Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 luglio 2021, n. 5325

Procedura di chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010 - Valutazione delle pubblicazioni e dei titoli - Soccorso istruttorio

Data Documento: 2021-07-14
Area: Giurisprudenza
Massima

In linea generale l’apprezzamento delle pubblicazioni e le relative valutazioni, in quanto riservati alla commissione, sono sindacabili dal giudice amministrativo solo ove si manifesti manifestamente incoerente o irragionevole; il giudizio della commissione deve essere coerente e rispondere a un criterio uniforme per tutti gli esaminati, ma non può essere oggetto di un sindacato di merito da parte del giudice della legittimità, il quale non può sostituire il proprio giudizio a quello della commissione (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 16 luglio 2015, n. 3561 e 12 gennaio 2021, n. 395).

Nelle procedure di valutazione comparativa per i posti di ricercatore e professore universitario, non occorre una valutazione analitica dei singoli titoli, occorrendo invece un accertamento globale e complessivo finalizzato a verificare l’attitudine dei candidati alla ricerca scientifica (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 29 aprile 2009, n. 2705 e 9 luglio 2013 n. 5079).

Nell’ambito di un concorso pubblico, l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è necessaria per le finalità proprie di tali procedure che, essendo dirette alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 15/03/2021 , n. 2226 e sez. V, 22 novembre 2019, n. 7978).

 

Contenuto sentenza

N. 05325/2021REG.PROV.COLL.
N. 09762/2020 REG.RIC.
N. 10140/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9762 del 2020, proposto da
Università degli Studi Camerino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Prof. Avv. De [#OMISSIS#] in Roma, via Cola di [#OMISSIS#] 212;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] n. 195;
sul ricorso numero di registro generale 10140 del 2020, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] n. 195;
contro
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Prof. Avv. De [#OMISSIS#] in Roma, via Cola di [#OMISSIS#] 212;
nei confronti
Universita’ degli Studi Camerino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
quanto al ricorso n. 9762 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Le Marche (sezione Prima) n. 00624/2020, resa tra le parti, concernente DEPOSITO APPELLO AVVERSO SENTENZA
quanto al ricorso n. 10140 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Le Marche (sezione Prima) n. 00624/2020, resa tra le parti, concernente Nel procedimento promosso dalla prof. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] contro l’Università degli Studi di Camerino e il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per l’annullamento, previa concessione delle opportune misure cautelari anche ai sensi dell’art. 56 c.p.a.
-del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Camerino prot. n. 21525 rep. N. 114/2020 del 6 aprile 2020, pubblicato sul [#OMISSIS#] dell’Ateneo a partire dal 10 aprile 2020, recante l’approvazione degli atti della procedura di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Professore Ordinario, ai sensi dell’art. 24 c. 6 della l. n. 240/2010, per il settore concorsuale 03/D2 – Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei Medicinali per il settore scientifico-disciplinare CHIM/09 Farmaceutico Tecnologico Applicativo presso la Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute dell’Università di Camerino, bandita con d.r. prot. n. 50852, rep. N. 223/2019 del 1° agosto 2019;
-dei verbali dei lavori della Commissione esaminatrice della procedura in parola: verbale n. 1 dell’8 gennaio 2020; verbale n. 2 del 29 gennaio 2020; verbale n. 2 bis del 7 febbraio 2020; verbale n. 3 del 7 febbraio 2020; verbale della riunione suppletiva del 6 marzo 20202; verbale n. 3 bis del 6 marzo 2020;
– di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi, ancorchè non conosciuti, nei limiti di interesse della ricorrente, ivi compresi gli eventuali atti con i quali siano state approvate la chiamata e la presa di servizio del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] come Professore di prima fascia per il settore concorsuale 03/D2 settore scientifico disciplinare CHIM/09, presso la Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute dell’Università di Camerino.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e di Universita’ degli Studi Camerino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2021 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] dell’Avvocatura Generale dello Stato, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] in collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 13 marzo 2020, n. 6305;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il primo degli appelli in esame l’Università odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 624 del 2020 del Tar Marche, di accoglimento dell’originario gravame. Quest’[#OMISSIS#] era stato proposto dall’odierna parte appellata, prof.ssa Di [#OMISSIS#], avverso gli atti e gli esiti della procedura di selezione pubblica, indetta ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, per la copertura di un posto di professore ordinario per il citato settore concorsuale 03/D2 presso la Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute dello stesso Ateneo camerte. Alla procedura partecipavano solamente la prof.ssa Di [#OMISSIS#] e l’originario controinteressato prof. [#OMISSIS#] che risultava vincitore della selezione.
