Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2018, n. 547

Procedura concorsuale posto ricercatore-Chiamata-Errore di fatto revocatorio

Data Documento: 2018-01-26
Area: Giurisprudenza
Massima

L’ errore di fatto revocatorio si estrinseca in un abbaglio dei sensi, per effetto del quale si determina un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l’una emergente dalla sentenza e l’altra risultante dagli atti e documenti di causa; specificandosi ulteriormente che lo stesso può essere apprezzato solo quando risulti da atti o documenti ritualmente acquisiti agli atti del giudizio, con esclusione, quindi, delle produzioni inammissibili, come avviene nel caso in cui l’errore di percezione concerna atti o documenti non prodotti ovvero quando esso venga dimostrato mediante deposito di un documento prodotto per la prima volta in sede di revocazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 novembre 2010, n. 8061; Id., Sez. IV, 13 ottobre 2010, n. 7487).

Contenuto sentenza

N. 00547/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03223/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3223 del 2016, proposto da: 
Rosa [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Jambrenghi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#] Picardi, n. 4/B; 
contro
[#OMISSIS#] Centineo, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Pellegrino, [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, via Salaria, n. 259; 
nei confronti di
Politecnico di Bari, non costituito in giudizio; 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 
per la revocazione
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE VI, n. 01282/2016, resa tra le parti e concernente procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario;
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Centineo e del M.i.u.r.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2017, il Cons. [#OMISSIS#] Mele e uditi, per le parti, gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Jambrenghi, [#OMISSIS#] Pellegrino, [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Pia Camassa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n. 1286/2016 dell’1-4-2016 la Sezione accoglieva l’appello proposto dall’architetto [#OMISSIS#] Centineo, inteso ad ottenere la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari (Sezione I) n. 2068/2012, che aveva respinto il ricorso dal medesimo proposto avverso i seguenti atti:
– il decreto rettorale n. 250 del 13.07.2011 di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, in regime di cofinanziamento, presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari, per il settore scientifico disciplinare ICAR/16 “Architettura degli interni e allestimento”, con il quale è stata dichiarata vincitrice della procedura la dott.ssa [#OMISSIS#] Rosa (avviso della pubblicazione all’albo del politecnico, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV serie speciale concorsi ed esami n. 62 del 05.08.2011);
– il verbale in data 16/06/2011 della commissione giudicatrice della valutazione comparativa in oggetto, recante “adempimenti richiesti dalla rettorale del 26/05/2011”, con il quale la commissione ha modificato il giudizio collegiale nei confronti del candidato [#OMISSIS#] Centineo, che dalla stessa commissione era stato dichiarato vincitore della procedura come da precedente verbale n. 5 del 06.04.2011 ed allegati, e ha dichiarato all’unanimità vincitrice la dott.ssa Rosa [#OMISSIS#];
– per quanto occorrer possa, il D.R. del 23/05/2011, menzionato nel sopra citato verbale del 16/06/2011 e non conosciuto, nonché dei parimenti menzionati e non conosciuti atti della commissione consultiva per la verifica degli atti, citati nel predetto verbale;
– ogni atto conseguente e connesso, ivi compreso il provvedimento di nomina in ruolo della dott.ssa [#OMISSIS#], ove intervenuto;
– il decreto rettorale n. 279 del 30 giugno 2010, con cui è stata nominata una commissione consultiva del Rettore per la verifica di regolarità degli atti delle procedure comparative bandite dal Politecnico di Bari, di cui sono noti i soli estremi, e dei pareri dalla stessa adottati con note in data 13 maggio 2011 e 6 luglio 2011, conosciuti a seguito di deposito in giudizio dal Politecnico di Bari e impugnato nel giudizio di primo grado con motivi aggiunti;
– il decreto rettorale n. 283 del 2 settembre 2011, di nomina in ruolo della dott.sa [#OMISSIS#] e presa in servizio, conosciuto a seguito di deposito in giudizio dal Politecnico di Bari e impugnato nel giudizio di primo grado con motivi aggiunti.
La Sezione, pertanto, disponeva l’annullamento degli atti impugnati.
Avverso la citata sentenza di appello la dott. Rosa [#OMISSIS#] ha proposto ricorso per revocazione, chiedendone l’annullamento ex artt. 106 c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c.
Si è costituito in giudizio il dott. [#OMISSIS#] Centineo, il quale ha dedotto l’inammissibilità del ricorso per revocazione.
