Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 luglio 2019, n. 4979

Procedura concorsuale posto Ricercatore-Commissione esaminatrice-Valutazione pubblicazione

Data Documento: 2019-07-15
Area: Giurisprudenza
Massima

La prescrizione della valutazione specifica dei titoli deve essere rapportata alla finalità assegnata dalla normativa alla valutazione comparativa, consistente in un raffronto, attraverso la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, della personalità scientifica dei vari candidati, dei quali va ricostruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, da apprezzare in tale quadro non isolatamente, ma in quanto correlati nell’insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario; la suddetta valutazione specifica dei titoli deve, dunque, essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché, diversamente, si perderebbe la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione.
Di conseguenza, il giudizio sulla produzione scientifica dei partecipanti ad una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario compete al diretto apprezzamento della commissione giudicatrice, senza che possa assumere valenza vincolante l’ Impact factor , in quanto il semplice fatto statistico della citazione non dimostra il livello qualitativo dell’apprezzamento effettivo da parte del citante (e la dimensione qualitativa è essenziale in queste selezioni); e comunque la commissione non è composta per fungere da mero tramite di rilevazione della notorietà scientifica dello scritto del candidato, ma è un collegio tecnico di cattedratici, appositamente costituito per poter congruamente valutare, dal punto di vista scientifico, il pregio intrinseco di tali elementi (cfr. ad es. Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 settembre 2015 n. 4549).

Contenuto sentenza

N. 04979/2019 REG.PROV.COLL.
N. 04780/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4780 del 2018, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] n. 5; 
contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Reggio D'[#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Reggio D'[#OMISSIS#] in Roma, via degli [#OMISSIS#] n. 268; 
Università degli Studi di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Sala, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca non costituito in giudizio; 
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 479/2018, resa tra le parti, di annullamento degli atti della procedura selettiva, vinta dal dott. [#OMISSIS#] e indetta dall’Università degli Studi di Padova, per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale- ICEA, per il settore concorsuale 08/b2 – Scienza delle Costruzioni (profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/08- Scienza delle Costruzioni).
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di Università degli Studi di Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2019 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per delega di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Reggio D'[#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Sala.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 479 del 2018 con cui il Tar Veneto aveva accolto in parte qua l’originario gravame, proposto dalla controparte, in qualità di partecipante alla procedura, al fine di impugnare gli atti della procedura selettiva sopra menzionata indetta dall’Università di Padova, per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato di Scienza delle Costruzioni, SSD 08/B2, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. B, L. 240/2010.
In particolare, i vizi accolti dal Tar, il secondo ed il [#OMISSIS#] di primo grado, erano relativi alla illegittimità dell’ammissione alla selezione del candidato, risultato poi vincitore, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, la parte appellante [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], originario controinteressato, formulava i seguenti motivi di appello:
– irricevibilità dell’originario ricorso straordinario proposto dal [#OMISSIS#], per inesistenza non sanabile della notifica a mezzo pec da parte del ricorrente al controinteressato;
– infondatezza dei motivi accolti dal Tar, errores in iudicando e in procedendo, stante il carattere interpretativo della [#OMISSIS#] applicata ex art. 1 comma 10 octies d.l. 2102015 e l’assenza della imputata falsità nelle dichiarazioni rese; 
– equiparazione ai sensi dell’art. 1 comma 10 octies cit. tra gli assegni di ricerca ex art. 51 6 l. 4491997 e assegni di ricerca ex art. 22 l. 2402010;
– inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse a ricorrere del dott. [#OMISSIS#] e sulla contraddittorietà intrinseca della sentenza del Tar..
Le parti appellate, Università ed originario ricorrente, si costituivano in giudizio: la prima chiedendo l’accoglimento dell’appello; la seconda chiedendone il rigetto. La parte appellata privata provvedeva altresì alla riproposizione dei motivi assorbiti ex art. 101 comma 2 cod proc amm: omessa valutazione delle dedotte gravi illegittimità dei giudizi della commissione esaminatrice; erronea ipotesi della natura interpretativa del’art. 1 comma 10 octies cit..
