Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 ottobre 2018, n. 5916

Data Documento: 2018-10-15
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 05916/2018REG.PROV.COLL.
N. 00618/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 618 del 2018, proposto da [#OMISSIS#] Losito, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Palma e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Ombrone, 12/B; 

contro
l’Istituto Universitario Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Napoli (UNISOB), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via [#OMISSIS#] Da Carpi, 6; 

nei confronti
[#OMISSIS#] Zecchino, rappresentato e difeso dall’avvocato Orazio [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via N. Porpora, 12; 
per l’annullamento o la dichiarazione di nullità:
– del decreto rettorale n. 631 del 26.11.2013 di approvazione degli atti della Commissione giudicatrice relativa alla valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare ICAR/18 presso la Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Napoli, e del verbale n. 3 del 19.11.2013 della Commissione medesima;
– di tutti gli atti e i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla valutazione comparativa su citata e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Visto il ricorso in riassunzione a seguito dell’ordinanza del Tar Campania – Napoli, n. 6127 del 2017, declinatoria della incompetenza funzionale del Tar in favore del Consiglio di Stato, quale giudice dell’ottemperanza;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Zecchino e dell’Universita Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 27 settembre 2018 il cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Orazio [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Viene in decisione il ricorso in riassunzione, a seguito dell’ordinanza del Tar Campania – Napoli – seconda sezione, n. 6127 del 2017, con la quale è stata declinata la competenza del Tar in favore di questo Consiglio di Stato, proposto dalla prof. ssa [#OMISSIS#] Losito e diretto a impugnare gli esiti della rinnovazione della valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario di ruolo – SSD ICAR/18 – Storia dell’Architettura (Storia dei giardini), indetta, con D. R. n. 471 del 29.9.2003, dall’Istituto universitario Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Napoli (in seguito anche Università).
L’Università, questa volta attraverso l’operato di una Commissione valutatrice in composizione diversa rispetto a quella originaria (e che, per brevità, verrà denominata “Commissione 2013”), ha confermato quale vincitore della procedura comparativa il dott. [#OMISSIS#] Zecchino.
2. Pare il caso di riepilogare i passaggi salienti della vicenda.
Nel 2003 il Rettore dell’Università indice la procedura di valutazione comparativa suindicata.
All’esito della stessa risulta vincitore il dott. [#OMISSIS#] Zecchino.
Con decreto n. 351 del 29.7.2004 il Rettore approva gli atti della Commissione.
Con la sentenza n. 15342 del 2005 la seconda sezione del Tar Campania, su ricorso della dottoressa Losito, annulla gli atti della Commissione.
In particolare, la valutazione comparativa viene giudicata illegittima per essere stata considerata decisiva, a favore del candidato Zecchino, una monografia di particolare rilievo che, pur essendo qualificabile come pubblicazione scientifica, non era da considerarsi rilevante per la collocazione editoriale e per la diffusione all’interno della comunità scientifica, in quanto priva del codice ISBN al momento della scadenza del bando di concorso.
L’Università e il dott. Zecchino impugnano la sentenza e questa sezione, con la decisione n. 699 del 2008, respinge gli appelli e conferma la decisione impugnata, ma con una motivazione diversa.
In particolare, sulla mancata attribuzione di un codice ISBN alla pubblicazione in questione, la sentenza di appello statuisce che il motivo accolto dal Tar, oltre che irricevibile, era anche inammissibile per difetto di interesse (v. p. 3 sent.). Peraltro, al p. 4., la sentenza rileva nel procedimento la mancata corretta applicazione dei criteri previsti dall’art. 4, comma 4, del d.P.R. n. 117 del 2000 e la manifesta illogicità del giudizio al quale la Commissione giudicatrice era pervenuta, correlata a una evidente disparità di trattamento in favore del dott. Zecchino.
