La giurisprudenza, a proposito congruità della motivazione, ha chiarito che il giudice, pur non potendo sostituire la propria valutazione a quella della p.a., può verificare che l’atto sia sorretto da motivazione adeguata e basata su fatti manifestamente gravi e tali da indurla a considerare i fatti commessi con la prosecuzione del rapporto di pubblico impiego, che il provvedimento punitivo è illegittimo se manca una sufficienteconnessione logico giuridica tra le responsabilità effettivamente accertate, la motivazione dell’atto e la sanzione adottata, che, quando le mancanze disciplinari possono dar luogo all’irrogazione di diverse sanzioni, la pubblica amministrazione datrice di lavoro deve specificare adeguatamente le ragioni che inducono ad irrogarne una, piuttosto che l’altra, previo esame di tutti gli elementi, che, quindi, l’ordinamento impone che vi sia adeguatezza tra l’illecito ed l’irroganda sanzione (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2002, n. 449).
Nel caso di specie, il richiamo alle disposizioni statutarie dell’Ateneo non crea dubbi sulla tipologia di sanzione inflitta né sulla entità, posto che il Collegio di disciplina ha puntualmente motivato circa la rilevanza e la gravità degli atti, della ripetuta mancanza ai doveri di ufficio ed alla irregolarità della condotta tenuta in occasione dei fatti contestati.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 aprile 2019, n. 2378
Professore universitario-Procedimento disciplinare-Motivazione
N. 02378/2019 REG.PROV.COLL.
N. 04022/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ri-OMISSIS-so numero di registro generale 4022 del 2014, proposto dal professor-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed [#OMISSIS#] Gragnoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via dei Gracchi, n. 39;
contro
– il Ministero dell’università e della ricerca, l’Università degli Studi -OMISSIS- e -OMISSIS-e l’Azienda ospedaliero universitaria -OMISSIS-, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dell’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– l’Università degli Studi -OMISSIS- e -OMISSIS-, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Gracchi, n. 39;
– l’Azienda ospedaliero universitaria -OMISSIS-, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] della [#OMISSIS#] e M. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed elettivamente domiciliato presso il dottor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Cosseria, n. 2;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’[#OMISSIS#] Romagna, Sede di [#OMISSIS#], Sez. I, 7 marzo 2014, n. 268, resa tra le parti.
Visti il ri-OMISSIS-so in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle appellate amministrazioni ed i documenti prodotti;
Esaminati tutti gli atti e le memorie difensive nonché gli ulteriori documenti depositati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1° marzo 2018 il -OMISSIS-s. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] Chiara Lista, per delega dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per delega dell’avvocato [#OMISSIS#] Della [#OMISSIS#], nonché l’avvocato dello Stato De [#OMISSIS#];
Ritenuto e -OMISSIS-siderato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
– L’appellante, professore ordinario di Oncologia medica presso l’Università degli Studi -OMISSIS- e -OMISSIS-, è stato destinatario di un provvedimento disciplinare, articolato [#OMISSIS#] deliberazione del -OMISSIS-siglio di amministrazione 24 aprile 2013 e nel -OMISSIS-seguente decreto rettorale 30 aprile 2013 n. 62, -OMISSIS- il quale gli veniva inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio dal giorno 8 [#OMISSIS#] 2013 al giorno 14 [#OMISSIS#] 2013, -OMISSIS- la -OMISSIS-seguente sanzione accessoria, per il predetto periodo, dell’esonero dall’insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse -OMISSIS-nesse e la perdita ad ogni effetto dell’anzianità per tutto il tempo della sua durata nonché l’impedimento per dieci anni a poter essere nominato rettore di università o direttore di istituto, preside di facoltà o scuola.
Tale decreto rettorale e la sanzione disciplinare venivano poi rettificati -OMISSIS- il decreto rettorale 1° ottobre 2013, n. 127, nel senso che il richiamo all’art. 89, comma 2, R.D. 1592/1933 -OMISSIS-tenuto nel precedente decreto rettorale n. 62 del 2013, nel quale per mero errore materiale il richiamo normativo non teneva -OMISSIS-to della modifica disposta dall’art. 5 l. 18/2006, va inteso modificato nel senso che “Ai sensi dell’art. 89, comma 2, del citato Regio Decreto, la sanzione predetta importa, oltre la perdita degli emolumenti, l’esonero dall’insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse -OMISSIS-nesse, e la perdita, ad ogni effetto, dell’anzianità per tutto il tempo della sua durata. Il professore che sia in-OMISSIS-so [#OMISSIS#] punizione medesima non può per dieci anni solari essere nominato rettore di Università o direttore di Istituzione universitaria”.