Con ordinanza n. 34362018 la sezione accoglieva la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.
Alla pubblica udienza del 472019 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, non può essere accolta la domanda, formulata da parte appellata di cancellazione di alcune espressioni utilizzate da parte appellante.
In linea generale le espressioni sconvenienti od offensive ex art. 89 cod. proc. civ. consistono in tutte quelle frasi, attinenti o meno all’oggetto della controversia, che superino il limite della correttezza e della convenienza processuale, espresse nei riguardi dei soggetti presenti nel giudizio, in violazione di tutti i principi posti a tutela del rispetto e della dignità della persona umana e del decoro del procedimento. 
Per [#OMISSIS#] giurisprudenza l’ipotesi di cui alla citata disposizione processualcivilistica è integrata in [#OMISSIS#] di espressioni eccedenti le esigenze difensive ed avulse dalla materia del contendere (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 17/12/2013, n. 6038).
Nel [#OMISSIS#] di specie le frasi contestate appaiono, seppur non [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e commendevoli, non rilevanti e di gravità tale da assurgere al carattere di cui ai termini invocati.
La giurisprudenza di questo Consiglio ha già evidenziato, in casi analoghi, come negli atti processuali di parte espressioni quali “malafede” o “scorrettezza” non siano a tal punto offensive e sconvenienti da travalicare gli ordinari limiti di critica ammessi in sede giudiziaria (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. V, 23/2/2015, n. 874); analogamente, “vittima delle suggestioni abilmente create dal ricorrente”, “non poteva cadere nel tranello”, “una cosa molto spiacevole” e “con destrezza”, seppur infelici, non assumono rilevanza nei termini predetti.
2.1 Passando all’esame del merito della controversia, con il primo motivo di appello parte appellante ripropone l’eccezione di irricevibilità dell’originario ricorso straordinario, in quanto notificato dal [#OMISSIS#] direttamente alla controparte privata tramite pec, con conseguente ritenuta inesistenza della notifica.
Il motivo non ha pregio.
Se per un verso le peculiarità del ricorso straordinario consentono la proposizione senza l’assistenza di legali direttamente da parte del privato nei confronti di un altro privato, per un altro verso la costituzione della parte intimata e la conseguente piena garanzia dell’esercizio delle attività difensive integra una sanatoria di qualsiasi vizi della originaria notifica.
Sul primo versante, posto che il ricorso straordinario al [#OMISSIS#] della Repubblica è un [#OMISSIS#] atecnico, che non richiede l’assistenza di un difensore (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. I , 3/7/2015, n. 3162), nel [#OMISSIS#] di specie il soggetto legittimato risulta aver proposto il ricorso avverso le parti necessarie, utilizzando per la notifica la modalità della posta elettronica certificata, avente ormai [#OMISSIS#] generale.
Sul secondo e dirimente verso, costituisce principio generale quello a mente del quale la costituzione della parte intimata sana la nullità della notificazione del ricorso. Se nel [#OMISSIS#] di specie la notifica esiste, seppur attivata con modalità discusse che ne potrebbero in astratto minare la validità, si impone l’applicazione del principio di cui all’art. 44 comma 3 cod proc amm, come inteso e rafforzato dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 132 del 2018. La Consulta ha ribadito che la sanatoria – avente effetti ex tunc – per raggiungimento dello scopo e la sua applicabilità alla notificazione degli atti introduttivi sono «princìpi introdotti nel sistema degli atti processuali attraverso ampia elaborazione che ha posto in evidenza la funzione dell’atto ai fini dello svolgimento e [#OMISSIS#] definizione del processo», e cioè sono princìpi generali immanenti alla ratio degli atti processuali. 
In definitiva, la sanatoria con effetti ex tunc prevista dall’art. 156 cod. proc. civ. è espressione di un principio generale; e nel [#OMISSIS#] di specie le controparti risultano essere state messe in condizione di svolgere, adeguatamente e tempestivamente, le proprie difese.