In particolare, al p. 4.3. della sentenza si legge che “…pur essendo la valutazione dei titoli operabile in modo globale e sintetico… la motivazione deve essere comunque tale da rivelare un iter logico da cui emerga l’uso omogeneo dei parametri di valutazione utilizzati, cioè una sostanziale parità di trattamento che deve rivelarsi nella congruenza tra i presupposti di fatto – titoli – esaminati e tipo di giudizio espresso, secondo quanto dedotto, fin dal primo grado, dalla ricorrente. Nel caso in esame, invece, tali presupposti, scrupolosamente evidenziati nella censura in esame, rendono palese che i criteri di valutazione normativamente previsti, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del DPR n. 1172000 (quali pedissequamente richiamati dai criteri fissati nelle previsioni concorsuali – in base all’art. 4, comma 4, cit. , “costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative: a) attivita’ didattica svolta anche all’estero; b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri; c) l’attivita’ di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attivita’ di ricerca…”n. d. est. – non sono stati applicati in modo congruente, completo e razionale, proprio in quanto si sia pervenuti a giudizi finali, rispettivamente, per la ricorrente e per il controinteressato, che obliterano, come di fatto è avvenuto, differenze macroscopiche immediatamente rilevabili tra i due concorrenti in questione, relativamente al possesso di titoli culturali, scientifici e didattici. Si concorda, dunque, con l’originaria ricorrente, che: a) la laurea in “Conservazione dei beni culturali”, conseguita dal controinteressato è, obiettivamente e con evidenza logica, meno afferente al settore disciplinare ICAR18 rispetto alla Laurea in Architettura vantata dalla ricorrente, proprio per l’ambito stesso degli esami rispettivamente sostenuti in ciascuno dei due corsi di laurea; b) la qualità di “cultore della materia” attribuita al controinteressato, tra l’altro per un periodo estremamente limitato, (appena un anno), non possiede un’apprezzabile rilevanza discriminante, se comparata con l’ampia attività di collaborazione didattica svolta dalla ricorrente; c) la frequentazione da parte del controinteressato del Master in “Studi storico artistici e di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale” non può essere considerato di maggior, od anche pari, rilevanza, tenuto anche conto delle aree tematiche del relativo studio, rispetto al titolo posseduto dalla ricorrente di “Perfezionamento in Storia dell’arte e dell’Archeologia classica”, conseguito nel 1993, ed equivalente, ai sensi della legge 18 giugno 1986, n. 308, al titolo di dottorato; d) la pluriennale attività di ricerca, in virtù di numerose borse di studio anche all’estero, svolta dalla ricorrente, non consente, sotto un profilo di minima logicità, di valutare come “notevole” la breve attività scientifica del controinteressato e svalutare apoditticamente solo come “priva di omogeneità” quella della ricorrente; e) la “lunga attività didattica” (“superiore a tre lustri”) della ricorrente, riconosciuta, dalla stessa Commissione, nel giudizio collegiale, non può non costituire un elemento di prevalente apprezzamento nei confronti della ricorrente medesima, sottraendo, per logica conseguenza, pregnanza al ritenuto “impegno nell’attività didattica” del controinteressato, altrettanto delimitato nel tempo e privo, di per sé, di significative connotazioni, in base ad una comune regola esperenziale. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che la valutazione sia stata compiuta, con riguardo agli oggetti qui in discussione, con manifesta illogicità, correlata ad un’evidente disomogeneità nell’applicazione dei criteri di giudizio, tale da far emergere una macroscopica disparità di trattamento. Gli appelli, pertanto, nei termini delle osservazioni complessivamente svolte in precedenza, vanno respinti, dovendosi confermare, con diversa motivazione, la sentenza impugnata…”.
In relazione a quanto si dirà più avanti, al p. 5.3., non appare superfluo aggiungere che al p. 4.2. della motivazione in Diritto la sentenza n. 699 del 2008, nell’esaminare e respingere una deduzione dell’appellante Zecchino di inammissibilità di censure della Losito incentrate sulla sola valutazione curriculare, avendo avuto tale valutazione – ad avviso dell’appellante – una incidenza minima sul giudizio finale, formulato in misura asseritamente prevalente sulla base degli esiti delle due prove scritte e della prova orale, aveva osservato che “dall’analisi dei giudizi concernenti tali prove (emerge che gli stessi) nel loro complesso, non risultano formulati, rispetto alla ricorrente, in termini così differenziati e di minor apprezzamento da determinare un vantaggio, a favore del controinteressato vincitore, obiettivamente sensibile e decisivo, ascrivibile appunto al parametro delle prove concorsuali. Va anzi rilevato che l’apprezzamento delle prove in questione risulta alquanto positivo per la ricorrente, salva la scarsamente motivata enunciazione di determinate “lacune”, evidenziate dalla commissione, peraltro, in base ad una metodologia analitica che risulta, obiettivamente ed immediatamente, del tutto disomogenea rispetto a quanto valutato, per ambito e profili di possibile apprezzamento, nei confronti del controinteressato; la valutazione di quest’ultimo soffre, pertanto, di genericità ed incompletezza che, per quanto non censurate nel ricorso introduttivo, attenuano ulteriormente l’obiettiva capacità discriminante di tali giudizi in favore dello stesso controinteressato, smentendo il profilo di inammissibilità qui considerato…”.
