Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 novembre 2017, n. 5059

Abilitazione scientifica nazionale-Legittimità operato commissione

Data Documento: 2017-11-02
Area: Giurisprudenza
Massima

Nelle procedure di valutazione comparativa, la mancata dichiarazione di idoneità di uno dei candidati non equivale alla dichiarazione della sua non idoneità sulla base di un giudizio assoluto, ma costituisce la risultante di un confronto relativistico con i candidati dichiarati idonei, la cui la mancata esclusione o la cui illegittima valutazione d’idoneità abbia determinato, di riflesso ed in rapporto di interdipendenza reciproca, la propria mancata inclusione tra i candidati idonei, con conseguente infondatezza dell’assunto  secondo cui l’esclusione di un candidato positivamente valutato in senso poziore non inficerebbe il giudizio negativo sugli altri. 

Contenuto sentenza

N. 05059/2017REG.PROV.COLL.
N. 00359/2016 REG.RIC.
N. 10377/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 359 del 2016, proposto da:
Matera [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato Franco [#OMISSIS#] Scoca, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Paisiello, n. 55;
contro
Donini [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via [#OMISSIS#] Mercalli, n. 13;
nei confronti di
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Università degli Studi Link Campus University, Faella [#OMISSIS#], non costituiti in giudizio nell’ambito del ricorso n. 359 del 2016;
 sul ricorso numero di registro generale 10377 del 2015, proposto da:
Università degli Studi Link Campus University, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa [#OMISSIS#], n. 2;
 contro
Donini [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via [#OMISSIS#] Mercalli, n. 13;
nei confronti di
Matera [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato Franco [#OMISSIS#] Scoca, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Paisiello, n. 55;
Faella [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Tigano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Bruno Tassone in Roma, via Cola di [#OMISSIS#], n. 297;
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III, n. 11393/2015, concernente: procedura selettiva per il conferimento di un posto di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12/E2 (Diritto comparato) – settore scientifico disciplinare IUS/02 (Diritto privato comparato).
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle rispettive parti appellate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2017, il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi, per le parti, gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Franco [#OMISSIS#] Scoca, [#OMISSIS#] Tigano e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], quest’ultima per delega dell’avvocato Angelo [#OMISSIS#], nonché l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
1. L’Università degli Studi Link Campus University, con decreto del Presidente dell’Ateneo del 14 giugno 2014, aveva indetto una procedura selettiva per il conferimento di un posto di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12/E2 (Diritto comparato) – settore scientifico disciplinare IUS/02 (Diritto privato comparato).
All’esito della procedura, con decreto del 18 settembre 2014 era stata approvata la graduatoria di merito, nella quale risultava collocato al primo posto il dott. [#OMISSIS#] Matera davanti al dott. [#OMISSIS#] Faella, classificatosi secondo, e davanti alla dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Donini, classificatasi al terzo posto.
2. La concorrente Donini impugnava, davanti al T.a.r. per il Lazio, gli atti della procedura selettiva, sostenendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento.
3. Il T.a.r. per il Lazio, con la sentenza in epigrafe, accoglieva il ricorso provvedendo come segue:
(i) respingeva l’eccezione di inammissibilità dei primi due motivi di ricorso con cui erano stati dedotti motivi a [#OMISSIS#] escludente nei confronti dei primi due classificati – sollevata dal controinteressato Matera sotto il profilo che nelle procedure di valutazione comparativa per il conseguimento della docenza universitaria l’esclusione di uno dei candidati positivamente valutati non inficerebbe il giudizio negativo sugli altri –, rilevando che la domanda di annullamento dell’ammissione dei due primi classificati non tendeva a una più positiva rivalutazione dei giudizi di merito conseguiti dalla ricorrente, ma al conseguimento del primo posto in graduatoria con conseguente sussistenza di un interesse attuale e concreto a suffragio dei primi due motivi di ricorso dedotti in via principale;
