La previsione, secondo la quale, nell’ipotesi di iscrizione al primo anno con rinuncia alla precedente carriera, gli esami eventualmente convalidati non possono essere computati ai fini dei crediti formativi richiesti per il conseguimento delle prestazioni A.d.s.u. (borse di studio), trova una sua adeguata ratio giustificatrice nell’esigenza di evitare un trattamento privilegiato dei rinuncianti alla pregressa carriera con relativi esami convalidati, rispetto agli altri studenti con la stessa anzianità d’iscrizione, in quanto, per effetto del correlativo trascinamento dei crediti relativi agli esami convalidati, si troverebbero svantaggiati questi ultimi, iscrittisi, assieme ai rinuncianti, allo stesso primo anno del corso di studi.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 luglio 2016, n. 3405
Concorso Azienda per il diritto agli studi universitari (A.d.s.u.) per attribuzione borse di studio-Computo crediti formativi
N. 03405/2016REG.PROV.COLL.
N. 03349/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3349 del 2014, proposto da:
Azienda per il diritto agli studi universitari (A.d.s.u.) di Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Giovanni [#OMISSIS#] da Palestrina, 47;
contro
Magliaro [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] De Palma, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni [#OMISSIS#], in Roma, via Mordini, 14;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO – SEZIONE STACCATA DI PESCARA, SEZIONE I, n. 00522/2013, resa tra le parti e concernente: graduatoria definitiva del concorso per l’assegnazione di borse di studio e connessi benefici per l’anno accademico 2012/2013;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016, il Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi, per le parti, gli avvocati [#OMISSIS#] e De Palma;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per l’Abruzzo accoglieva il ricorso n. 57 del 2013, proposto dallo studente [#OMISSIS#] Magliaro avverso il provvedimento pubblicato il 17 dicembre 2012, con cui l’Azienda per il diritto agli studi universitari (A.d.s.u.) di Chieti lo aveva dichiarato non idoneo per il merito ai fini del conferimento di borse di studio e connessi benefici, per l’anno accademico 2012/2013, agli iscritti all’Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara (nonché avverso tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali).
Il ricorrente, a fondamento del ricorso, aveva dedotto che:
– nell’anno accademico 2010/2011 si era iscritto al I° anno di corso della Facoltà di Biotecnologie dell’Università del Sannio;
– nell’anno accademico 2011/2012 si era trasferito presso l’Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara, venendo ammesso al I° anno di corso della Facoltà di Medicina, con il riconoscimento di 10 crediti formativi maturati nell’Università di provenienza;
– durante l’anno aveva sostenuto cinque esami di profitto e maturato ulteriori 50 crediti formativi;
– alla fine dell’anno accademico 2011/2012 aveva pertanto maturato 60 crediti formativi;
– il bando richiedeva la maturazione di almeno 25 crediti formativi per gli studenti iscrivendi, nell’anno accademico 2012/2013, al II° anno, e di almeno 80 crediti formativi per gli iscrivendi al III° anno;
– l’A.d.s.u. aveva erroneamente ritenuto che l’anno accademico di riferimento fosse il terzo dalla prima immatricolazione presso l’Università del Sannio, mentre si trattava, correttamente, del secondo anno presso la Facoltà di Medicina, sicché ai fini della concessione dei benefici erano sufficienti 25 crediti formativi.
In particolare, l’adìto T.a.r. basava la pronuncia di accoglimento su un’interpretazione del bando per il conferimento delle borse di studio per l’anno accademico 2012/2013 presso l’Università in oggetto, alla cui stregua, ai fini dell’anzianità complessiva, come primo anno di immatricolazione del ricorrente doveva considerarsi l’anno accademico 2011/2012 (al quale quest’ultimo, secondo le risultanze del libretto d’iscrizione all’Università degli studi di Chieti, era stato iscritto dopo il superamento del test d’accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, con convalida degli esami ivi specificati), e non già il primo anno di iscrizione presso l’Università di provenienza. Pertanto, secondo il T.a.r., nel caso di specie il requisito di accesso ai benefici in questione doveva essere rapportato al secondo anno di corso – e non, come sostenuto dall’A.d.s.u. resistente, al terzo anno –, per il quale erano richiesti almeno n. 25 crediti formativi, ampiamente superati dal ricorrente, il quale, tenuto conto di quelli riconosciuti per il corso di provenienza (n. 10 crediti formativi), aveva maturato n. 60 crediti formativi.