Nel 2008 il Rettore riconvoca la Commissione giudicatrice che, dopo avere rinnovato parzialmente la procedura, dichiara nuovamente vincitore il dott. Zecchino.
La dottoressa Losito impugna il D. R. n. 821 del 2008 di approvazione degli atti della Commissione giudicatrice e il Tar Campania – Napoli – seconda sezione, con la sentenza n. 187 del 2010, confermata in appello con la decisione di questa sezione n. 204 del 2012, accoglie il motivo con cui viene censurato l’operato dell’Università per avere affidato la rinnovazione delle valutazioni alla medesima Commissione i giudizi della quale erano stati giudicati illegittimi dalla sesta sezione di questo Consiglio di Stato con la sentenza n. 699 del 2008, anziché demandare il rinnovo della procedura a una Commissione giudicatrice in composizione diversa, poiché solo una diversa Commissione avrebbe potuto assicurare il rispetto dei doveri di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
Nel contempo, la dottoressa Losito propone ricorso per ottemperanza dinanzi a questo Consiglio di Stato chiedendo di ordinare alla Commissione di dare corretta esecuzione alla citata sentenza n. 699 del 2008. La tesi esposta era che la sentenza n. 699/2008 obbligava la Commissione esaminatrice a riconoscere la prevalenza della Losito sullo Zecchino. La tesi non viene accolta da questa sezione che, con la sentenza n. 4454 del 2009, dichiara il ricorso inammissibile, e ciò anche sull’assunto per cui, in seguito al giudicato di annullamento del 2008, incombeva sull’Università unicamente l’obbligo di rinnovare il percorso valutativo e motivazionale emendato dai vizi individuati dal Consiglio di Stato, residuando al riguardo margini di discrezionalità tecnica in sede di riesame con conseguente assoggettamento della nuova valutazione all’ordinario giudizio di impugnazione e non al ricorso per ottemperanza.
L’Università nomina una nuova Commissione la quale, nella seduta del 7 novembre 2013, recepisce i criteri di valutazione stabiliti all’art. 4, comma 4, del d.P.R. n. 117 e confermati dall’art. 9 del bando di concorso, con talune specificazioni concernenti, tra l’altro, l’attività didattica, l’attività di ricerca e i servizi prestati negli Atenei, i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca (cfr. verbale n. 2, in atti); e, nella riunione del 19 novembre 2013, procede “ex novo” a valutare i titoli e i “curricula” dei candidati “nella pienezza del suo potere valutativo”, dichiarando di attenersi ai criteri di cui al citato art. 4, comma 4, del d.P.R. n. 117 del 2000 e all’art. 9 del bando di concorso, e di “seguire lo schema offerto dalla sentenza del Consiglio di Stato 699/08 (“che si è chiamati a eseguire”). Riproduce i giudizi della precedente Commissione sulle prove scritte e sulla prova orale e prende atto quindi dei giudizi della Commissione precedente relativamente alle pubblicazioni dei candidati. Dopo di che, esprime un giudizio finale unico di sintesi che tiene conto delle valutazioni sui titoli e i “curricula” dei candidati, con specifico riferimento alla laurea, alla qualità di cultore della materia, al possesso del dottorato di ricerca o titolo equiparato, alla attività di ricerca e alla attività didattica, e del vaglio, giuridicamente cristallizzato, come effettuato dalla Commissione precedente su prove scritte, prova orale e pubblicazioni scientifiche, osservando, in conclusione, che “la prevalenza della candidata Losito, rilevata su titoli e “curricula” – comunque non adeguata al lungo arco temporale di attività e per giunta non connotata dal carattere della continuità e non propriamente coerente con lo specifico profilo scientifico richiesto dal bando di concorso – è ampiamente assorbita dalla netta soccombenza sugli altri segmenti di giudizio. In particolare emerge una netta prevalenza del candidato Zecchino nella prima prova scritta, una prevalenza più lieve nella seconda prova ed una, infine, più marcata nella prova orale (nella quale la candidata Losito registra un giudizio di sostanziale insufficienza). Anche nel segmento relativo alle pubblicazioni la valutazione segna una non dubitabile prevalenza del candidato Zecchino. Tutto questo analitico percorso non può che condurre alla motivata conclusione della prevalenza del candidato Zecchino, che pertanto viene proposto per la copertura del posto a concorso…” (cfr. verbale n. 3, pag. 5, in atti).