Il Tar accoglieva il gravame sotto quattro [#OMISSIS#] che avrebbero inficiato l’operato della commissione, ossia: a) l’avvenuta introduzione, “in corsa”, di un nuovo criterio di valutazione non previsto ab origine; b) l’omessa comprensione dei due fronti di ricerca che la ricorrente aveva indicato [#OMISSIS#] domanda; c) l’omessa valutazione di ognuna delle pubblicazioni presentate dai due candidati; d) l’illegittima presa in considerazione delle valutazioni degli studenti relative al prof. [#OMISSIS#].
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, l’Università appellante formulava i seguenti motivi di appello:
– error in iudicando, travisamento dei fatti, infondatezza circa l’assunto dell’introduzione del nuovo criterio di valutazione, contraddittorietà della sentenza, vizio di motivazione;
– error in iudicando circa la presunta ed infondata erronea comprensione da parte della commissione di concorso dei due fronti di ricerca che la ricorrente aveva indicato [#OMISSIS#] domanda, contraddittorietà della sentenza, illogicità e vizio di motivazione;
– error in iudicando, erronea qualificazione giuridica della situazione di fatto, fraintendimento nell’interpretazione – illogicità della motivazione, contraddittorietà della sentenza, travisamento dei fatti circa la mancata applicazione del d.m. 344/2011;
– error in iudicando, erroneita’ della sentenza per travisamento dei fatti, omissione di analisi delle circostanze di fatto, erronea qualificazione della situazione di fatto, illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione, per mancata considerazione delle risultanze dei verbali della commissione giudicatrice;
– error in iudicando, travisamento dei fatti in merito al profilo dell’attività didattica, fraintendimento della [#OMISSIS#] di cui all’art. 2 del bando di concorso, presunta illegittimita’ del soccorso istruttorio, illegittimità della sentenza per creazione di un nuovo criterio di valutazione;
– erroneità della sentenza per illegittimita’ della decisione di procedere alla nomina di una nuova commissione in diversa composizione, carenza dei presupposti, contrarieta’ al principio di non aggravamento del procedimento.
La parte appellata, originaria ricorrente, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello. Inoltre, riproponeva i motivi di ricorso assorbiti dal Tar, ai sensi dell’art. 101 cod proc amm:
– ancora sui giudizi espressi sulla produzione scientifica, violazione della lex specialis della procedura, violazione dei criteri di valutazione adottati dalla commissione nell’ambito delle pubblicazioni scientifiche, violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria e irragionevolezza;
– in ordine ai giudizi espressi sull’attività didattica: violazione della lex specialis della procedura, violazione dei criteri di valutazione adottati dalla commissione nell’ambito dell’attività didattica, eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, disparità di trattamento, contraddittorietà intrinseca e ingiustizia manifesta;
– in ordine ai giudizi espressi sull’attività di ricerca scientifica: violazione della lex specialis della procedura, violazione dei criteri di valutazione adottati dalla commissione nell’ambito dell’attività di ricerca scientifica, eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, disparità di trattamento, contraddittorietà intrinseca e ingiustizia manifesta.
Si costituiva in giudizio la parte privata, originario controinteressato, chiedendo l’accoglimento dell’appello.
Alla [#OMISSIS#] di consiglio del 28 gennaio 2021 la causa veniva rinviata al merito.
