Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 novembre 2014, n. 5555

Dottorato di ricerca-Non ammissione anno successivo dottorato-Sospensione corso specializzazione

Data Documento: 2014-11-12
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 398  e della disciplina dettata nel regolamento didattico dell’Ateneo resistente, lo studente già iscritto ad una scuola di specializzazione il quale sia ammesso a frequentare un corso di dottorato, ha titolo alla sospensione del corso di specializzazione nelle more del completamento del corso di dottorato.

Contenuto sentenza

N. 05555/2014 REG.PROV.COLL.
N. 04027/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4027 del 2014, proposto dalla dottoressa [#OMISSIS#] Duni, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Stella [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Mazzini, n. 11 
contro
Università degli Studi di Cagliari, in persona del Rettore, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
per l’ottemperanza della sentenza in forma semplificata del consiglio di stato, sezione vi, n. 42/2014
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Cagliari;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2014 il Cons. [#OMISSIS#] Contessa e uditi per le parti l’avvocato Stella [#OMISSIS#] e l’avvocato dello Stato Grasso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO
La dott.ssa Duni riferisce che con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. della Sardegna e recante il n. 343/2011 aveva impugnato il provvedimento del 3 marzo 2011 con cui il responsabile dell’Ufficio dottorati dell’Università degli Studi di Cagliari aveva respinto la domanda da lei proposta al fine di ottenere l’iscrizione al dottorato di ricerca in Diritto dell’attività amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica (nonché – laddove necessario – il bando di concorso approvato con decreto rettorale del 16 dicembre 2010 per la parte in cui impone al vincitore della selezione di non essere iscritto ad una scuola di specializzazione e, laddove iscritto, di impegnarsi a sospenderne o interromperne la frequenza prima dell’immatricolazione al corso di dottorato).
La dottoressa Duni aveva esposto al riguardo:
– di essere iscritta e frequentante il secondo anno del corso della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (S.S.P.L.);
– di avere, nelle more della frequenza del richiamato corso di specializzazione, partecipato alla procedura per la selezione di otto candidati (di cui quattro con borsa di studio) da ammettere alla frequenza al corso di dottorato di cui sopra e di essersi classificata al primo posto nella relativa graduatoria;
– di avere richiesto (contrariamente alla previsione di cui all’articolo 8 del bando di selezione per il corso di dottorato) che le fosse consentito di iscriversi contemporaneamente a entrambi i corsi in questione (quello di specializzazione e quello di dottorato), sospendendo la frequenza del corso di dottorato fino alla conclusione della S.S.P.L. o, in alternativa, di posporre l’iscrizione al dottorato di ricerca sino al momento in cui la carriera di specializzanda si fosse conclusa.
Con il provvedimento impugnato in primo grado, invece, gli Organi dell’Università avevano respinto la sua domanda e, preso atto della mancata iscrizione al corso dottorale, l’avevano dichiarata decaduta e avevano attivato le procedure per lo scorrimento della graduatoria.
Il provvedimento in epigrafe veniva, quindi, impugnato dalla dottoressa Duni dinanzi al T.A.R. della Sardegna il quale con la sentenza n. 1059/2011 accoglieva il ricorso e annullava il richiamato provvedimento.
A seguito di tale sentenza l’Università degli Studi di Cagliari adottava il decreto 7 marzo 2012, n. 306 con il quale veniva disposta l’immatricolazione della dottoressa Duni al richiamato dottorato di ricerca, ma “in soprannumero e con riserva”.
A seguito di proposizione di appello da parte dell’Università degli Studi di Cagliari, questo Consiglio di Stato adottava la sentenza n. 4390/2012 con cui annullava la sentenza n. 1059/2011 per mancata integrazione del contraddittorio e disponeva la remissione degli atti al primo Giudice.
Successivamente alla riassunzione del giudizio dinanzi al T.A.R. della Sardegna, veniva adottata la sentenza n. 523/2013 con la quale, ancora una volta, veniva annullato il provvedimento di diniego opposto all’istanza della dottoressa Duni.
