Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 giugno 2019, n. 4182

Abilitazione insegnamento strumenti-Giudizio commissione esaminatrice-Discrezionalità tecnica

Data Documento: 2019-06-19
Area: Giurisprudenza
Massima

Per giurisprudenza costante (in ragione di quanto appresso si dirà) il giudizio espresso dalla commissione ha natura di espressione di potere tecnico discrezionale e la valutazione dei candidati non ha rilievo comparativo ma assoluto, dovendo la commissione verificare il grado di maturità scientifica raggiunto dal singolo candidato.

Contenuto sentenza

N. 04182/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01830/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1830 del 2016, proposto dal signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via del Pozzetto, n. 122; 
contro
il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato [#OMISSIS#] cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 
nei confronti
– della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca-Anvur, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, non costituite in giudizio;
– dell’Università degli Studi di Macerata e dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#], in persona dei rispettivi Rettori pro tempore, non costituite in giudizio;
– dei signori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituiti in giudizio; 
per la riforma:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sez. III-bis, 31 luglio 2015 n. 10578, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio del Ministero appellato;
Vista l’ordinanza della Sezione 27 [#OMISSIS#] 2016 n. 1980 con la quale è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza fatta oggetto di appello;
Esaminata la memori conclusiva e i documenti ulteriormente prodotti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del 21 giugno 2018 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso in appello il dottor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], ricercatore universitario confermato presso l’Università di Napoli e già idoneo quale professore di seconda fascia, ha chiesto a questo Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sez. III-bis, 31 luglio 2015 n. 10578, con la quale è stato respinto il ricorso (R.G. n. 6862/2015) proposto dal dottor [#OMISSIS#] per ottenere l’annullamento del provvedimento di approvazione dell’elenco dei candidati idonei e non idonei, al concorso per l’Abilitazione scientifica nazionale ex art. 16 l. 240/2010 di prima fascia per il settore 14/B2 – Storia delle relazioni internazionali delle società e delle Istituzioni extraeuropee – tornata 2013, in relazione alla procedura indetta con il DD. n. 161 del 28 gennaio 2013 nonché dei provvedimenti del Direttore generale per l’Università del Ministero dell’università e della ricerca scientifica (d’ora in poi, MIUR) e dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca-Anvur (d’ora in poi, ANVUR) con i quali è stato accertato il possesso dei requisiti e nominata la Commissione nazionale per il concorso di abilitazione nazionale di I e Il fascia per il settore 14/B2, oltre [#OMISSIS#] altri atti dell’intera procedura.
2. – Per come si legge [#OMISSIS#] sentenza qui fatta oggetto di appello, il Tribunale amministrativo regionale ha respinto in ricorso non ritenendo fondati i motivi in esso dedotti in quanto:
– la commissione valutatrice e giudicatrice era stata correttamente formata in puntuale applicazione dell’art. 16, comma 2, lett. f), l. 240/2010 sicché, avendo durata biennale, la commissione nominata in data 19 novembre 2012 era competente all’esame delle candidature per la procedura qui di interesse, indetta in data 28 gennaio 2013;
– il ricorrente propone al [#OMISSIS#] amministrativo di esaminare la correttezza della procedura, contestando l’eccesso di potere per grave difetto di istruttoria e di motivazione in ordine ai giudizi espressi dalla commissione e dai singoli commissari sulla produzione scientifica da lui depositata, ma non si avvede che tale censura, “impingendo al merito dei giudizi dell’organo di valutazione tende ad inficiare la discrezionalità tecnica di cui essi sono espressione, senza tuttavia riuscire a dimostrarne la manifesta ed assoluta illogicità, irrazionalità ed arbitrarietà, unici [#OMISSIS#] dell’eccesso di potere attraverso i quali esso può essere sindacato [#OMISSIS#] sede di legittimità” (così, testualmente, a pag. 4 della sentenza qui oggetto di appello);
– non è infine condivisibile l’assunto per il quale la commissione avrebb valutato esclusivamente la pubblicazione svolta dopo il conseguimento dell’abilitazione alla seconda fascia, atteso che il giudizio collegiale reso dal predetto organo rende manifesto come siano state valutate anche quattro pubblicazioni già prodotte in occasione della procedura di abilitazione alla seconda fascia con un giudizio positivo che, tuttavia, non è stato sufficiente a ritenere congrua con l’abilitazione alla prima fascia la successiva pubblicazione svolta.