3.Ciò posto, nel febbraio del 2014 la dottoressa Losito ha impugnato, dinanzi al Tar Campania, con due articolati motivi, il D. R. n. 631 del 2013 di approvazione degli atti della Commissione giudicatrice, e i verbali nn. 2 e 3 della Commissione medesima, incentrando le proprie deduzioni, “primariamente”, come correttamente rileva il Tar nell’ordinanza n. 6127 del 2017, sulla violazione del giudicato di cui alla più volte menzionata sentenza di questa sezione n. 699 del 2008, per avere, la Commissione, illegittimamente innovato, sotto forma di specificazioni, i criteri di valutazione originariamente stabiliti dalla prima Commissione con il verbale n. 1 del 2 luglio 2004, in modo funzionale al fine di poter poi rivalutare – come difatti sono stati rivalutati – i titoli culturali, scientifici, didattici e di ricerca, alla luce di detti criteri, come modificati, in contrasto con quanto stabilito da questa sezione del Consiglio di Stato al p. 4.3. della motivazione in Diritto della sentenza n. 699 del 2008.
Sotto una angolazione in parte differente, al p. 2. del ricorso la dottoressa Losito deduce violazione del giudicato per avere, la Commissione, sovrapposto le proprie valutazioni sulle prove scritte e la prova orale a quelle effettivamente rese dalla precedente Commissione, in contrasto con quanto statuito dal Consiglio di Stato al p. 4.2. della sentenza n. 699 del 2008, laddove questo giudice di appello, nell’analizzare i giudizi sulle due prove scritte e sulla prova orale, aveva tra l’altro rilevato che l’apprezzamento delle prove in questione risultava alquanto positivo per la ricorrente, mentre la valutazione compiuta nei confronti del controinteressato soffriva di genericità e incompletezza che, per quanto non censurate nel ricorso introduttivo, attenuavano ulteriormente l’oggettiva capacità discriminatoria di detti giudizi in favore del controinteressato medesimo.
Sempre al p. 2 del ricorso –lett. c) –“quanto alle pubblicazioni”, ad avviso della ricorrente, la presa d’atto e, comunque, la valutazione di prevalenza del candidato Zecchino “anche nel segmento relativo alle pubblicazioni” (cfr. verbale n. 3/2013, pagine 4 e 5) contrasterebbe con quanto rimarcato dal Consiglio di Stato in ordine al fatto che l’attività di ricerca svolta per tre lustri dalla ricorrente non è neppure paragonabile a quella svolta dal controinteressato. La superiorità della produzione scientifica della ricorrente non emerge in alcun modo dal giudizio riformulato dalla nuova Commissione, sicché non si comprende sulla base di quali parametri logici la Commissione in composizione rinnovata abbia potuto formulare un giudizio finale di prevalenza del candidato Zecchino in merito alle pubblicazioni.
Alla luce delle considerazioni svolte sopra appare evidente l’illegittimità del giudizio finale rinnovato, il cui esito è stato possibile – conclude la ricorrente – solo attraverso la manifesta violazione del giudicato formatosi sulla citata decisione n. 699/2008, previa arbitraria modificazione dei criteri di valutazione elaborati dalla prima Commissione nel 2004 e per effetto di erronee affermazioni di prevalenza del candidato Zecchino sui “segmenti di giudizio” attinenti alle prove scritte, alla prova orale e alle pubblicazioni scientifiche.
