La pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge comporta la cessazione della sua efficacia erga omnes, con effetto retroattivo in relazione alle questioni ancora pendenti, mentre non spiega alcun effetto per i rapporti esauriti, intendendo come tali situazioni ormai consolidate derivanti da un giudicato, da un atto amministrativo divenuto inoppugnabile, ovvero da prescrizioni o decadenze (fra le tante, Cons. Stato, Sez. III , 12 luglio 2018, n. 4264; Id.,Sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1458 e 12 novembre 2015, n. 5147; Cass. Civ., Sez. Lav., 7 luglio 2016, n. 13884).
Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 aprile 2019, n. 2519
Ricercatore-Equiparazione tecnico laureato-Applicazione disciplina dichiarata incostituzionale
N. 02519/2019REG.PROV.COLL.
N. 00897/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 897 del 2016, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Lo [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#], in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II, n. 18;
contro
Università degli Studi di [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata ex lege;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 01123/2015, resa tra le parti, concernente il diniego del riconoscimento del servizio prestato in qualità di funzionari tecnici/laureati ai fini della ricostruzione della carriera e del trattamento di previdenza e quiescenza.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2019 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#] e l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I sig.ri [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Lo [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], tutti dipendenti dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#], sono stati inquadrati, con decorrenza 1/11/2001, nel ruolo dei ricercatori confermati, a seguito di concorso riservato indetto dall’ateneo ai sensi della L. n. 4/1999.
Successivamente all’immissione nel ruolo dei ricercatori, i medesimi hanno chiesto il riconoscimento del servizio pregresso prestato in qualità di funzionari/tecnici laureati, ai fini della ricostruzione della carriera e del trattamento di previdenza e quiescenza.
Avverso il diniego opposto dall’ateneo, ciascun di essi ha individualmente proposto, nell’anno 2002, ricorso al T.A.R. Toscana, il quale, con sentenze depositate nell’anno 2004, li ha respinti rilevando che gli artt. 103, comma 3, del D.P.R. n. 382/1980 e 7 della L. n. 28/1980, non contemplavano l’attività lavorativa prestata quale tecnico laureato per l’ammissione al beneficio del riconoscimento dei servizi pregressi.
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza n. 191 del 6/6/2008, ha dichiarato l’illegittimità del menzionato art. 103, comma 3, del D.P.R. n. 382/1980, [#OMISSIS#] parte in cui non consentiva ai ricercatori universitari di ottenere il riconoscimento dei servizi prestati in precedenza come tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca.
A seguito della ricordata pronuncia del [#OMISSIS#] delle leggi, i sig.ri
[#OMISSIS#], Lo [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] hanno reiterato la domanda di riconoscimento dei servizi pregressi, ancora una volta senza risultato, giacché l’Università ha negato loro il beneficio, in considerazione dell’avvenuto esaurimento dei sottostanti rapporti giuridici.
Contro il nuovo diniego i sopraddetti richiedenti hanno, pertanto, proposto ricorso al medesimo T.A.R., il quale, con sentenza 27/7/2015, n. 1123, lo ha respinto rilevando che:
a) “ai sensi del combinato disposto degli art. 136 Cost. e 30 l. n. 87/1953 le sentenze dichiarative della illegittimità costituzionale di una [#OMISSIS#] hanno effetto retroattivo ed erga omnes, nel senso che esse trovano applicazione non solo nel giudizio al cui interno è stata sollevata la questione, ma a tutti i giudizi e ai rapporti sostanziali non ancora definiti, ad esclusione dei rapporti oramai esauriti in modo definitivo e irrevocabile per avvenuta formazione del giudicato, o per essersi comunque verificato altro evento cui l’ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto”;
b) l’accoglimento del ricorso era impedito dal giudicato formatosi sulle sentenze con cui, nell’anno 2004, il medesimo T.A.R. aveva respinto le domande proposte dai ricorrenti “per sentir accertare il proprio diritto alla fruizione del beneficio di cui all’art. 103 co. 3 cit., previo annullamento dei dinieghi loro frapposti dall’Università di [#OMISSIS#]”.
Ritenendo la sentenza erronea e ingiusta i sig.ri [#OMISSIS#], Lo [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] l’hanno appellata.
Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di [#OMISSIS#].
Con successiva memoria gli appellanti hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive.
Alla pubblica udienza del 4/4/2019 la causa è passata in decisione.
Col primo motivo si deduce che il [#OMISSIS#] di prime cure avrebbe fatto erronea applicazione di principi che regolano gli effetti retroattivi delle pronunce della Corte Costituzionale dichiarative dell’incostituzionalità di una [#OMISSIS#], di quelli che governano l’esercizio del potere di autotutela e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
Infatti, l’inoppugnabilità del provvedimento amministrativo adottato varrebbe per il privato che ne risultasse leso, ma non impedirebbe all’amministrazione di intervenire in autotutela.
