Secondo l’insegnamento dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, con la decisione n. 2 del 15 gennaio 2013, quando l’amministrazione rinnova l’esercizio delle sue funzioni dopo l’annullamento di un atto operato dal giudice amministrativo, l’interessato che si duole (anche) delle nuove conclusioni raggiunte dall’amministrazione può proporre un unico giudizio davanti al giudice dell’ottemperanza, lamentando la violazione o elusione del giudicato ovvero la presenza di nuovi vizi di legittimità nella rinnovata determinazione; il giudice dell’ottemperanza è quindi chiamato, in primo luogo, a qualificare le domande prospettate, distinguendo quelle attinenti propriamente all’ottemperanza da quelle che invece hanno a che fare con il prosieguo dell’azione amministrativa, traendone le necessarie conseguenze quanto al rito ed ai poteri decisori; nel caso in cui il giudice dell’ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emanato dall’amministrazione costituisca violazione ovvero elusione del giudicato, ne dichiara la nullità, con la conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della seconda domanda (quella cioè volta a sollecitare un giudizio sulla illegittimità dell’atto gravato).Viceversa, in caso di rigetto della domanda di nullità, il giudice dispone la conversione dell’azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del c.p.a. (cfr., da ultimo anche, Cons. Stato, Sez. IV, 5 febbraio 2019 n.875).
Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 luglio 2019, n. 5759
Procedura concorsuale per copertura posto Professore-Rinnovo procedura
N. 05759/2019 REG.PROV.COLL.
N. 10154/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10154 del 2018, proposto dal signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Università degli Studi di Trieste, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
del signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
del signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito nel presente grado di giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Sez. I, 13 agosto 2018 n. 279, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata Università e del signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed i documenti depositati;
Esaminate le memorie difensive e gli ulteriori atti prodotti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2019 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] nonché l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso in punto di fatto che:
– la presente controversia ha ad oggetto l’appello (proposto dal signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]) nei confronti della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Sez. I, 13 agosto 2018 n. 279, resa nel giudizio di ottemperanza proposto dal signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] al fine di ottenere la corretta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Sez. I, 15 [#OMISSIS#] 2017 n. 161, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dallo stesso signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], il Tribunale amministrativo per il Friuli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha annullato la procedura e gli atti, ivi compreso il conclusivo decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste n. 666 del 23 settembre 2016, afferenti alla selezione pubblica per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato (Settore concorsuale 02/A2 – Fisica teorica delle interazioni fondamentali – Settore scientifico disciplinare FIS/02 – Fisica teorica e modelli matematici), presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Trieste nonché la relativa graduatoria di merito;
– i signori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (odierno appellante) e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] partecipavano al concorso indetto dall’Università di Trieste per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, Settore concorsuale 02/A2 – Fisica teorica delle interazioni fondamentali – Settore scientifico disciplinare FIS/02 – Fisica teorica e modelli matematici (al quale erano ammessi otto candidati e di questi ne partecipavano solo sette). La Commissione di valutazione, [#OMISSIS#] seduta del 14 settembre 2016 attribuiva i punteggi per i titoli e per la produzione scientifica a ciascun candidato stilando la graduatoria di merito che vedeva al primo posto il signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con punti 91, al secondo posto il signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con punti 90 ed al terzo posto il signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] con punti 89. La graduatoria veniva quindi approvata ed emanata con decreto rettorale 23 settembre 2016 n. 666 e di conseguenza veniva proclamato vincitore della selezione il signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