-OMISSIS- ri-OMISSIS-so proposto dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale per l’[#OMISSIS#] Romagna, l’interessato impugnava il decreto rettorale, nonché tutti gli atti della procedura disciplinare che hanno -OMISSIS-dotto all’adozione del provvedimento irrogativo della sanzione.
2. – In virtù della copiosa produzione documentale che le parti -OMISSIS-trovertenti hanno depositato in entrambi i gradi di giudizio, il Collegio può ricostruire la vicenda oggetto del presente -OMISSIS-tenzioso evidenziando il punto centrale che tra di loro lega le diverse vicende che si sono presentate nel -OMISSIS-so del procedimento disciplinare.
In epoca antecedente rispetto all’avvio delle vicende che interessano il presente -OMISSIS-tenzioso, si erano manifestati episodi rilevanti presso il reparto di Cardiologia dell’Azienda ospedaliero universitaria Policlinico -OMISSIS-, che avevano -OMISSIS-dotto all’avvio di procedimenti penali, -OMISSIS- rinvio a giudizio, nei -OMISSIS-fronti del personale universitario e sanitario per attività di -OMISSIS-duzione di sperimentazioni non autorizzate, per episodi di mancata raccolta di -OMISSIS-senso informato presso i pazienti, per la presenza in reparto di personale non autorizzato e per lo svolgimento di attività di ricerca profit dichiarata invece come ricerca no profit.
L’Azienda, in data 22 novembre 2012, avviava dunque un -OMISSIS-trollo sull’attività assistenziale e di ricerca clinica svolta presso le strutture del Policlinico, ponendone a -OMISSIS-oscenza il Rettore dell’Università degli Studi -OMISSIS- e -OMISSIS-, che -OMISSIS–OMISSIS-dava sull’iniziativa.
Il -OMISSIS-trollo ispettivo coinvolgeva tutte le strutture afferenti il Centro Oncologico -OMISSIS- (COM) che svolgevano sperimentazioni cliniche (sotto la responsabilità dei professori -OMISSIS-., Lup., Sac., Lon. e Fed.);
– negli atti del procedimento disciplinare si legge che l’appellante, nel pomeriggio del se-OMISSIS-do giorno di attività ispettiva (il 23 novembre 2012), si opponeva all’accesso alla documentazione, pretendendo una richiesta scritta e motivata in ordine alla ispezione ed alle attività ad essa -OMISSIS-nesse e il successivo 26 novembre 2012 reiterava, non personalmente ma attraverso i suoi collaboratori, la propria opposizione all’accesso del personale ispettivo presso i locali -OMISSIS- le modalità ed i -OMISSIS-tenuti sopra riferiti, di talché l’ispezione venne interrotta e di tali eventi gli ispettori resero edotta la direzione aziendale.
La difesa del Policlinico, nel narrare i fatti di causa, rikleva come, nel frattempo, le ispezioni riguardanti le sperimentazioni cliniche dei gruppi di ricerca COM diretti dal professor -OMISSIS-. e dal professor Lup., proseguivano e si -OMISSIS-cludevano regolarmente.
A questo punto il direttore generale dell’Azienda, in data 27 novembre 2012, segnalava (testualmente) al Rettore che “nel -OMISSIS-so dei -OMISSIS-trolli disposti (dalla) Direzione circa diversi aspetti relativi alle attività che si svolgono presso il COM, il Prof. … non ha autorizzato la dott.ssa -OMISSIS- e il dott. -OMISSIS-., ad accedere alla documentazione relativa alle sperimentazioni cliniche afferenti al suo gruppo” (così [#OMISSIS#] nota suindicata prodotta in atti).
Ne derivava una segnalazione da parte del Rettore, [#OMISSIS#] medesima data, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale -OMISSIS- ed al Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute-NAS di Parma, circa i fatti che si erano verificati.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale penale -OMISSIS- disponeva quindi, -OMISSIS- decreto n. 11502/2012, la perquisizione dei locali del COM, sequestrando documenti e materiale relativi a studi e sperimentazioni cliniche -OMISSIS-dotte dallo staff diretto dall’appellante, che poi venivano dissequestrati in data 3 gennaio 2013.
Sotto il profilo interno all’Azienda, il 24 dicembre 2012 il direttore generale riferiva in merito alla -OMISSIS-dotta tenuta nel [#OMISSIS#] surriferito dall’appellante, segnalando anche irregolarità [#OMISSIS#] gestione di farmaci destinati alle sperimentazioni cliniche.