La sentenza in questione veniva impugnata in appello dall’Università degli studi di Cagliari la quale ne chiedeva la riforma articolando plurimi motivi.
Con la sentenza in epigrafe – oggetto del presente ricorso per ottemperanza – questo Consiglio di Stato ha accolto il ricorso principale proposto dall’Ateneo (nei sensi richiamati in motivazione) e ha respinto il ricorso incidentale proposto dalla dottoressa Duni.
Ai fini della presente decisione mette conto richiamare de extenso il punto 6 della motivazione in diritto: “6. Per le ragioni dinanzi esposte l’appello in epigrafe deve essere accolto in parte e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado, quanto meno con riguardo all’inammissibile apposizione, da parte della ricorrente in primo grado, di una condizione alla propria domanda di iscrizione (condizione che, per le ragioni dinanzi esposte, non rinveniva alcun effettivo fondamento normativo).
Resta fermo che alla ricorrente in primo grado dovrà comunque essere consentito (e in senso conforme al più volte richiamato quadro normativo) di frequentare fino alla sua conclusione il corso di dottorato , con sospensione – nelle more – del corso di studi della scuola di specializzazione per le professioni legali (…)”.
All’indomani di tale decisione, la dottoressa Duni diffidava l’Università degli Studi di Cagliari a voler convertire l’immatricolazione già disposta con riserva ai sensi della sentenza del T.A.R. n. 1059/2011, “in immatricolazione a pieno titolo, con tutti i diritti conseguenti” (con particolare riguardo al diritto a vedersi corrispondere la borsa di studio per la frequenza del corso – diritto, questo, che le era stato negato a seguito dell’ammissione “in soprannumero e con riserva” -).
Con decreto rettorale in data 6 marzo 2014, l’Università degli Studi di Cagliari disponeva di consentire che la dottoressa Duni frequentasse il richiamato corso di dottorato fino alla sua conclusione, “rendendo definitiva l’ammissione in soprannumero già disposta in esecuzione della sentenza del TAR Sardegna n. 1059/2011”.
Con successiva nota trasmessa al Rettore dell’Università in data 10 aprile 2014 la dottoressa Duni chiedeva di chiarire se il ‘consolidamento’ della propria posizione di soprannumeraria comportasse o meno la corresponsione della borsa di studio.
Il Rettore dell’Università trasmetteva, quindi, la nota in data 23 aprile 2014, con la quale sottolineava che la sentenza di questo Consiglio n. 42/2014 si era limitata a stabilire che alla dottoressa Duni fosse consentito di frequentare il corso di dottorato fino alla sua conclusione, mentre nulla aveva statuito in ordine alla corresponsione della borsa di studio (“Pertanto questa Amministrazione, in esecuzione della sentenza de qua, con il D.R. n. 513/2014, ha reso definitiva l’iscrizione della S.V. al dottorato di ricerca in Diritto dell’attività amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica, già disposta con il D.R. n. 306/2012, iscrizione quest’ultima con riserva e il soprannumero in quanto tutti i posti banditi per il XXVI ciclo sono stati a suo tempo coperti con lo scorrimento della relativa graduatoria di merito”).
A questo punto della vicenda la dottoressa Duni si risolveva a proporre il ricorso in epigrafe con il quale chiedeva:
a) di dichiarare l’inottemperanza dell’Università degli Studi di Cagliari rispetto agli obblighi rinvenienti dalla sentenza di questo Consiglio n. 513/2014;
b) di “dichiarare nullo o inefficace il suddetto decreto rettorale n. 513/2014 e la nota del Rettore prot. 8972 III/6 del 23 aprile 2014, nella parte in cui escludono la corresponsione della borsa di studio”;
c) di “ribadire il diritto della ricorrente a percepire la borsa di studio per il dottorato nella misura stabilita dalla legge per le 36 mensilità previste”;
d) di assegnare un termine all’Università per provvedere all’adozione degli atti resi doverosi dalla richiamata sentenza di appello n. 42/2014.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Cagliari la quale ha concluso nel senso della reiezione del ricorso.