Alla pubblica udienza dell’8 luglio 2021 la causa passava in decisione.
Con il secondo appello di cui in epigrafe il prof. [#OMISSIS#] impugnava la stessa sentenza n. 624 del 2020, del Tar Marche, sopra richiamata.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, la parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:
– errore nel giudicare della sentenza appellata per inammissibilità, irricevibilità e/o improponibilità del petitum del primo grado in quanto la In realtà, la domanda introduttiva del giudizio di primo grado ha prospettato un petitum radicalmente improponibile, a fronte della domanda di annullamento e per l’effetto di “ordinare all’Amministrazione resistente di provvedere nuovamente alla valutazione dei candidati attraverso una Commissione in diversa composizione”;
– errore nel giudicare della sentenza appellata, violazione dell’apprezzamento tecnico-scientifico e comunque dell’apprezzamento di merito riservato alla Commissione esaminatrice;
– errore nel giudicare della sentenza appellata, per insussistenza di cambio o alterazione dei criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice per il giudizio;
– errore nel giudicare della sentenza appellata, insindacabilità e comunque legittimità dell’operato della Commissione esaminatrice nel ricostruire, in base al proprio autonomo convincimento acquisito nell’esame delle pubblicazioni, i “filoni di ricerca” praticati dai candidati;
– errore nel giudicare della sentenza appellata, legittimità dell’operato della Commissione nel giudicare le pubblicazioni scientifiche dei candidati;
– errore nel giudicare della sentenza appellata, errato apprezzamento dell’operato della Commissione esaminatrice nel valutare l’attività didattica dei candidati, l’attività “istituzionale” dei candidati, l’accesso dei candidati al finanziamento della ricerca scientifica.
La parte appellata originaria ricorrente si costituiva anche qui in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello e riproponendo i medesimi motivi di prime cure, sopra richiamati.
L’università appellata si costituiva in giudizio con memoria formale, chiedendo l’accoglimento dell’appello.
Anche per tale appello, alla [#OMISSIS#] di consiglio del 28 gennaio 2021 la causa veniva rinviata al merito.
Alla stessa pubblica udienza dell’8 luglio 2021 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, va disposta la riunione degli appelli in epigrafe, a fronte della evidente connessione soggettiva – stante l’identità delle parti coinvolte – ed oggettiva – stante l’identità della procedura i cui esiti sono contestati – fra gli stessi e del disposto di cui all’art. 96 cod proc amm, trattandosi di gravami proposti avverso la medesima sentenza.
2. Passando all’analisi del merito, anche a fronte delle deduzioni proposte avverso la motivazione della sentenza impugnata, occorre prendere le mosse dalla ricostruzione della fattispecie controversa e dei motivi accolti dal [#OMISSIS#] di prime cure, oggetto di contestazione da parte delle parti appellanti.
3. Dall’analisi della documentazione in atti, emerge quanto segue, in fatto.
3.1 Alla procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Ordinario per il settore concorsuale 03/D2 – Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei Medicinali e per il settore scientifico-disciplinare CHIM/09 Farmaceutico Tecnologico Applicativo presso la Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute dell’Università odierna appellante, bandita con decreto rettorale prot. n.50852 rep. n.223/2019 in data 1 agosto 2019, partecipavano solo due concorrenti, odierne parti private.
3.2 Con decreto rettorale prot. n. 64405 rep. n. 292/2019 datato 11 ottobre 2019 veniva nominata la Commissione giudicatrice la quale, nel corso della riunione preliminare dell’8 gennaio 2020, procedeva alla “individuazione dei criteri e dei parametri per la valutazione della produzione scientifica, dell’attività didattica e dell’attività di ricerca scientifica dei candidati in conformità [#OMISSIS#] standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale e previsti dal D.M. n. 344 del 4 agosto 2011”.