L’istruttoria che precedette l’avvio del procedimento disciplinare a carico dell’interessato fu svolta [#OMISSIS#] i mesi di gennaio e di febbraio 2012.
Seguiva a ciò, in data 2 marzo 2013, l’avvio da parte del Rettore di un procedimento disciplinare a suo carico, -OMISSIS- -OMISSIS-testazione dei seguenti comportamenti di (rilievo disciplinare):
a) non avere permesso l’accesso ai locali ai funzionari dell’Azienda ospedaliera, esprimendo la pretesa di una richiesta scritta e motivata da parte della Direzione generale ed in particolare motivando il diniego riguardo alla proprietà universitaria;
b) avere tenuto -OMISSIS-fezioni di farmaco riferite a studi sperimentali non approvati dal Comitato etico provinciale -OMISSIS- né autorizzati dall’Azienda ospedaliera -OMISSIS- in un -OMISSIS-tenitore -OMISSIS-traddistinto da sigla riferita a (altro) studio, invece, regolarmente approvato dal Comitato etico e dall’Azienda;
c) non avere -OMISSIS-rettamente vigilato sull’operato di suoi collaboratori che avevano, frettolosamente, in occasione dei -OMISSIS-trolli, gettato nell’isola ecologica farmaci, medicinali scaduti da tempo, senza rispettare le procedure prescritte dall’Azienda.
Il Collegio di disciplina istituito presso l’Università, in data 2 marzo 2013, avviava la fase procedurale di competenza, svolgendo una preliminare indagine istruttoria -OMISSIS-centrata in un atto recante la richiesta all’Azienda, per il tramite dell’Università, di fornire ogni elemento utile all’istruttoria e di segnalare altresì le azioni e le procedure intraprese circa i fatti -OMISSIS-testati -OMISSIS- la nota redatta dal direttore generale dell’Azienda il 24 dicembre 2012.
L’esito dell’istruttoria eseguita dall’Azienda veniva comunicato all’Università, -OMISSIS- una nota del 22 gennaio 2013, nell’ambito della quale erano [#OMISSIS#] i fatti e chiarite le dinamiche in ragione delle quali, in data 24 dicembre 2012, si era proceduto alla prima segnalazione.
L’appellante, prima an-OMISSIS-a della comunicazione della suindicata nota (avvenuta in data 13 febbraio 2013), trasmetteva proprie osservazioni all’Azienda, -OMISSIS- nota dell’11 gennaio 2013, rappresentando la propria versione dei fatti.
Successivamente l’Azienda trasmetteva all’Università, in data 26 febbraio 2013, una ulteriore nota -OMISSIS-tenente nuove precisazioni, che veniva inviata il giorno seguente all’appellante.
A questo punto, a -OMISSIS-clusione della fase preliminare del procedimento, il Rettore trasmetteva al Collegio di disciplina, in data 15 marzo 2013, la proposta motivata di irrogazione della sanzione, di talché il Collegio -OMISSIS-vocava per una audizione il Rettore, che veniva ascoltato in data 8 aprile 2013, mentre l’incolpato veniva ascoltato dal Collegio di disciplina in data 11 aprile 2013.
A -OMISSIS-clusione del procedimento, il Collegio di disciplina, all’unanimità, proponeva l’irrogazione all’appellante della sanzione disciplinare, -OMISSIS-sistente [#OMISSIS#] sospensione dell’ufficio e dallo stipendio per un periodo di sette giorni.
La proposta del Collegio veniva -OMISSIS-divisa dal -OMISSIS-siglio di amministrazione -OMISSIS- delibera del 24 aprile 2013 e -OMISSIS- decreto rettorale 30 aprile 2013 n. 60 (comunicato all’interessato il successivo 2 [#OMISSIS#] 2013) la sanzione veniva formalmente inflitta, recando anche la seguente sanzione accessoria: “ai sensi dell’art. 89, comma 2, del citato Regio Decreto, la sanzione predetta importa, oltre la perdita degli emolumenti, l’esonero dall’insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse -OMISSIS-nesse, e la perdita, ad ogni effetto, dell’anzianità per tutto il tempo della sua durata. Il professore che sia in-OMISSIS-so [#OMISSIS#] punizione medesima non può per dieci anni solari essere nominato rettore di università o direttore d’istituto, preside di facoltà o scuola.
Infine, -OMISSIS- decreto rettorale n. 127 del 2013, di -OMISSIS-rezione materiale del decreto n. 62 del 2013, la sanzione accessoria relativa al divieto per dieci anni solari di assumere cariche, era limitata all’inibitoria alla nomina di rettore di Università o di direttore di Istituto universitario.
