’esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, riguardando il merito dell’azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27 luglio 2014 n. 3956;; sez. V, 26 giugno 2014 n. 3229; sez. IV n. 26 settembre 2013, n. 4790; sez. IV, 1 giugno 2010, n. 3477).
E’ stato anche affermato che l’operato della Commissione di concorso in materia di apprezzamento dei titoli curriculari costituisce esercizio di discrezionalità tecnica non suscettibile di sindacato giurisdizionale se non in ipotesi di palese illogicità o incoerenza (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 913).
Più in particolare, e con specifico riferimento a quanto lamentato dall’odierno ricorrente, la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. VI, 5.2.2010, n. 539 ) ha avuto modo di evidenziare come “In tema di concorsi pubblici la Commissione esaminatrice è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine alla individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell’ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, graduando così la rilevanza e l’importanza dei titoli stessi: ciò all’evidente fine di rendere concreti, attuali e utilizzabili gli stessi criteri del bando. Identica ampia discrezionalità deve riconoscersi anche nella stessa specifica catalogazione dei singoli tipi di titoli valutabili nell’ambito della categoria generale predeterminata dal bando. L’esercizio di tale discrezionalità sfugge al controllo di legittimità del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia inattendibile o sia caratterizzato da vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità o arbitrarietà.”.
6.1. Nel caso di specie, dunque la Commissione ha legittimamente esercitato il proprio potere, per cui in relazione allo specifico profilo di censura in esame non è dato cogliere alcun margine di irrazionalità o illogicità in ordine al tipo di pubblicazioni attinenti al profilo di ricercatore messo a bando.
In proposito il bando ha individuato l’ambito di ricerca della posizione messa a concorso nello “Studio delle cellule staminali adulte e delle loro proprietà anti-infiammatorie e immuno-modulatorie, in applicazione di medicina rigenerativa”.
Per tale motivo appaiono logiche le considerazioni svolte dalla Commissione che ha considerato idonee le pubblicazioni inerenti il SSD ed il settore concorsuale di Biologia applicata.
6.2. Non senza considerare che le censure prospettate costituiscono un inammissibile tentativo di sostituire le valutazioni dell’istante a quelle proprie della commissione, al fine di farne derivare una valutazione della produzione scientifica della dott.ssa [#OMISSIS#], che appare incentrata sulle cellule staminali tumorali, mentre quella della vincitrice sull’applicazione delle cellule staminali in medicina rigenerativa.
7. Le medesime considerazioni possono essere estese alla censura inerente il ruolo di “Corresponding author”, il quale non sarebbe stato apprezzato adeguatamente dalla commissione, che avrebbe ritenuto tale posizione equipollente a quella preminente (primo o ultimo nome) nella lista degli autori e, per l’effetto. E ciò in disparte la genericità della medesima contestazione per la quale non sono state indicate le 8 pubblicazioni sottoposte alla valutazione dell’organo collegiale.
8. Analoghe considerazioni possono essere svolte anche in relazione alla censure che riguardano la valutazione della pubblicazione n. 9, alla quale sarebbe stato erroneamente attribuito un punteggio di 2 in luogo di quello di 4, perché secondo la ricorrente, essa sarebbe riconducibile alla categoria di “Original Article” (articolo di Ricerca Originale) e non alla mera “Review” (Revisione della Letteratura).
L’interessata, invero, indirizza le proprie censure avverso i rilievi esposti dalla Commissione sulle pubblicazioni, contestando nel merito il giudizio finale del medesimo organo collegiale in relazione alla posizione delle due candidate nell’ambito delle pubblicazioni indicate ai fini del giudizio.
Il collegio, pertanto, non può esaminare le contestate valutazioni della commissione, non trattandosi nella fattispecie dell’accertamento di un fatto o del rilievo di una manifesta illogicità valutativa, quanto piuttosto (e ancora una volta) del compimento di un’attività valutativa e comparativa delle pubblicazioni indicate dalle due candidate preclusa a questo Giudice.
Non possono, pertanto, trovare favorevole considerazione in questa sede censure che mirino a contestare le valutazioni della commissione proponendo una diversa lettura dell’elenco delle pubblicazioni: è evidente che in tal modo si chiede alla sede giurisdizionale di sovrapporsi alla valutazione di merito resa dalle commissioni esaminatrici.
9. E ciò non senza considerare il maggiore punteggio comunque ottenuto dalla controinteressata e l’eccepita erronea valutazione – questa volta in favore della ricorrente – della pubblicazione n. 2 della dott.ssa [#OMISSIS#] che è stata erroneamente valutata come “Original article”, invece che come “Review”.