In corso di giudizio le parti hanno depositato memorie illustrative e documenti.
La causa è stata decisa e trattenuta per la decisione all’udienza del 12-12-2017.
DIRITTO
Ritiene preliminarmente il Collegio di chiarire i contenuti e la portata della sentenza della Sezione n. 1282 dell’1-4-2016.
Essa dispone l’accoglimento dell’appello ed, in riforma della sentenza di primo grado, l’annullamento degli atti impugnati.
Tale pronuncia risulta fondata sull’accoglimento sia del secondo che del primo motivo di appello proposto dall’arch. Centineo.
Non può, infatti, ritenersi che la suddetta sentenza si fondi unicamente sull’accoglimento del secondo motivo di appello.
In tal senso non depone assolutamente l’affermazione contenuta al punto 11 della stessa, laddove si afferma che “Già questi rilievi, chiaro sintomo di sviamento di potere e di travalicamento delle competenze da parte del Rettore e della commissione consultiva dallo stesso nominata, sono sufficienti ad accogliere l’appello, evidenziando la fondatezza dei motivi formulati nel secondo motivo di ricorso e dettagliati in sede di memoria difensiva presentata all’esito dell’adempimento dell’incombente istruttorio”.
Invero, tale inciso vale semplicemente a ritenere la sufficienza dell’accoglimento del secondo motivo a giustificare l’esito favorevole dell’appello, ma non significa affatto, ove altri motivi risultino scrutinati ed accolti, che il decisum di accoglimento non trovi fondamento anche su questi ultimi.
Ed, invero, la sentenza ha esaminato e ritenuto meritevole di favorevole considerazione anche il primo motivo di appello, statuendo, al punto 12, che “In ogni caso, giova evidenziare che anche il primo motivo di appello risulta fondato, atteso che il curriculum dell’arch. Centineo, sottoscritto ed accompagnato da una fotocopia del documento di identità, poteva comunque considerarsi forma equipollente di autocertificazione …”.
Non può, invero, sostenersi, in relazione alle espressioni utilizzate, che tale parte della sentenza rechi una mera conferma di un accoglimento fondato esclusivamente sul positivo scrutinio del secondo motivo di gravame, evidenziandosi che la trattazione e l’accoglimento anche del primo motivo costituisce parte integrante della decisione e, dunque, vale a costituire motivazione e ragione della pronuncia di accoglimento dell’appello contenuta in dispositivo.
L’articolazione della motivazione, così come espressa nei citati punti 11 e 12, vuole semplicemente rilevare che la fondatezza del primo motivo è di per sé sufficiente all’accoglimento dell’appello, ma che nondimeno risulta fondato anche il primo motivo, con la conseguenza che la statuizione di accoglimento si basa sulla ritenuta fondatezza di entrambi.
Il positivo scrutinio del primo motivo di appello non è, pertanto, irrilevante ai fini della pronuncia di accoglimento dell’appello, ma ne costituisce fondamento al pari della favorevole statuizione sul secondo motivo.
Tanto trova conferma nel punto 13 della sentenza, laddove si afferma che “Le considerazioni che precedono conducono all’accoglimento dell’appello…”, onde deve ritenersi, senza possibilità di equivoci, che la sentenza n.1282/2016 trova fondamento sia nel favorevole scrutinio del secondo che del primo motivo dell’appello e che gli stessi siano, singolarmente considerati, idonei a reggere la statuizione di accoglimento.
Ciò posto, ritiene il Collegio di dover esaminare previamente le censure revocatorie attinenti le ragioni di accoglimento del primo motivo di appello.
Parte ricorrente, in particolare, deduce che la sentenza revocanda avrebbe utilizzato una motivazione intesa a contraddire una contraria tesi del Tribunale Amministrativo in realtà non presente nella sentenza di primo grado.
Invero, la Sezione avrebbe motivato affermando che “La circostanza che la fotocopia del documento di identità fosse allegata non specificamente al curriculum, ma alla domanda di partecipazione al concorso (di cui comunque il curriculum rappresentava un allegato) non appare decisiva in senso contrario. Semmai, infatti, tale circostanza può incidere sulla regolarità, più che sull’esistenza, della dichiarazione autocertificante ed avrebbe, pertanto, reso doveroso il ricorso, da parte dell’Amministrazione, al soccorso istruttorio”.