2. Avverso tale sentenza interponeva appello la soccombente A.d.s.u., deducendo i motivi come di seguito rubricati:
a) «Nullità della sentenza impugnata per difetto d’integrità del contraddittorio», sotto il profilo della mancata notificazione del ricorso introduttivo ad almeno uno dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, in violazione dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm.;
b) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 d.P.C.M. 9 aprile 2001 e dell’art. 4 legge 2 agosto 1999, n. 264», secondo cui ai fini della determinazione dell’anzianità d’iscrizione si sarebbe dovuto tener conto del numero degli anni calcolato a partire dall’anno accademico in cui lo studente si era immatricolato, per la prima volta, ad un’istituzione universitaria, anche in caso di trasferimento da altro Ateneo, con la conseguenza che l’originario ricorrente, ai fini della concessione della borsa di studio per l’anno accademico 2012/2013, doveva considerarsi iscritto al terzo, e non già al secondo anno di corso, e, dunque, non aveva superato il minimo richiesto (n. 80 crediti formativi).
L’appellante chiedeva pertanto, in via pregiudiziale di [#OMISSIS#], dichiararsi la nullità dell’appellata sentenza con rimessione della causa al primo giudice, e in subordine, nel merito e in riforma della sentenza, la reiezione dell’avversario ricorso di primo grado.
3. Costituendosi in giudizio, l’appellato contestava la fondatezza dell’appello, chiedendone la reiezione.
4. All’udienza pubblica del 10 marzo 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Destituito di fondamento è il motivo d’appello sub 2.a), mentre è fondato il motivo d’appello sub 2.b).
5.1. In reiezione del primo motivo d’appello è sufficiente rilevare che il petitum del ricorso di primo grado era teso al riconoscimento dei benefici correlati alla dichiarazione di idoneità, costituiti dall’esonero dalle tasse di iscrizione all’Università e dalla fruizione gratuita del servizio mensa, spettanti a tutti gli studenti dichiarati idonei a prescindere dal loro numero [v. p. 8 del ricorso di primo grado, nonché le conclusioni ivi rassegnate sub lett. a) e b), limitate al riconoscimento dell’idoneità in funzione del conseguimento dei menzionati benefici e non anche estese al conseguimento di una borsa di studio che invece sarebbe stata riservata ai vincitori secondo la collocazione in graduatoria], con la conseguente inconfigurabilità di controinteressati in senso tecnico, per gli effetti di cui all’art. 41, comma 2, cod. proc. amm..
5.2. Merita invece accoglimento il motivo d’appello sub 2.b), per le considerazioni di cui appresso.
Il bando dell’A.d.s.u. dell’Università degli studi di Chieti per il conferimento delle borse di studio e degli altri benefici ivi previsti, relativo all’anno accademico 2012/2013, a p. 3 testualmente recita: «L’ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE CORRISPONDE: (…) per gli studenti che, prima dell’a.a. 2012/2013, abbiano effettuato PASSAGGI da un anno di corso ad un 1° ANNO DI UN ALTRO CORSO o TRASFERIMENTO di sede universitaria, all’anno DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE ASSOLUTA presso l’Università di provenienza».
L’art. 10 del bando, sotto la rubrica «PRIMA IMMATRICOLAZIONE», stabilisce che «Per prima immatricolazione s’intende la prima iscrizione all’Università, Conservatorio e Università Telematica, ovunque e in qualsiasi momento sia avvenuta anche in Università estere, legalmente riconosciute in Italia».
Le citate previsioni del bando sono conformi alla disciplina di cui al d.P.C.M. 9 aprile 2001 (Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell’art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390), i cui articoli 3, comma 4, e 4, comma 1, si riferiscono agli iscritti «per la prima volta» ai corsi di laurea, ed alla deliberazione del Consiglio regionale dell’Abruzzo n. 73/8 del 24 luglio 2007, recante l’approvazione del Piano di indirizzo triennale per il diritto agli studi universitari (allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 553/C del 4 giugno 2007), secondo cui ai fini della concessione dei benefici in questione «si terrà conto del numero di anni calcolato a partire dall’anno accademico in cui lo studente si è iscritto, per la prima volta, ad un ateneo o ad una istituzione ad esso equiparata».