(ii) accoglieva il primo motivo – con il quale la ricorrente aveva contestato l’ammissione al concorso del primo classificato Matera –, ritenendo «dirimente ed assorbente […] la censura con cui la dottoressa Donini pone l’accento sulla circostanza – documentata in atti e non contestata dai resistenti – dell’affinità di terzo grado esistente fra il controinteressato ed una docente dell’Università Link Campus, professoressa Zambrano, che è coniugata con il fratello del padre dell’avv. [#OMISSIS#] Matera, e dunque zia del candidato vincitore: sicché, a norma degli articoli 75, 76 e 78 del codice civile, fra il candidato vincitore e la detta professoressa sussiste affinità in linea collaterale di terzo grado», nonché aggiungendo che, nella fattispecie, «si verte nella circostanza disciplinata dall’art. 18 comma 1 lettera b) dell’art. 18 della “legge [#OMISSIS#]”, a tenore del quale “In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo”»;
(iii) respingeva il secondo motivo – con il quale la ricorrente aveva censurato l’ammissione alla procedura del secondo classificato Faella, per il mancato possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale richiesto nel bando, essendo lo stesso abilitato per un altro settore concorsuale ricompreso nel medesimo macrosettore –, rilevando che «la lettera dell’art. 18, comma I, lettera b) della L. n. 2402010 consente la partecipazione ai concorsi ivi richiamati di studiosi appartenenti al macrosettore (e non al solo settore concorsuale – sottoinsieme del macrosettore) cui si riferisce la cattedra a concorso»;
(iv) all’esito dell’esame delle censure formulate dalla ricorrente in via subordinata e vòlte alla caducazione dell’intera procedura, riteneva fondato il terzo motivo, di natura assorbente, con il quale la ricorrente si era lamentata della mancata predeterminazione ponderale dei criteri e parametri di giudizio da parte della commissione;
(v) condannava l’Università resistente a rifondere alla ricorrente le spese di causa.
4. Avverso tale sentenza hanno interposto separati appelli sia l’Università degli Studi Link Campus University (con ricorso rubricato sub r.g. n. 10377 del 2015) sia il controinteressato Matera [#OMISSIS#] (con ricorso rubricato sub r.g. n. 359 del 2016) e, nell’ambito del giudizio d’appello instaurato dall’Università, hanno proposto appello incidentale l’originario controinteressato Faella e l’originaria ricorrente Donini.
4.1. L’appello proposto dall’Università si fonda sui seguenti motivi:
a) l’erronea reiezione dell’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di interesse in seguito alla reiezione delle censure escludenti dedotte nei confronti del secondo classificato Faella;
b) l’erroneo accoglimento del primo motivo del ricorso di primo grado e la conseguente erronea affermazione di una situazione di incompatibilità tra il vincitore del concorso Matera e la prof.ssa Zambrano, coniugata con il fratello del padre del predetto, riferendosi l’art. 18, comma 1, lettera b), l. n. 240/2010 ai soli professori stabilmente incardinati nel dipartimento che effettui la chiamata, mentre la prof.ssa Zambrano era titolare di una mera docenza a contratto e, per giunta, si era dimessa l’11 giugno 2014, prima dell’indizione della procedura di chiamata in data 14 giugno 2014 e della presentazione di partecipazione della domanda da parte del vincitore;
c) l’erroneità della statuizione sub 3.(iv), poiché l’art. 4 del bando richiamava il d.m. n. 76/2012 limitatamente ai criteri da applicare alla valutazione della produzione scientifica, mentre, per il resto, la lex specialis non conteneva alcun riferimento alla ponderazione dei criteri, che, ai sensi degli artt. 1 e 3 d.m. n. 76/2012, trovava applicazione – peraltro in via meramente facoltativa – nelle sole procedure di abilitazione scientifica nazionale e non nelle diverse procedure di chiamata quale quella sub iudice.
L’Università appellante chiede pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell’impugnata sentenza e in sua riforma, la reiezione integrale dell’avversario ricorso di primo grado.
4.2. L’appello proposto dall’originario controinteressato Matera è affidato a motivi sostanzialmente analoghi, con cui viene censurata l’erroneità delle statuizioni sub 3.(i), 3.(ii) e 3.(iv), con consequenziale richiesta di riforma in parte qua dell’impugnata sentenza, previa sospensione della sua provvisoria esecutorietà.
