N. 06730/2018REG.PROV.COLL.
N. 06285/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6285 del 2012, proposto da
Universita’ del Salento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Studio Bdl in Roma, via Bocca di Leone, 78;
contro
[#OMISSIS#] De Pascalis, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Tolomeo, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Massa in Roma, via [#OMISSIS#] Monteverdi, 20;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Fanizzi, [#OMISSIS#] Fronterotta non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. Puglia – sezione staccata di Lecce, Sezione I n. 01352/2012, resa tra le parti, concernente verbale del consiglio di amministrazione dell’Università del Salento.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] De Pascalis;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2018 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per delega orale di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per delega di [#OMISSIS#] Tolomeo;
Rilevato in fatto che:
– con l’appello in esame l’università odierna appellante impugnava la sentenza n. 13522018 con cui il Tar Lecce ha accolto l’originario gravame;
– quest’ultimo era stato proposto dall’odierna parte appellata al fine di ottenere l’annullamento, in qualità di membro del consiglio di amministrazione dell’Università del Salento, del verbale della seduta del 12 aprile 2012;
– nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, l’università appellante impugnava la sentenza appellata con due articolate censure, deducendo, in via preliminare, la carenza di interesse dell’originario ricorso e, nel merito, la motivazione erronea e contraddittoria per falsa interpretazione delle norme regolamentari di ateneo;
– la parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello;
– con ordinanza n. 36582012 la sezione accoglieva la domanda cautelare, sospendendo l’esecutività della sentenza appellata;
– alla pubblica udienza del 22112018 la causa passava in decisione.
Considerato in diritto che:
– l’appello è fondato in ordine al preliminare profilo dell’inammissibilità del ricorso di prime cure;
– in linea di diritto, il [#OMISSIS#] e condivisibile orientamento giurisprudenziale, fissa il principio per cui i componenti dell’organo collegiale non sono di norma legittimati ad agire contro l’Amministrazione di appartenenza;
– tuttavia, i consiglieri dissenzienti possono impugnare le deliberazioni dell’organo, di cui fanno parte, quando sono addotte violazioni procedurali direttamente lesive delmunusrivestito dal componente dell’organo o vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul loro diritto all’ufficio;
– in particolare, i componenti degli organi collegiali non hanno un interesse protetto e differenziato all’impugnazione delle deliberazioni dell’organismo del quale fanno parte, salvo il caso in cui venga lesa in modo diretto ed immediato la propria sfera giuridica per effetto di atti, direttamente incidenti sul diritto all’ufficio o sullo status ad essi spettante della carica di consigliere, che compromettano il corretto esercizio del loro mandato, come nel caso di erronee modalità di convocazione dell’organo, della violazione dell’ordine del giorno, dell’inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare e, più in generale, per tutte quelle circostanze che precludano in tutto o in parte l’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito, oltre ovviamente ai casi in cui gli atti collegiali riguardano direttamente e personalmente il consigliere stesso, ciò anche in considerazione del fatto che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. V, 24 marzo 2011, n. 1771, sez. III, 7 aprile 2014, n. 1643, sez. VI, 7 febbraio 2014, n. 593, sez. IV, 2 ottobre 2012, n. 5184);
– secondo il medesimo orientamento, condiviso dal Collegio, si deve d’altronde escludere che ogni violazione di forma o di sostanza nell’adozione di una deliberazione, che di per sé può produrre un atto illegittimo impugnabile dai soggetti diretti destinatari o direttamente lesi dal medesimo, si traduca in una automatica lesione dello ius ad officium;
– nel caso di specie difetta il necessario concreto interesse all’impugnazione, nei termini posti a fondamento dell’appello;
– nessun pregiudizio personale e diretto deriva dagli atti impugnati, né parte originaria ricorrente indica, quanto alle procedure per la formazione degli atti in questione, alcuna concreta lesione dello statusad esso spettante come consigliere, quantomeno nei necessari termini sopra indicati;
– in tale contesto difetta anche l’interesse valutato in termini strumentali rispetto al pieno esercizio delle prerogative che si assumono lese, non potendosi ravvisare alcuna lesione alle prerogative all’epoca possedute dal ricorrente, il quale risulta non aver concretamente partecipato alla seduta per propria autonoma scelta, né la possibilità da parte dello stesso di ottenere alcun concreto beneficio dall’accoglimento del ricorso;
– al riguardo, in particolare, dall’analisi della documentazione versata in atti emerge come il De Pascalis si sia allontanato (9.45) pochi minuti prima dell’arrivo del Rettore e del conseguente avvio della seduta, restando comunque in servizio ed all’interno dello stesso edificio sino alle ore 10:23 (come risulta dal sistema delle rilevazioni delle presenze, presente fra gli allegati), per poi allontanarsi e fare rientro poco dopo, avendo altresì modo di constatare anche personalmente che la seduta era in corso di svolgimento;
– tali ultime emergenze, oltre a desumersi dalla documentazione in atti, costituiscono deduzioni non contestate da parte appellata, con conseguente rilevanza ex art. 64 comma 4 cod proc amm;
– in definitiva, va condivisa la prospettazione di parte appellante secondo cui non è stato assunto alcun atto di impedimento alla partecipazione alla seduta e, quindi, alcun atto lesivo della piena possibilità per il De Pascalis di poter esercitare pienamente il proprio munus, essendosi lo stesso allontanato volontariamente pur essendo presente in sede durante lo svolgimento della seduta contestata;
– alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile;
– sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
Giordano [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 27/11/2018