Non è censurabile la valutazione specifica dei titoli e delle pubblicazione laddove la medesima sia stata svolta in modo da permettere una ricostruzione del percorso logico posto a base dell’assegnazione del punteggio numerico a ciascuno dei candidati, mentre l’elemento comparativo, risultante dal raffronto tra i vari giudizi, deve ritenersi immanente alla formulazione dei giudizi in un unico contesto valutativo, sfociato nell’assegnazione di un punteggio numerico a ciascun candidato in relazione a ciascuno dei criteri prestabiliti.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 maggio 2020, n. 3025
Professore a contratto-Incarico di insegnamento-Valutazione
N. 03025/2020 REG.PROV.COLL.
N. 07422/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7422 del 2017, proposto dal signor Stuppner Hubert, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Sforza, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], n. 24;
contro
la Libera Università di Bolzano – LUB, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Rampelotto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Manzi in Roma, via F. [#OMISSIS#], n. 5;
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – MIUR, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
dei signori Lutz [#OMISSIS#], Pasqualoni [#OMISSIS#], Reuter Tobias, non costituiti in giudizio nel presente grado;
per la riforma
della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano, n. 182/2017, resa tra le parti e concernente:
A) domanda di annullamento:
1) del decreto della Preside della Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano n. 96 del 13 luglio 2016, pubblicato sull’albo pretorio della Facoltà di Scienze della Formazione di Bressanone in data 13 luglio 2016, in parte qua e limitatamente all’approvazione della graduatoria per la procedura selettiva mediante valutazione comparativa per titoli indetta dalla Libera Università di Bolzano per la copertura dei seguenti incarichi d’insegnamento per l’anno accademico 2016/2017 (per la durata di un anno con possibilità di rinnovo di tre anni consecutivi), presso la Facoltà di Scienze della Formazione per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis), Sezione tedesca: (i) insegnamento: “musica, lingua e movimento. Progettazione, attuazione e riflessione di unità didattiche – Canto e musica con bambini 2 laboratorio, gruppo 2”; (ii) insegnamento: “musica, lingua e movimento. Progettazione, attuazione e riflessione di unità didattiche – Canto e musica con bambini 3 laboratorio, gruppo 1”; (iii) insegnamento: “musica, lingua e movimento. Progettazione, attuazione e riflessione di unità didattiche – Canto e musica con bambini 3 laboratorio, gruppo 2”; (iv) insegnamento: “musica, lingua e movimento. Progettazione, attuazione e riflessione di unità didattiche – Canto e musica con bambini 3 laboratorio, gruppo 3”; (v) insegnamento: “musica, lingua e movimento. Progettazione, attuazione e riflessione di unità didattiche – Canto e musica con bambini 3 laboratorio, gruppo 4”;
2. del verbale della commissione giudicatrice dell’11 luglio 2016;
3. nonché, per quanto occorrer possa, di tutti gli altri atti di procedura e di tutti i verbali della commissione giudicatrice, dei relativi decreti di approvazione e pubblicazione, e di successive rettifiche e di ogni altro atto connesso presupposto e conseguente, anche se non espressamente richiamati o non conosciuti, ivi compresi eventuali atti di conferimento di incarichi non conosciuti;
B) domanda di condanna al risarcimento del danno per mancato [#OMISSIS#], perdita di chance e danno curriculare;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2020, il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi, per le parti, l’avvocato dello Stato Varrone [#OMISSIS#] e gli avvocati Sforza [#OMISSIS#] e Stivali [#OMISSIS#], quest’ultima in dichiarata delega dell’avvocato Rampelotto [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il TRGA – Sezione autonoma di Bolzano respingeva il ricorso n. 277 del 2016, proposto dal signor Stuppner Hubert avverso gli atti della procedura concorsuale bandita con decreto della Preside della Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano (di seguito LUB), pubblicato il 22 aprile 2016, vòlto alla copertura di una serie di incarichi di insegnamento per l’anno accademico 2016/2017, ai sensi dell’art. 23, comma 2, l. 10 dicembre 2010, n. 240, mediante contratti di lavoro autonomo a titolo oneroso.
In particolare, per quanto qui interessa, il concorso aveva ad oggetto i seguenti incarichi di insegnamento, relativi al terzo anno di studio del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85bis), Sezione tedesca, di uguale contenuto, riferiti a cinque gruppi:
(i) L-ART/07: musica, lingua e movimento. Progettazione, attuazione e riflessione di unità didattiche – Canto e musica con bambini 2 laboratorio, gruppo 2;
(ii) L-ART/07: musica, lingua e movimento. Progettazione, attuazione e riflessione di unità didattiche – Canto e musica con bambini 3 laboratorio, gruppi 1, 2, 3 e 4.
