Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 aprile 2020, n. 2076

Ricerca Scientifica-ANVUR-Elezione Presidente-Maggioranze

Data Documento: 2020-04-21
Area: Giurisprudenza
Massima

Nonostante l’udienza di definizione del merito del primo grado sia prossima (segue di soli otto giorni il deposito del presente appello), per effetto delle pronunce cautelari sinora adottate si determina un’evidente carenza di governance dell’ANVUR, incompatibile con i principi costituzionali di buona amministrazione e relativa continuità, tenuto conto oltretutto che l’eventuale accoglimento nel merito del ricorso, con annullamento degli atti impugnati, condurrebbe unicamente alla rinnovazione del relativo procedimento elettorale, ma non certo al diretto insediamento ex se di altro candidato alla carica per cui è causa.

Contenuto sentenza

N. 02076/2020 REG.PROV.CAU.
N. 03126/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 3126 del 2020, proposto da 
[#OMISSIS#] Felice [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, piazza San [#OMISSIS#], n. 101; 
contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] Toscano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Ministero dell’Istruzione, Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Universita’ degli Studi Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per la riforma
dell’ ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 03901/2020, che ha confermato il decreto presidenziale dello stesso TAR 26 marzo 2020, n. 2187, di accoglimento dell’istanza cautelare nel ricorso avente ad oggetto l’impugnativa “del decreto del Presidente pro tempore dell’Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca – ANVUR n. 24 del 20.12.2019 riguardante “Elezione del Presidente dell’ANVUR” e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso e, segnatamente, se e per quanto occorrer possa, del parere del MIUR (Capo dell’Ufficio Legislativo) dell’11.12.2019, e con riserva di motivi aggiunti”.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’istanza proposta dalla Avvocatura dello Stato, contenuta nella memoria depositata in data 20 aprile 2020, per conto del Ministero e dell’ANVUR, con cui si conclude chiedendo, in accoglimento dell’appello proposto dal prof. [#OMISSIS#], di annullare la ordinanza collegiale del Tar Lazio sopra riportata, anche con provvedimento monocratico;
Considerato che – prescindendo in tale sede da ogni ulteriore valutazione delle censure di [#OMISSIS#] e di merito esposte dall’appello e dalla memoria delle parti pubbliche nei confronti della ordinanza del primo giudice, che tra l’altro ha rinviato alla camera di consiglio del 22 aprile 2020, preannunciando di confidare di definire la controversia con decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cpa – risulta che, nelle more, in relazione al presente giudizio, il Presidente della Sezione già ha provveduto con decreto 2049/2020 (r.g.3126/2020), datato 17 aprile 2020 e pubblicato in data 20 aprile 2020, con il quale, motivando con la esigenza di evitare sia pur minime soluzioni di continuità nella importante governance dell’ANVUR, ha accolto la misura cautelare monocratica chiesta dalla parte appellante, sospeso l’efficacia della ordinanza del Tar per il Lazio sezione terza n. 03901/2020, e rinviato per il prosieguo alla camera di consiglio del 14 maggio 2020;
Considerato e ritenuto inoltre che in ogni caso la domanda di misura cautelare monocratica pare per lo più riservata alle parti che abbiano provveduto a proporre impugnazione, come si desume dal combinato disposto degli articoli 56 e 62 (che fanno riferimento al “ricorrente”, alla “domanda cautelare” e all’ “appello cautelare”), mentre, per l’interprete, l’art. 98 cpa, per la sospensione di esecutività della sentenza impugnata o appellata, fa riferimento più genericamente alla “istanza di parte” e l’art. 111 cpa alla “istanza previamente notificata alle altre parti”; 
infatti, come la domanda cautelare è incidentale (non solo e non tanto perché può incidere sulla domanda principale ma soprattutto nel senso che “vi casca dentro”) e interinale della domanda principale (ricorso originario, appello avverso ordinanza o sentenza), così la istanza di misura cautelare monocratica è interinale, anticipatoria e provvisoria rispetto alla domanda cautelare, normalmente di competenza del giudice collegiale all’esito della camera di consiglio, e pertanto la misura monocratica non può che essere chiesta nell’ambito della stessa domanda (o appello) cautelare (con la stessa o con distinto ricorso notificato alle controparti ex art. 56 cpa) e non anche con memoria semplicemente depositata dalle altre parti costituite, diverse dalla parte ricorrente o appellante;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la istanza di misura cautelare monocratica come proposta in memoria dalle pubbliche amministrazioni istanti.
Rinvia per il prosieguo alla stessa camera di consiglio del 14 maggio 2020, come indicata nel decreto n.2049/2020 del Presidente della Sezione sopra menzionato.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 21 aprile 2020.
Il Presidente
[#OMISSIS#] De Felice
Pubblicato il 21/04/2020

IL SEGRETARIO