2.2 A diverse conclusioni deve giungersi, nei termini già evidenziati anche nell’originaria sede cautelare, in ordine ai successivi motivi di appello, concernenti l’invocata natura interpretativa della [#OMISSIS#] di equiparazione in contestazione, nonché della conseguente insussistenza delle presunta false dichiarazioni.
Dal punto di vista normativo, la disposizione in questione risulta introdotta in sede di conversione di un decreto legge c.d. proroga termini. Il tenore della stessa è il seguente: “10-octies. Le università sono autorizzate a prorogare fino al 31 dicembre 2017, con risorse a carico del proprio [#OMISSIS#] e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in scadenza prima della medesima data, i cui titolari non hanno partecipato all’abilitazione scientifica nazionale. Ai fini dell’ammissione alle procedure di selezione dei titolari dei contratti della medesima tipologia, gli assegni di ricerca, di cui all’articolo 22 della citata legge n. 240 del 2010, sono equipollenti a quelli erogati ai sensi della previgente disciplina di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.
La forma e la sostanza della disposizione ne confermano la prospettata natura interpretativa, con conseguente applicabilità anche alle procedure in corso o già bandite all’epoca della relativa entrata in vigore.
Invero, la [#OMISSIS#] riprende un principio già noto in sede applicativa, dove l’equiparazione fra assegni di ricerca costituiva un orientamento generale già consolidato (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. II, 22/10/2015, n. 142)..
Inoltre, le stesse relazioni di accompagnamento al testo evidenziano il fondamento della necessità di intervento legislativo – in via di decretazione d’urgenza – al fine di eliminare quella che viene definita una “evidente incongruenza” presente nel testo previgente della legge 240 cit..
Il carattere interpretativo della [#OMISSIS#] ne comportava l’immediata ed automatica applicabilità, senza alcun onere, quantomeno in termini di legittimità della procedura, di modifica e ripubblicazione del bando, anche alla luce del consolidato principio in termini di eterointegrazione delle leggi speciali di gara e di concorso rispetto alle leggi vigenti.
Né, a fronte della insussistenza del vizio di legittimità dedotto, alcun interesse strumentale tutelabile poteva residuare in parte qua in capo all’originario ricorrente.
2.3 In considerazione della fondatezza dei rilievi appena richiamati, parimenti infondato è l’ulteriore vizio conseguentemente accolto dal Tar, in ordine alla falsità dei titoli dichiarati [#OMISSIS#] domanda di partecipazione. Infatti, alla luce delle richiamata equiparazione, non sussiste la imputata falsità dei titoli dichiarati; ciò anche in presenza di elementi – quali il rispetto della modulistica e l’accettazione da parte dell’Università, consapevole della tipologia di assegni in questione – che escludono la invocata rilevanza penale della non precisa dichiarazione, la quale peraltro è risultata coerente alla sostanza dei titoli vantati, nei termini confermati dalla predetta [#OMISSIS#] interpretativa.
3.1 Passando all’esame dei motivi riproposti da parte originaria ricorrente, erroneamente dichiarati assorbiti dal [#OMISSIS#] di prime cure a fronte del dovere di completare l’esame dei vizi dedotti, gli stessi appaiono prima facie inammissibili ed infondati.
3.2 Preliminarmente, le deduzioni di cui alla memoria depositata in seguito alla costituzione, lungi dal riproporre e riprendere i vizi dedotti nel ricorso originario in meno di cinque pagine, integrano in oltre quaranta pagine una autonoma relazione critica del lavoro della commissione.
In ogni [#OMISSIS#], tale autonoma relazione coinvolge direttamente il merito delle valutazioni svolte, oltre ad essere priva di una preliminare dimostrazione del possibile superamento dell’ampio divario di punteggio in termini di doverosa prova di resistenza; infatti, il punteggio ottenuto risulta ampiamente inferiore (53,10) rispetto a quello minimo (70) necessario all’individuazione di un candidato.