Alla procedura selettiva partecipavano, oltre all’odierno ricorrente, altri sei candidati per gli incarichi di insegnamento elencati al sub (i) e altri cinque per quelli elencati sub (ii).
All’esito della selezione il ricorrente risultava collocato in graduatoria alla quarta posizione per l’incarico di insegnamento sub (i) e alla terza posizione per gli incarichi di insegnamento sub (ii).
1.1. Il TRGA adìto fondava la pronuncia reiettiva sui seguenti rilievi:
– le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici concorsuali sono espressione di un’ampia discrezionalità e quindi sindacabili dal giudice amministrativo solo sub specie di macroscopica illogicità, arbitrarietà e/o travisamento dei fatti;
– nel caso di specie non era ravvisabile la denunciata macroscopica illogicità del giudizio espresso dalla commissione giudicatrice, con particolare riferimento alla valutazione dei due criteri contestati dal ricorrente, non potendosi dall’esame della documentazione prodotta in giudizio riscontrare né sviamento logico, né errori di fatto, né contraddittorietà nelle valutazioni.
2. Avverso tale sentenza interponeva appello l’originario ricorrente, sostanzialmente riproponendo i profili di censura dedotti nell’ambito dell’unico, complesso motivo proposto in prima istanza, seppur adattati all’impianto motivazionale dell’impugnata sentenza, e chiedendo, in sua riforma, l’accoglimento del ricorso di primo grado.
3. Si costituiva in giudizio la LUB, eccependo l’inammissibilità dell’appello per carenza di specificità dei motivi e contestandone comunque la fondatezza nel merito.
Si costituiva, altresì, in giudizio il MIUR, resistendo ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
4. All’udienza pubblica del 23 gennaio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Deve, in primo luogo, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del MIUR, evocato in giudizio dall’appellante attraverso la notificazione del ricorso in appello nel cui contesto il Ministero viene indicata come parte appellata, non essendo alcuno degli atti impugnati in primo grado, quali indicati in epigrafe, soggettivamente riconducili al MIUR, ma provenendo gli stessi tutti dalla LUB – istituita ai sensi dell’art. 17, comma 120, l. 15 maggio 1997, n. 127, come università non statale legalmente riconosciuta e munita di propria personalità giuridica e di piena autonomia didattica, amministrativa e finanziaria – rispettivamente dall’organo valutativo tecnico da essa nominato per la valutazione dei candidati, né risultando proposte altre domande specifiche nei confronti del Ministero.
6. Destituita di fondamento è l’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità, sollevata dall’Ateneo appellato.
Infatti, ad una semplice lettura dell’atto d’appello emerge come siano state mosse critiche specifiche alle argomentazioni e al percorso motivazionale posti dal TRGA a fondamento della pronuncia reiettiva del ricorso di primo grado (v., in particolare, pp. 9-15 del ricorso in appello, contenenti critiche specifiche ai centrali passaggi motivazionali dell’impugnata sentenza), con la conseguente indubbia sussistenza del requisito della specificità dei motivi.
7. Nel merito, l’appello è infondato.
7.1. Merita, in particolare, conferma la statuizione reiettiva delle censure dedotte dall’originario ricorrente ed odierno appellante, per cui la commissione giudicatrice avrebbe erroneamente valutato i titoli di studio e l’esperienza professionale dell’odierno appellante, in violazione dell’art. 23, comma 2, l. n. 240/2010 e degli artt. 2 e 5 del bando di concorso, e che il relativo operato sarebbe inficiato da vizio di motivazione attesa l’impossibilità di individuare, nella disamina del verbale e della graduatoria impugnati, le specifiche ragioni per le quali l’organo valutativo avrebbe giudicato i titoli di studio e l’esperienza di insegnamento dei controinteressati più affini alle materie oggetto degli incarichi banditi rispetto a quelli indicati dall’odierno appellante. Ciò, con specifico riferimento ai seguenti due criteri di valutazione previsti dall’art. 5 del bando di concorso: a) per il criterio «formazione e titoli rilevanti a livello accademico (laurea, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca), così come professionale», al medesimo sarebbero stati attribuiti, incomprensibilmente e illogicamente, solo 3 punti a fronte di un punteggio massimo attribuibile di 9 punti, sebbene esso vantasse una formazione professionale del tutto attinente alle materie oggetto degli incarichi; b) per il criterio «esperienza di insegnamento nelle tematiche dell’insegnamento oggetto del bando di selezione (anche esperienze artistiche-pratiche, se rilevanti per l’insegnamento) ed eventuali valutazioni della didattica nella materia oggetto del bando o insegnamento affine fornite dal candidato», esso avrebbe svolto attività professionali presso il Conservatorio “C. Monteverdi” di Bolzano e la Facoltà di Scienze della Formazione della LUB, rilevanti per gli incarichi di insegnamento oggetto della procedura concorsuale, e, con riferimento alle esperienze pratiche, avrebbe dichiarato di essere compositore di opere, di fare accompagnamento pianistico per cantanti, di tenere conferenze su tematiche musicali e di aver maturato un’esperienza triennale di insegnamento nella materia oggetto del bando, essendo stato docente incaricato per tale materia nei tre anni accademici precedenti, e, ciò nonostante, gli sarebbero stati inspiegabilmente attribuiti solo 4 punti a fronte di un tetto massimo di 15 punti attribuibili in base al bando.