Alla Camera di consiglio del 14 ottobre 2014 il ricorso in epigrafe è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Giunge alla decisone del Collegio il ricorso per ottemperanza (articolo 112 cod. proc. amm.) proposto dalla dottoressa Duni (la quale, nelle more della frequenza di una scuola di specializzazione, aveva altresì conseguito titolo ad essere ammessa a un dottorato di ricerca) al fine di ottenere la corretta esecuzione della sentenza di questo Consiglio n. 42/2014 con cui è stato accolto in parte il ricorso proposto dall’Università degli Studi di Cagliari avverso una sentenza resa dal T.A.R. Sardegna sulla medesima vicenda e, per l’effetto, è stato statuito:
– che la ricorrente in primo grado (dottoressa Duni) non avesse titolo ad ottenere la sospensione del dottorato di ricerca nelle more del completamento del corso di specializzazione;
– ma che, almeno, le doveva essere consentito di completare il corso dottorato e di ‘congelare’ medio tempore la porzione residua della scuola di specializzazione fino al completamento del corso di dottorato.
2. Con il ricorso in epigrafe la dottoressa Duni osserva in primo luogo che, sebbene la sentenza di questo Consiglio n. 42/2014 abbia ritenuto infondata la ricostruzione da lei proposta del pertinente quadro normativo (comma 1 dell’articolo 8 della l. 398 del 1989; articolo 19 del regolamento didattico di Ateneo), nondimeno la questione del riconoscimento della borsa di studio a fronte della frequenza del corso di dottorato dovrebbe essere risolta in base a quanto disposto dal punto 6 della motivazione in diritto (riportato de extenso in narrativa).
Vero è che, a seguito delle favorevoli sentenze di primo grado numm. 1059/2011 e 523/2013, l’Università degli Studi di Cagliari ha disposto l’ammissione della stessa al corso di dottorato, ma il punto è che tale ammissione è stata disposta “con riserva e in soprannumero in quanto tutti i posti banditi per il XXVI ciclo sono stati a suo tempo coperti con lo scorrimento della relativa graduatoria di merito” (in tal senso, la nota rettorale in data 23 aprile 2014).
Al riguardo la ricorrente osserva che l’effetto conformativo rispetto al dictum giudiziale rinveniente dalla sentenza in epigrafe deve essere coerentemente basato sul dispositivo della sentenza oggetto di esecuzione (il quale, a propria volta, richiama in modo espresso l’effetto di salvaguardia della frequenza al corso di dottorato di cui al punto 6. della motivazione in diritto).
E, anche ad ammettere che la decisione oggetto di esecuzione abbia preso le mosse dalla confutazione delle tesi in diritto offerte dalla dottoressa Duni, ciò che rileva ai fini dell’esecuzione della medesima decisione è il fatto che questo Giudice di appello (probabilmente, riconoscendo la scusabilità dell’errore commesso dall’odierna ricorrente) abbia voluto comunque salvaguardare la sua posizione, facendo salvi sotto ogni profilo gli effetti della partecipazione al corso di dottorato.
L’Università degli Studi di Cagliari ha, dal canto suo, contestato le tesi della dottoressa Duni e ha osservato:
– che lo ‘scorrimento’ della graduatoria per la frequenza al corso di dottorato (graduatoria nel cui ambito l’odierna appellante figurava inizialmente al primo posto, prima che fosse disposta la sua esclusione) e l’attribuzione della borsa di studio ad altra candidata erano state correttamente disposte anche alla luce del fatto che, alla camera di consiglio fissata in primo grado per l’esame della domanda cautelare proposta dall’appellante nell’ambito del ricorso n. 343/2011, quest’ultima aveva richiesto il c.d. ‘abbinamento al merito’, in tal modo consentendo il consolidarsi – sia pure, in via provvisoria – degli effetti del provvedimento di esclusione dal corso di dottorato;
– che, con la sentenza oggetto del presente ricorso per ottemperanza, questo Giudice di appello ha riconosciuto la sostanziale legittimità dei provvedimenti con cui: i) era stata respinta l’istanza finalizzata al differimento/sospensione del dottorato; ii) era stata dichiarata la decadenza della stessa appellante dal diritto all’immatricolazione al corso di dottorato;
– che il passaggio motivazionale di cui al punto 6. della motivazione in diritto della sentenza n. 42/2014 deve essere inteso secondo la pura e semplice ottica del favor manifestato da questo Giudice di appello al completamento di un percorso di studio e ricerca già iniziato e che, nell’esclusivo interesse della stessa ricorrente, era opportuno portare a conclusione.