In linea generale, infatti, il candidato, che impugna i risultati di una procedura concorsuale, ha l’onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestare la graduatoria, non potendo egli far valere, quale defensor legitimitatis, un astratto interesse dell’ordinamento ad una corretta formulazione della graduatoria, se tale corretta formulazione non comporti per lui alcun apprezzabile risultato concreto (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. III , 27/4/2018 , n. 2569 e sez. VI , 20/05/2009, n. 3099). Nel [#OMISSIS#] di specie, nessun elemento adeguato è stato fornito in relazione al superamento dell’amplissimo divario di punteggio predetto.
3.3 In linea generale, la giurisprudenza della sezione ha più volte avuto modo di ribadire che il senso delle prescrizioni legislative e regolamentari circa il carattere analitico della valutazione da compiere dalle commissioni giudicatrici nelle procedure comparative per ricercatori universitari è quello di imporre alla commissione di tenere conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati (titoli e pubblicazioni), e di sceverare, secondo percorsi logici trasparenti, coerenti e di congruo apprezzamento scientifico, i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità scientifica dei candidati e della correlativa valutazione comparativa, da quelli non significativi, sulla base di una altrettanto congrua ed adeguata motivazione, e di esprimere il giudizio comparativo sui dati così (motivatamente) enucleati
La normativa va intesa alla luce della finalità assegnata dalla normativa alla valutazione comparativa, consistente in un raffronto, attraverso la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, della personalità scientifica dei vari candidati, dei quali va ricostruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, da apprezzare in tale quadro non isolatamente, ma in quanto correlati nell’insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario; la suddetta valutazione specifica dei titoli deve, dunque, essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto [#OMISSIS#] altri per ciascuno dei titoli, poiché, diversamente, si perderebbe la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI 30 marzo 2015 n. 1643).
Come già evidenziato dalla sezione, la valutazione specifica dei titoli, deve essere rapportata alla finalità assegnata dalla normativa alla valutazione comparativa, consistente in un raffronto, attraverso la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, della personalità scientifica dei vari candidati, dei quali va ricostruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, da apprezzare in tale quadro non isolatamente, ma in quanto correlati nell’insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario; la suddetta valutazione specifica dei titoli deve, dunque, essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto [#OMISSIS#] altri per ciascuno dei titoli, poiché, diversamente, si perderebbe la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione.
Per quanto attiene all’oggetto della valutazione comparativa “analitica” dei titoli, esso deve essere riferito alla singole tipologie o categorie di titoli ed attività individuate, nelle quali siano sussumibili le singole, concrete attività indicate dai concorrenti nei rispettivi curricula, e non già a queste ultime in sé e per sé considerate, che possono anche sottrarsi ad una valutazione comparativa per il difetto di un omogeneo tertium comparationis, sicché il criterio metodologico da seguire dalla commissione riguarda la analiticità tipologica, e non già la analiticità oggettuale, in funzione di un giudizio comparativo sulla significatività scientifica dei curricula presentati dai candidati.
Identico approccio metodologico deve essere applicato alla valutazione delle pubblicazioni, in cui non occorre la valutazione di ogni singola pubblicazione, ma solo delle pubblicazioni costituenti espressione di una significatività scientifica rilevante ai fini del giudizio di idoneità all’attività di ricerca e meritevoli di essere sottoposti ad una valutazione comparativa alla stregua dei criteri dettati dall’art. 3 del citato decreto ministeriale.
Diversamente opinando – ossia ritenendo, che sia necessaria una valutazione comparativa analitica di ogni singolo titolo/attività e di ogni singola pubblicazione, di cui ciascuna da valutare comparativamente alla stregua di ciascuno dei criteri di “originalità”, “innovatività”, “importanza”, “congruenza con il settore scientifico-disciplinare”, “rilevanza editoriale” e “diffusione [#OMISSIS#] comunità scientifica”, si perverrebbe ad un irragionevole esito di pratica ingestibilità delle procedure valutative in questione (così, ad esempio, ipotizzando la partecipazione di soli dieci candidati, ciascuno dei quali presenti dieci titoli e dieci pubblicazioni da valutare comparativamente a coppie, la commissione giudicatrice sarebbe tenuta a compilare migliaia di griglie comparative, tenuto conto di tutte possibili combinazioni di raffronto ‘a coppia’ tra tutti i candidati).