Da qui l’impugnazione degli atti al fine di ottenerne l’annullamento.
3. – Il Tribunale amministrativo regionale dell’[#OMISSIS#] Romagna respingeva il ri-OMISSIS-so proposto dall’odierno appellante, segnalando in sintesi che:
– non aveva pregio la censura -OMISSIS- la quale si -OMISSIS-testava la competenza del Rettore ad adottare il provvedimento sanzionatorio, in ragione delle disposizioni normative che gli attribuis-OMISSIS-o tale competenza, né la ulteriore censura -OMISSIS- la quale si -OMISSIS-testava la legittimità della sanzione accessoria pure irrogata, tenuto -OMISSIS-to della sua automaticità applicativa;
– neppure poteva -OMISSIS-dividersi la doglianza attinente al -OMISSIS-tenuto inadeguato e all’incompletezza della -OMISSIS-testazione degli addebiti, tenuto -OMISSIS-to del criterio di sufficienza relativo alla -OMISSIS-formazione legale di tale atto quale momento di avvio del procedimento disciplinare che finirà -OMISSIS- il qualificarsi nel -OMISSIS-so del procedimento stesso;
– l’interpretazione fatta propria dal ri-OMISSIS-rente in merito all’applicazione dell’art. 10 l. 240/2010 – in ordine al rispetto dei termini massimi procedimentali che debbono inter-OMISSIS-rere tra la -OMISSIS-testazione degli addebiti e l’adozione del provvedimento -OMISSIS-clusivo del procedimento disciplinare – è superata dal TAR in ragione della individuazione [#OMISSIS#] nota del 24 dicembre 2012 quale atto di avvio del procedimento, stante la presenza in detta nota, per la prima volta, di tutti gli elementi utili ai fini della -OMISSIS-testazione delle trasgressioni.
Va poi rilevato che tutti i termini infraprocedimentali (previsti [#OMISSIS#] specie dall’art. 10 commi 2, 3 e 4 l. 240/90) [#OMISSIS#] -OMISSIS-siderati quali termini ordinatori, sicché non può trovare fondamento il [#OMISSIS#] motivo di ri-OMISSIS-so proposto, dovendosi -OMISSIS-siderare perentori solo il [#OMISSIS#] per la -OMISSIS-testazione degli addebiti e quello per la -OMISSIS-clusione del procedimento, che peraltro, [#OMISSIS#] specie, sono stati rispettati, mentre il successivo motivo dedotto, al fine di sostenere la non ri-OMISSIS-ducibilità al Rettore della sottoscrizione apposta in calce all’atto di -OMISSIS-testazione degli addebiti del 2 gennaio 2013 ed alla lettera di trasmissione al Collegio di disciplina effettuata sempre il 2 gennaio 2013, va -OMISSIS-siderato inammissibile per mancanza di querela di falso.
Non può -OMISSIS-dividersi la tesi del ri-OMISSIS-rente se-OMISSIS-do la quale vi sarebbe stato l’obbligo, illegittimamente non osservato, di sospendere la procedura disciplinare in pendenza del giudizio penale, atteso che tale obbligo non sussiste fino a quando, come è avvenuto [#OMISSIS#] specie, non sia stato attivato giuridicamente, -OMISSIS- il rinvio a giudizio, il procedimento penale, così come l’ulteriore assunto in base al quale non sarebbe riferibili ai docenti universitari, an-OMISSIS-ché assegnati ad attività assistenziali, le direttive adottate dall’Azienda sanitaria locale, dal momento che ai docenti universitari le stesse trovano applicazione allorquando essi svolgono attività assistenziali, per effetto delle quali assumono gli stessi diritti e doveri del personale del Servizio sanitario nazionale, rispondendo disciplinarmente nei -OMISSIS-fronti dell’Università per le violazioni, -OMISSIS-testate dall’Azienda, di tutte le norme comportamentali cui è tenuto il personale medico del Servizio sanitario nazionale.
Nessun pregio ha, poi, la -OMISSIS-testazione se-OMISSIS-do la quale l’interessato avrebbe solo chiesto chiarimenti scritti sulla procedura che si stava svolgendo e [#OMISSIS#] non impedito l’accesso [#OMISSIS#] ispettori, dal momento che (per come chiarito dal Collegio di disciplina) egli era stato reso edotto in ordine alle finalità ed alle modalità di svolgimento della ispezione in data 23 novembre 2012.
Il dodicesimo ed il tredicesimo motivo di ri-OMISSIS-so [#OMISSIS#] respinti perché essi non sono supportati da un adeguato -OMISSIS-[#OMISSIS#] probatorio, oltre al fatto che -OMISSIS- essi si intenderebbe interferire “in valutazioni amministrative discrezionali sulla lievità o gravità delle infrazioni”.