4.Nella resistenza dell’Università e del controinteressato dott. Zecchino la seconda sezione del Tar Campania – Napoli, con l’ordinanza n. 6127 del 2017, rilevato in via preliminare che la parte ricorrente ha formulato deduzioni incentrate “primariamente” sulla violazione del giudicato di cui alla sentenza n. 699 del 2008 e ciò sull’assunto che gli atti impugnati, anziché dare esecuzione alla sentenza sopra indicata, si porrebbero in violazione delle statuizioni del giudice di appello, e che nel contempo è stata proposta un’azione di annullamento fondata su vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, ha considerato la competenza sulla intera controversia riconducibile in capo al Consiglio di Stato, quale giudice dell’ottemperanza, avendo la sentenza n. 699 del 2008 confermato la pronuncia di primo grado con diversa motivazione, sicché la competenza funzionale del Consiglio di Stato va riconosciuta sia sulle censure di violazione ed elusione del giudicato e sia, per ragioni di connessione, sulla congiunta azione impugnatoria, in base a quanto statuito da Cons. Stato, Ad. plen. n. 2 del 2013, anche per consentire una trattazione unitaria di tutte le censure, di ottemperanza e di cognizione, dedotte a fronte del riesercizio del potere.
La ricorrente ha quindi agito in riassunzione avanti a questo Consiglio di Stato.
L’Università e il dott. Zecchino si sono costituiti per resistere.
In prossimità dell’udienza camerale del 27 settembre 2018 sono state depositate memorie.
Nella camera di consiglio del 27 settembre 2018 il ricorso è stato discusso e quindi trattenuto in decisione.
5.Il ricorso è da ritenersi fondato soltanto in parte, per le ragioni, entro i limiti (oggettivamente circoscritti) e con gli effetti e le precisazioni che saranno specificati in prosieguo.
5.1. In via preliminare e di [#OMISSIS#], precisato che le parti, in sede di riassunzione a seguito dell’ordinanza n. 6127 del 2017 con la quale il Tar Campania aveva declinato la propria incompetenza in favore di questo Consiglio di Stato, quale giudice dell’ottemperanza, dinanzi al quale riassumere il ricorso nel termine di legge, non hanno contestato in alcun modo che nel presente giudizio confluiscano sia, in misura nettamente predominante, questioni attinenti alla violazione e/o elusione del giudicato e sia anche la cognizione di illegittimità denunciate, nella misura individuabile dall’esame del motivo sub 2. del ricorso in riassunzione, il Collegio ritiene corretta sul piano sostanziale la decisione del Tar di considerare funzionalmente competente questo Consiglio di Stato (che, come rilevato sopra al p. 2., con la sentenza di cognizione n. 699 del 2008 aveva confermato con diversa motivazione la sentenza di accoglimento del Tar di Napoli n. 15342 del 2005) e ciò sia con riferimento alle censure di violazione ed elusione del giudicato, nelle quali come detto si sostanzia il nucleo fondamentale del ricorso, indipendentemente dalla imprecisione ravvisabile nella formulazione della domanda giudiziale, diretta all’annullamento – e non alla dichiarazione di nullità – del D. R. n. 631 del 2013 e dei verbali della Commissione e sia, per ragioni di connessione, con riguardo alla censura, sub 2), inerente alla valutazione delle prove scritte, orale e delle pubblicazioni scientifiche, con la quale si “combina” un profilo di contrasto con quanto rimarcato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 699 del 2008, al p. 4.2., con un profilo a quanto consta cognitorio di illegittimità per difetto e/o illogicità della motivazione tale da comportare, nella prospettazione di parte appellante, l’annullamento della valutazione di prevalenza del candidato Zecchino.
In proposito, pare appropriato rammentare (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. n. 2 del 2013) che nei confronti di atti amministrativi adottati in seguito a un giudicato di annullamento è consentito proporre in un unico ricorso, diretto al giudice dell’ottemperanza, domande tipologicamente distinte, le une proprie di un giudizio di cognizione e le altre di un giudizio di ottemperanza (il quale ultimo presenta un contenuto composito, entro il quale convergono azioni diverse, alcune delle quali riconducibili alla ottemperanza come tradizionalmente configurata, e altre aventi natura di cognizione).
In omaggio al principio di effettività della tutela giurisdizionale, per garantire unitarietà di trattazione di tutte le censure svolte dall’interessato a fronte della rinnovazione del potere, può ammettersi che le doglianze vengano dedotte dinanzi al giudice della ottemperanza, e ciò anche a prescindere dal rispetto del doppio grado del giudizio di merito il quale, peraltro, non ha copertura costituzionale.