3. Il ricorso in epigrafe deve essere accolto.
3.1. Al riguardo il Collegio osserva:
– che l’ammissione della dottoressa Duni al corso di dottorato è avvenuta (peraltro, in modo doveroso) sulla base di una sentenza di primo grado efficace e non sospesa (la n. 523/2013), la quale aveva sancito l’incondizionato diritto dell’odierna appellante all’iscrizione al corso di dottorato all’origine dei fatti di causa;
– che, stante l’efficacia e la mancata sospensione degli effetti della richiamata sentenza, l’amministrazione aveva il dovere di prestarvi puntuale e integrale adesione, riconoscendo a tale decisione pienezza di effetti (ivi compresi gli effetti relativi alla corresponsione della borsa di studio);
– che, se per un verso è comprensibile che l’amministrazione abbia subordinato la permanenza degli effetti della (per sé sfavorevole) decisione di primo grado agli esiti del giudizio di appello (si tratta, invero, di un effetto naturale delle pronunce esecutive e non sospese), non appare invece corretto che l’amministrazione abbia fornito un’esecuzione solo parziale alla sentenza in questione (la solo parziale esecuzione deriva dal fatto di avere ammesso la dottoressa Duni alla frequenza al corso, ma omettendo di corrisponderle la borsa di studio – in tal modo disapplicando di propria iniziativa alcuni degli effetti della richiamata decisione di primo grado -);
– che, laddove l’amministrazione avesse inteso avversare e limitare il pieno dispiegarsi degli effetti di una decisione esecutiva la quale sanciva l’obbligo di ammettere la dottoressa Duni al corso di dottorato, avrebbe dovuto farlo attraverso la rituale proposizione di un’istanza incidentale di sospensione degli effetti della richiamata sentenza di primo grado. Ma certamente, l’Università non avrebbe potuto né dovuto (in presenza di una sentenza efficace e non sospesa) procedere autonomamente a una sua soltanto parziale esecuzione, limitandone gli effetti alla sola frequenza al corso ed escludendo gli ulteriori effetti che tale frequenza portava con sé (e, in primo luogo, la corresponsione della borsa di studio);
– che, una volta che questo Consiglio (raccordandosi, almeno in parte qua, con gli effetti della sentenza appellata) ha sancito il titolo della dottoressa Duni alla frequenza al corso di dottorato, l’Università degli Studi di Cagliari avrebbe dovuto limitarsi a confermare la pienezza di effetti dell’ammissione/frequenza al corso, anche per ciò che riguarda la corresponsione della borsa di studio;
– che, laddove si seguisse l’impostazione logica proposta dall’Università degli Studi di Cagliari (secondo cui la sentenza oggetto di ottemperanza avrebbe semplicemente consolidato gli effetti di un’ammissione “con riserva e in soprannumero”), si giungerebbe all’effetto – invero paradossale – di rendere definitivo (e, in qualche modo, di ‘congelare’) un assetto interinale invero non conforme né alla decisione di primo grado, né alla statuizione d appello. In tal modo, pertanto, la determinazione amministrativa assunta “con riserva” (e parzialmente difforme rispetto al contenuto della decisione di primo grado efficace e non sospesa) risulterebbe di fatto intangibile rispetto alla definizione nel merito della res controversa, così determinando la sostanziale immutabilità del provvedimento amministrativo già inadempitivo del jussum iudicis rispetto alla conclusiva definizione della vicenda in sede giurisdizionale.