Neppure è -OMISSIS-divisibile, infine, la ricostruzione del ri-OMISSIS-rente in base alla quale non sarebbe stata oggetto di adeguata -OMISSIS-testazione la circostanza se-OMISSIS-do la quale non sarebbe avvenuto -OMISSIS-rettamente lo smaltimento di farmaci, visto che [#OMISSIS#] nota dell’Azienda del 24 dicembre 2012, richiamata espressamente nell’atto di -OMISSIS-testazione, tale profilo è stato ben evidenziato.
Da qui la reiezione del ri-OMISSIS-so da parte del primo [#OMISSIS#].
4. – Nel proporre appello, l’interessato ripropone sostanzialmente i 14 motivi di ri-OMISSIS-so dedotti in primo grado, riportandoli in 11 motivi di censura proposti [#OMISSIS#] sede di appello, avversando analiticamente tutte le interpretazioni fatte proprie dal Tribunale amministrativo regionale, nei -OMISSIS-fronti delle -OMISSIS-testazioni dedotte dinanzi al primo [#OMISSIS#], per sostenere la illegittimità dell’intera procedura disciplinare svolta sia dall’Azienda sanitaria che dall’Università nei suoi -OMISSIS-fronti, nonché del provvedimento sanzionatorio -OMISSIS-clusivo (nonché di quello -OMISSIS-rettivo successivo), al fine di sostenere la erroneità delle valutazioni espresse [#OMISSIS#] sentenza. -OMISSIS-testualmente egli formula nuovamente la domanda risarcitoria già respinta -OMISSIS- la sentenza appellata, rappresentando come nel tras-OMISSIS-rere del tempo il pregiudizio in suo danno si sia vieppiù aggravato.
Il Collegio ritiene di segnalare, qui di seguito, i principali [#OMISSIS#] di rilievo di ciascuna delle -OMISSIS-testazioni alla sentenza appellata espressi -OMISSIS- il mezzo di gravame e che verranno riproposti [#OMISSIS#] stessa intestazione -OMISSIS-tenuta nell’atto di appello.
“Erroneità della motivazione per travisamento della richiesta del ri-OMISSIS-rente quanto alla rinuncia ai motivi di ri-OMISSIS-so (1, 2 e 3) sulla pretesa “automaticità” della sanzione accessoria della interdizione per dieci anni da cariche elettive -OMISSIS-nesse allo status di professore universitario, di cui all’art. 89, comma 2 del R.D. n. 1592/1933. Vizio di ultrapetizione. Violazione del principio dispositivo del processo amministrativo. Falso supposto di fatto e di diritto. Carenza di motivazione e comunque motivazione -OMISSIS-traddittoria e perplessa”.
L’appellante lamenta che il TAR abbia travisato in toto le sue deduzioni allorquando espresse la volontà di rinunciare a coltivare i primi tre motivi di ri-OMISSIS-so, -OMISSIS- i quali si sosteneva la illegittimità del provvedimento sanzionatorio impugnato [#OMISSIS#] parte in cui irrogava la sanzione accessoria, come se la stessa potesse infliggersi automaticamente, “a seguito dei chiarimenti intervenuti -OMISSIS- l’Amministrazione Universitaria sulla erronea dicitura della [#OMISSIS#] (art. 89, se-OMISSIS-do comma R.D. 1592/1933), che era stata erroneamente riportata nel decreto rettorale di irrogazione della sanzione n.062 del 30 aprile 2013 (impugnato), facendosi riferimento al testo previgente alla sua riforma, avvenuta -OMISSIS- la legge n. 18 del 2006, risultava chiarito e in tal modo accettato dall’Università (che, in effetti, provvedeva a far emettere il decreto rettorale n. 127 del 1 ottobre 2013, di rettifica del precedente decreto), che la sanzione accessoria gravissima per la quale si era tempestivamente proposto il ri-OMISSIS-so e richiesta la misura cautelare, non si applicava al prof. -OMISSIS-” (così, testualmente, a pag. 9 dell’atto di appello).
Ebbene, ad avviso dell’odierno appellante, l’errore in cui sarebbe in-OMISSIS-so il Tribunale è raccolto nel -OMISSIS-traddittorio comportamento per effetto del quale per un verso ha preso atto della rinuncia alla decisione sui tre motivi di ri-OMISSIS-so, ma [#OMISSIS#] stesso tempo li ha esaminati nel merito affermandone la infondatezza, così [#OMISSIS#], all’un tempo, il principio dispositivo e decidendo ultra petita.