Ritiene il Collegio, con specifico riferimento al giudizio espresso dalla commissione giudicatrice in applicazione dei due criteri in contestazione ed alla luce delle risultanze processuali, che il TRGA abbia correttamente escluso che l’organo valutativo sia incorso nei denunziati vizi di difetto di motivazione, sviamento logico, errore di fatto, contraddittorietà e violazioni delle regole procedurali.
7.1.1. In primo luogo, correttamente è stata esclusa la violazione dell’art. 23, comma 2, l. n. 240/2010, che testualmente recita: «Fermo restando l’affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell’abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze».
Infatti, l’art. 2 del bando, in aderenza alla citata disciplina legislativa, richiede il possesso «di adeguati requisiti scientifici e professionali attinenti all’incarico per il quale è attivata la procedura selettiva» e l’art. 5 del bando ne tiene conto nel fissare i criteri di valutazione. Parimenti, l’art. 5 del bando prevede, come richiesto dalla normativa primaria, che «costituisce criterio preferenziale, a parità di valutazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca […] ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero».
Nell’appellata sentenza, correttamente è stata affermata l’insussistenza delle dedotte violazioni dell’art. 2 del bando di selezione, avente per oggetto i requisiti di partecipazione alla procedura, e dell’art. 4, comma 3-bis, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, che equipara alla laurea «i diplomi di cui al comma 1», cioè i diplomi rilasciati da una serie di istituti di alta formazione artistica e musicale, tra i quali sono compresi quelli rilasciati dal Conservatorio “C. Monteverdi” di Bolzano, di cui è titolare l’odierno appellante, riferendosi invero le norme citate a requisiti di ammissione alla procedura selettiva, rispettivamente all’accesso ai pubblici concorsi, e non già ai criteri di valutazione dei titoli posseduti, con la conseguente inconferenza del richiamo a tali disposizioni, essendo il deducente stato regolarmente ammesso alla procedura di selezione.
7.1.2. Privo di pregio è il profilo di censura, devoluto in appello, per cui la commissione avrebbe omesso di specificare i criteri di ripartizione del punteggio nell’ambito delle categorie individuate dall’art. 5 del bando «attraverso un dettagliato elenco comprensivo di tutte le sottocategorie dei titoli e del relativo punteggio assegnato» (v. così, testualmente, p. 10 del ricorso in appello), in violazione del principio di trasparenza sancito dal citato art. 23, comma 2, l. n. 240/2010.
Ritiene, invero il Collegio che, nel caso di specie, la commissione abbia assolto al dovere di stabilire, alla prima riunione, i criteri e le modalità di valutazione in funzione dell’attribuzione dei relativi punteggi. Infatti, nel verbale dell’11 luglio 2016 risultano specificati i criteri di valutazione, in stretta aderenza ai parametri stabiliti dall’art. 5 del bando. In considerazione del carattere alquanto dettagliato e puntuale dei criteri enunciati nel bando e del punteggio massimo stabilito per ciascuno dei criteri – per quanto qui interessa, segnatamente dei criteri sub a) e sub b), testualmente riportati sopra sub7.1. –, deve ritenersi sufficiente il richiamo, operato dalla commissione, ai criteri fissati nel bando, senza necessità di stabilire ulteriori sub-criteri e sub-parametri. In altri termini, a fronte del carattere dettagliato ed esaustivo dei criteri con relativi punteggi, quali stabiliti nel bando, il recepimento pedissequo di tali criteri nel verbale dell’11 luglio 2016 era sufficiente e idoneo a garantire appieno la trasparenza della procedura concorsuale, a cui garanzia è stabilito il dovere degli organi valutativi di predeterminare i criteri valutativi.
La graduatoria allegata al menzionato verbale risulta stilata sulla base di una griglia, nella quale, con riferimento a ciascun candito, sono enunciati i titoli e le pubblicazioni presi in considerazione nell’ambito di ciascuno dei criteri prestabiliti, con assegnazione di un punteggio numerico riferito ad ogni singolo criterio entro il tetto massimo stabilito nel bando e, in suo recepimento, dalla commissione; nel contesto dell’indicazione dei titoli presi in considerazione per ciascun candidato risulta, poi, annotato, seppure in forma sintetica, anche un correlativo giudizio in forma descrittiva.
