Dopo la riforma introdotta dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, le Università non possono essere qualificate come organi dello Stato, dovendo essere inquadrate nella categoria degli enti pubblici autonomi, con la conseguenza che non opera il patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato, disciplinato dagli artt. da 1 a 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, bensì, in virtù dell’art. 56 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, non abrogato dalla legge n. 168 del 1989, il patrocinio facoltativo o autorizzato regolato dagli artt. 43 del R.D. n. 1611 del 1933 (come modificato dall’art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103) e 45 del medesimo R.D., con i limitati effetti previsti per tale forma di rappresentanza, ovvero: esclusione della necessità del mandato e facoltà, salvo i casi di conflitto, di non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato con apposita e motivata delibera; inapplicabilità delle disposizioni sul foro erariale e sulla domiciliazione presso l’Avvocatura ai fini della notificazione di atti e provvedimenti giudiziali (Cons. Stato, Sez. VI, 9 dicembre 2010, n. 8632; Id., 21 settembre 2005, n. 4909; Cass. Civ., SS.UU., 10 maggio 2006, n. 10700; Id., Sez. Lav., 29 luglio 2008, n. 20582).
Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 maggio 2019, n. 3381
Studenti universitari-Accesso all'università-Diploma di massofisioterapista-Qualificazione Università-Notifica
N. 03380/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03528/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3528 del 2018, proposto da
Università Politecnica delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in Roma, via di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], n. 11;
contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale pec come da registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 00791/2017, resa tra le parti, concernente l’idoneità del titolo di massofisioterapista per l’accesso diretto al terzo anno del corso di laurea in Fisioterapia.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 [#OMISSIS#] 2019 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in dichiarata delega [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato all’Università Politecnica delle Marche presso gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, il sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato davanti al T.A.R. Marche l’atto con cui il suddetto ateneo non ha riconosciuto l’idoneità del titolo di massofisioterapista per l’accesso diretto al terzo anno del corso di laurea in Fisioterapia.
L’adito Tribunale con sentenza 19 ottobre 2017, n. 791 ha accolto il gravame.
Avverso la decisione ha proposto appello l’Università Politecnica delle Marche.
Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il sig. [#OMISSIS#].
Con successive memorie le parti hanno meglio illustrato le rispettive tesi difensive.
Alla pubblica udienza del 9 [#OMISSIS#] 2019 la causa è passata in decisione.
In via pregiudiziale va esaminata l’eccezione con cui il sig. [#OMISSIS#] deduce che l’appello sarebbe tardivo in quanto la notifica della sentenza si sarebbe perfezionata per l’Università in data 22 ottobre 2017 (rectius 24 ottobre 2017), mentre il ricorso in appello sarebbe stato notificato solo nell’aprile 2018 e quindi oltre i prescritti termini.
L’eccezione è fondata.
Come emerge dagli atti di causa, l’impugnata sentenza è stata notificata all’Università, che risulta costituita in primo grado tramite l’Avvocatura dello Stato, presso gli uffici di Ancona della medesima Avvocatura.
Essendosi la notifica perfezionata per l’ateneo in data 24 ottobre 2017, l’appello avrebbe dovuto essere notificato entro il successivo 23 dicembre.
Poiché il detto [#OMISSIS#] non è stato rispettato il gravame deve considerarsi tardivo.
Obietta l’appellante che la costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato per conto dell’Università sarebbe da considerare [#OMISSIS#] in quanto quest’[#OMISSIS#] non avrebbe mai rilasciato alla detta Avvocatura la necessaria procura alle liti.
Da qui la conseguenza che la notificazione della sentenza eseguita negli uffici dell’Avvocatura, non sarebbe stata idonea a far decorrere il [#OMISSIS#] breve d’impugnazione, posto che tale effetto sarebbe potuto discendere solo dalla notifica presso la sede legale dell’ateneo.
L’obiezione non coglie nel segno.
Ed invero, anche quando si costituisce in giudizio per amministrazioni diverse dallo Stato, nell’ambio del c.d. patrocinio facoltativo o autorizzato, l’Avvocatura dello Stato non necessità di apposito mandato (Cons. Stato, Sez. VI, 8/4/2015, n. 1778; Cass Civ., Sez. III, 5/10/2018, n. 24545; 2018, n. 2825; Sez. I, 13/5/2016, n. 9880).
Pertanto, risultando l’Università Politecnica delle Marche ritualmente costituita nel giudizio di primo grado per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, correttamente la sentenza le è stata notificata presso la sede del suo patrono, ovvero presso gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona.
Da qui la conseguenza che dal giorno in cui la detta notificazione si è perfezionata è iniziato a decorrere il [#OMISSIS#] breve per impugnare, [#OMISSIS#] specie, come più sopra rilevato, abbondantemente superato.
L’appello va, quindi, dichiarato irricevibile.
Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Sussistono eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 9 [#OMISSIS#] 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 23/05/2019