“Violazione dell’art. 10, comma 2 della legge n. 240/2010 per mancato riferimento, [#OMISSIS#] proposta motivata di sanzione, formulata dal Rettore al Collegio di disciplina, della sanzione accessoria prevista dall’art. 89, e -OMISSIS-seguente nullità della sanzione perché irrogata al di fuori del procedimento. Violazione del [#OMISSIS#] procedimento. Carenza assoluta di motivazione del decreto rettorale su tale profilo e sulla irrogazione della sanzione ulteriore di cui all’art. 89; violazione dei principi di trasparenza‘ ragionevolezza; adeguatezza e proporzionalità. Erronea motivazione, sul punto, della sentenza impugnata”.
Nonostante la rettifica della prima versione del provvedimento irrogativo della sanzione disciplinare, grazie al decreto rettorale n. 127 del 1° ottobre 2013, riproponendo comunque [#OMISSIS#] sede di appello il terzo dei motivi dedotti nel ri-OMISSIS-so di primo grado, va escluso che possa essere -OMISSIS-diviso l’assunto del Tribunale -OMISSIS- il quale si afferma che l’onere di -OMISSIS-testazione degli addebiti non investe affatto il preavviso delle sanzioni applicabili, limitandosi il suo -OMISSIS-tenuto ad una informativa sui fatti ritenuti rilevanti che saranno oggetto dell’accertamento disciplinare, salva e riservata la loro successiva qualificazione e sanzione, giacché in esso, pur non dovendosi analiticamente individuare la sanzione accessoria che l’amministrazione intenderebbe infliggere all’incolpato, quest’[#OMISSIS#] deve essere posto [#OMISSIS#] -OMISSIS-dizione di poter -OMISSIS-oscere, al fine di difendersi opportunamente, quale potrebbe essere la categoria delle sanzioni irrogabili ed in particolare di quelle accessorie prevedibili.
In [#OMISSIS#] di assenza di tali informazioni, per come è avvenuto [#OMISSIS#] specie, si violerebbero i principi di trasparenza, ragionevolezza e proporzionalità del [#OMISSIS#] procedimento, previsti per il procedimento disciplinare avviato nei -OMISSIS-fronti di docenti universitari dall’art. 10 l. 240/2010.
“Erronea motivazione sui fatti rilevanti per l’avvio del procedimento disciplinare. Violazione dell’art. 10 della legge n. 240/2010 e dell’art. 18 dello Statuto dell’Università in relazione ai termini di avvio del procedimento disciplinare e di -OMISSIS-testazione degli addebiti. Falso supposto di fatto e di diritto”.
E’ da ritenere errata la -OMISSIS-vinzione del [#OMISSIS#] di primo grado ad avviso del quale, al fine di ritenere soddisfatto il principio della “-OMISSIS-oscenza sufficiente dei fatti”, idoneo a far de-OMISSIS-rere il [#OMISSIS#] di decadenza di trenta giorni (ai sensi dell’art. 10 l. 240/2010) per la -OMISSIS-clusione del procedimento disciplinare a carico dei docenti universitari, deve -OMISSIS-siderarsi la comunicazione della nota del direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria del 24 dicembre 2012 e, dunque, rispetto a quest'[#OMISSIS#] deve ritenersi tempestiva la nota del Rettore del 2 gennaio 2013, ricevuta dall’appellante l’8 gennaio 2013, -OMISSIS- la quale vengono -OMISSIS-testati gli addebiti.
Infatti e [#OMISSIS#] realtà, tenuto -OMISSIS-to del suo analitico -OMISSIS-tenuto circa i fatti che si portavano all’evidenza del Rettore, la nota del 27 novembre 2012 ha costituito il vero e proprio incipit della procedura disciplinare, che peraltro lo stesso Rettore ha inoltrato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale -OMISSIS- immediatamente dopo averla ricevuta, che procedeva ad emettere [#OMISSIS#] stesso giorno (27 novembre 2012) il provvedimento di perquisizione e di sequestro.
In -OMISSIS-clusione, dunque, la comunicazione del 27 novembre 2012 era sufficiente per l’avvio del procedimento disciplinare e va quindi reiterata la -OMISSIS-testazione circa la tardività degli atti emessi nel -OMISSIS-so del procedimento disciplinare.
“Erroneità della motivazione sul [#OMISSIS#] motivo. Violazione dell’art. 10, comma 2, della legge n. 240/2010 e dell’art. 18 dello Statuto Università. Carenza di motivazione”.