La valutazione specifica dei titoli e delle pubblicazione è, pertanto, stata svolta in modo da permettere una ricostruzione del percorso logico posto a base dell’assegnazione del punteggio numerico a ciascuno dei candidati, mentre l’elemento comparativo, risultante dal raffronto tra i vari giudizi, deve ritenersi immanente alla formulazione dei giudizi in un unico contesto valutativo, sfociato nell’assegnazione di un punteggio numerico a ciascun candidato in relazione a ciascuno dei criteri prestabiliti.
La valutazione comparativa risulta, pertanto, stata svolta nel suo nucleo essenziale, in aderenza alla natura della procedura concorsuale quale delineata dall’art. 23, comma 2, l. n. 240/2010.
Le doglianze attinenti all’asserita attribuzione erronea al ricorrente di un punteggio di soli 3 punti per il criterio di cui all’art. 5, lettera a), del bando (a fronte di un punteggio massimo attribuibile di 9 punti), e di soli 4 punti per il criterio di cui all’art. 5, lettera b), dal bando (a fronte di un tetto massimo di 15 punti attribuibili in base al bando), una volta accertata la logicità e la coerenza intrinseca dei giudizi espressi dalla commissione in aderenza ai criteri prestabiliti, si risolve in censure impingenti nel merito del giudizio tecnico riservato alla commissione, come tali inammissibili in sede di giurisdizione di legittimità. Considerazioni sostanzialmente identiche valgono per le critiche mosse dall’originario ricorrente ed odierno appellante avverso i punteggi attribuiti ai controinteressati.
Quanto al profilo di censura, per cui la commissione avrebbe applicato un criterio non previsto dal bando attraverso il riferimento, nell’ambito della valutazione dei titoli contemplati dall’art. 5, lettera b), della stessa lex specialis, alle c.d. evaluazioni degli studenti (v. p. 2 della memoria difensiva del 9 luglio 2019, in relazione a p. 13 del ricorso in appello), si osserva che l’assunto posto a base di tale doglianza risulta smentito da una semplice lettura della citata previsione del bando, nella quale si fa espresso riferimento «ad eventuali valutazioni nella materia oggetto del bando o insegnamento affine fornite dal candidato» (più chiaro, ancora, è il testo in lingua tedesca del bando, pubblicato in forma bilingue ai sensi della disciplina statutaria sull’uso della lingua nei rapporti con la pubblica amministrazione nella provincia di Bolzano, il quale contempla «eventuelle vom Kandidaten eingereichte Evaluierungen der Lehre im ausgeschriebenen [#OMISSIS#] in einem gleichartigen Fach»), con il conseguente legittimo richiamo, nel contesto dell’indicazione dei titoli presi in considerazione per ciascun candidato nell’ambito del criterio di cui all’art. 5, lettera b), della qualità dell’evaluzione dell’insegnamento conseguita dai vari candidati.
7.1.3. Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, le censure all’esame sono infondate.
7.2. Priva di pregio è, altresì, la censura di contraddittorietà tra atti della stessa amministrazione, dedotta dal ricorrente con riferimento alla circostanza di avere partecipato a precedenti concorsi, banditi dalla LUB per le stesse materie, in particolare essendo risultato vincitore in quello bandito per l’anno accademico 2013/2014 ed avendo, in quella occasione, ottenuto un punteggio superiore.
Infatti, come correttamente rilevato dal TRGA con un’argomentazione non inficiata in modo dirimente dal ricorso in appello, da un confronto dei due bandi si evince che i due concorsi, per quanto molto simili, hanno previsto requisiti diversi per la partecipazione alla procedura e anche una diversa composizione della commissione, sicché gli esiti valutativi potevano essere naturaliter diversi, con la conseguente inconfigurabilità del vizio di contraddittorietà prospettato dall’odierno appellante.
7.3. Per le considerazioni tutte sopra svolte, in reiezione dell’appello s’impone la conferma dell’impugnata sentenza, con assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori.
8. In applicazione dei criteri della soccombenza e della causalità, nell’ambito del rapporto processuale intercorrente tra l’appellante e la LUB le spese del presente grado di giudizio, come liquidate nella parte dispositiva, devono essere poste a carico del primo, mentre si ravvisano i presupposti di legge per dichiararle compensate nell’ambito del rapporto processuale intercorrente con il MIUR.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 7422 del 2017), provvede come segue:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo al MIUR;
2) respinge l’appello nel merito, per quanto proposto nei confronti della LUB;
3) condanna l’appellante a rifondere all’Università appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge;
4) dichiara le spese del presente grado di giudizio compensate nei rapporti con il MIUR.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2020, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Giordano [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 13/05/2020