Nelle successive riunioni del 29 gennaio 2020 e 7 febbraio 2020, la stessa Commissione procedeva alla valutazione della produzione scientifica, del curriculum vitae dei candidati inerente l’attività di ricerca scientifica e l’attività didattica, esprimendo il giudizio complessivo su ciascuno di essi.
3.3 All’esito dei lavori della Commissione, con decreto rettorale prot. n.8138 rep. n.57/2020 del 14 febbraio 2020, ai sensi dell’art. 6 del Bando di concorso, il Rettore chiedeva alla Commissione di «esplicitare in modo chiaro il procedimento logico e sistematico seguito dalla stessa nel formulare i giudizi sui candidati».
3.4 In risposta di tale richiesta, nel corso della riunione suppletiva del 6 marzo 2020 la stessa Commissione procedeva ad esplicitare il procedimento logico sistematico seguito [#OMISSIS#] valutazione ed a riformulare i giudizi sui candidati.
3.5 All’esito di tale attività, con decreto rettorale prot. n.21525 rep. n.114/2020 del 6 aprile 2020 venivano approvati gli atti della procedura di selezione pubblica, con indicazione del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] quale “candidato ritenuto idoneo a ricoprire il posto bandito”.
4. La sentenza di prime cure annullava tali atti, accogliendo il ricorso proposto dalla seconda classificata prof.ssa Di [#OMISSIS#], sulla scorta di quattro ordini di contestazioni alla correttezza della procedura.
In primo luogo, l’avvenuta introduzione, “in corsa”, di un nuovo criterio di valutazione non previsto ab origine; al riguardo, secondo il Tar, “non rileva di per sé il fatto che il Rettore avesse rinviato gli atti alla commissione a fini dell’integrazione della motivazione, visto che non sarà mai possibile stabilire quale fosse il profilo della motivazione che lo stesso Rettore aveva ritenuto carente”.
In secondo luogo, l’omessa comprensione dei due fronti di ricerca che la ricorrente aveva indicato [#OMISSIS#] domanda.
In terzo luogo, l’omessa valutazione di ognuna delle pubblicazioni presentate dai due candidati.
In quarto luogo, l’illegittima presa in considerazione delle valutazioni degli studenti relative al prof. [#OMISSIS#].
5. L’esame dei motivi di appello proposti va quindi condotto, prioritariamente, con riferimento ai quattro ordini di criticità rilevate dal Tar e contestate dalle parti originarie resistenti.
Gli appelli sono fondati.
6. In relazione alla presunta illegittima introduzione ex post di un nuovo criterio di valutazione, occorre prendere le mosse dalle risultanze degli atti di causa.
6.1 Nell’ambito della riunione preliminare di precisazione dei criteri (cfr. verbale dell’8 gennaio 2020) la commissione specifica che sarebbe stato oggetto di valutazione “la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa… Formano oggetto di valutazione la congruità del profilo scientifico dei candidati con le esigenze della ricerca dell’Ateneo nonché la produzione scientifica elaborata dallo stesso successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale in modo da verificare la continuità della produzione scientifica”.
Veniva altresì richiamata la circostanza per cui “[#OMISSIS#] valutazione si applicano i criteri e parametri previsti dal D.M. 7 giugno 2012 n. 76”. Nell’ambito di tale decreto, come evidenziato dall’Università appellante, all’art. 5, comma 2 è previsto che, [#OMISSIS#] valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’art. 7, comma 1, e dell’allegato E – ovvero per i concorsi di prima fascia – la commissione si attiene, tra gli altri criteri pedissequamente seguiti, a quello della “coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti”.
6.2 Nell’ambito dell’invocato verbale del 6 marzo 2020, secondo il Tar la commissione per la prima volta avrebbe introdotto il criterio della “…continuità e coerenza delle tematiche di ricerca [#OMISSIS#] attività scientifica complessiva dei candidati”.
Invero, tale presunta integrazione non introduce alcun elemento innovativo, risultando una mera precisazione – peraltro piuttosto generica – di criteri già presenti, sia direttamente che attraverso il predetto richiamo normativo.
