É ammessa la partecipazione dei titolari di contratti di insegnamento, di cui all’ art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle procedure di reclutamento dei professori di ruolo di prima e seconda fascia riservate a “esterni” ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della stessa legge n. 240 del 2010.
Nelle argomentazioni delle citate decisioni ‒ in particolare della sentenza 30 marzo 2020, n. 2571, che il Collegio condivide ‒ rilievo centrale riveste l’evoluzione normativa dell’art. 23, comma 4, della legge n. 240 del 2010. Originariamente tale disposizione si limitava a riferire che «la stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari». Tale formulazione della norma era stata ritenuta incidesse anche sulla chiamata dei professori ai sensi dell’art. 18, comma 4, ampliando l’ambito interpretativo del sintagma «prestato servizio». In particolare, la selezione per la chiamata dei professori “esterni” era stata interpretata come riservata ‒ non solo a «coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa» (come letteralmente si legge nel citato articolo 18, comma 4), ma ‒ anche a quanti, nello stesso torno di tempo, non fossero stati destinatari di contratti di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 240 del 2010. Sennonché, secondo i citati precedenti di questa Sezione, il legislatore con la novella del 2016 ha espresso la manifesta volontà di estendere la platea dei legittimati a partecipare alle selezioni bandite dagli atenei ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010 e quindi di includere tra coloro che “non hanno prestato servizio”, proprio i docenti a contratto nominati ai sensi dell’art. 23. È questo, il significato del nuovo testo dell’art. 23, comma 4, della legge n. 240 del 2010, il quale ora recita: «[l]a stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari, ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell’ambito delle risorse vincolate di cui all’articolo 18, comma 4». L’intervento normativo del 2016 ha avuto quindi un duplice scopo; da un lato, quello di ampliare la disponibilità finanziaria per le università in merito alle chiamate dei professori “esterni”, riducendo eventualmente i “contratti di insegnamento”; dall’altro, quello di ampliare la platea dei partecipanti alle selezioni ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010 aprendo la strada ad una più restrittiva interpretazione del sintagma ostativo “rapporto di servizio” contenuto nella norma”.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 giugno 2021, n. 4746
Procedura di chiamata riservata ad esterni - art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010 - Partecipazione dei titolari di contratti di insegnamento presso la stessa Università
N. 04746/2021REG.PROV.COLL.
N. 03891/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3891 del 2019, proposto da
Università degli Studi di Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia;
contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Serra e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’[#OMISSIS#], in Roma, via [#OMISSIS#] Amendola, n. 46;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 00207/2019, resa tra le parti, concernente una procedura valutativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di II fascia.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Udita la relazione del Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] all’udienza telematica del giorno 8/6/2021, svoltasi in videoconferenza, ai sensi degli artt. 4, comma 1, D.L. 30/4/2020 n. 28 e 25, comma 2, del D.L. 28/10/2020, n. 137, mediante l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams”, come da circolare 13/3/2020, n. 6305 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Università degli Studi di Siena ha bandito una procedura selettiva per la copertura di tre posto di professore di II fascia, di cui uno nel settore concorsuale 11/C1 – Filosofia Teoretica,
Poiché il concorso era stato indetto ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L. 30/12/2010, n. 240, si richiedeva ai candidati di attestare di “non aver prestato servizio o essere stato titolare di assegni di ricerca ovvero iscritto a corsi universitari nell’Università degli Studi di Siena nel triennio precedente la data di scadenza del bando”.
All’esito della procedura la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] si è classificata al secondo posto, dietro il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], dichiarato vincitore.
Ritenendo la nomina del dott. [#OMISSIS#] illegittima la dott.ssa [#OMISSIS#] l’ha impugnata con ricorso al T.A.R. Toscana, il quale, con sentenza 7/2/2019, n. 207 lo ha accolto, sul presupposto che il dott. [#OMISSIS#], avendo prestato attività di professore a contratto per l’Università di Siena nel triennio
Precedente alla data di scadenza del bando, avrebbe dovuto essere escluso dalla partecipazione, ai sensi del citato art. 18 comma 4, della L. n. 240/2010.
Avverso la sentenza ha proposto appello l’Università degli Studi di Siena.
Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio la dott.ssa [#OMISSIS#].
Con successive memorie le parti hanno meglio illustrato le rispettive tesi difensive.
All’udienza telematica del 8/6/2021 la causa è passata in decisione.
Col primo motivo si denuncia l’errore commesso dal Tribunale nel non attribuire rilevanza all’art. 1, comma 338, lett. a), della L. 11/12/2016, n. 232, il quale, introducendo una modifica all’articolo 23, comma 4, della L. n. 240/2010, avrebbe ampliato la platea di coloro che possono partecipare ai concorsi banditi, ai sensi del precedente art. 18, comma 4, della medesima L. n. 240/2010.
La doglianza è fondata.
Questa Sezione ha già affrontato in più occasioni, e da [#OMISSIS#] con sentenza 19/2/2021, n. 1505, la questione oggetto di causa risolvendola in senso favorevole alla tesi prospettata dall’odierna appellante.
Non [#OMISSIS#], pertanto, che riprendere le motivazioni della citata sentenza che il Collegio condivide integralmente.
<<Gli appelli [#OMISSIS#] accolti alla luce dell’orientamento recentemente espresso da questa Sezione – con le sentenze 6 marzo 2019, n. 1561, 30 marzo 2020, n. 2571, 21 dicembre 2020, n. 8196 ‒ secondo cui è ammessa la partecipazione dei titolari di contratti di insegnamento, di cui all’ art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle procedure di reclutamento dei professori di ruolo di prima e seconda fascia riservate a “esterni” ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della stessa legge n. 240 del 2010.