Nella specie, la qualificazione sostanziale primaria della azione proposta, identificabile, come detto, perlomeno in gran parte, sulla base dei suoi elementi sostanziali, come un’azione rivolta a far verificare, dal giudice della ottemperanza, l’esatto adempimento, da parte dell’Università, nel 2013, dell’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi in seguito alla sentenza di questa sezione n. 699 del 2008, vale a dire se il verbale della Commissione n. 3 del 2013 risultava o no violativo o elusivo delle regole di condotta stabilite da questa sezione in sede di cognizione con la sentenza n. 699 del 2008, induce a ritenere, anche alla luce del fatto che il giudizio odierno è stato proposto in sede di riassunzione e che nessun rilievo è stato mosso dalle parti sul punto, che il presente giudizio sia stato correttamente riassunto.
5.2. Ciò posto, passando al merito della controversia, preliminarmente pare il caso di rammentare, prendendo a prestito alcune considerazioni di principio formulate dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato con la sentenza n. 1 del 2017, che “il proprium del giudizio di ottemperanza si risolve nell’interpretazione della sentenza ottemperanda, scomponendosi, invero, la decisione da assumere in tale sede in una triplice operazione logica:
– di interpretazione del giudicato al fine di individuare il comportamento doveroso per la pubblica amministrazione in sede di esecuzione;
– di accertamento del comportamento in effetti tenuto dalla medesima amministrazione;
– di valutazione della conformità del comportamento tenuto dall’amministrazione rispetto a quello imposto dal giudicato.
Giova aggiungere … che il problema centrale della concreta individuazione dell’ambito oggettivo del giudicato amministrativo che il giudice dell’ottemperanza, nella fase esecutiva, è chiamato a risolvere si muove tra il soddisfacimento dell’interesse sostanziale della parte e la salvaguardia della discrezionalità dell’amministrazione, quando la discrezionalità residui all’esito del giudizio…” .
Nel seguire il percorso interpretativo suindicato, il Collegio ritiene di dover focalizzare la propria attenzione anzitutto sul primo motivo, con il quale, come si è rilevato sopra, al p. 3., la ricorrente deduce la nullità e comunque l’illegittimità del verbale n. 3 del 2013 della Commissione, e ciò per violazione del giudicato di cui alla più volte menzionata sentenza di questa sezione n. 699 del 2008, per avere, la Commissione, illegittimamente innovato, sotto forma di specificazioni, parte dei criteri di valutazione originariamente stabiliti dalla prima Commissione con il verbale n. 1 del 2 luglio 2004, e, anche sulla base di detta specificazione, per avere rivalutato, in termini oggettivamente peggiorativi per la ricorrente, rispetto a quanto statuito con la sentenza n. 699/2008, i titoli culturali, scientifici, didattici e di ricerca, alla luce di detti criteri, come modificati, in contrasto con quanto stabilito da questa sezione del Consiglio di Stato al p. 4.3. della motivazione in Diritto della sentenza n. 699 del 2008.
Al riguardo, in via preliminare e anche in previsione di quanto si dirà più avanti, al p. 5.3., su prove scritte, prova orale e pubblicazioni scientifiche, si ritiene utile puntualizzare che la valutazione comparativa complessiva compiuta dalla Commissione nella seduta del 19 novembre 2013, pur autoqualificandosi, correttamente, sotto questo aspetto, come un giudizio finale unico di sintesi tra i giudizi su titoli e “curricula” dei candidati, con riferimento specifico alla laurea, alla qualità di cultore della materia, al possesso del dottorato di ricerca, o titolo equiparato, alla attività di ricerca e alla attività didattica; e le valutazioni giuridicamente cristallizzate, per effetto del giudicato, come formulate nel 2004 dalla precedente Commissione, su prove scritte, prova orale e pubblicazioni, risulta suddivisa, sul piano logico – argomentativo, oltre che della ripartizione “grafica”, in diversi segmenti di giudizio.
Il Collegio ritiene di anticipare sin da ora che i segmenti di giudizio sulle prove scritte e orale, e sulle pubblicazioni scientifiche, segmenti valutativi che si sostanziano nella riproduzione delle valutazioni compiute dalla prima Commissione e, sugli scritti e l’orale, si compendiano in un sintetico apprezzamento, debbano considerarsi legittimi e corretti (v. p. 5.3.).
Quanto invece al segmento valutativo incentrato sugli elementi di cui all’art. 4, comma 4, del d.P.R. n. 117 del 2000, vale a dire titoli e “curricula” dei candidati, il Collegio ritiene che la Commissione, pur dichiarando di aver voluto seguire lo schema offerto dalla sentenza Cons. Stato, VI, n. 699 del 2008, decisione che la Commissione medesima era stata chiamata a eseguire, se ne sia discostata in più punti incorrendo in una violazione del giudicato del 2008, dal quale consegue una nullità, ancorché parziale e circoscritta, della rivalutazione compiuta nel 2013.