3. – Nei confronti della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio il dottor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha interposto appello ribadendo le censure già dedotte in primo grado e ritenute non accoglibili dal [#OMISSIS#] di prime cure la cui sentenza viene ritenuta dall’appellante affetta da numerosi errori che condensa in sei motivi di appello.
In primo luogo la sentenza qui oggetto di appello sarebbe errata [#OMISSIS#] parte in cui non ha saputo cogliere nell’operato della commissione un effettivo vizio di inadeguatezza dell’istruttoria, dal momento che, dalla lettura del giudizio reso dalla commissione, emerge come la stessa non abbia considerato affatto le quattro pubblicazioni prodotte dal candidato e svolte precedentemente rispetto al superamento della selezione per la prima fascia, concentrandosi erroneamente solo sulla valutazione dello scritto pubblicato successivamente. Pertanto, conclude su tale primo motivo di appello il dottor [#OMISSIS#] (che, [#OMISSIS#] sostanza riproduce il terzo motivo di ricorso già sviluppato in primo grado), “La produzione scientifica presentata dal candidato per l’abilitazione alla seconda fascia della docenza universitaria non era stata ritenuta tutta congruente con il ssd, si giudicavano invece positivamente 4 monografie di diverso argomento dedicati ad aspetti e momenti della diplomazia europea nel Novecento e quindi di una valutazione operata [#OMISSIS#] tempore e non in questa sede” (così, testualmente, a pag. 7 dell’atto di appello).
Ed infatti, conclude su tale aspetto l’appellante, la circostanza che “tutte le altre pubblicazioni (…) sono state valutate favorevolmente inficia maggiormente il giudizio espresso dalla Commissione che a fronte di 9 pubblicazione totali ha ritenuto solo una monografia — Noi italiani – non pertinente, mentre la maggioranza dei singoli commissari hanno ritenuto siffatta monografia solo parzialmente congruente” (così, ancora, a pag. 7 dell’atto di appello).
Posto, dunque, che il giudizio della commissione avrebbe dovuto avere ad oggetto l’intera produzione scientifica del candidato estendendosi anche a quella valutata favorevolmente in occasione della tornata del 2012 per l’abilitazione per la seconda fascia, pare evidente il difetto di istruttoria e di motivazione nel quale è incorso l’organo di valutazione, traducendosi in grave illogicità e contraddittorietà del proprio operato.
4. – Un secondo motivo di appello si incentra sulla contestata considerazione fatta propria dal [#OMISSIS#] di primo grado secondo la quale la censura (formulata come quarto motivo di ricorso in primo grado) in ordine al negativo giudizio espresso dalla commissione sulla produzione scientifica presentata dal candidato, impingendo nel merito, non potrebbe essere scrutinata in sede giurisdizionale, non potendo il [#OMISSIS#] amministrativo sovrapporre una propria valutazione al giudizio tecnico-discrezionale espresso dalla commissione.
A fronte di un cospicuo numero di produzioni scientifiche e di un curriculum particolarmente corposo la commissione non ha dato prova di avere svolto una istruttoria valutativa su tutti gli aspetti del percorso scientifico vantato dal candidato, limitandosi a focalizzare la propria attenzione sulla monografia “Noi Italiani” che non è stata ritenuta congrua per l’attribuzione della prima fascia.
Inoltre, sotto il profilo della valutazione dell’anzianità accademica del dottor [#OMISSIS#] (già fatto oggetto del [#OMISSIS#] motivo di censura e qui proposto come terzo motivo di appello) dal giudizio collegiale di ben tre commissari risulta un’anzianità accademica di 29,47 anni, potendosi tale dato trarre anche dal documento di certificazione dell’esito positivo della selezione per l’abilitazione per la seconda fascia (relativo [#OMISSIS#] anni 2013/2014) in cui è indicata una anzianità di 21,063 anni.