8.1.‒ Nelle argomentazioni delle citate decisioni ‒ in particolare della sentenza 30 marzo 2020, n. 2571, che il Collegio condivide ‒ rilievo centrale riveste l’evoluzione normativa dell’art. 23, comma 4, della legge n. 240 del 2010.
Originariamente tale disposizione si limitava a riferire che «[l]a stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari». Tale formulazione della [#OMISSIS#] era stata ritenuta incidesse anche sulla chiamata dei professori ai sensi dell’art. 18, comma 4, ampliando l’ambito interpretativo del sintagma «prestato servizio». In particolare, la selezione per la chiamata dei professori “esterni” era stata interpretata come riservata ‒ non solo a «coloro che nell’[#OMISSIS#] triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa» (come letteralmente si legge nel citato articolo 18, comma 4), ma ‒ anche a quanti, [#OMISSIS#] stesso torno di tempo, non fossero stati destinatari di contratti di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 240 del 2010.
Sennonché, secondo i citati precedenti di questa Sezione, il legislatore con la novella del 2016 ha espresso la manifesta volontà di estendere la platea dei legittimati a partecipare alle selezioni bandite dagli atenei ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010 e quindi di includere tra coloro che “non hanno prestato servizio”, proprio i docenti a contratto nominati ai sensi dell’art. 23. È questo, il significato del nuovo testo dell’art. 23, comma 4, della legge n. 240 del 2010, il quale ora recita: «[l]a stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari, ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell’ambito delle risorse vincolate di cui all’articolo 18, comma 4».
L’intervento normativo del 2016 ha avuto quindi un duplice scopo; da un lato, quello di ampliare la disponibilità finanziaria per le università in merito alle chiamate dei professori “esterni”, riducendo eventualmente i “contratti di insegnamento”; dall’altro, quello di ampliare la platea dei partecipanti alle selezioni ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010 aprendo la strada ad una più restrittiva interpretazione del sintagma ostativo “rapporto di servizio” contenuto [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
…
8.4.‒ Va aggiunto che l’interpretazione dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avallata dal [#OMISSIS#] di prime cure ‒ per la quale, come si è visto, l’ipotesi di “rapporto di servizio” ricorrerebbe a fronte di qualsivoglia prestazione espletata a favore dell’Università banditrice del concorso, indipendentemente dalla concreta tipologia (e durata) del rapporto ‒ assumerebbe [#OMISSIS#] fattispecie in esame tratti di manifesta irragionevolezza.
L’appellante ‒ che nel triennio antecedente alla data del bando ha svolto incarichi di insegnamento e ricerca in Australia, Canada e Stati Uniti ‒ è stata considerata candidata non “esterna” rispetto alle procedure ai sensi dell’art. 18, comma 4, indette dall’Università di Pisa, per il solo fatto di avere impartito a contratto 11 lezioni (nel periodo dal 28 novembre 17 al 9 giugno 2018), sconfessando così apertamente la ratio consistente [#OMISSIS#] riserva di assunzione in favore di docenti formati e operanti in un altro contesto universitario>> (cfr in termini anche C.Si. 9/4/2021, n. 299).
Nel censurare il ricordato orientamento giurisprudenziale l’appellata domanda, in particolare, che venga sollevata questione di costituzionalità dell’art. 23, comma 4, lett. a), della L. n. 240/2010 per contrasto con l’art. 15, comma 2, della L. 24/12/2012, n. 243, che disciplina il “contenuto della legge di [#OMISSIS#]”, stabilendo che in quest’[#OMISSIS#] “Non possono essere previste norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale”.
Il provvedimento legislativo da [#OMISSIS#] citato avrebbe, infatti, natura di legge ordinaria rinforzata, poiché emanato in diretta applicazione dell’art. 81, comma 6, Cost. col procedimento ivi previsto, per cui il contrasto con esso si risolverebbe in una violazione del detto parametro costituzionale.
La dedotta questione di costituzionalità non merita accoglimento.
Al riguardo [#OMISSIS#] osservare che l’invocato art. 15, comma 2, della L. n. 243/2021, vieta, per quanto qui rileva, che [#OMISSIS#] legge di [#OMISSIS#] (qual è la L. n. 232/2016) possano essere inserite “norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio”, ma la disposizione sospettata di incostituzionalità (citato art. 1, comma 338, della L. n. 232/2016), non ha le caratteristiche della “[#OMISSIS#] di delega”, né di [#OMISSIS#] di carattere organizzatorio e non è nemmeno una [#OMISSIS#] puramente ordinamentale in quanto proprio volta ad ampliare le risorse finanziarie disponibili per la chiamata di esterni nel contempo prevedendo una regola di ammissione alle procedure per così dire “compensativa” – per le categorie dei contrattisti – della disposta riduzione di fondi, per cui la stessa non [#OMISSIS#] il disposto dell’art. 15, comma 2, della L. 243/2012.
L’Università degli Studi di Siena ha, dunque, correttamente ritenuto di poter utilizzare le risorse vincolate di cui all’art. 18, comma 4, anche per effettuare chiamate di docenti a contratto che avessero, nell’[#OMISSIS#] triennio, “prestato servizio” presso il medesimo ateneo.
L’appello va, in definitiva, accolto.
Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi o eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Sussistono eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 8 giugno 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 18/06/2021