Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 maggio 2019, n. 3343

Procedura concorsuale per copertura posto Ricercatore-Procedimento

Data Documento: 2019-05-23
Area: Giurisprudenza
Massima

Il ricorso ex art. 112, comma 5 c.p.a. non è suscettibile di essere convertito in un’azione di accertamento della legittimità o liceità della futura azione amministrativa, né un ‘azione che dissimuli un’impugnazione del contenuto della pronuncia, la quale, essendo passata in giudicato, non può più venire riformata né integrata dal giudice dell’ottemperanza ove la pretesa avanzata sia direttamente ricavabile dal tenore testuale della sentenza da eseguire (cfr., Cons. St., Sez. VI, 19 ottobre 2018 n. 5978).

Contenuto sentenza

N. 03343/2019REG.PROV.COLL.
N. 00250/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 250 del 2019, proposto da
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Lungotevere [#OMISSIS#] n.3;
per l’ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. VI n. 05917/2018, resa tra le parti, concernente RICORSO PER OTTEMPERANZA EX ART. 112 C. 5 C.P.A.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 11 aprile 2019 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] dell’Avvocatura Generale dello Stato e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
1. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi Bari hanno congiuntamente chiesto chiarimenti sulle modalità d’esecuzione della sentenza Cons. Stato, sez. VI, n.5917/2018 d’ottemperanza della sentenza passata in giudicato Cons. Stato, sez. VI, n. 2963/2017.
2. Con le sentenze in oggetto è stato riconosciuto il diritto, ex art. 1, comma 9, 230/2005, del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ad essere rivalutato ora per allora ai fini della chiamata diretta di studiosi italiani impiegati all’[#OMISSIS#], all’esito dell’avvenuto annullamento degli atti da questi impugnati che denegavano l’equipollenza della qualifica da questi rivestita all’[#OMISSIS#] a quella di professore ordinario in Italia.
3. Alla [#OMISSIS#] di consiglio dell’11 aprile 2019 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
4. Il presupposto di fatto da cui muove il ricorso per chiarimenti ex art. 112 e ss. c.p.a. è che il MIUR e l’Ateneo di Bari avrebbero già dato esecuzione alla sentenza n. 2963/2017 ancor prima della proposizione del giudizio di ottemperanza, da cui l’assoluta incertezza del dictum giudiziale, adottato in asserita violazione delle attribuzioni riservare alle amministrazioni ricorrenti.
5. Il ricorso è inammissibile.
5.1 La sentenza Cons. Stato, sez. VI, 19 giugno 2017, n. 2963 ha annullato gli atti impugnati e, per l’effetto conformativo, imposto alle Amministrazioni ricorrenti di rivalutare ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 9 ratione temporis applicabile della 1. n. 230/2005, ora per allora, l’inquadramento professionale del Prof. [#OMISSIS#] alla luce di tre elementi concorrenti: la rilevanza dei contributi apportati, la qualificazione dell’istituzione universitaria, la posizione rivestita dall’interessato, al fine di scongiurare che una simmetrica ed acritica assimilazione della qualifica conseguita negli Stati Uniti di Associate Professor, a quella di professore associato in Italia, potesse “comprimere surrettiziamente le posizioni accademiche e con essi i livelli scientifici svilendone le peculiarità”.
5.2 Il MIUR e l’Università di Bari, nonostante la diffida del ricorrente ad adempiere, non hanno dato seguito all’esecuzione della sentenza.
Da cui il successivo ricorso per ottemperanza proposto dal prof. [#OMISSIS#], nel cui giudizio, conclusosi con la sentenza Cons. Stato, sez. VI, n.5917/2018, le amministrazioni, benché ritualmente evocate in giudizio, si sono limitate a costituirsi solo formalmente, senza svolgere alcuna attività defensionale.
5.3 Con la sentenza d’ottemperanza si è ribadito il dovere delle amministrazioni di eseguire il giudicato e, per l’effetto, d’inquadrare ora per allora il ricorrente quale professore di prima fascia con ricostruzione della carriera [#OMISSIS#] effetti giuridici ed economici con decorso 31.12.2077 al 1°agosto 2017.
Lo jussum d’ottemperanza è espressione, ex art. 114 , comma 4 lett. a) c.p.a., della valutazione di merito della pretesa sostanziale dedotta nel giudizio d’ottemperanza rimasta insoddisfatta, resosi necessario per supplire all’inadempimento delle amministrazioni resistenti.
5.4 Sicché, in presenza del disposto giudiziale univoco, con il ricorso per chiarimenti qui all’esame non possono essere introdotte ragioni di doglianza volte a modificare le statuizioni rese.
Il ricorso ex art. 112, comma 5 c.p.a. non è suscettibile di essere convertito in un’azione di accertamento della legittimità o liceità della [#OMISSIS#] azione amministrativa, né un ‘azione che dissimuli un’impugnazione del contenuto della pronuncia, la quale, essendo passata in giudicato, non può più venire riformata né integrata dal [#OMISSIS#] dell’ottemperanza ove la pretesa avanzata sia direttamente ricavabile dal tenore testuale della sentenza da eseguire (cfr., Cons. St., Sez. VI, 19 ottobre 2018 n. 5978).
6. Conclusivamente il ricorso per chiarimenti all’esame va respinto perché inammissibile.
7. Le spese di lite della presente fase di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Università degli Studi Bari, in solido ed in parti uguali, al pagamento delle spese della fase di giudizio in favore del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] che si liquidano in complessivi 2000,00 (duemila) euro oltre diritti ed accessori di legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 11 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
 Pubblicato il 23/05/2019