Il senso della prescrizione del carattere analitico della valutazione da compiere dalla commissione non può, dunque, che essere quello di imporre alla stessa di tenere, bensì, conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati (titoli e pubblicazioni), ma di sceverare – ovviamente, secondo percorsi logici coerenti e di congruo apprezzamento scientifico – i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità scientifica dei candidati e della correlativa valutazione comparativa, da quelli non significativi, sulla base di un’altrettanto congrua ed adeguata motivazione, e di esprimere il giudizio comparativo sui dati così (motivatamente) enucleati.
Ne deriva che continua a restare valido l’orientamento consolidato di questa Sezione, formatosi sul preesistente quadro normativo (cfr. ad es. Cons. Stato, VI, 27 novembre 2012, n. 5983, con ampi richiami giurisprudenziali), secondo cui la prescrizione della valutazione specifica dei titoli, deve essere rapportata alla finalità assegnata dalla normativa alla valutazione comparativa, consistente in un raffronto, attraverso la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, della personalità scientifica dei vari candidati, dei quali va ricostruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, da apprezzare in tale quadro non isolatamente, ma in quanto correlati nell’insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario; la suddetta valutazione specifica dei titoli deve, dunque, essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto [#OMISSIS#] altri per ciascuno dei titoli, poiché, diversamente, si perderebbe la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione.
In materia la sezione ha altresì specificato che il giudizio sulla produzione scientifica dei partecipanti ad una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario compete al diretto apprezzamento della commissione giudicatrice, senza che possa assumere [#OMISSIS#] vincolante l’ Impact factor , in quanto il semplice fatto statistico della citazione non dimostra il livello qualitativo dell’apprezzamento effettivo da parte del citante (e la dimensione qualitativa è essenziale in queste selezioni); e comunque la commissione non è composta per fungere da mero tramite di rilevazione della notorietà scientifica dello scritto del candidato, ma è un collegio tecnico di cattedratici, appositamente costituito per poter congruamente valutare, dal punto di vista scientifico, il pregio intrinseco di tali elementi (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI 30 settembre 2015 n. 4549).
3.4 Applicando le esposte coordinate normative e giurisprudenziali alla fattispecie in esame, deve escludersi che l’operato della commissione risulti illegittimo, nei termini dedotti da parte appellata. Infatti, le contestazioni si basano unicamente su di una inammissibile valorizzazione acritica delle pubblicazioni e dei titoli del candidato originario ricorrente rispetto al [#OMISSIS#], incapace di individuare specifiche censure in merito alla ampia insufficienza del punteggio ottenuto (pari a 53,10 rispetto ai 70 minimi necessari).
Piuttosto, sulla scorta delle medesime coordinate predette, deve pervenirsi alla conclusione che l’operato della commissione risulti conformato ai criteri normativi e della lex specialis, avendo la stessa tenuto conto, con adeguato apparato motivazionale, dei titoli e delle pubblicazioni, considerati nel loro complesso e ritenuti significativi ai fini della valutazione dell’attività di ricerca svolta dai vari candidati, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, ed ai fini del vaglio della loro personalità scientifica, e legandosi i giudizi individuali e collegiali, espressi sui vari candidati, in modo coerente con l’esito della votazione finale, né mancando un approccio metodologico comparativo, immanente [#OMISSIS#] formulazione dei giudizi medesimi in forma graduata e [#OMISSIS#] valutazione finale.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va accolto in relazione ai vizi predetti e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado.
Sussistono giusti motivi, a fronte delle espressioni contestate e della natura interpretativa della [#OMISSIS#] applicata, per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 4 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 15/07/2019