Evidenzia, peraltro, che il primo giudice non aveva affatto fondato il proprio convincimento negativo in ordine alla documentazione di Centineo nel concorso sulla presenza del documento di identità del ricorrente in allegato alla domanda di partecipazione piuttosto che al curriculum.
Al contrario, il Tribunale Amministrativo aveva argomentato la propria decisione sulla violazione del bando ed, in particolare, dell’articolo 3, mai citato nella sentenza revocanda e sulla impossibilità, riveniente proprio dalla citata norma, di far luogo ad una acquisizione di ufficio della documentazione ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 241/1990.
Parte ricorrente afferma, pertanto, che “Erra, dunque, la Sezione VI nel contraddire una tesi mai proposta dal TAR ed erra comunque nell’accogliere il primo motivo di ricorso censurando la sentenza del TAR senza affrontare, neanche in modo parziale o persino implicito, la questione della validità dell’art.3 del bando, del suo rispetto da parte del ricorrente e delle conseguenze della sua mancata osservanza” e conclude nel senso che “Anche in questo capo aggiuntivo della sentenza revocanda s’annida, dunque, l’errore di fatto, perché in realtà è stata del tutto ignorata la motivazione della prima sentenza, sentenza che risulta contraddetta e riformata in ossequio ad una tesi diversa, tesi per nulla sostenuta dal TAR e cionondimeno ritenuta, viceversa, presente nella prima decisione e censurata e riformata per mero, quanto evidente, errore di fatto”.
Prima di procedere all’esame delle censure, ritiene il Collegio di dover preliminarmente richiamare le regole ed i principi disciplinanti l’istituto della revocazione.
L’articolo 106 Cpa dispone che “salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile”.
Di poi, l’articolo 395 c.p.c. prevede, tra i casi di revocazione, l’ipotesi in cui (n. 4) “ la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
In materia, questo Consiglio di Stato (Sez.IV, 24 gennaio 2011, n. 503) ha avuto modo di affermare, con considerazioni che si intendono ribadite nella presente sede, che l’istituto della revocazione è rimedio eccezionale, che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio.
Sicché la “svista” che consente la proposizione del ricorso per revocazione, tendenzialmente eccezionale anche in caso di cd. revocazione ordinaria ( cfr. Cass. n. 1957/83), è rappresentata o dalla mancata esatta percezione di atti di causa, ovvero dalla omessa statuizione su una censura o su una eccezione ritualmente introdotta nel dibattito processuale.
L’errore di fatto revocatorio deve, infatti, cadere su atti o documenti processuali (Consiglio di Stato, A.P., 22 gennaio 1997, n. 3; Sez. IV, 8 giugno 2009, n. 3499; Sez. IV, 23 settembre 2008, n. 4607; Sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 1145).
Di conseguenza, non sussiste vizio revocatorio se la lamentata erronea percezione degli atti di causa ha costituito un punto controverso e, comunque, ha formato oggetto di decisione nella sentenza revocanda, ossia è il frutto dell’apprezzamento, della valutazione e dell’interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice (Cons. Stato, Sez. VI, 5 giugno 2006, n. 3343).
Dunque, l’errore di fatto revocatorio si estrinseca in un abbaglio dei sensi, per effetto del quale si determina un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l’una emergente dalla sentenza e l’altra risultante dagli atti e documenti di causa; specificandosi ulteriormente che lo stesso può essere apprezzato solo quando risulti da atti o documenti ritualmente acquisiti agli atti del giudizio, con esclusione, quindi, delle produzioni inammissibili, come avviene nel caso in cui l’errore di percezione concerna atti o documenti non prodotti ovvero quando esso venga dimostrato mediante deposito di un documento prodotto per la prima volta in sede di revocazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 novembre 2010, n. 8061; Sez. IV, 13 ottobre 2010, n. 7487).
Di contro, costituiscono vizi logici e, dunque, errori di diritto quelli consistenti nella erronea interpretazione e valutazione dei fatti o nel mancato approfondimento di una circostanza risolutiva ai fini della decisione (Cons. Stato, Sez. IV, 11 settembre 2012, n. 4811; Sez. V, 21 ottobre 2010, n. 7599).
E’ stato, poi, affermato che l’errore di fatto deve essere elemento determinante della decisione, la quale viene a costituire “effetto” di esso. L’errore di fatto, dunque, può ammissibilmente essere invocato solo ove sussista un rapporto di causalità necessaria fra l’erronea omessa percezione fattuale e documentale e la pronuncia in concreto adottata dal giudice.