Contrariamente a quanto ritenuto dal T.a.r., dall’art. 11 del bando – nella parte in cui stabilisce che «Al fine di conseguire il beneficio della borsa di studio, oltre al possesso dei requisiti di merito e di reddito come specificato nel presente bando, tutti gli studenti devono essere ammessi alla frequenza dell’anno di corso per il quale esso è richiesto sulla base degli ordinamenti didattici dell’Università “G. D’Annunzio» – non è enucleabile una disciplina speciale derogatoria, secondo cui si dovrebbe prendere in considerazione l’effettivo anno d’iscrizione dello studente (nella specie, il II° anno accademico), in quanto la richiamata disposizione non disciplina il computo degli anni di carriera universitaria utili ai fini del riconoscimento dei benefici de quibus in caso di passaggio da altra Università (o da altra Facoltà dello stesso Ateneo), che, invece, trova la sua fonte di disciplina nelle disposizioni più sopra richiamate.
Come condivisibilmente dedotto dall’Amministrazione appellante, la ratio della disciplina che individua l’anno di prima immatricolazione non in quello di prima iscrizione all’Università attualmente frequentata dal richiedente i sussidi, bensì in quello di prima iscrizione in un qualunque Ateneo legalmente riconosciuto, anche diverso da quello attuale, è rinvenibile nell’esigenza di evitare un irragionevole e ingiustificato trattamento più favorevole agli studenti, i quali, dopo aver frequentato la Facoltà di prima iscrizione, abbiano deciso di trasferirsi ad altra Facoltà (del medesimo o di diverso Ateneo) e, in rapporto agli anni di complessiva frequenza universitaria, vengano a vantare un minor numero di crediti formativi (ma, in rapporto agli anni di effettiva iscrizione presso l’Ateneo ad quem, per effetto del riconoscimento di esami del percorso pregresso, abbiano maturato un maggior numero di crediti formativi rispetto agli iscritti allo stesso anno), rispetto agli studenti, i quali abbiano frequentato con profitto lo stesso corso di laurea sin dal primo anno e, a cagione della più breve carriera universitaria, non abbiano potuto usufruire di crediti riferibili ad un anno accademico (aggiuntivo) già assolto presso diversa Facoltà o diverso Ateneo. Con ciò, si verrebbe a violare il principio per cui il giudizio di capacità e meritevolezza sotteso alla concessione dei benefici in questione deve essere espresso con riferimento ai risultati conseguiti dall’aspirante borsista fin dall’inizio (inteso in senso assoluto) degli studi universitari.
Né si ravvisa l’esigenza di ricostruire una disciplina differenziata per i corsi di laurea di Medicina e Chirurgia in ragione delle previste prove d’accesso, poiché anche in tal caso, per le esposte ragioni, il primo anno di immatricolazione ai fini dell’attribuzione delle borse di studi e degli altri connessi benefici è da individuarsi nell’anno di prima iscrizione a qualsiasi Facoltà, anche di Ateneo diverso, a prescindere dall’anno concreto di iscrizione presso la Facoltà/Ateneo ad quem.
Pertanto, nella specie legittimamente come primo anno di immatricolazione, ai fini dell’individuazione dell’anzianità d’iscrizione per la determinazione del requisito minimo di crediti formativi, è stato considerato l’anno accademico 2010/2011 (anno di prima immatricolazione dell’originario ricorrente presso la Facoltà di Bioenergetiche dell’Università del Sannio), con conseguente corretta qualificazione dell’anno accademico 2012/2013 come III° anno accademico d’iscrizione universitaria (naturalmente, sempre ai fini dell’attribuzione dei benefici di cui al bando), per il quale era richiesto un minimo di 80 crediti formativi, non raggiunto dall’originario ricorrente ed odierno appellato.
5.3. Per quanto sopra esposto, in riforma dell’impugnata sentenza deve essere respinto il ricorso di primo grado.
6. Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 3349 del 2014), lo accoglie e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado; dichiara le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Dante D'[#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 28/07/2016