Annullamento concorso per difetto di motivazione.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 giugno 2019, n. 4181
Procedura concorsuale per copertura posto ricercatore-Difetto di motivazione
N. 04181/2019 REG.PROV.COLL.
N. 10102/2018 REG.RIC.
N. 10361/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10102 del 2018, proposto da
Chiara [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale pec come da registri di giustizia;
contro
Chiara [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, viale Parioli, n. 180;
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona di rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, sono domiciliati ex lege;
sul ricorso numero di registro generale 10361 del 2018, proposto da
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, sono domiciliati ex lege;
contro
Chiara [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, viale Parioli, n. 180;
nei confronti
Chiara [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale pec come da registri di giustizia;
per la riforma
quanto ad entrambi i ricorsi:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma (Sezione Terza) n. 09921/2018, resa tra le parti, concernente una selezione per il conferimento di un posto di ricercatore.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle sig.re Chiara [#OMISSIS#] e Chiara [#OMISSIS#], del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Visti gli appelli incidentali proposti in entrambi i ricorsi dalla sig.ra Chiara [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 [#OMISSIS#] 2019 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Università di Roma “La Sapienza” ha bandito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della L. 30/12/2010, n. 240, una procedura concorsuale per il conferimento di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B nel settore concorsuale 08/F1 (Pianificazione e Progettazione urbanistica e territoriale), SSD ICAR/21 (Urbanistica), presso il Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura.
All’esito delle operazioni di valutazione la dr.ssa Chiara [#OMISSIS#] è risultata vincitrice.
Ritenendo l’esito del giudizio illegittimo la dr.ssa Chiara [#OMISSIS#], seconda classificata, lo ha impugnato con ricorso e successivi motivi aggiunti davanti al T.A.R. Lazio – Roma, il quale, con sentenza 11/10/2018, n. 9921, ha accolto il gravame.
Avverso la sentenza ha proposto appello la dr.ssa [#OMISSIS#] (ric. n. 10102/2018).
Questi i motivi dedotti.
a) Il Tribunale avrebbe errato a ritenere carente la motivazione espressa a sostegno del giudizio comparativo delle due candidate che ha visto prevalere l’odierna appellante.
Infatti, diversamente da quanto si sostiene nell’appellata sentenza la Commissione esaminatrice avrebbe espresso una chiara preferenza per la dr.ssa [#OMISSIS#] attribuendo alla stessa il giudizio finale di “molto [#OMISSIS#]” e alla controinteressata quello di “più [#OMISSIS#]” o “più che [#OMISSIS#]”.
Diversamente, da quanto ritenuto dal Tribunale, sarebbe, del resto, ipotizzabile un giudizio intermedio tra i due valori “[#OMISSIS#]” e “molto [#OMISSIS#]”, indicati nei criteri di valutazione, senza che ciò possa costituire indice di ambiguità.
b1) Con evidente contraddittorietà della motivazione il Tribunale avrebbe ritenuto che dai giudizi complessivi comparativi di cui all’allegato A al verbale n. 5 emergessero valutazioni delle candidate [#OMISSIS#] sostanza equivalenti dopo aver, poche righe prima, affermato che le dette valutazioni, seppur molto vicine, evidenziassero comunque una leggera prevalenza della dr.ssa [#OMISSIS#].
b2) Contrariamente a quanto ritenuto dal [#OMISSIS#] di prime cure le valutazioni delle due candidate non sarebbero affatto “sostanzialmente equivalenti”.
Ed invero, dal citato allegato A si ricaverebbe, relativamente alla dr.ssa [#OMISSIS#], che:
– l’attività in campo professionale è “accettabile”;
– la produzione scientifica riguarda [#OMISSIS#] a carattere teorico-analitico e non sperimentale;
– la candidata ha presentato due versioni (una in francese l’altra in italiano) della stessa monografia;
– le linee di studio e della produzione scientifica sono di prevalente approccio analitico, comparativo oltre che di riflessione teorico-critica;
– la produzione scientifica, l’attività di ricerca e l’attività didattica sono soltanto congruenti con la declaratoria del SSD ICAR/21.