5. – Quanto affermato dal [#OMISSIS#] di primo grado (erroneamente, ad avviso dell’appellante) rispetto alla impenetrabilità del giudizio della commissione perché reso nell’esercizio del potere di discrezionalità tecnica incide anche sul sesto motivo di ricorso dedotto in primo grado e qui riproposto come quarto motivo di appello.
Pare evidente che l’aver conseguito l’abilitazione per la seconda fascia con una produzione scientifica ritenuta congrua e numericamente molto prossima a quella prodotta nel corso della selezione per l’abilitazione per la prima fascia costituisce una circostanza che, aggiunta alla ulteriore circostanza che la maggior parte dei componenti della commissione del 2013 erano presenti anche [#OMISSIS#] commissione del 2012, conferma la illogicità del giudizio sfavorevole espresso per l’abilitazione alla prima fascia, tenuto conto che la produzione scientifica globalmente considerata del candidato era (già) stata ritenuta congruente e coerente col settore disciplinare 14/B2, tanto da consentire il conseguimento dell’abilitazione alla seconda fascia. Tale produzione scientifica, quindi, non poteva non essere ritenuta congrua anche per l’abilitazione alla prima fascia nel medesimo settore concorsuale.
A tale conclusione si giunge anche nell’ipotesi in cui si dovesse accedere alla correttezza della valutazione di non congruità con riferimento alla monografia “Noi Italiani” prodotta solo per la selezione del 2013, non potendo tale giudizio compromettere la positiva valutazione, peraltro già avvenuta, della intera produzione scientifica del candidato costituita da ben nove pubblicazioni.
Inoltre, l’espressione utilizzata dalla commissione nell’esprimersi in senso non favorevole alla pubblicazione “Noi Italiani” affermando che sia “piuttosto un libro di Filosofia della Storia”, avendo inserito l’avverbio “piuttosto”, al tempo stesso denota che il giudizio non sia stato di totale incongruenza e manifesta la sussistenza di un vizio di incongruità [#OMISSIS#] decisione finale di non ammettere positivamente all’abilitazione alla prima fascia il candidato. 
6. – Va parimenti considerata erronea quella parte della sentenza [#OMISSIS#] quale il Tribunale amministrativo regionale, respingendo il settimo motivo di ricorso, ha superato le contestazioni relative all’illegittimo operato della commissione [#OMISSIS#] parte in cui solo apparentemente avrebbe valutato le pubblicazioni presentate dal candidato quando [#OMISSIS#] realtà tale valutazione non vi sarebbe stata
Ma quand’anche tale valutazione sia realmente avvenuta, la commissione non avrebbe mai potuto esprimere un giudizio globale sulla idoneità del candidato a conseguire l’abilitazione per la prima fascia se non dopo avere spinto la propria indagine fino a considerare anche gli altri titoli allegati dal candidato medesimo, tra cui i premi e i riconoscimenti conseguiti nonché le attività di docenza svolte con piena soddisfazione degli studenti.
Ne consegue che avendo la commissione arrestato la sua istruttoria valutativa circa la congruità dei titoli presentati dal candidato alle sole pubblicazione scientifiche senza tenere in debito conto la complessiva esperienza curriculare accademica dello stesso, rende inadeguata tale istruttoria fino a fare emergere l’insufficienza della motivazione del giudizio sfavorevole emesso nei suoi confronti. 
Parimenti la illogicità e contraddittorietà della motivazione del giudizio sfavorevole espresso dalla commissione, che erano state sottolineate nel nono motivo di ricorso in primo grado, si evidenziano [#OMISSIS#] ulteriore circostanza che requisiti aventi minore [#OMISSIS#] scientifica sono stati considerati utili per la valutazione in occasione dello scrutinio delle domande presentate da altri candidati, ma nel [#OMISSIS#] del dottor [#OMISSIS#] la commissione si è limitata a considerare utili ai fini del giudizio sfavorevole le sole pubblicazioni scientifiche.