– sostenendo che fosse errata la valutazione effettuata dalla Commissione, il signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] proponeva ricorso giurisdizionale, nei confronti dei suindicati atti, che veniva accolto con sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] n. 161 del 15 [#OMISSIS#] 2017 (passata in cosa giudicata il 18 dicembre 2017 per assenza di appello e che ha riguardato solo i tre candidati [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#]);
– a seguito della pubblicazione della decisione n. 161/2017 ed in esecuzione di tale sentenza, si riuniva nuovamente la Commissione esaminatrice la quale, all’esito di una nuova valutazione dei titoli che erano stati presentati dai candidati, confermava la precedente graduatoria attribuendo, però, alcuni punteggi in modo diverso: al primo posto si collocava sempre il signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (e sempre) con 91 punti, al secondo posto si graduava il signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] con 88 punti (in luogo dei 90 punti assegnatigli all’esito della prima valutazione) ed al terzo posto si poneva il signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] con 87 punti (in luogo degli 89 assegnatigli all’esito della prima valutazione);
– a questo punto il signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], ritenendo che la Commissione non avesse eseguito correttamente la sentenza n. 161/2017, proponeva ricorso dinanzi al medesimo Tribunale amministrativo regionale ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. al fine di ottenere l’esatta esecuzione della sentenza n. 161/2017, previa declaratoria di nullità ex art. 114, comma 3, lett. b), c.p.a. degli atti sopra (a suo dire) apparentemente adottati in esecuzione della sentenza ma in realtà elusivi e violativi del dictum giudiziale e quindi nulli;
– nel frattempo il signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] rinunciava alla domanda di partecipazione al concorso ed alla prima posizione in graduatoria alla quale, dunque, per naturale scorrimento approdava il signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
– nonostante quanto sopra, al giudizio di ottemperanza proposto dal signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] partecipava anche il signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (controinteressato nel giudizio di cognizione ed in esso non costituito) che proponeva ricorso incidentale, con il quale deduceva che, a seguito della rivalutazione, “inrelazione alla didattica avrebbe meritato un punteggio certamente [#OMISSIS#] di6/10”, di talché i nuovi atti adottati dalla Commissione e dall’Università avrebbero provocato violazione ovvero elusione del giudicato a suo danno;
– il giudizio di ottemperanza era definito dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] con sentenza n. 279 del 13 agosto 2018, con la quale il Tribunale accoglieva il ricorso per ottemperanza proposto dal signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ordinando all’Università degli Studi di Trieste di eseguire correttamente (nei sensi e termini precisati [#OMISSIS#] parte motiva) la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] n. 161/2017, nominando il commissario ad acta nel [#OMISSIS#] di “perdurante inottemperanza”. Con la sentenza 279/2019 il Tribunale dichiarava, nel contempo, improcedibile l’azione di annullamento pure proposta in via subordinata dal ricorrente signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed inammissibile il ricorso incidentale proposto dal (controinteressato nel giudizio di cognizione) signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#],
– in esecuzione di tale [#OMISSIS#] sentenza, si riuniva una nuova Commissione che procedeva ad una nuova valutazione dei titoli dei due candidati superstiti e formulava una nuova graduatoria (cfr. verbale del 31 ottobre 2018 in atti) [#OMISSIS#] quale collocava al primo posto il signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] con 90 punti ed al secondo posto il signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] con 89 punti;
Considerato che il signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], indipendentemente dal (favorevole) risultato raggiunto nell’ambito della nuova valutazione dei titoli operata dalla Commissione appositamente nominata dall’Università, ha proposto appello nei confronti della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] con sentenza n. 279 del 13 agosto 2018;