L’errore, dunque, non è rilevante quando la sentenza si fondi su fatti, seppur erronei, che non sono decisivi in se stessi ai fini del decidere, ma debbano essere valutati in un più ampio quadro probatorio (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 20 luglio 2011, n. 15882).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il lamentato errore di fatto revocatorio non sussista.
La sentenza della Sezione n. 1282/2016 così motiva l’accoglimento del primo motivo di appello:
12. In ogni caso, giova comunque evidenziare che anche il primo motivo di appello risulta fondato, atteso che il curriculum dell’arch. Centineo, sottoscritto e accompagnato da una fotocopia del documento di identità, poteva comunque considerarsi forma equipollente di autocertificazione. La circostanza che la fotocopia del documento di identità fosse allegata non specificamente al curriculum, ma alla domanda di partecipazione al concorso (di cui comunque il curriculum rappresentava un allegato) non appare decisiva in senso contrario. Semmai, infatti, tale circostanza può incidere sulla regolarità, più che sull’esistenza, della dichiarazione autocertificante ed avrebbe, pertanto, reso doveroso il ricorso, da parte dell’Amministrazione, al cd. soccorso istruttorio”.
Va in primo luogo osservato che tale motivazione non rivela assolutamente una errata percezione della sentenza del Tribunale Amministrativo ed, in particolare, della circostanza che la stessa fosse fondata sulla mancata osservanza dell’articolo 3 del bando.
La sentenza di primo grado fonda la reiezione del motivo di ricorso avanzato dal Centineo sulle seguenti considerazioni: “Secondo il decreto n. 388/2009 (articolo 3, pagina 10), i candidati devono allegare alla domanda di partecipazione (oltre al curriculum-lettera a – e alle pubblicazioni-lettera c) i documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa (lettera b); a sua volta l’articolo 3 precisa che “I documenti e i certificati debbono essere prodotti in carta semplice …I candidati possono dimostrare il possesso dei documenti e titoli sopra indicati mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal d.p.r. n. 445/2000 compilando il modello allegato B”. Quindi, è incontrovertibile come la lex specialis della selezione in esame non si limiti a menzionare il solo curriculum e a disciplinare le pubblicazioni…ma detti una specifica disciplina in merito alla documentazione richiesta atta a comprovare il possesso dei titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa…Ciò premesso, il curriculum sottoscritto ed accompagnato dal documento di identità è del tutto privo dei requisiti formali e sostanziali di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del suesposto d.p.r. 445/2000…In questo modo non viene svuotato il ruolo del curriculum, ma soltanto data applicazione alla disciplina specifica del concorso pubblico che, come visto, richiede da subito ai concorrenti, per ovvie esigenze di celerità della selezione, l’onere di comprovare, nelle forme di legge, il possesso dei titoli didattici e professionali valutabili, pena la non valutazione dei medesimi. A fronte di tale carenza, non è conseguentemente invocabile il soccorso istruttorio pur previsto generalmente dall’art. 6 l. n. 241/1990, dal momento che nelle procedure di tipo concorsuale…la regolarizzazione documentale può essere consentita quando i vizi siano puramente formali o chiaramente imputabili a errore solo materiale….Il potere di regolarizzazione documentale invocato dal ricorrente (ex art. 6 l. n. 241/1990) consiste, in realtà, nella pretesa ad una integrazione di documenti espressamente richiesti a pena di mancata valutazione, come tale del tutto infondata, per giurisprudenza consolidata, nella globalità dei procedimenti di natura concorsuale…..”.
Orbene, osserva il Collegio che dalla lettura combinata della motivazione della sentenza di cui è richiesta la revocazione e quella del giudice di primo grado non emerge la sussistenza dell’invocato errore di fatto.
Va, invero, considerato che l’affermazione, secondo cui il curriculum dell’arch. Centineo, sottoscritto e accompagnato da una fotocopia del documento di identità, poteva comunque considerarsi forma equipollente di autocertificazione, considera, sia pure in base ad una lettura non formalistica e letterale della sentenza, l’argomentazione del Tribunale in ordine alla operatività dell’articolo 3 del bando, assumendo sostanzialmente che esso ha il valore dell’autodichiarazione consentita dalla richiamata norma concorsuale.