Tale comportamento della commissione è quindi affetto da irragionevolezza ed arbitrarietà e la mancata considerazione di tali elementi da parte del [#OMISSIS#] di primo grado rende la sentenza riformabile anche sotto tale profilo.
7. – Si è costituito in giudizio il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca con il patrocino dell’Avvocatura generale dello Stato.
Con ordinanza 27 [#OMISSIS#] 2016 n. 1980 la Sezione ha respinto l’istanza di sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza fatta oggetto di appello proposta dal dottor [#OMISSIS#] in quanto “l’appello non risulta assistito da sufficienti elementi di fondatezza tenuto conto che, come si evince dalla documentazione in atti, la Commissione ha ritenuto, con giudizio ampiamente motivato e all’unanimità, di non poter riconoscere all’interessato l’abilitazione scientifica nazionale” (così, testualmente, nell’ordinanza appena citata).
L’appellante ha presentato una memoria conclusiva con la quale, ripercorrendo i motivi di appello, ha specificato ulteriormente le ragioni della erroneità della decisione [#OMISSIS#] dal Tribunale amministrativo regionale.
8. – La valutazione resa dalla Sezione in sede di sommaria e preliminare delibazione dell’appello di infondatezza dei motivi di contestazione in merito alla correttezza e completezza della sentenza fatta oggetto di appello deve essere confermata dal Collegio in sede di merito per le ragioni che seguono.
9. – In via preliminare, è opportuno ricostruire, in sintesi, il quadro normativo di riferimento vigente ratione temporis.
L’art. 16 l. 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario) disciplina la procedura selettiva finalizzata all’ottenimento dell’abilitazione scientifica nazionale.
In attuazione di tale disposizione, sono stati adottati il d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222 (Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a [#OMISSIS#] dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240) e il d. 7 giugno 2012, n. 76 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della L. 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222).
L’art. 3 d.m. n. 76/2012 dispone che “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate”. Detta valutazione “si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia [#OMISSIS#] articoli 4 e 5”.
In particolare, l’art. 4 del suddetto decreto, nel fissare i criteri e i parametri che la commissione deve seguire nel valutare i titoli universitari e le pubblicazioni scientifiche per l’attribuzione dell’abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia, stabilisce che detta valutazione deve essere volta “ad accertare la piena maturità scientifica dei candidati, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”.
Per giurisprudenza [#OMISSIS#] (in ragione di quanto appresso si dirà) il giudizio espresso dalla commissione ha natura di espressione di potere tecnico discrezionale e la valutazione dei candidati non ha rilievo comparativo ma assoluto, dovendo la commissione verificare il grado di maturità scientifica raggiunto dal singolo candidato.
10. – Va poi precisato, in via generale, che [#OMISSIS#] valutazione di idoneità per le funzioni di docente di prima fascia il curriculum del candidato deve dare prova del raggiungimento di una “piena maturità scientifica”, a differenza del criterio di valutazione per l’abilitazione alla seconda fascia, in occasione della quale il giudizio può limitarsi alla verifica del raggiungimento di una più semplice “maturità scientifica”.
Si è infatti osservato che “il D.M. n. 76 del 1972, che regola la materia, ha riservato alla prima fascia il conseguimento della “piena maturità scientifica”, attestata dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, mentre per la seconda fascia ha ritenuto sufficiente il raggiungimento della “maturità scientifica” attestata da un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti. In conseguenza, il livello di eccellenza, che può consentire l’accesso alla prima fascia (ed attesta la piena maturità scientifica del candidato), non occorre sia stato già necessariamente raggiunto per l’accesso alla seconda fascia per la quale è richiesta la maturità scientifica attestata dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità” (così Cons. Stato, Sez. VI, 29 dicembre 2016 n. 5534).