4.3. L’originaria ricorrente Donini con l’appello incidentale censura l’erroneità della statuizione sub 3.(iii), reiettiva del motivo escludente formulato nei confronti del secondo classificato Faella per la mancanza di titolo abilitativo idoneo ad accedere all’insegnamento di diritto privato comparato, venendo l’abilitazione scientifica nazionale rilasciata per ciascun settore concorsuale e prevedendo l’art. 18, comma 1, lettera b), l. n. 240/2010 il procedimento di chiamata in rapporto al singolo settore concorsuale, con conseguente illegittimità, per contrasto con tale disposizione legislativa, del regolamento dell’Università per il reclutamento di professori di prima e seconda fascia e dell’art. 2, lettera a), del bando che ammettevano alla partecipazione alla procedura di chiamata i candidati che avessero conseguito l’abilitazione nazionale ai sensi dell’art. 16 l. n. 240/2010 «per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore» (v. così, testualmente, la previsione del bando).
L’appellante incidentale Donini chiede in parte qua la riforma dell’impugnata sentenza e ripropone espressamente il quarto e quinto motivo del ricorso di primo grado diretti a censurare l’illegittimità dei giudizi espressi dalla commissione, in quanto inficiati dal vizio di eccesso di potere, sotto vari profili.
4.4. L’appellante incidentale Faella, previa contestazione della fondatezza sia degli appelli principali nelle parti concernenti l’esclusione del primo classificato dalla procedura, sia dell’appello incidentale proposto dall’originaria ricorrente, censura con l’impugnazione incidentale l’erroneità della statuizione di accoglimento del terzo motivo di primo grado, di cui sopra sub 3.(iv), in quanto basata sull’erronea interpretazione del bando e, in particolare, sull’erronea ricostruzione dei limiti oggettivi dell’ivi contenuto richiamo al d.m. n. 76/2012, non esteso alla previsione della previa ponderazione dei criteri di valutazione da parte della commissione.
4.5. In entrambi i giudizi sé costituito il M.i.u.r. con comparsa di stile, resistendo.
5. Nelle more del giudizio di primo grado, l’Università degli Studi Link Campus University ha conferito il posto messo a concorso al vincitore Matera, con immissione nelle funzioni a decorrere dal 26 settembre 2014.
5.1. Inoltre, dopo la pubblicazione (in data 24 settembre 2015) della qui appellata sentenza, l’Università degli Studi Link Campus University ha indetto, in data 16 ottobre 2015, una nuova procedura per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, nel settore concorsuale 12/E2 (Diritto comparato) – settore scientifico disciplinare IUS/02 (Diritto privato comparato), alla quale hanno partecipato (tra l’altro) tutti e tre i candidati odierne parti processuali e al cui esito il candidato Matera è risultato nuovamente collocato al primo posto della graduatoria di merito, approvata dalla commissione giudicatrice il 15 febbraio 2016, davanti ai candidati Castellucci (secondo graduato), Faella (terzo graduato) e Donini (classificatasi al quarto posto).
Gli atti della procedura sono stati approvati dall’Università il successivo 18 febbraio 2016.
6. Con ordinanza n. 542/2016 del 19 febbraio 2016 questa Sezione ha accolta l’istanza di sospensiva formulata dagli appellanti principali e, con successiva ordinanza n. 2993/2016 del 22 luglio 2016, ha respinto l’istanza di revoca della misura cautelare quale sopra concessa, presentata dall’appellante incidentale Faella.
6.1. Con ordinanza collegiale n. 174/2017 del 17 gennaio 2017 la Sezione, previa riunione dei due ricorsi ai sensi dell’art. 96, comma 1, cod. proc. amm., ha ordinato all’Università degli Studi Link Campus University di fornire dettagliati chiarimenti sulla vicenda concorsuale, anche con riferimento alle determinazioni assunte in ordine alla nuova procedura e ai fini di una valutazione sulla persistenza dell’interesse alla decisione dell’appello (in capo a una o più delle parti coinvolte), oltre che sui rapporti tenuti dalla prof.ssa Zambrano con l’Università (con la specifica indicazione della tipologia dei rapporti, degli incarichi alla stessa conferiti e della relativa durata).
6.2. Con relazione depositata il 25 febbraio 2017, l’Università ha fornito i richiesti chiarimenti, producendo a corredo ampia documentazione.