Dato atto che si sono costituiti nel presente giudizio l’Università degli Studi di Trieste ed il signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], che hanno eccepito la irricevibilità ed inammissibilità del ricorso nonché l’infondatezza dei motivi di appello dedotti, chiedendo la reiezione del mezzo di gravame proposto;
Tenuto conto che, nell’ambito del giudizio di cognizione (n. R.g. 480/2016, proposto dal signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]) all’esito del quale il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha emanato la sentenza n. 161/2017 il signor [#OMISSIS#], assumendo la posizione processuale di controinteressato, non si è costituito in giudizio (né ha proposto ricorso incidentale) né risulta che abbia impugnato in via autonoma il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste n. 666 del 23 settembre 2016 di talché egli, dunque, per la prima volta e fuori dal giudizio di cognizione, ha proposto una autonoma domanda processuale con il ricorso incidentale nell’ambito del giudizio di ottemperanza – (n. R.g. 63/2018, proposto dal signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’esatta esecuzione della sentenza n. 161/2017) sostenendo la illegittimità del decreto del Rettore dell’Università di Trieste n. 968 del 7 dicembre 2017 con il quale, in asserito adempimento della sentenza n. 161/2017 l’Università di Trieste (e per essa la Commissione) aveva riesaminato i titoli dei candidati – che è stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 279/2018 (qui appellata dallo stesso signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]) in quanto il ricorrente incidentale nel giudizio di ottemperanza ha rivestito il mero ruolo di controinteressato nel giudizio di cognizione conclusosi con la sentenza della quale si chiede l’esatta esecuzione, non proponendo mai in precedenza (in sede di giudizio di cognizione, autonomamente con ricorso ordinario ovvero con ricorso incidentale nel processo proposto dal terzo graduato signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e nel quale il signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] rivestiva la – naturale – posizione processuale di controinteressato, in quanto collocatosi al secondo posto della impugnata graduatoria) alcuna autonoma azione nei confronti degli atti che sono stati annullati con l’ottemperanda sentenza, di talché il [#OMISSIS#] di primo grado del presente giudizio di ottemperanza lo ha ritenuto non legittimato a proporre azioni autonome nel giudizio di esecuzione, dichiarando inammissibile il ricorso incidentale dallo stesso proposto in sede di esecuzione;
Ribadito che, secondo l’insegnamento dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, con la decisione n. 2 del 15 gennaio 2013, quando l’amministrazione rinnova l’esercizio delle sue funzioni dopo l’annullamento di un atto operato dal [#OMISSIS#] amministrativo, l’interessato che si duole (anche) delle nuove conclusioni raggiunte dall’amministrazione può proporre un unico giudizio davanti al [#OMISSIS#] dell’ottemperanza, lamentando la violazione o elusione del giudicato ovvero la presenza di nuovi vizi di legittimità [#OMISSIS#] rinnovata determinazione; il [#OMISSIS#] dell’ottemperanza è quindi chiamato, in primo luogo, a qualificare le domande prospettate, distinguendo quelle attinenti propriamente all’ottemperanza da quelle che invece hanno a che fare con il prosieguo dell’azione amministrativa, traendone le necessarie conseguenze quanto al rito ed ai poteri decisori; nel [#OMISSIS#] in cui il [#OMISSIS#] dell’ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emanato dall’amministrazione costituisca violazione ovvero elusione del giudicato, ne dichiara la nullità, con la conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della seconda domanda (quella cioè volta a sollecitare un giudizio sulla illegittimità dell’atto gravato).Viceversa, in [#OMISSIS#] di rigetto della domanda di nullità, il [#OMISSIS#] dispone la conversione dell’azione per la riassunzione del giudizio innanzi al [#OMISSIS#] competente per la cognizione, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del c.p.a. (cfr., da [#OMISSIS#] anche, Cons. Stato, Sez. IV, 5 febbraio 2019 n.875);