Gli stessi concetti sono stati poi ribaditi in altre più recenti decisioni di questa Sezione (con le sentenze 27 aprile 2017 nn. 1949, 1950 e 1951 e 6 settembre 2017 n. 4242) nelle quali, sempre a proposito di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, si è affermato che “l’introduzione del criterio più selettivo, inteso come inserimento di “almeno tre pubblicazioni di livello eccellente o [#OMISSIS#] secondo le definizioni di cui all’allegato D (…) tra cui almeno una monografia”, in uno alle altre limitazioni introdotte in ordine al perseguimento di un più elevato livello qualitativo, finisce per condurre, in contrasto con la previsione del requisito della mera “maturità scientifica”, a ritenere necessario un requisito di “piena maturità”, in tal modo sostanzialmente richiedendo un requisito che è proprio dei professori di prima fascia, così introducendo un criterio che appare irragionevole in relazione alla specifica tipologia abilitativa”.
Tali precedenti interpretativi permettono, nel [#OMISSIS#] qui in esame, di considerare infondati tutti i motivi (di ricorso di primo grado prima e, quindi, per come riproposti [#OMISSIS#] sede) di appello attraverso i quali l’odierno appellante contesta l’operato della commissione di valutazione che, a fronte di una produzione di pubblicazioni per lo più già valutate positivamente in occasione della selezione per l’abilitazione alla seconda fascia nel 2012, non sono state considerate congrue dalla commissione, peraltro composta per la maggior parte dagli stessi commissari, nel 2013 in occasione della selezione per l’abilitazione alla prima fascia.
Orbene pare evidente – e ciò in disparte ogni valutazione in merito alla profondità del sindacato del [#OMISSIS#] amministrativo nel [#OMISSIS#] di esercizio di potere tecnico discrezionale da parte di un organo o di un organismo scientifico – che l’assioma ritenuto percorribile dall’appellante secondo il quale la produzione scientifica valutata positivamente per la selezione per l’abilitazione alla seconda fascia dovesse necessariamente portare ad un identico risultato in occasione della selezione per l’abilitazione alla prima fascia non si presta ad essere condiviso.
Ed infatti, se non occorre che il livello di eccellenza, necessario per l’accesso alla prima fascia (attestante la piena maturità scientifica del candidato), debba essere raggiunto anche per l’accesso alla seconda fascia, per la quale è viceversa richiesta la maturità scientifica attestata dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, ciò rende inattendibile un giudizio parallelistico tra le due diverse valutazioni, pretendendosi per l’accesso alla prima fascia un quid pluris che non è richiesto per la seconda e che, nel [#OMISSIS#] di specie, ad avviso della commissione, il candidato non aveva (ancora) raggiunto in occasione della selezione del 2013.
11. – Va rimarcato che – per quanto il giudizio della commissione giudicatrice di una procedura come quella in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare a concorso per divenire docente di prima fascia universitaria, costituisca espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale, le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal [#OMISSIS#] se non sotto il profilo dell’illogicità e contraddittorietà – non per questo è consentito avallare giudizi generici e stereotipati. L’ampia latitudine valutativa rimessa all’organo di valutazione rende ancora più necessaria una motivazione – sia pure sintetica ma – pregnante, chiara e specifica. Una volta assolto correttamente l’onere motivazione, [#OMISSIS#] ovviamente [#OMISSIS#] il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, potendo il [#OMISSIS#] amministrativo censurare la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità.
Inoltre, con specifico riguardo alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, l’ordinamento prescrive uno stringente standard motivazionale. Il d.m. 76/2012 impone alla commissione di formulare un “motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato”, il quale deve essere “basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate” (art. 3).
[#OMISSIS#] quanto sopra, nel [#OMISSIS#] di specie, la commissione ha concentrato l’approfondimento dell’esame delle pubblicazioni prodotte dal candidato su quelle svolte in epoca successiva al giudizio positivo per l’abilitazione alla seconda fascia, proprio per ricercare la presenza o meno del quid pluris che la [#OMISSIS#] pretende che il candidato deve dimostrare rispetto al livello di eccellenza [#OMISSIS#] maturità scientifica raggiunta. Pare evidente dalla lettura della documentazione che la nuova pubblicazione “Noi Italiani” non è stata considerata dai singoli commissari adeguatamente congrua a formulare un giudizio favorevole in ordine al livello di maturità scientifica richiesto ai candidati che aspirano all’abilitazione in prima fascia.