In relazione alla dr.ssa [#OMISSIS#] dal suddetto allegato si ricaverebbe invece che:
– le tematiche di ricerca riguardano argomenti che dalle “Trasformazioni territoriali contemporanee: pianificazione di area vasta al Progetto urbano”, dagli “ambiti dei Programmi integrati a Roma, al tema emergente della costruzione della <<città pubblica>>”, si sviluppano con “lo studio di casi emblematici per strategie e strumenti”;
– l’attività di progettazione e di consulenza urbanistica è positiva ([#OMISSIS#] e con il riconoscimento di premi);
– le pubblicazione riflettono i [#OMISSIS#] della ricerca e li arricchiscono di aspetti correlati;
– si tratta di “una giovane ricercatrice ma con una formazione che la [#OMISSIS#] ad esplorare sotto diverse e concorrenti tematiche la complessità del governo del territorio della città contemporanea”;
– la candidata ha dimostrato “un’interessante attività di formazione ricerca e sperimentazione nel campo della pianificazione urbanistica e della trasformazione urbana e territoriale con particolare riguardo alla città pubblica, avendo attenzione al profilo morfologico ed ambientale [#OMISSIS#] rigenerazione urbana”;
– la candidata “ha dimostrato di saper interagire con l’attuale dibattito disciplinare sulla progettazione urbana”.
Dal medesimo allegato emergerebbe ancora che la produzione scientifica è “pienamente congruente” con la declaratoria del SSD ICAR/21 e non soltanto “congruente” come per la dr.ssa [#OMISSIS#].
Diversamente da quanto avvenuto per quest’[#OMISSIS#] le attività di ricerca e didattica dell’odierna appellante sarebbero state valutate nel merito con giudizi di ben “più ampio spettro”.
La sua attività di ricerca in particolare sarebbe stata apprezzata anche in merito alla “sperimentazione istituzionale e organizzativa” e si sarebbe dato, inoltre, rilevo alla sua partecipazione a organismi e commissioni di società scientifiche e istituti culturali aventi prestigio e riconoscimento nel SSD ICAR/21, nonché alla sua partecipazione “a comitati di redazione interni di riviste scientifiche nazionali riconosciute nel SSD ICAR/21”.
c) Il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che la produzione scientifica della dr.ssa [#OMISSIS#], tenuto conto del criterio di giudizio indicato nell’art. 5 del bando, che imporrebbe di considerarne la “consistenza complessiva”, sarebbe stata sottovalutata.
Ed invero, in base alla suddetta [#OMISSIS#] e ai criteri di valutazione formulati dalla Commissione esaminatrice il parametro della “consistenza” sarebbe soltanto sussidiario-integrativo e tale da non poter essere assunto come parametro per l’annullamento dell’intera procedura selettiva.
Il [#OMISSIS#] non avrebbe, inoltre, tenuto conto della più giovane età della dr.ssa [#OMISSIS#] e del criterio relativo all’ “intensità e continuità temporale” della produzione scientifica, a quest’[#OMISSIS#] favorevole.
Peraltro la sentenza sarebbe errata anche [#OMISSIS#] parte in cui quantifica nel numero complessivo di 33 le pubblicazioni della dr.ssa [#OMISSIS#], in quanto alcune non risulterebbero pubblicate alla data di scadenza fissata dal bando (e non lo sarebbero tuttora).
Altri lavori non sarebbero presenti nell’elenco ANVUR, ovvero risalirebbero ad oltre 15 anni addietro, altri sarebbero costituiti da mere recensioni, “Note bibliografiche” o “Atti di convegni”, altri ancora risulterebbero senza ISBN o sarebbero scritti brevissimi.
d) Diversamente da quanto affermato dal Tribunale, la produzione scientifica della dr.ssa [#OMISSIS#] risulterebbe, rispetto a quella dell’appellata:
– più congruente con la declaratoria del SSD ICAR/21;
– maggiormente coerente con il criterio individuato dal bando e richiamato dai criteri della Commissione in riferimento allo svolgimento dell’attività di pianificazione-progettazione e di sperimentazione e/o consulenza tecnico/scientifica per conto e presso enti pubblici e alla qualificazione della produzione scientifica con il metodo di ricerca sperimentale.
Pertanto il giudizio di equivalenza fra le candidate emesso dal Tribunale potrebbe spiegarsi solo in base ad una non consentita rivalutazione nel merito dei giudizi espressi dalla Commissione esaminatrice.