Dal raffronto tra il nucleo centrale della motivazione, riprodotta sopra al p. 2. e che sorregge il p. 4.3. della sentenza di questa sezione n. 699 del 2008, della ottemperanza alla quale si controverte, e la – articolata – struttura motivazionale sulla quale si fonda il giudizio comparativo formulato dalla Commissione nella seduta del 19 novembre 2013, emerge quanto segue.
La sentenza n. 699/2008, nella statuizione di cui al p. 4.3., fa riferimento a giudizi finali nei confronti dei due concorrenti che non tengono conto di differenze immediatamente rilevabili e che riguardano, nello specifico: a) la laurea in Architettura della candidata Losito, ritenuta maggiormente congruente con la disciplina di concorso, in Storia dell’Architettura, rispetto alla laurea in Conservazione dei beni culturali conseguita dal controinteressato; b)l’ampia attività di collaborazione didattica della ricorrente, a fronte dell’attività di cultore della materia svolta per appena un anno dal controinteressato; c) il conseguimento, da parte della candidata Losito, del diploma di perfezionamento in Storia dell’arte e dell’archeologia classica, equiparato “ex lege” al dottorato di ricerca, a fronte della mera frequenza, da parte dello Zecchino, di un Master in “Studi storico artistici e di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale”, frequenza, a quanto consta, conclusa al momento del concorso ma senza che il candidato avesse sostenuto l’esame finale; d) la pluriennale attività di ricerca svolta dalla ricorrente, in base a numerose borse di studio, anche all’estero, che non consente, secondo logica, di valutare come “notevole” la breve attività scientifica del controinteressato e di svalutare l’attività della ricorrente considerandola priva di omogeneità; e) la lunga attività didattica, superiore a tre lustri, della ricorrente, che, a fronte di un impegno nell’attività didattica del controinteressato limitato nel tempo a un anno e privo di connotazioni significative non può non costituire “elemento di prevalente apprezzamento” a favore della ricorrente medesima.
La sentenza n. 699/2008 conclude sul punto considerando manifestamente illogica e discriminatoria la valutazione della Commissione sugli aspetti qui in discussione, presi in considerazione dall’art. 4, comma 4, del d.P.R. n. 117 del 2000.
In contrasto con le statuizioni, vincolanti, di cui al p. 4.3. della sentenza n. 699/2008 la Commissione, in sede di rivalutazione di titoli e attività, pur dichiarando di attenersi a quanto prescritto da Cons. Stato, VI, n. 699/2008:
-sulla laurea, riconosce la laurea del candidato Zecchino in Conservazione dei beni culturali più congruente rispetto alla laurea in Architettura della Losito;
-sul diploma di perfezionamento in Storia dell’arte e dell’archeologia classica, posseduto dalla Losito, equiparato “ex lege” a un dottorato di ricerca, pur ritenuto prevalente sul Master non completato dal controinteressato, aggiunge, per attenuare il divario tra i candidati, che il diploma di perfezionamento non è inerente al profilo richiesto;
-sull’attività di ricerca della ricorrente, pur ritenuta prevalente, sempre per attenuare il divario tra i due candidati sottolinea che “la netta interruzione dell’attività di ricerca che marca il quadriennio precedente al bando di concorso ne riduce la notevole prevalenza sull’attività del candidato Zecchino” (tuttavia il riferimento, compiuto dalla ricorrente a pag. 9 del ricorso in riassunzione e a pag. 6 della memoria 4.6.2018, alla pubblicazione di due monografie nel quadriennio antecedente al bando, non pare pertinente e valorizzabile in quanto le monografie rientrano nella categoria delle pubblicazioni scientifiche, profilo valutativo non sottoposto a critica nel ricorso e che non poteva se non rimanere fermo in sede di riesercizio del potere amministrativo);
-sulla attività didattica, viene considerata paritetica l’attività dei candidati, sottolineandosi tuttavia che l’attività del candidato Zecchino è più recente.
Quale che possa essere l’influenza concreta di tale rivalutazione di titoli e “curricula” compiuta alle pagine da 1 a 3 del verbale n. 3/2013, sul giudizio complessivo come riformula