L’art. 1, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 deve considerarsi norma di applicazione generalizzata, che prevede l’abolizione del trattenimento in servizio ex art. 72, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 per tutti i dipendenti pubblici, qualunque sia il regime del relativo rapporto di lavoro. Il richiamo all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, essendo finalizzato a definire la nozione di datore di lavoro pubblico, attiene al campo di applicazione “soggettivo”, ossia non consente di limitare la portata del summenzionato art. 1, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 ai dipendenti in regime di diritto privato.
Quanto alla legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, la Corte costituzionale ha affermato più volte che la legge può introdurre norme che modifichino in senso sfavorevole per gli interessati la disciplina di determinati rapporti, anche quanto l’oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti, purché tali disposizioni non si traducano in un regolamento irrazionale, frustrando, quanto alle situazioni fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella certezza dell’ordinamento giuridico. In relazione al suddetto art. 1, l’esigenza di ricambio generazionale in un momento di crisi del sistema economico costituisce giustificazione razionale tale da consentire la retroattività della previsione in esame.