6.3 Inoltre, non risulta svolta da parte originaria ricorrente alcuna prova di resistenza ovvero verifica dell’incidenza sull’esito della procedura. In proposito, a contrario, emerge come la precisazione resa il 6 marzo 2020 sia conseguita ad una richiesta di chiarimenti del Rettore, all’esito della quale la Commissione ha [#OMISSIS#] sostanza confermato l’esito già favorevole al [#OMISSIS#]. Di conseguenza, la censura accolta dal Tar risulta – in assenza di contestazioni circa il merito delle valutazioni – di per sé priva di rilevanza concreta e, quindi, inammissibile.
6.4 Piuttosto, nel [#OMISSIS#] de quo risulta, per un verso, che il Rettore ha esercitato il potere previsto dall’art. 6 del bando – potestà generale coerente alla competenza finale di approvazione e tesa a garantire la legittimità della procedura e la correttezza della scelta -, esercitato [#OMISSIS#] fattispecie attraverso una richiesta di chiarimenti per l’esplicitazione in modo chiaro del percorso logico sistematico seguito nel formulare i giudizi sui due candidati; per un altro verso, che la commissione ha fornito i richiesti chiarimenti, anche attraverso la precisazione contestata, giungendo peraltro al medesimo risultato finale, di cui dà atto (contraddittoriamente rispetto all’accoglimento del motivo) lo stesso [#OMISSIS#] di prime cure, laddove in sede di ricostruzione in fatto (cfr. a [#OMISSIS#] di pagina 7 e 8 della motivazione) afferma che la Commissione “si è limitata ad integrare sinteticamente il giudizio complessivo espresso sui lavori dei due candidati, confermando il giudizio finale”.
7. In relazione al secondo profilo, accolto dal Tar, concernente l’omessa comprensione dei due fronti di ricerca che la ricorrente aveva indicato [#OMISSIS#] domanda, la stessa motivazione resa dalla sentenza impugnata sul punto appare carente di argomentazioni realmente persuasive che non si risolvano in mere ipotetiche illazioni, oltre che viziata nei dedotti ulteriori termini di contraddittorietà ed illogicità: “E’ vero che l’avverbio “principalmente” potrebbe costituire un salvagente per la commissione, ma è altrettanto vero che il Collegio, non avendo le competenze tecniche per comprendere, già solo dal titolo, la [#OMISSIS#] delle pubblicazioni nn. 7, 9, 10 e 20, non è in grado di escludere con certezza che l’organo valutatore non sia stato indotto in errore dal fatto di non aver correttamente inquadrato quali fossero le tematiche di ricerca sulle quali la prof.ssa Di [#OMISSIS#] ha concentrato negli anni i propri sforzi di ricerca”.
7.1 Se da un canto l’accoglimento – già [#OMISSIS#] lettura della motivazione contraddittorio e perplesso – appare [#OMISSIS#] sostanza effettuato sulla scorta della acritica ripresa delle critiche di parte ricorrente, peraltro estese al merito delle valutazioni, da un altro canto l’analisi degli atti di causa conferma l’avvenuto svolgimento, da parte della commissione, di un approfondimento che appare coerente ai principi consolidati della giurisprudenza di questo Consiglio.
7.2 A quest’[#OMISSIS#] proposito, in linea generale l’apprezzamento delle pubblicazioni e le relative valutazioni, in quanto riservati alla commissione, sono sindacabili dal [#OMISSIS#] amministrativo solo ove si manifesti manifestamente incoerente o irragionevole; il giudizio della commissione deve essere coerente e rispondere a un criterio uniforme per tutti gli esaminati, ma non può essere oggetto di un sindacato di merito da parte del [#OMISSIS#] della legittimità, il quale non può sostituire il proprio giudizio a quello della commissione (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 16 luglio 2015, n. 3561 e 12 gennaio 2021, n. 395). E nessuno di tali specifici elementi, in termini di travisamento dei fatti, di incoerenza e di manifesta illogicità risulta individuato dal Tar, in prime cure, né individuabile dagli atti nel [#OMISSIS#] di specie.