6.3. All’udienza pubblica del 20 aprile 2017 i ricorsi in appello sono stati trattenuti in decisione.
7. Premesso che i ricorsi in epigrafe, proposti avverso la medesima sentenza, a norma dell’art. 96, comma 1, cod. proc. amm., devono essere riuniti per essere decisi congiuntamente, si osserva in linea pregiudiziale di [#OMISSIS#] che, alla luce delle considerazioni svolte dalle parti processuali nelle memorie difensive e di replica depositate prima dell’udienza di discussione, va affermata la persistenza dell’interesse degli appellanti principali alla coltivazione dei rispettivi ricorsi in appello pur dopo lo svolgimento della seconda procedura di chiamata, avendo l’appellante Matera un evidente interesse alla riforma della pronuncia di accoglimento del motivo di [#OMISSIS#] escludente formulato nei suoi confronti dall’originaria ricorrente, poiché l’eventuale accoglimento dell’appello determinerebbe la salvaguardia, anche sotto il profilo giuridico, del proprio rapporto di lavoro a far tempo dall’immissione nelle funzioni avvenuta il 26 settembre 2014 in forza della prima chiamata (dunque oltre due anni prima dell’eventuale immissione nelle funzioni in virtù della chiamata all’esito del secondo ricorso), ed avendo l’Università un evidente interesse alla conferma degli esiti della prima procedura, per proprie esigenze organizzative e didattiche.
Va precisato che resta impregiudicata ogni questione sulla legittimità, o meno, della seconda procedura di chiamata, esulante dai limiti oggettivi del presente giudizio.
8. Affrontando in ordine logico l’esame dei motivi d’appello, dedotti in via principale e incidentale, si osserva che infondato è il motivo, con cui gli appellanti principali lamentano l’erronea reiezione dell’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado.
In primo luogo, come correttamente rilevato dal T.a.r., la domanda principale era diretta all’annullamento dell’ammissione al concorso dei candidati classificatisi al primo e al secondo posto in graduatoria, con conseguente indubbia sussistenza dell’interesse a ricorrere in capo alla terza classificata, la quale, in caso di accoglimento della domanda, si sarebbe vista classificata al primo posto.
A ciò si aggiunge che, nelle procedure di valutazione comparativa, la mancata dichiarazione di idoneità di uno dei candidati non equivale alla dichiarazione della sua non idoneità sulla base di un giudizio assoluto, ma costituisce la risultante di un confronto relativistico con i candidati dichiarati idonei, la cui la mancata esclusione o la cui illegittima valutazione d’idoneità, oggetto di specifiche censure, secondo la prospettazione della ricorrente abbia determinato, di riflesso ed in rapporto di interdipendenza reciproca, la propria mancata inclusione tra i candidati idonei, con conseguente infondatezza dell’assunto della difesa delle parti appellanti, secondo cui l’esclusione di un candidato positivamente valutato in senso poziore non inficerebbe il giudizio negativo sugli altri. La relatività del giudizio espressa dalla commissione nel caso di specie emerge in modo chiaro e univoco dal verbale n. 2 del 16 settembre 2014, in cui la commissione dichiaratamente ha formato la graduatoria di merito, «sulla base di una valutazione comparativa […], ponendo al primo posto il candidato più qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto».
In secondo luogo, anche in ipotesi di reiezione del motivo di natura escludente dedotto contro il secondo classificato Faella, persiste pur sempre l’interesse della terza classificata Donini all’annullamento dell’atto di ammissione del primo classificato, poiché la stessa conseguirebbe dall’accoglimento di tale motivo all’evidenza un effetto migliorativo della propria posizione sostanziale.
Deve pertanto essere confermata la statuizione sub 3.(i), reiettiva dell’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado.
9. Destituito di fondamento è, altresì, il motivo con cui gli appellanti principali deducono l’erroneità della statuizione sub 3.(ii), di accoglimento del motivo escludente dedotto contro il primo classificato Matera per la situazione di incompatibilità esistente con la prof.ssa. Zambrano.
L’art. 18, comma 1, lettera b), l. 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal d.-l. 9 febbraio 2912, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, per quanto qui rileva, statuisce testualmente: «[…] In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo».
Risulta documentalmente comprovato che la prof.ssa Zambrano, la quale è coniugata con il fratello del padre del concorrente Matera, e dunque astretto con quest’ultimo da un vincolo di affinità in linea collaterale di terzo grado (v. artt. 75, 76 e 78 cod. civ.), era titolare di incarichi di docenza a contratto presso l’Università degli Studi Link Campus University per i corsi di diritto privato negli anni accademici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, di cui l’ultimo terminato il 9 giugno 2014, ma con sessione d’esami del 22 settembre 2014 ancora tenuta dalla medesima (infatti, dalla relazione dell’Università depositata il 25 febbraio 2017 si evince che solo a partire dal mese di gennaio 2015 gli esami, compresi quelli relativi all’anno accademico precedente, sono stati tenuti dai due ricercatori D’[#OMISSIS#] e Confortini; v. anche doc. 28 del fascicolo di primo grado).