Non può -OMISSIS-dividersi quanto affermato [#OMISSIS#] sentenza appellata [#OMISSIS#] parte in cui, ritenendo infondato il [#OMISSIS#] motivo di ri-OMISSIS-so, il [#OMISSIS#] di primo grado supera la -OMISSIS-testazione circa il mancato rispetto dei termini del procedimento disciplinare, -OMISSIS- specifico riferimento alla formulazione della proposta motivata di sanzione da parte del Rettore, da redigere entro 30 giorni dal momento della -OMISSIS-oscenza dei fatti qualora ravvisi un comportamento più grave della censura, limitandosi a qualificare come “ordinari” i termini endoprocedimentali che scandis-OMISSIS-o il per-OMISSIS-so del procedimento disciplinare.
Infatti tale qualificazione non è stata preceduta da un doveroso approfondimento della materia e non ha tenuto -OMISSIS-to che lo Statuto dell’Università -OMISSIS- (in posizione analoga a quanto -OMISSIS-tenuto negli Statuti di molte altre Università) “fissa termini molto precisi delle fasi fondamentali del procedimento, fra le quali indubbiamente va annoverata la fase di -OMISSIS-testazione degli addebiti, di formulazione della motivata proposta di sanzione, da effettuarsi entro un [#OMISSIS#] ragionevole di trenta giorni dalla -OMISSIS-oscenza dei fatti suscettibili di rilievo disciplinare e della -OMISSIS-clusione del procedimento” (così, testualmente, a pag. 21 dell’atto di appello).
“Erroneità della motivazione della sentenza -OMISSIS- riferimento alla interpretazione del dedotto motivo di violazione del principio di formalità degli atti per mancata sottoscrizione in originale dell’atto di -OMISSIS-testazione degli addebiti e dell’atto di coinvolgimento del Collegio di disciplina”. Erroneamente poi il Tribunale amministrativo regionale ha dichiarato inammissibile il sesto motivo di ri-OMISSIS-so perché non era stata proposta alcuna querela di falso, in quanto nel ri-OMISSIS-so non si -OMISSIS-testava la riferibilità dell’atto al Rettore, ma la -OMISSIS-rettezza della procedura.
Posto che non è in -OMISSIS-testazione la circostanza che il Rettore, all’inizio del mese di gennaio dell’anno 2013, epoca in cui sono stati adottati l’atto recante la -OMISSIS-testazione degli addebiti e quello di deferimento al Collegio di disciplina, si trovava all’[#OMISSIS#] (per l’esattezza in Turchia) e quindi fuori sede e nonostante ciò ha adottato i suddetti atti sottoscrivendoli e trasmettendoli via fax (senza che dunque i fogli trasmessi via fax recassero, ovviamente, la sua firma autografa) [#OMISSIS#] stessa data del 2 gennaio 2013, tale procedura deve quantomeno -OMISSIS-siderarsi illegittima tenuto -OMISSIS-to che “una sentenza inviata per il deposito per fax e senza firma sarebbe affetta da nullità” (così, testualmente, a pag. 23 dell’atto di appello).
“Erronea e falsa motivazione della sentenza sul settimo motivo di ri-OMISSIS-so”.
Il Tribunale amministrativo regionale ha travisato del tutto il -OMISSIS-tenuto e la portata del settimo motivo di impugnazione che, a differenza di quel che il primo [#OMISSIS#] ha ritenuto di -OMISSIS-siderare, limitava a -OMISSIS-testare la genericità di una parte della ricostruzione dei fatti -OMISSIS-tenuta nell’atto di -OMISSIS-testazione degli addebiti, mentre il Tribunale ha ritenuto, erroneamente, che talune lacune potessero -OMISSIS-siderarsi colmate per effetto della nota del 24 dicembre 2012, operazione non ammissibile in quanto l’atto di -OMISSIS-testazione deve esso stesso -OMISSIS-tenere tutti gli elementi idonei per -OMISSIS-sentire la difesa dell’incolpato, senza che possa rinviarsi ad atti esterni.
“Erronea motivazione in relazione all’ottavo motivo di ri-OMISSIS-so. Travisamento”.