Chiarito nondimeno che la suesposta configurazione processuale si attaglia a tutte le parti (processuali) che hanno proposto una domanda (di annullamento, di accertamento ovvero di condanna) nel giudizio di cognizione e rispetto alla quale il [#OMISSIS#] abbia deciso, attribuendo(si) in tal modo a ciascuna di dette parti la posizione di diritto soggettivo a pretendere la corretta esecuzione del giudicato (ovvero della sentenza di primo grado immediatamente esecutiva, laddove tale esecutività non sia stata sospesa dal [#OMISSIS#] di appello) che, dunque, facendo stato tra le parti, presenti ed anche solo evocate ma non costituite, nel giudizio di cognizione, attribuisce loro la legittimazione a proporre ogni domanda consentita dagli artt. 112 e ss. c.p.a. per la corretta esecuzione della sentenza, tenendo conto del “ruolo” assunto dalle stesse nel corso del giudizio di esecuzione nonché, ovviamente, del contenuto della sentenza (e cioè di quanto il [#OMISSIS#] ha espresso nel dispositivo della sentenza, letto alla luce della motivazione);
Considerato quindi che la parte processuale, correttamente coinvolta nel giudizio di cognizione ma che non ha proposto alcuna azione nei confronti degli atti impugnati in quel giudizio e quindi non si è doluta delle modalità di esercizio del potere da parte dell’amministrazione nel corso del ridetto giudizio, non può poi proporre le domande collegate al giudizio di cognizione (e che in quella sede tempestivamente e correttamente avrebbe dovuto proporre) nel successivo giudizio di ottemperanza, potendo invece – e mantenendosi così intatta la tutela della propria posizione giuridica dinanzi al(l’eventuale) cattivo esercizio del potere da parte dell’amministrazione – impugnare in via autonoma, avviando un apposito giudizio di cognizione, gli atti adottati dall’amministrazione in sede di ottemperanza, anche adducendo che l’amministrazione abbia travalicato il perimetro di esecuzione scolpito dalla sentenza (asseritamente) ottemperata;
Ritenuto che tali conclusioni sono rispettose della salvaguardia del generale principio della tempestiva impugnazione dei provvedimenti amministrativi (conforme al principio di certezza delle situazioni giuridiche e di intangibilità dei provvedimenti divenuti definitivi, per omessa o intempestiva impugnazione), giacché opinando in senso diverso si consentirebbe ad uno dei destinatari del provvedimento sfavorevole di impugnarlo tardivamente (rispetto alla “piena conoscenza” dello stesso) utilizzando lo strumento del ricorso (o dell’appello) incidentale in sede di esecuzione ed avendo evitato costui ogni attività processuale impugnatoria [#OMISSIS#] fase di cognizione (ovvero di formulazione di altra domanda consentita dall’ordinamento processuale dinanzi al [#OMISSIS#] amministrativo), pur essendo stato posto nelle condizioni giuridiche di proporla tempestivamente (tranne, ovviamente, l’ipotesi residuale dell’istituto della opposizione di terzo, che in questa sede non è in discussione);
Puntualizzato che l’odierno appellante, a pag. 9 del ricorso in appello, ha plasticamente descritto la sua posizione con riferimento alla domanda incidentale proposta nel giudizio di ottemperanza nei confronti della sentenza n. 161/2017, affermando testualmente che “Egli non contestava il secondo posto attribuitogli con la prima e con la seconda graduatoria, né tantomeno contestava la sentenza n. 161/2017, ma, semplicemente riteneva [#OMISSIS#] e illegittimo il nuovo punteggio relativo alla didattica, contestandolo in via incidentale, cioè solo nel [#OMISSIS#] in cui fosse stato ritenuto fondato il ricorso proposto dal Dott. [#OMISSIS#], all’unico fine di conservare il secondo posto anche in [#OMISSIS#] di accoglimento del ricorso principale. Egli, infatti, non aveva proposto (e non avrebbe potuto proporre) ricorso principale avverso la nuova determinazione della graduatoria, non essendo dotato dell’interesse a ricorrere, sia per il fatto che il Prof. [#OMISSIS#] (primo classificato) già aveva rinunciato al posto (doc. 29: tanto che, a seguito di tale rinuncia, l’odierno appellante sarebbe stato, per scorrimento, l’assegnatario dell’incarico di ricercatore, come in effetti già decretato dal Dipartimento: doc. 32) sia perché Egli non ha mai mirato a guadagnare il primo posto (cioè ad avanzare di posizione) ma, con l’azione incidentale, ha soltanto inteso conservare il secondo posto”, confermando con ciò quanto appena sopra si è segnalato [#OMISSIS#] ricostruzione circa la sua posizione processuale nel presente giudizio di ottemperanza;