Quanto agli incarichi accademici ricoperti dalla prof.ssa Zambrano in seno all’Università appellante, risulta (v. la citata relazione) che la medesima dal 3 settembre 2012 fino all’11 giugno 2014 (data delle sue dimissioni) era componente del Comitato tecnico ordinatore, ossia dell’organo disciplinato dal Titolo III dello Statuto dell’Università degli Studi Link Campus University, al quale, fino alla nomina e alla costituzione degli organi statutari dell’Università, erano attribuiti tutti i poteri di questi ultimi, comprendenti, tra l’altro, «tutte le decisioni e le proposte in ordine all’organizzazione del personale, alla distribuzione delle risorse, all’individuazione dei posti di ruolo da bandire ed a tutti gli atti conseguenti» (v. così, testualmente, la previsione statutaria).
Infine la prof.ssa Zambrano, nell’ambito dell’Università appellante – sebbene in separata struttura (Scuola di Ateneo Post Graduate) –, ha partecipato ai comitati scientifici del Master in logistica portuale e MBA in Diritto e Management dello Sport negli anni accademici 2012/2013 e 2013/2014, tenendo sporadiche lezioni, l’ultima delle quali nel mese di maggio 2014.
Orbene, rileva il Collegio che il T.a.r. correttamente ha ritenuto sussistente l’ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), l. n. 240/2010, dovendosi, sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata della citata disposizione, in applicazione del principio di imparzialità dell’amministrazione sancito dall’art. 97 Cost. e del principio di eguaglianza, ricostruire non in senso meramente formalistico, ma alla luce della ratio ispiratrice della disciplina normativa in esame – tesa ad arginare, per quanto possibile, il biasimevole, ma non infrequente, fenomeno detto del familismo universitario –, la concreta fattispecie dedotta in giudizio.
Orbene, in applicazione di tale criterio ermeneutico, deve escludersi che le dimissioni della ricorrente da componente dell’organo di amministrazione transitorio dell’Università (ossia dal Comitato tecnico ordinatore) in data 11 giugno 2014, pochi giorni prima della pubblicazione del bando avvenuta in data 14 giugno 2014, nonché la scadenza dell’ultimo incarico a contratto in data 9 giugno 2012 (peraltro, con un parziale efficacia ultrattiva fino alla sessione autunnale d’esami), fossero state idonee ad eliminare il motivo di incompatibilità in questione, deponendo la successione cronologica degli eventi, certamente non casuale, piuttosto nel senso della precostituzione di un escamotage per sottrarsi, con argomenti di natura meramente formalistica, all’applicazione della disciplina dell’incompatibilità tra candidati e professori appartenenti alla struttura universitaria che effettui la chiamata.
A tale riguardo, ritiene il Collegio che la sopra evidenziata ratio legis conduca a dover ritenere «appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata» (v. così la dizione letterale della legge), nella quale verrebbe a inserirsi il candidato vincitore, anche un professore che sia titolare di ripetuti incarichi di docenza a contratto (v., in fattispecie analoghe, Cons. Stato, Sez. VI, 12 agosto 2016, n. 3626; id., 4 marzo 2013, n. 1270), specie se, per giunta, investito di un incarico in seno all’organo amministrativo dell’Università.
Deve, pertanto, confermarsi la statuizione di accoglimento del primo motivo del ricorso di primo grado.
10. Privo di pregio è il motivo di appello incidentale proposto dall’originaria ricorrente Donini avverso la statuizione sub 3.(iii), reiettiva del secondo motivo del ricorso di primo grado.
Con tale motivo, l’originaria ricorrente aveva censurato l’ammissione alla procedura del secondo classificato Faella, per il mancato possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 12/E2, essendo lo stesso invece in possesso dell’abilitazione per un altro settore concorsuale ricompreso nel medesimo macrosettore 12/E, segnatamente per il settore concorsuale classificato 12/E3 (Diritto dell’economia e dei mercati finanziari e agroalimentari).