L’affermazione di equipollenza supera, poi, l’argomentazione del giudice di primo grado secondo cui “il curriculum sottoscritto ed accompagnato dal documento di identità è del tutto privo dei requisiti formali e sostanziali di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del suesposto d.p.r. 445/2000”.
Deve, inoltre, essere osservato come l’inciso della sentenza oggetto di ricorso per revocazione – in base al quale “La circostanza che la fotocopia del documento di identità fosse allegata non specificamente al curriculum, ma alla domanda di partecipazione al concorso (di cui comunque il curriculum rappresentava un allegato) non appare decisiva in senso contrario. Semmai, infatti, tale circostanza può incidere sulla regolarità, più che sull’esistenza, della dichiarazione autocertificante ed avrebbe, pertanto reso doveroso il ricorso…al cd. soccorso istruttorio” – non depone affatto per l’esistenza di un errore revocatorio in termini di “abbaglio dei sensi”.
Esso, infatti, va letto non come confutazione di una argomentazione di segno contrario non espressa dal Tribunale, quanto piuttosto come argomentazione ulteriore volta a suffragare la operatività nel caso di specie della ritenuta equipollenza tra il curriculum sottoscritto ed accompagnato da documento di identità e la dichiarazione sostitutiva richiesta dal bando.
Tanto anche in relazione alle deduzioni che le parti avevano prodotto sul punto.
Va, invero, rilevato che nella memoria depositata il 2-4-2015 la difesa della dott.ssa [#OMISSIS#] (v. pag.3) afferma che “il Centineo allega – alla domanda di partecipazione e non al curriculum – ritenendone la rilevanza, come sembra sostenere nell’odierno appello, la fotocopia del suo documento di identità….”, mentre, nella memoria di replica depositata il 14-4-2015, la difesa dell’appellante precisa “E anche qui va smentito quanto affermato da controparte, che sostiene che il documento di identità non era allegato alla domanda di partecipazione. Il documento di identità del Centineo era allegato all’intero plico unico della documentazione presentata al concorso, e non alla sola domanda”.
Orbene, in presenza di una affermazione di equipollenza tra curriculum e dichiarazione sostitutiva, cadevano conseguenzialmente le ulteriori argomentazioni del Tribunale relative alla inoperatività del soccorso istruttorio ed alla impossibilità di ricorrere alla acquisizione di ufficio della documentazione ex articolo 18 della legge n. 241/1990; con l’ulteriore corollario che sul punto non occorreva spendere motivazione alcuna.
In tale contesto, dunque, non risulta ravvisabile l’errore di fatto denunciato dalla ricorrente, presupponendo il dictum giurisdizionale la conoscenza dei contenuti della sentenza di cui si chiede la revocazione e non risultando una falsa percezione della realtà, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia condotto il giudice, per effetto di una sorta di abbaglio, ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo invece incontestabilmente escluso dagli atti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli stessi atti risulti al contrario positivamente accertato.
Al limite, l’invocata divergenza tra le affermazioni della sentenza e le ragioni di accoglimento del motivo di appello può costituire, in tesi, un errore di giudizio ma giammai configurare un errore di fatto costituente “abbaglio dei sensi”.
Il ricorso per revocazione si palesa, dunque, per tale parte della sentenza inammissibile.
Rileva il Collegio che in tal modo resta salvo l’accoglimento del primo motivo di appello proposto dal Centineo, il quale, per le ragioni in precedenza esposte, è sufficiente a reggere la statuizione di accoglimento dell’appello contenuta nella sentenza n. 1282 dell’1-4-2016, oggetto del presente ricorso per revocazione.
Quand’anche, invero, la revocazione fosse accolta con riferimento all’accoglimento del secondo motivo di appello, essa non sarebbe utile a travolgere la sentenza, la quale troverebbe sufficiente supporto nella positiva considerazione del primo motivo.
Le doglianze revocatorie relative al secondo motivo di appello risultano, pertanto, improcedibili per carenza di interesse, non potendo il loro accoglimento condurre alla invocata revoca della sentenza.
Ciò premesso, ritiene, peraltro, la Sezione di dover comunque esaminare il ricorso proposto anche con riferimento al pronunciato accoglimento del secondo motivo di appello.