Anche in grado di appello deve -OMISSIS-fermarsi la -OMISSIS-testazione, espressa in primo grado, se-OMISSIS-do cui appare irragionevole che non venga disposta la sospensione del procedimento disciplinare per il solo fatto che l’azione penale non era stata an-OMISSIS-a esercitata, -OMISSIS- il rinvio a giudizio dell’incolpato. Ciò tanto più è vero nel [#OMISSIS#] in esame, in cui [#OMISSIS#] stesso giorno in cui sono avvenuti i fatti, poi -OMISSIS-testati in sede disciplinare, era stata avviata la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale (-OMISSIS-), che disponeva la perquisizione dei locali del COM -OMISSIS- (nel quale operava lo staff diretto dall’appellante) procedendo al sequestro del materiale ivi reperito che però, ad un mese di distanza ([#OMISSIS#] verbale del 3 gennaio 2013), veniva restituito integralmente senza [#OMISSIS#] rilevare.
“Erronea e carente motivazione sulla disciplina applicabile ai professori universitari svolgenti anche attività assistenziale nell’ambito di strutture dell’Azienda Sanitaria. Difetto assoluto di motivazione sulla mai avvenuta ostensione delle presunte direttive Aziendali di cui è stata ritenuta la violazione a da parte del ri-OMISSIS-rente”.
Si presenta sbrigativa l’affermazione, -OMISSIS- la quale è stato dichiarato infondato il -OMISSIS-rispondente motivo di censura, se-OMISSIS-do la quale i docenti universitari sarebbero sottoposti alle stesse disposizioni dei medici ospedalieri, avvalorandosi, in tal modo, la identificazione, propugnata dai provvedimenti di irrogazione della sanzione. Al -OMISSIS-trario deve, invece, rilevarsi l’inapplicabilità, nel [#OMISSIS#] in esame, delle norme previste per i rapporti di lavoro -OMISSIS-trattualizzati e, in particolare, dell’art. 2104 c.c., giacché non può revocarsi in dubbio della qualificazione del rapporto di lavoro dei professori universitari quale pubblico impiego non -OMISSIS-trattualizzato.
Ne deriva, pertanto, che le direttive dell’Azienda ospedaliero universitaria -OMISSIS- e il richiamo alle previsioni dell’art. 2104 c.c. non sono -OMISSIS-rettamente riferibili, cosa che invece ha fatto il Collegio di disciplina e prima di esso il direttore generale dell’Azienda, ai professori universitari e quindi neppure potevano essere poste a fondamento del ritenuto comportamento colpevole.
“Erronea e carente motivazione. Falso supposto di fatto e di diritto”.
Non è puntualmente chiarito [#OMISSIS#] sentenza appellata quali sarebbero stati i comportamenti illegittimi rispetto ai quali l’interessato era meritevole delle sanzioni che gli sono state inflitte. Infatti l’odierno appellante non avrebbe impedito lo svolgimento delle ispezioni, che sono state effettivamente svolte, ma intendeva solo assicurarsi che le stesse potessero avviarsi senza una autorizzazione scritta da parte del Rettore e che la se-OMISSIS-da -OMISSIS-testazione, attinente alla asserita irregolare tenuta di alcuni farmaci, assume -OMISSIS-torni di scarso rilievo e soprattutto -OMISSIS- riferimento alla medesima -OMISSIS-dotta nei -OMISSIS-fronti di una sua collaboratrice (la dr.ssa -OMISSIS-.) era “stata inizialmente irrogata la ben più lieve sanzione della “censura”, ma poi, la sanzione è stata annullata dall’Azienda Ospedaliera medesima in sede di procedimento -OMISSIS-ciliativo avanti la Commissione presso la [#OMISSIS#] del lavoro e disposta e la archiviazione del procedimento disciplinare effettuato” (così, testualmente, a pag. 31 del ri-OMISSIS-so in appello).
Appare dunque illogico che per il medesimo fatto la medesima Amministrazione ritiene che sia da infliggersi una sanzione modesta come la censura e poi propone una sanzione ben più afflittiva a carico dell’odierno appellante;
“Erronea motivazione sul Quattordicesimo motivo di ri-OMISSIS-so”.
[#OMISSIS#] sentenza, pur ri-OMISSIS-oscendosi che è stato -OMISSIS-siderato significativo, ai fini sanzionatori, un comportamento non indicato nell’atto di -OMISSIS-testazione degli addebiti (il non -OMISSIS-retto smaltimento dei farmaci) e solo richiamato [#OMISSIS#] nota aziendale del 24 dicembre 2012, erroneamente il primo [#OMISSIS#] -OMISSIS-clude per l’irrilevanza di tale apparente -OMISSIS-traddittorietà, perché a tale addebito si è fatto riferimento [#OMISSIS#] predetta nota.
Tale -OMISSIS-clusione è -OMISSIS-testata dall’appellante, che rammenta come la nota del 24 dicembre 2012 non possa -OMISSIS-siderarsi integrativa della -OMISSIS-testazione degli addebiti.
11) “Difetto assoluto di motiv