Rilevato ancora che, dunque, la posizione processuale riferibile al signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] nel presente giudizio di ottemperanza non gli attribuisce la legittimazione a presentare domande autonome con riferimento all’esecuzione della sentenza n. 161/2017 che non fa stato, se non di riflesso, nei suoi confronti, avendo il Tribunale coinvolto la sua posizione – pur [#OMISSIS#] estraneità processuale propria della parte “non costituita” in giudizio – nell’ordine di riedizione del potere di valutazione dei titoli dei tre candidati rivolto all’Università di Trieste;
Rilevato altresì che, [#OMISSIS#] quanto sopra, nondimeno il signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] avrebbe potuto spiegare impugnazione autonoma nei confronti degli atti di valutazione della Commissione e delle conseguenti determinazioni dell’Università laddove idonee a pregiudicare la propria posizione soggettiva di concorrente, attraverso la proposizione di un ricorso ordinario (ed autonomo) con il quale egli ben avrebbe potuto contrastare il ritenuto illegittimo esercizio del potere nei suoi confronti da parte dell’amministrazione accademica, ma non nel giudizio di ottemperanza che lo vede quale soggetto processualmente “spettatore” ed inibito a proporre, lo si ripete, domande in via autonoma;
Segnalato poi che dette considerazioni valgono ancor di più nel [#OMISSIS#] di specie laddove l’Università di Trieste ha adottato un nuovo atto (verbale del 31 ottobre 2018), all’esito di una rinnovata valutazione dei titoli dei candidati da parte di una nuova Commissione ed in esecuzione del decisum di cui alla sentenza n. 279/2018, che dunque ha superato e posto nel [#OMISSIS#] il provvedimento asseritamente adottato in esecuzione della sentenza n. 161/2017 (il decreto del Rettore dell’Università di Trieste n. 968 del 7 dicembre 2017) e che soddisfa pienamente le aspirazioni del signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], assegnandogli la prima posizione [#OMISSIS#] (rinnovata) graduatoria;
Ritenuto in conclusione che, al di là delle eccezioni in rito sollevate nel corso del presente grado di appello, che ben possono non essere scrutinate stante la infondatezza dello stesso, il ricorso in appello proposto dal signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] vada respinto per le suesposte considerazioni, dovendosi condividere il giudizio di inammissibilità del ricorso incidentale espresso dal [#OMISSIS#] di primo grado, [#OMISSIS#] parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dal signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e quindi trovando assorbimento tutti gli ulteriori motivi dedotti nel presente grado di giudizio;
Specificato che la presente decisione è stata [#OMISSIS#] tenendo conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 27 aprile 2015, n. 5 nonché Cassazione civ., Sez. un., 12 dicembre 2014 n. 26242), che ha consentito di derogare all’ordine logico di esame delle questioni e quindi di tralasciare ogni valutazione pregiudiziale sugli eccepiti o rilevabili [#OMISSIS#] di inammissibilità dell’appello nonché sulla violazione del divieto dei “nova” in appello e di risolvere la lite nel merito;
Specificato ancora che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a [#OMISSIS#] dell’art. 112 c.p.c. , in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza [#OMISSIS#], ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 [#OMISSIS#] 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016 n. 3176). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
Ritenuto infine che, in ragione di tutto quanto sopra si è osservato ed esposto, il ricorso in appello (n. R.g. 10154/2018) proposto dal signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] deve essere respinto, confermandosi, per l’effetto, la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Sez. I, 13 agosto 2018 n. 279, con la quale è stato accolto il ricorso (n. R.g. 63/2018) di primo grado [#OMISSIS#] parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dal signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Stimato che, in ragione della peculiarità delle questioni, anche processuali, che caratterizzano il presente contenzioso, sussistono i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1 c.p.a., per disporre la compensazione delle spese del presente grado tra tutte le parti in giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello (n. R.g. 10154/2018), come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Sez. I, 13 agosto 2018 n. 279, con la quale è stato accolto il ricorso (n. R.g. 63/2018) di primo grado [#OMISSIS#] parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dal signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Spese del presente grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 19 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 20/08/2019