Infatti, deve condividersi il rilievo del T.a.r. – non scalfito in modo decisivo dalle censure d’appello –, per cui l’art. 18, comma 1, lettera b), l. n. 240/2010, come modificato dal d.-l. n. 5/2012, stabilisce, tra l’altro, quale criterio di ammissione dei candidati alle procedure di chiamata «il possesso dell’abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettoree per le funzioni oggetto del procedimento», con ciò ammettendo, in modo chiaro e univoco, la partecipazione alle procedure di chiamata di candidati abilitati nell’ambito del macrosettore, e non al solo specifico settore concorsuale cui si riferisce la cattedra a concorso. La previsione legislativa è stata recepita dall’art. 4, comma 1, lettera a) del regolamento dell’Università degli Studi Link Campus University e dall’art. 2 della lex specialis, dunque aderenti alla disciplina primaria.
11. Merita, invece, accoglimento il motivo d’appello sub 4.c), nonché il collimante appello incidentale proposto dall’originario controinteressato Faella, con il quale l’Università censura la statuizione sub 3.(iv), di accoglimento del terzo motivo di primo grado, di natura assorbente, con cui era stata dedotta l’illegittimità della procedura valutativa per la mancata predeterminazione ponderale dei criteri e parametri di giudizio da parte della commissione.
Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal T.a.r., l’art. 4 del bando richiama il decreto ministeriale 7 giugno 2012, n. 76 [Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222], ai soli fini della valutazione della produzione scientifica, mentre non prevede minimamente la necessità di ponderare i criteri di giudizio.
A ciò si aggiunge che l’art. 3, comma 3, del d.m. n. 76/2012 rimette alla discrezionalità della commissione la ponderazione dei criteri e dei parametri prevedendo che questa «deve essere equilibrata e motivata», ammettendone dunque la derogabilità nel caso concreto e rendendola facoltativa sin anche nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale, a prescindere dal rilievo che le procedure di chiamata sono ispirate alla finalità, del tutto diversa, di individuare i professori da inquadrare presso l’Università, e non a valutarne l’idoneità ai fini abilitativi.
In riforma in parte qua dell’impugnata sentenza, s’impone la reiezione del terzo motivo di primo grado, relativo all’asserita necessità della predeterminazione ponderale dei criteri e dei parametri di giudizio da parte della commissione.
12. In reiezione dei motivi assorbiti di primo grado, espressamente riproposti dall’appellante incidentale Donini, con cui viene dedotta l’irragionevolezza, l’illogicità, la contraddittorietà, il difetto motivazionale, la disparità di trattamento e la manifesta irragionevolezza dei giudizi, individuali e collettivi, espressi sui vari candidati – oltre ad essere superati in relazione alla posizione del candidato Matera, il quale avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura –, impingono sostanzialmente nel merito delle valutazioni tecniche riservate alla commissione e non possono dunque trovare accoglimento.
13. Tenuto conto dell’esito del giudizio e del criterio della causalità, si ritiene equo porre la quota di 2/3 delle spese del doppio grado di giudizio, la quale viene liquidata nell’importo di euro 5.000,00 in favore dell’appellato Faella e in quello di euro 3.000,00 in favore dell’originaria ricorrente Donini, a carico solidale degli appellanti principali (Matera e Università), e di compensare il terzo residuo tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti e tra di loro riuniti (ricorsi n. 10377 del 2015 e n. 359 del 2016), provvede come segue:
– accoglie l’appello principale dell’Università limitatamente alla questione della ponderazione dei criteri, nonché il correlativo, collimante appello incidentale del candidato Faella;
– respinge per il resto l’appello principale dell’Università;
– respinge l’appello principale del candidato Matera;
– respinge l’appello incidentale dell’originaria ricorrente Donini;
– condanna gli appellanti principali, in solido tra di loro, a rifondere alle altre due parti private la quota di due terzi delle spese del doppio grado, liquidata nell’importo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) in favore di Faella [#OMISSIS#] e nell’importo di euro 3.000,00 (tremila/00) in favore di Donini [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], oltre al contributo unificato e agli accessori di legge, dichiarandole compensate tra le parti fino a concorrenza del terzo residuo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017, con l’intervento dei magistrati:
 [#OMISSIS#] de [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
 Pubblicato il 02/11/2017