Il motivo è del tutto infondato.
Ed invero, la circostanza che l’illegittimità dell’atto sopravvenuta a seguito della declaratoria di incostituzionalità della [#OMISSIS#] di cui costituisce applicazione abiliti l’amministrazione ad esercitare il potere di annullamento in sede di autotutela, non incide in alcun modo sul pacifico principio, correttamente applicato dal T.A.R. nel [#OMISSIS#] che occupa, in base al quale la pronuncia di illegittimità costituzionale di una [#OMISSIS#] di legge comporta la cessazione della sua efficacia erga omnes, con effetto retroattivo in relazione alle questioni ancora pendenti, mentre non spiega alcun effetto per i rapporti esauriti, intendendo come tali situazioni ormai consolidate derivanti da un giudicato, da un atto amministrativo divenuto inoppugnabile, ovvero da prescrizioni o decadenze (fra le tante, Cons. Stato, Sez. III , 12/7/2018, n. 4264; Sez. IV, 13/4/2016, n. 1458 e 12/11/2015, n. 5147; Cass. Civ., Sez. Lav., 7/7/2016, n. 13884).
Sul punto è appena il [#OMISSIS#] di aggiungere che non ha alcuna rilevanza ai fini di causa il fatto che l’Università abbia rappresentato la possibilità di ottenere il riconoscimento del servizio di tecnico laureatoprecedentemente svolto o abbia, secondo quanto dagli appellanti dedotto, addirittura proceduto al detto riconoscimento in favore di alcuni ricercatori (come emergerebbe dai diversi atti indicati nel ricorso in appello tra cui la circolare 18/8/2008 n. 15).
Il principio che impedisce alla dichiarazione di incostituzionalità di una [#OMISSIS#] di esplicare effetti sui rapporti esauriti opera, infatti, ex sé, per cui non influiscono su di esso le posizioni assunte dall’amministrazione universitaria con gli atti invocati dagli appellanti.
Correttamente pertanto l’ateneo ha fondato gli avversati provvedimenti di diniego sul fatto che i rapporti giuridici a cui si riferivano le avanzate pretese erano da considerarsi ormai esauriti e intangibili in conseguenza dei giudicati sugli stessi formatisi a seguito delle sentenze del 2004.
Col secondo motivo si denuncia l’errore commesso dal T.A.R. nell’ignorare che la situazione soggettiva azionata aveva consistenza di diritto soggettivo con la conseguenza che l’esercizio del diritto non potrebbe ritersi precluso dal precedente diniego inerendo questo a una relazione paritetica.
La doglianza è infondata atteso che il principio sopra espresso che impedisce alla pronuncia di incostituzionalità di incidere sui rapporti esauriti, opera indistintamente qualunque sia la natura (diritto soggettivo o interesse legittimo) della situazione soggettiva fatta valere.
Col terzo motivo e quarto motivo si deduce infine che il T.A.R. avrebbe errato a respingere le pretese azionate sul presupposto della ritenuta insussistenza dei vizi di contraddittorietà (con la citata circolare n. 15/2008 e con le precedenti comunicazioni con cui l’Università aveva preannunciato ad alcuni professori il riconoscimento del servizio prestato come tecnico laureato), carenza di motivazione, violazione del principio di buon andamento e disparità di trattamento.
I motivi così sinteticamente riassunti, tutti infondati, si prestano a una trattazione congiunta.
Come esattamente rilevato dal [#OMISSIS#] di prime cure la “non spettanza del riconoscimento dei servizi pregressi costituisce un effetto irretrattabile del giudicato a suo tempo formatosi nei confronti dei ricorrenti (giudicato che, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, non rappresenta una mera conferma dei dinieghi già pronunciati in via amministrativa, ma sancisce la definitiva insussistenza del diritto fatto valere)”.
Gli avversati provvedimenti di diniego avevano pertanto natura vincolata con la conseguente inconfigurabilità nei loro confronti dei dedotti vizi di eccesso di potere.
La non tutelabilità della posizione degli odierni appellanti rende poi irrilevante ogni eventuale affidamento basato sulla circolare n. 15/2008 e sugli atti e comportamenti alla stessa successivi, asseritamente idonei a manifestare la volontà dell’amministrazione universitaria di adeguarsi al dictum della Corte Costituzionale indipendentemente dalla sorte delle liti a suo tempo promosse.
L’appello va in definitiva respinto.
Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Spese e onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell’Università appellata, liquidandole forfettariamente in complessivi € 2.000/00 (duemila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 4 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
Pubblicato il 18/04/2019