Né potrebbe essere condivisa l’affermazione del [#OMISSIS#] di prime cure in ordine a un preteso maggior numero di pagine dei lavori dell’appellata.
Un giudizio ancorato al parametro quantitativo risulterebbe in contrasto con i prefissati criteri di valutazione e comunque dai verbali della Commissione la detta sproporzione quantitativa non emergerebbe.
Il [#OMISSIS#] di prime cure avrebbe ulteriormente errato a dare rilevanza al fatto che numerose pubblicazioni della dr.ssa [#OMISSIS#] sarebbero in fascia A.
Ciò che conta, infatti, sarebbe la classificazione delle riviste data dall’ANVUR in riferimento allo specifico SSD a cui si riferisce il concorso.
Orbene diversi lavori presentati dalla dr.ssa [#OMISSIS#] non risulterebbero pubblicati su riviste classificate dall’ANVUR tra quelle del SSD di riferimento e quindi non avrebbero potuto essere valutati dalla Commissione.
Al contrario il Tribunale avrebbe compiuto un’inammissibile rivalutazione delle pubblicazioni presentate dalla dr.ssa [#OMISSIS#] e positivamente apprezzate dalla Commissione.
La medesima sentenza è stata appellata anche dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dall’Università di Roma “La Sapienza” con ricorso 10361/2018.
A sostegno del gravame viene prospettato un unico articolato motivo con cui vengono dedotte le censure qui di seguito elencate.
a) La sentenza sarebbe viziata da un approccio analitico-quantitativo non compatibile con il tipo di valutazione che caratterizza le procedure selettive per il conferimento di posti di ricercatore universitario.
b) Diversamente da quanto opinato dal [#OMISSIS#] di prime cure, dalla lettura dei verbali emergerebbero chiari tratti differenziali tra i giudizi espressi sulle due candidate, in particolare il curriculum della dr.ssa [#OMISSIS#] presenterebbe maggior attinenza alla progettazione e pianificazione urbanistica e quindi allo specifico settore scientifico disciplinare ICAR/21 a cui si riferisce la selezione.
Infatti, solo la produzione scientifica della dr.ssa [#OMISSIS#] sarebbe risultata pienamente congruente con la declaratoria ISCAR/21.
c) il Tribunale non avrebbe, inoltre, tenuto conto del fatto che a fronte di curricula parimenti degni di rilevo scientifico avrebbe, per logica, meritato di essere privilegiata la candidata di minore età ([#OMISSIS#] specie la dr.ssa [#OMISSIS#]) in quanto capace di acquisire il proprio curriculum in un più breve lasso temporale.
Per resistere ad entrambi i ricorsi si è costituita nei correlativi giudizi la dr.ssa [#OMISSIS#], la quale ha anche proposto, in relazione a ognuno di essi, appello incidentale.
Con riguardo al ricorso n. 10102/2018 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, mentre con riferimento al ricorso n. 10361/2018 si è costituita la dr.ssa [#OMISSIS#].
Con successive memorie le parti private hanno meglio illustrato le rispettive tesi difensive.
Alla pubblica udienza del 21/5/2019 la causa è passata in decisione.
Per evidenti ragioni di connessione i due appelli [#OMISSIS#] riuniti onde definirli con unica sentenza.
Occorre in primo luogo procedere all’esame degli appelli principali.
Le diverse censure proposte con i due ricorsi, tutte infondate, si prestano ad una trattazione congiunta.
Occorre in primo luogo sgombrare il campo da un equivoco in cui sembra essere incorsa la dr.ssa [#OMISSIS#] nell’esporre le ragioni della propria impugnazione.
Diversamente da quanto la medesima mostra di ritenere, il Tribunale non mai affermato in alcun passo della sentenza che dagli atti della Commissione emergesse un giudizio di leggera prevalenza in suo favore, avendo piuttosto rilevato che l’utilizzo di due differenti espressioni, “più [#OMISSIS#]” (o “più che [#OMISSIS#]”) per la dr.ssa [#OMISSIS#] e “molto [#OMISSIS#]” per la dr.ssa [#OMISSIS#], potesse dipendere dal raggiungimento di una tale convinzione da parte del suddetto organo collegiale.
