Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 ottobre 2017, n. 4569

Abilitazione scientifica nazionale-Inammissibilità del ricorso

Data Documento: 2017-10-02
Area: Giurisprudenza
Massima

Inammissibilità del ricorso per cessata materia del contendere.

Contenuto sentenza

N. 04569/2017REG.PROV.COLL.
N. 05961/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 5961 del 2017, proposto dal: 
Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
contro
il signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Harari, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Pietrosanti, [#OMISSIS#] Paparo, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Pietrosanti in Roma, via di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] 23; 
per la riforma ovvero l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, sezione III, 22 maggio 2017 n.6094, resa fra le parti, con la quale è stato accolto il ricorso n°1880/2017 R.G., proposto:
per l’ annullamento, meglio detto la declaratoria di illegittimità, del silenzio serbato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – MIUR sull’istanza 6 febbraio 2017, protocollo 8 febbraio 2017 n.1973, presentata da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Harari per ottenere l’integrazione della propria domanda n.10411/2016 – di conferimento della abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari di prima fascia nel settore concorsuale 06/D1 (Malattie dell’apparato cardiovascolare e dell’apparato respiratorio);- con la pubblicazione caricata nel sito http:// abilitazione.miur.it il giorno 1 dicembre 2016 alle ore 16.35;
 Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Harari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Basilica e l’avvocato Paparo;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
 Rilevato che:
– il ricorrente appellato ha a suo tempo presentato domanda al MIUR per partecipare alla procedura di conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari di prima fascia nel settore concorsuale 06/D1 (Malattie dell’apparato cardiovascolare e dell’apparato respiratorio) indetta con d.d. 29 luglio 2016 n.1532;
– il giorno 1 dicembre 2016, alle ore 16.48, ha presentato così come richiesto dal bando la propria domanda caricandola sull’apposito sito internet, con allegate 16 pubblicazioni;
– il successivo 1 febbraio 2017, consultando on line l’elenco dei titoli e delle pubblicazioni di tutti i candidati alla procedura, il ricorrente appellato ha peraltro constatato che il sistema aveva effettivamente caricato solo quindici pubblicazioni, omettendo l’ultima inviata;
– con istanza 6 febbraio 2016, ha pertanto invitato l’amministrazione a tener conto anche di quest’ultima pubblicazione, e non ricevendo risposta ha proposto ricorso contro il silenzio;
– con la sentenza meglio indicata in epigrafe (v. copia della stessa per i fatti sopra riportati, non controversi in causa come fatti storici), il TAR ha accolto il ricorso, ed ha condannato l’amministrazione ad adottare un provvedimento espresso sull’istanza in questione;
– contro tale sentenza ha proposto impugnazione il MIUR, con appello contenente un unico motivo, secondo logica di violazione dell’art. 21 noviesdella l. 7 agosto 1990 n.241, nel senso che, ad avviso dell’amministrazione, l’istanza del ricorrente sarebbe stata volta ad ottenere l’esercizio di un potere di autotutela, e quindi nessun obbligo di provvedere su di essa sarebbe ravvisabile; ha comunque sostenuto che il mancato inserimento dipenderebbe da un errore del candidato;
– si è costituito il ricorrente appellato, con memoria 10 agosto 2017, nella quale dà atto di aver ritirato la domanda in questione (doc. 1 ricorrente appellato, atto di ritiro), e chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile per cessata materia del contendere, evidenziando che il la circostanza non sarebbe stata ignota neanche all’amministrazione, come dallo stesso atto di appello (p. 11 dal settimo rigo di esso);
– alla camera di consiglio di oggi, la difesa erariale ha preso atto di tale ritiro, e confermato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;
– si deve pertanto decidere così come in dispositivo, essendovi giusto motivo per compensare le spese dell’intero giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello così come in epigrafe proposto (ricorso n.5961/2017), in riforma della sentenza impugnata, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado.
Spese dell’intero giudizio compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Barra [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore 
Pubblicato il 02/10/2017