Non a [#OMISSIS#] nel giudizio complessivo collegiale espresso dalla commissione si legge che a fronte della presentazione da parte del dottor [#OMISSIS#] di “una nuova monografia su “Noi Italiani” edita nel 2013 (…) il lavoro non può essere considerato uno studio di storia delle relazioni internazionali, quanto piuttosto di filosofia della storia. Non si ritiene la produzione scientifica del candidato seguita a quella presa in esame per il giudizio per l’asn per la seconda fascia congruente con il raggruppamento concorsuale 14 B2 e rispondente ai criteri definiti dalla commissione (…)”.
Anche i giudizi dei singoli commissari ricalcano tale valutazione complessiva non favorevole, in quanto in essi si legge che “Il profilo scientifico, pur interessante, è solo in parte congruente con il settore concorsuale 14/b2 e non corrisponde in misura sufficiente ai criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni stabiliti dalla Commissione [#OMISSIS#] seduta del 23 aprile 2014” (così il commissario [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]) e che “La produzione più recente del candidato non corrisponde ai criteri della commissione” (co sì il commissario [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]), per poi confermarsi che “La produzione scientifica del candidato seguita a quella presentata per il giudizio per l’a.s.n. di seconda fascia della docenza non è pienamente congruente con i ssd presenti nel raggruppamento concorsuale 14B2, né rispondente ai criteri definiti dalla Commissione” (così il commissario [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], seppure in parte lo stesso commissario aveva ritenuto che i lavori scientifici del candidato sono nel complesso di qualità più che accettabile, per poi concludere che “La produzione scientifica del candidato non è del tutto congruente con il ssd”).
Ne deriva quindi che i [#OMISSIS#] di illogicità ed incongruità della valutazione dei titoli e della motivazione del giudizio espresso nei confronti dei titoli prodotti dal dottor [#OMISSIS#], invocati dall’appellante al fine di vedere riformata la sentenza di primo grado e, [#OMISSIS#] stesso tempo, di vedere condivisi i [#OMISSIS#] di illegittimità sollevati in quella sede, non si manifestano, di talché il giudizio della commissione si presenta, come già riferito dal [#OMISSIS#] di primo grado, immune da evidenziazioni patologiche, tenuto conto anche del limite di indagine del [#OMISSIS#] amministrativo sull’esercizio di discrezionalità tecnica da parte delle commissioni valutatrici.
12. – L’esito dello scrutinio sulle pubblicazioni prodotte dal candidato, in quanto sfavorevole, non ha potuto consentire alla commissione di delibare, ad alcun fine, gli ulteriori elementi curriculari evidenziati dal candidato medesimo, di talché le censure con le quali si tende a rimarcare tale deficit istruttorio a carico della commissione non hanno pregio.
Analogamente nessun rilievo possono assumere le finali considerazioni espresse con riferimento alla valutazione dei titoli di altri candidati, posto che la selezione in questione non ha obiettivi di confronto tra i candidati ma di valutazione in senso assoluto della idoenità del singolo alla abilitazione alla prima fascia.
13. – Ritiene quindi il Collegio che le contestazioni proposte con il mezzo di gravame dall’appellante siano infondate e di conseguenza l’appello va respinto.
Le spese del grado di giudizio, in ragione della complessità della questione oggetto del contenzioso, possono essere compensate, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a..
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. R.g. 1830/2018, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, confermando la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sez. III-bis, 31 luglio 2015 n. 10578, ribadisce la reiezione del ricorso di primo grado (R.G. n. 6862/2015).
Spese del secondo grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio del 21 giugno 2018, del 29 novembre 2018 e dell’11 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 19/06/2019