Senza incorrere in alcuna contraddittorietà, che peraltro si sarebbe potuta tranquillamente correggere in questa sede, in virtù dell’effetto devolutivo dell’appello, il [#OMISSIS#] di prime cure ha, quindi, concluso che “proprio la prossimità dei valori delle due candidate avrebbe richiesto alla Commissione un ben [#OMISSIS#] sforzo motivazionale teso a spiegare il perché, di fronte a due giudizi entrambi molto positivi, si sia ritenuto di premiare l’una rispetto all’altra”.
E in realtà dalla lettura dei verbali della selezione non emerge con chiara evidenza il prevalere di una candidata sull’altra, ma piuttosto una sostanziale equivalenza delle due, che avrebbe imposto alla Commissione di esplicitare con maggior dettaglio e analiticità le ragioni della preminenza accordata alla dr.ssa [#OMISSIS#].
Vero è che quest’[#OMISSIS#] può vantare rispetto all’appellata un giudizio più lusinghiero quanto alla produzione scientifica ritenuta “pienamente congruente” rispetto a quella della dr.ssa [#OMISSIS#] giudicata soltanto “congruente”.
Ma proprio sul punto, dall’esame dei verbali non emergono con sufficiente chiarezza le ragioni del giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice.
E del resto al riguardo il [#OMISSIS#] di prime cure ha correttamente ritenuto fondato il quarto motivo di ricorso (pag. 19 della sentenza) rivolto a denunciare proprio una sottovalutazione della produzione scientifica della dr.ssa [#OMISSIS#] (notevolmente più cospicua di quella della dr.ssa [#OMISSIS#]), ritenendo che la detta Commissione non si sia attenuta ad uno dei criteri di valutazione a cui si era auto vincolata, ovvero quello concernente la “consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa”.
Tale criterio, seppur residuale come dedotto dall’appellante, non poteva essere ignorato nell’apprezzare la produzione scientifica delle due candidate.
Né, diversamente da quanto ritenuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dall’Università degli studi di Roma “La Sapienza” nel loro appello, fra i criteri che la Commissione giudicatrice era tenuta a osservare ce n’era alcuno che imponesse di premiare il candidato che avesse acquisito il proprio curriculum in un più breve lasso temporale.
Non possono, inoltre, trovare condivisione le censure con cui la dr.ssa [#OMISSIS#] lamenta che:
a) la preferenza accordatale “si giustificherebbe alla luce di una serie di elementi di “debolezza” riguardanti il curriculum della ricorrente quali: la non piena congruenza del profilo scientifico della dr.ssa [#OMISSIS#] con il SSD ICAR/21; la presenza di articoli su riviste non classificate dall’ANVUR o privi di ISBN; la presenza di articoli molto datati o più affini al settore ICAR /20 ovvero poco innovativi o poco affini alla dimensione progettuale”;
b) alcuni dei lavori presentati dall’appellata non risulterebbero pubblicati alla data di scadenza indicata dal bando di concorso.
Infatti, di tali rilievi non vi è traccia [#OMISSIS#] motivazione dei giudizi espressi dalla Commissione, né la dr.ssa [#OMISSIS#] ha riversato le suddette argomentazioni difensive in un apposito ricorso incidentale come sarebbe stato necessario perché il [#OMISSIS#] di prime cure potesse apprezzarle.
Oltre a quanto sopra il Tribunale ha ancora osservato che nelle 12 pubblicazioni da sottoporre ad esame analitico, la dr.ssa [#OMISSIS#] ha conseguito 7 “[#OMISSIS#]” e 5 “Discreto”, mentre la dr.ssa [#OMISSIS#] ha conseguito 4 “Molto [#OMISSIS#]”, 3 “[#OMISSIS#]” e 5 “Discreto”, con conseguente prevalenza della seconda sulla prima.
In definitiva, quindi, è da confermare la decisione del Tribunale che ha ritenuto non sufficientemente motivato il giudizio di prevalenza della dr.ssa [#OMISSIS#] espresso dalla Commissione esaminatrice.
Gli appelli principali [#OMISSIS#] conseguentemente respinti e la loro reiezione determina l’improcedibilità di quelli incidentali.
Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Sussistono eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti,
così dispone:
a) riunisce gli appelli;
b) rigetta gli appelli principali e dichiara improcedibili quelli incidentali.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 21 [#OMISSIS#] 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 19/06/2019