Parte ricorrente deduce che il Presidente della Commissione, prof. Accasto, nella nota dell’11 maggio 2011, si era unicamente lamentato di una grave scorrettezza subita dai suoi colleghi, in quanto i componenti della stessa si erano accordati sulla eliminazione dalla bozza di verbale dell’aggettivo qualificativo “eccellente” relativo alla posizione del candidato Centineo, mentre tale qualificazione era rimasta nel verbale finale; evidenziando che nulla questi aveva richiesto al Rettore neanche implicitamente, ammettendo di aver dovuto accettare il risultato della maggioranza.
Aggiunge, poi, che la Commissione giudicatrice aveva già disposto la trasmissione degli atti al RUP, acquisiti al protocollo dell’Ateneo il 21 aprile 2011 e che la Commissione consultiva avrebbe dovuto esprimere il proprio parere sulla regolarità degli atti al fine dell’adozione del decreto di approvazione dei medesimi, obbligatorio ai sensi del Regolamento del Senato Accademico di cui alla delibera del 29 luglio 2005.
Il cd. “rifacimento del giudizio comparativo” nell’attività consultiva della Commissione era, dunque, atto dovuto sul quale non poteva affatto avere valore propulsivo la nota del prof. Accasto.
Dunque, la sentenza avrebbe, per errore di fatto, ritenuta la nota del prof. Accasto “atto propulsivo del procedimento di riesame”.
Sarebbe, invero, frutto di errore di fatto l’affermazione che l’esame della Commissione si sia svolto soltanto a seguito della predetta nota, in quanto l’automatica assegnazione (il 21 aprile 2011) degli atti concorsuali alla stessa aveva preceduto largamente l’arrivo della nota del prof. Accasto dell’11 maggio 2011 ed il Rettore era obbligato puramente e semplicemente dal regolamento ad investire la Consultiva per il parere sull’approvazione degli atti.
La sentenza muove dal convincimento, del tutto inesistente in punto di fatto, della funzione di stimolo pretestuosamente attribuita dal Rettore e dalla Commissione consultiva per rifare il giudizio, laddove tale rifacimento era procedura necessaria per rendere la consulenza sulla regolarità degli atti di tutti, indiscriminatamente, i concorsi per i posti di personale docente e ricercatore banditi dal Rettore del Politecnico.
Invero, tale attività, prevista come ordinaria ed obbligatoria per ogni concorso, non avrebbe potuto essere sollecitata, né a fortiori innescata dalla nota del prof. Accasto.
Le doglianze revocatorie sopra esplicitate, a giudizio del Collegio, risultano inammissibili, non configurandosi nella specie un errore di fatto revocatorio in termini di abbaglio dei sensi.
La gravata sentenza così motiva sul punto.
9. In primo luogo, deve evidenziarsi come l’istruttoria processuale e la conseguente acquisizione della nota dell’11 maggio 2011 firmata dal Presidente della Commissione giudicatrice (prof. Accasto), ha rivelato come quest’ultimo si fosse limitato ad evidenziare una discordanza tra il verbale (n.5 del 6 aprile 2011) della Commissione di concorso nel quale era riportato il giudizio collegiale comparativo e il suo personale giudizio sul candidato Centineo. Il prof. Accasto, nella citata nota dell’11 maggio 2011, aveva rappresentato, in particolare, che il verbale riportava l’aggettivo “eccellente” e, sotto questo profilo, non sarebbe stato corrispondente al suo personale giudizio sul candidato Centineo che, se pur positivo, non era di “eccellenza”, come dimostrerebbe la nota di minoranza riportata nel verbale medesimo. Tale nota, trasmessa, peraltro, ad oltre un mese di distanza dalla sottoscrizione (da parte del prof. Accasto del verbale “contestato”) non faceva, quindi, alcun riferimento alla regolarità della documentazione presentata dall’arch. Centineo e alla relativa valutabilità dei titoli indicati nel curriculum professionale.
10. A fronte di tale nota, invece, il Rettore, anziché limitarsi a verificare la veridicità del verbale (che, peraltro, essendo il verbale di un atto pubblico, richiederebbe per disconoscerne i contenuti, la proposizione di una querela di falso, dovendosi in mancanza riconoscere ad esso piena prova fino a querela di falso) ha disposto un riesame degli esiti del concorso che si è concluso con un ribaltamento delle valutazioni già espresse. Tale ribaltamento è stato motivato non perché sono state ritenute fondate le valutazioni di merito espresse dal Presidente della Commissione sul candidato Centineo (valutazioni che risulta non abbiano avuto il consenso degli altri due commissari), ma per un dato formale, del tutto estraneo al contenuto della nota che ha rappresentato l’atto propulsivo del procedimento di riesame, ovvero la ritenuta non conformità al bando della documentazione presentata dal candidato.