7.3 Inoltre, sempre in generale, va ribadito che nelle procedure di valutazione comparativa per i posti di ricercatore e professore universitario, non occorre una valutazione analitica dei singoli titoli, occorrendo invece un accertamento globale e complessivo finalizzato a verificare l’attitudine dei candidati alla ricerca scientifica (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 29 aprile 2009, n. 2705 e 9 luglio 2013 n. 5079).
8. Non può pertanto condividersi la stessa argomentazione posta a base del terzo motivo di accoglimento del ricorso di primo grado (l’omessa valutazione di ognuna delle pubblicazioni presentate dai due candidati), sia a fronte del richiamato orientamento consolidato circa la valutazione globale e complessiva, sia a fronte dell’avvenuta specificazione, nel [#OMISSIS#] di specie, dei criteri di valutazione, oltre che direttamente anche attraverso lo specifico richiamo a quelli di cui al vigente decreto ministeriale (n. 76 del 2012).
8.1 A quest’[#OMISSIS#] proposito, con particolare riferimento alla “valutazione della produzione scientifica”, assumono rilievo [#OMISSIS#] specie i criteri di cui all’art. 4 comma 2 d.m. cit., coincidenti con quelli fatti propri dalla commissione, nel [#OMISSIS#] di specie, come risulta dai relativi verbali: a) congruenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi delle classificazioni di merito delle pubblicazioni di cui all’allegato D; d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari.
8.2 A fronte di tale coerenza, nel [#OMISSIS#] di specie l’annullamento da parte del Tar si è basato sul mero generico richiamo al concorrente d.m. 344 laddove fa riferimento alle singole pubblicazioni, risultando carente per un verso ed incoerente per un altro: carente, in ordine [#OMISSIS#] elementi di travisamento di fatto ed all’individuazione delle effettive pubblicazioni che comporterebbero il ribaltamento del giudizio; incoerente, rispetto [#OMISSIS#] orientamenti prevalenti della giurisprudenza amministrativa, secondo cui, posto che l’attività di individuazione dei criteri di valutazione nell’ambito di una procedura concorsuale è frutto dell’ampia discrezionalità amministrativa di cui è fornita l’organo tecnico per lo svolgimento della propria funzione, si deve escludere che le relative scelte siano assoggettabili al sindacato di legittimità del [#OMISSIS#] amministrativo, impingendo esse nel merito dell’azione amministrativa [#OMISSIS#] che non siano ictu oculi inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamenti dei fatti, [#OMISSIS#] specie da escludere. Pertanto, in assenza di un rilevante scostamento dai detti canoni di coerenza (non rilevati nel [#OMISSIS#] di specie), le scelte operate dalla commissione appaiono del tutto immuni dai dedotti vizi.
8.3 Peraltro, anche volendo scendere ad un ulteriore approfondimento, la valutazione conclusiva ([#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] per Di [#OMISSIS#], ottimo e molto [#OMISSIS#] per [#OMISSIS#]) risulta supportata da una adeguata motivazione, nei termini predetti, concernente altresì il numero ed il carattere delle singole pubblicazioni (cfr. in specie allegato al verbale 2 bis del 7 febbraio 2020, ai relativi punti delle pagine 3 e 4). In dettaglio, proprio in tema di pubblicazioni, la commissione ha esplicitato con chiarezza le ragioni concorrenti della valutazione meno positiva, rilevando – in termini neppure contestati – che “alcune pubblicazioni tra le più citate sono realizzate in collaborazione con eminenti gruppi scientifici stranieri; in queste pubblicazioni l’apporto individuale della candidata risulta poco rilevante in base sia alla collocazione del nome [#OMISSIS#] stringa degli autori che all’expertise della candidata in rapporto all’argomento delle pubblicazioni”.