10. Quanto alla valutazione del ruolo svolto dalla controinteressata nell’ambito del progetto “Nonsyndromic craniosynostosis: Phenotype/Genotype Study” (grant numero: 2R02DE016886-06A1), in cui la dott.ssa Barba non avrebbe svolto un ruolo di coordinamento, ma vi avrebbe solo partecipato con un ruolo più modesto, dagli atti di causa (doc. 10 università) si evince che la vincitrice risulta aver svolto il ruolo di “Research Coordinator” e non di mera partecipante o fruitore di borsa/assegno di ricerca nell’ambito dello stesso progetto, per cui la valutazione della Commissione svolta in tal senso deve ritenersi corretta.
10.1. La commissione non ha valutato tale attività come “Principal Investigator” (anche ‘PI’), ma quale (si ripete) “Research Coordinator”, titolo comunque idoneo, alla stregua dei criteri adottati in sede di prima riunione, alla attribuzione del punteggio.
11. In relazione alla attività didattica, si osserva che la vincitrice ha presentato lettera di incarico ufficiale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che attesta l’attribuzione di un incarico di insegnamento nel corso di laurea triennale in Biotecnologie Mediche, concernenti lezioni di Biologia Cellulare congruenti con il SSD del bando (BIO/13 Biologia Applicata).
Il punteggio assegnato, pari a 5, risulta coerente con il tipo di attività svolta (tutoraggio in esercitazioni) inferiore a quello massimo di 10, tenuto conto del fatto che non si trattava di lezioni frontali che evidentemente le avrebbero consentito di conseguire un punteggio maggiore.
12. Né può convenirsi con l’interessata in ordine al punteggio ottenuto (pari solo a 3) dalla commissione per la didattica svolta, atteso che tale attività è stata documentata (diversamente dalla controinteressata) con un lettera sottoscritta da un professore associato, che attesta l’insegnamento svolto dalla [#OMISSIS#] presso l’Istituto di Anatomia Umana e Biologia Cellulare, nell’ambito di un settore scientifico (Anatomia Umana) che tratta temi distinti rispetto a quello in controversia.
13. A minare il giudizio della commissione non vale nemmeno la dedotta omessa valutazione del suo “attestato di partecipazione in qualità di Docente ai lavori congressuali del Corso di aggiornamento “Giornate di Nutrizione Clinica, 16° edizione” organizzato presso l’Ospedale Niguarda Cà Grande di Milano nei 29-30/9/2006”, in quanto il doc. 11 della ricorrente è un mero attestato di partecipazione ad un master, da cui non si ricava lo svolgimento di incarichi di docenza.
12. Va poi comunque aggiunto che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. per tutte, Consiglio di Stato, Sezione IV, 27 febbraio 2008 n.699), dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, nelle procedure di valutazione comparativa per i posti di ricercatore e professore universitario, non occorre una valutazione analitica dei singoli titoli, occorrendo invece un accertamento globale e complessivo finalizzato a verificare l’attitudine dei candidati alla ricerca scientifica.
Inoltre, come ritiene la [#OMISSIS#] giurisprudenza, i giudizi formulati dai singoli componenti la commissione, in linea di principio, rappresentano solo un punto di partenza della discussione, cioè un momento destinato ad essere assorbito e superato dalla decisione collegiale. In altri termini, in sede di valutazione dei candidati, i giudizi individuali costituiscono soltanto una fase propedeutica alla formulazione del giudizio conclusivo devoluto all’organo collegiale nella sua intera composizione, che costituisce il complessivo risultato di una comparazione e di una composizione degli stessi giudizi individuali. La valutazione collegiale è poi legittimamente esprimibile mediante la formulazione di un giudizio complessivo e globale, senza doversi riflettere in una motivazione incentrata su ognuno dei singoli elementi dell’elenco relativo ai titoli didattici e scientifici.
13. Le predette considerazioni consentono, altresì, di superare l’ulteriore profilo di censura con il quale si deduce l’omesso accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Non si ravvisano ragioni per escludere, infatti, che nel proprio giudizio globale e sintetico la commissione abbia tenuto conto anche della padronanza nell’utilizzo di termini scientifici in inglese, accertati durante lo svolgimento della prova, tenuto conto altresì (come osservato dall’ateneo) del fatto che gran parte della pubblicazioni evincibili dai curricula sono state redatte in lingua inglese, e che la partecipazione come relatore a congressi internazionali e a progetti di ricerca internazionali si è volta avvalendosi della medesima lingua estera.
14. Quanto alla redazione dei criteri utilizzati nella valutazione, essi risultano essere stati elaborati in data antecedente alla conoscenza dei documentazione/curricula prodotti dai candidati e allo svolgimento dei relativi colloqui, come si evince dal verbale della prima riunione del 6.9.2017, precedente alla seduta di apertura dei plichi avvenuta il 9.10.2017.
14.1. In senso contrario non vale il riferimento di parte ricorrente agli schemi di punteggio riportati nell’allegato 1 del verbale n. 3, con i quali la commissione ha inteso evidenziare la valutazione svolta, sulla base di criteri comunque già individuati in occasione della prima seduta.
15. In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi, attesa la complessità e peculiarità della selezione in esame, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 11/02/2019