3.2. Fermo restando il carattere dirimente ai fini del decidere di quanto appena osservato sub 3.1. – e ai ben limitati fini che qui rilevano – si osserva, inoltre quanto segue.
La sentenza oggetto di ottemperanza, pur avendo respinto l’interpretazione offerta dalla dottoressa Duni (la quale aveva inammissibilmente apposto una sorta di condizione alla propria domanda di iscrizione al corso di dottorato, chiedendo di sospendere tale iscrizione/frequenza nelle more del completamento della S.S.P.L.), ha nondimeno ribadito che lo studente già iscritto a una scuola di specializzazione il quale sia ammesso a frequentare un corso di dottorato, ha titolo alla sospensione del corso di specializzazione nelle more del completamento del corso di dottorato (in tal senso, il comma 1 dell’articolo 8 della l. 398 del 1989 e il terzo comma dell’articolo 19 del regolamento didattico di Ateneo).
Ma il quadro normativo dinanzi richiamato (e che la sentenza in epigrafe ha inserito in una cornice sistematica) risulta ispirato da un’evidente logica di favor per l’ampliamento delle occasioni formative (sia pure, regolandone e – in qualche misure – ‘ordinandone’ gli effetti).
Al contrario, la logica sottesa alla tesi dell’Università risulta sostanzialmente punitiva nei confronti di una studentessa invero talmente meritevole da avere ottenuto contestuale accesso a più corsi di formazione, sì da comportare – in via di principio – la decadenza dalla stessa possibilità di iscriversi e frequentare il corso di dottorato.
Ma la sentenza oggetto del presente ricorso per ottemperanza non ha avallato un’interpretazione così rigorosa e punitiva, essendosi – piuttosto – limitata ad affermare:
– che il pertinente quadro normativo mira a conferire priorità temporale e – per così dire – ‘gerarchica’ al corso di studi caratterizzato da un maggiore impegno e rilievo nell’ambito del corso di studi (i.e.: al corso di dottorato – in tal senso il punto 4.3. della motivazione -);
– che era da dichiarare ‘inammissibile’ l’apposizione, da parte della candidata/ricorrente, di una condizione alla propria domanda di iscrizione al corso di dottorato, subordinandola al previo completamento del corso di specializzazione (in tal senso, il punto 6 della motivazione).
3.3. Anche per tale ragione, deve confermarsi che l’ammissione al corso di dottorato dell’odierna ricorrente fosse avvenuta pleno iure (e nel pieno rispetto del richiamato regime di ‘gerarchia’ normativa) e che, pertanto, gravasse sull’amministrazione l’onere di conferire pienezza di effetti a tale ammissione, anche per ciò che riguarda la corresponsione della borsa di studio.
4. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso in epigrafe deve essere accolto e conseguentemente deve essere dichiarata l’inottemperanza serbata dall’Università degli Studi di Cagliari rispetto al giudicato rinveniente dalla sentenza di questo Consiglio n. 42/2014.
Deve altresì essere affermato il pieno diritto della ricorrente alla frequenza al corso di dottorato di ricerca in ‘Diritto dell’attività amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica’, con ogni conseguenza anche con riguardo alla corresponsione in suo favore della borsa di studio.
Valuterà l’Università degli Studi di Cagliari quali siano gli effetti del riconosciuto diritto in capo alla dottoressa Duni alla corresponsione della borsa di studio in relazione alla posizione degli ulteriori candidati ai quali tale beneficio è stato nel frattempo accordato ‘per scorrimento’. Nell’adottare le proprie determinazioni l’Università valuterà in modo adeguato il comportamento affidante da essa stessa ingenerato nei confronti dei percettori delle somme e la circostanza per cui la privazione della borsa di studio in danno della dottoressa Duni e l’attribuzione ad altri soggetti incolpevoli è avvenuta per un errore riferibile alla stessa Università.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Università degli Studi di Cagliari alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.000 (mille), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De Felice, Presidente FF
[#OMISSIS#] Contessa, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Vigotti, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)