9. In relazione al quarto ed [#OMISSIS#] profilo accolto dal Tar, concernente la violazione e falsa applicazione della lex specialis [#OMISSIS#] parte in cui il bando prevedeva che i candidati non potevano far riferimento a documenti non allegati alla domanda di partecipazione ma che fossero già in possesso dell’università, in quanto sarebbe stato consentito illegittimamente il soccorso istruttorio al [#OMISSIS#], in relazione alla documentazione sugli esiti delle valutazioni da parte degli studenti, [#OMISSIS#] parimenti condivise le deduzioni delle parti appellanti.
9.1 In linea generale, va ribadito il principio per cui nell’ambito di un concorso pubblico, l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è necessaria per le finalità proprie di tali procedure che, essendo dirette alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 15/03/2021 , n. 2226 e sez. V, 22 novembre 2019, n. 7978).
9.2 Conseguentemente, se in linea generale è in tali termini che va intesa la disposizione della lex specialis applicata dal Tar (art. 2 [#OMISSIS#] capoverso), nel [#OMISSIS#] di specie la documentazione relativa alla valutazione degli studenti risulta essere stata prodotta – come riconosciuto in memoria anche da parte appellata – entro il [#OMISSIS#] di presentazione delle domande.
9.3 Per ciò che riguarda gli ulteriori [#OMISSIS#], concernenti la coerenza della coincidente valutazione di molto [#OMISSIS#] per entrambi i candidati sul punto, in assenza di elementi specifici di travisamento e di manifesta illogicità va fatta applicazione coerente dei predetti orientamenti, richiamati in merito [#OMISSIS#] altri elementi oggetto di valutazione comparativa.
10. La fondatezza dei motivi di appello dedotti avverso i [#OMISSIS#] accolti dal Tar, comporta, da un lato, l’assorbimento dei rimanenti motivi di appello compresi i vizi procedurali (in specie il sesto dell’Università) e, dall’altro lato, l’obbligo di esaminare i motivi oggetto di riproposizione dei vizi di prime cure da parte della prof.ssa Di [#OMISSIS#], ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 101 coma 2 cod proc amm.
10.1 Peraltro, tali motivi possono essere oggetto di esame congiunto, in quanto diretti a censurare – con analoghi vizi – i giudizi nel merito espressi, rispettivamente, sulla produzione scientifica, sull’attività didattica e sull’attività di ricerca scientifica.
In proposito, [#OMISSIS#] ribadite le considerazioni sin qui svolte, sia in linea generale sui limiti di sindacato delle valutazioni, sia in linea particolare sulla coerenza ed adeguatezza degli esiti, come emergenti dall’esame dei verbali della commissione e dei conseguenti atti finali.
10.2 In dettaglio, se sull’attività di produzione scientifica va fatto rinvio a quanto sopra evidenziato al punto 8.3 della presente motivazione, sull’attività di ricerca scientifica i verbali della commissione ed il relativo esito hanno già dato riconoscimento delle diverse risultanze dei curricula, con un giudizio più favorevole alla prof.ssa Di [#OMISSIS#], senza che quindi sia stata superata la prova di resistenza rispetto ad un presunto diverso esito complessivo finale. Infine, sull’attività didattica, la valutazione risulta svolta in termini analoghi (con stesso giudizio finale), con modalità ed esiti coerenti e condivisibili, in quanto rispetto ai maggiori titoli vantati dalla Di [#OMISSIS#] (ad es. in tema di commissioni di esame), il [#OMISSIS#] risulta titolare di un numero maggior di crediti; pertanto, oltre ai limiti di sindacato ed all’assenza di [#OMISSIS#] di travisamento o manifesta illogicità, non risulta dimostrata la violazione dedotta in parte qua.
11. Alla luce delle considerazioni che precedono gli appelli riuniti sono fondati e [#OMISSIS#] accolti; per l’effetto, in riforma delle sentenze impugnate, va respinto il ricorso di primo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li riunisce e li accoglie; per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 8 luglio 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 14/07/2021