Sotto tale profilo, risulta evidente che sia il Rettore sia la Commissione consultiva dallo stesso nominata abbiano superato i limiti delle proprie competenze, andando a rivalutare un aspetto del tutto estraneo al thema decidendum delineato nella nota del Presidente della Commissione. I rilievi svolti dal prof. Attanaso sono divenuti così l’occasione per disporre, a concorso chiuso, un riesame completo della procedura valutativa che ne ha sovvertito l’esito sulla base di un presunto vizio di natura meramente formale.
Lo svolgimento dei fatti, così come chiaramente emerge dalla nota del prof. Attanaso e dagli atti successivamente posti in essere dal Rettore e dalla Commissione, evidenziano, pertanto, un vero e proprio straripamento di potere, per effetto del quale, una nota in cui si contestava soltanto la correttezza di un aggettivo utilizzato nei confronti del candidato vincitore è divenuto una sorta di pretesto per rifare il giudizio comparativo, sovvertendo gli esiti del concorso.
11. Già questi rilievi, chiaro sintomo di sviamento di potere e di travalicamento delle competenze da parte del Rettore e della commissione consultiva dallo stesso nominata, sono sufficienti ad accogliere l’appello, evidenziando la fondatezza dei motivi formulati nel secondo motivo di ricorso e dettagliati in sede di memoria difensiva presentata all’esito dell’adempimento dell’incombente istruttorio”.
Orbene, osserva il Collegio che la nota del professor Accasto è stata espressamente citata dalla sentenza oggetto del ricorso per revocazione e che, con nota depositata in data 9-7-2015 in adempimento dell’ordinanza istruttoria della Sezione n. 2742 del 4 giugno 2015, il Rettore ha chiarito che il RUP “ha trasmesso, alla Commissione interna consultiva della quale il Politecnico si è dotato dal 2003 e che dal 2005, dopo una delibera del Senato Accademico, viene rinnovata o confermata annualmente nei suoi componenti, la nota del prof. Accasto in una a tutti gli atti della procedura de qua”.
Poiché emerge dalla suddetta relazione che la nota è stata trasmessa alla Commissione consultiva in uno a tutti gli atti della procedura, non configura “abbaglio dei sensi” aver ritenuto la medesima atto propulsivo del procedimento di riesame.
L’affermato contestuale invio, invero, poteva lasciar ragionevolmente ritenere che la stessa avesse costituito l’occasione per l’effettuazione della verifica degli atti della procedura di valutazione, considerandosi che la procedura si era conclusa da tempo e che fino all’arrivo della nota del prof. Accasto alcuna verifica era stata formalmente richiesta dal Rettore alla Commissione consultiva ed effettuata dalla stessa.
Il lamentato errore in ordine alla [#OMISSIS#] propulsiva della nota del prof. Accasto, dunque, così come affermato, trasmessa in uno agli atti della procedura di valutazione, non costituisce errore di immediata percezione, da configurare, come tale, errore revocatorio.
In tale contesto, la mancata considerazione della circostanza che una delibera del Senato Accademico prevedesse come procedimento ordinario la verifica di regolarità degli atti da parte di una Commissione consultiva prima della approvazione da parte del Rettore, non costituisce anch’essa abbaglio dei sensi, potendosi al più configurare, nel complessivo quadro probatorio e documentale, al limite come errore di valutazione e, quindi, errore di giudizio.
Va, invero, anche con riferimento al carattere “ordinario” di tale procedimento di verifica della regolarità degli atti della procedura da parte della Commissione Valutativa, considerata la circostanza riferita nella citata nota di adempimento istruttorio prot. n. 14493 del 3-7-2015 (acquisita dalla Sezione in data 9 luglio 2015) secondo cui il RUP ha trasmesso la nota del prof. Accasto in una a tutti gli atti della procedura “de qua”.
La concomitanza della trasmissione richiedeva, dunque, una valutazione in ordine al carattere “ordinario” della procedura di verifica (a prescindere, dunque, dalla formulazione della nota da parte del prof. Accasto).
Il non aver considerato come “ordinaria” tale procedura di verifica, così come disciplinata dalla invocata delibera del Senato Accademico, nel suddetto contesto di una concomitante trasmissione, non configura errore di immediata percezione, in quanto richiedeva una attività di