Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2015, n. 4918

Obbligo collocamento a riposo ricercatori universitari

Data Documento: 2015-10-28
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 24, comma 3, primo periodo, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come interpretato dall’art. 2, comma 4, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, impone il collocamento a riposo in base alla normativa previgente al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 per i ricercatori che, al 31 dicembre 2011, abbiano maturato anche uno solo dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico previsti dalla suddetta normativa previgente (raggiungimento del limite di età o maturazione dell’anzianità massima contributiva).

Contenuto sentenza

N. 04918/2015 REG.PROV.COLL.
N. 08617/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8617 del 2013, proposto da: 
Università degli studi di Bari ‘[#OMISSIS#] Moro’, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Carbonara e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso l’ufficio legale dell’Università degli studi ‘La Sapienza’ di Roma, in Roma, piazzale [#OMISSIS#] Moro, 5; 
contro
Annarumma [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Placidi, in Roma, via Cosseria, 2; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE I, n. 01333/2013, resa tra le parti e concernente: collocamento a riposo per raggiunti requisiti di pensionamento;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2015, il Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi, per le parti, gli avvocati Prudente per [#OMISSIS#] e Vergerio per [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per la Puglia accoglieva (a spese compensate) il ricorso n. 1436 del 2012, proposto dal Annarumma [#OMISSIS#] (nata il 23 giugno 1947) – dipendente dell’Università degli studi di Bari, in servizio presso la Facoltà di lingue e letterature straniere con la qualifica di ricercatore confermato – avverso il decreto rettorale n. 2846 del 4 giugno 2012, con cui era stato disposto il suo collocamento in quiescenza a far data dal 1° novembre 2012, per raggiunti limiti di età, nonché avverso gli atti presupposti, connessi e consequenziali. L’impugnato provvedimento del rettore era basato sul testuale rilievo che la ricorrente «ha maturato i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico entro il 31.12.2011 e, che pertanto rimane soggetto al regime previgente il D.L. n. 201/2011».
Il T.a.r. adìto accoglieva, in particolare, la censura di violazione dell’art. 24, comma 3, d.-l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge n. 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) – che testualmente recita: «Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. » –, in quanto la ricorrente aveva compiuto i 65 anni di età il 23 giugno 2012, ossia nella vigenza del d.-l. n. 201/2011 (entrato in vigore, quanto alla riforma pensionistica, il 1° gennaio 2012), e non già entro il 31 dicembre 2011, e rilevando che «il provvedimento gravato produce il risultato irragionevole di collocare a riposo la ricorrente a decorrere dal 1° novembre 2012, ma non le consente di percepire alcun trattamento pensionistico fino al raggiungimento del 66° anno di età (nuovo requisito per l’accesso al trattamento pensionistico applicabile ratione temporis alla posizione della Annarumma» (v. così, testulamnete, l’appellata sentenza). Il T.a.r. affermava di conseguenza l’erroneità ed illegittimità del sopra citato passaggio motivazionale dell’impugnato decreto, annullandolo.
2. Avverso tale sentenza interponeva appello la soccombente Università degli studi di Bari, deducendo i motivi come di seguito rubricati:
a) «Erronea/incompleta valutazione delle risultanze documentali e delle circostanze di fatto. Insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione», sotto il profilo che il T.a.r. non aveva tenuto conto delle emergenze documentali, da cui risultava la maturazione, da parte della ricorrente, entro il 31 dicembre 2011, dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico (anzianità contributiva di 44 anni e 5 mesi; possesso della ‘quota 96’, data dalla sommatoria dell’età anagrafica e di quella contributiva, ai sensi della l. n. 247 del 2007), con conseguente erronea applicazione dell’art. 24, comma 3, d.-l. n. 201 del 2011, come interpretato dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 8 marzo 2012, confermata dalle disposizioni d’interpretazione autentica di cui ai commi 4 e 5 d.-l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125;
b) «Travisamento/erronea ricostruzione ed applicazione del quadro normativo in materia di collocamento a riposo del ricercatore e relativa decorrenza», sotto il profilo della violazione della citata disciplina normativa, la quale prevedeva l’obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di collocare a riposo quei dipendenti che, all’esito della verifica della situazione anagrafica e contributiva, risultassero in possesso dei requisiti di cui al citato d.-l. n. 201 del 2011.
L’Università appellante chiedeva pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell’impugnata sentenza e in sua riforma, la reiezione dell’avversario ricorso di primo grado.
3. Si costituiva in giudizio l’originaria ricorrente, eccependo l’inammissibile integrazione postuma, in sede giurisdizionale, della motivazione del provvedimento impugnato in primo grado, e contestando comunque la fondatezza dell’appello, chiedendone la reiezione.
4. Accolta con ordinanza n. 37/2014 l’istanza di sospensiva – con la testuale motivazione che «nella comparazione degli opposti interessi ed a prescindere dalle questioni versate in giudizio (…), nelle more, risulta prevalente quello alla non modificazione dell’assetto organizzativo dell’Università appellante» –, la causa all’udienza del 13 ottobre 2015 è stata trattenuta in decisione.
5. Premesso che infondata è l’eccezione di inammissibile integrazione postuma del decreto rettorale n. 2846 del 4 giugno 2012, risultando lo stesso, sin dall’origine, poggiato sul rilievo che l’odierna appellante «ha maturato i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico entro il 31.12.2011 e, che pertanto rimane soggetto al regime previgente il D.L. n. 201/2011», e non già sul mero rilievo del raggiungimento del 65° anno di età in data 23 giugno 2012, si osserva nel merito che l’appello è fondato.
Infatti, con le disposizioni di interpretazione autentica dell’art. 24 d.-l. n. 201 del 2011, contenute nei commi 4 e 5 dell’art. 2 d.-l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, è stato chiarito che la normativa dell’art. 24, commi 3 e 4, si interpreta come recante l’obbligo del collocamento a riposo dei soggetti in possesso dei requisiti per il pensionamento al 31 dicembre 2011, al conseguimento dell’età anagrafica prevista a tale fine dagli ordinamenti dei settori di appartenenza.
Invero, quanto alla detta obbligatorietà ed alla conferma dei limiti ordinamentali di età per il collocamento a riposo, le citate norme di interpretazione autentica statuiscono testualmente:
«4. L’art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l’applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all’entrata in vigore del predetto articolo 24.
5. L’articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione».
Occorre aggiungere, in linea di diritto, che, ai sensi dell’art. 34, comma 7, d.P.R. n. 382 del 1980, «I ricercatori confermati permangono nel ruolo fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Essi sono collocati a riposo a decorrere dall’inizio dell’anno accademico successivo alla data di compimento del predetto limite di età».
Orbene, quanto alla fattispecie sub iudice, si rileva che l’odierna appellante, alla data del 31 dicembre 2011, risultava in possesso dei due requisiti:
– dell’anzianità contributiva di 40 anni (prevista quale anzianità massima per l’ordinamento dei ricercatori), avendo maturato 44 anni e 5 mesi (come da foglio di calcolo posizione INPDAP, in atti), con la precisazione che l’espressione «anzianità massima contributiva di 40 anni» di cui all’art. 72, comma 11, d.-l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, modificata in quella di «anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni» dall’art. 6, comma 3, l. n. 15 del 2009, è stata nuovamente riportata a quella di «anzianità massima contributiva di quaranta anni» dall’art. 17, comma 35-novies, d.-l. n. 78 del 2009, convertito nella legge n. 102 del 2009, con conseguente chiara differenziazione di questa nozione dal riferimento all’anzianità di servizio effettivo e inclusione perciò anche dei periodi oggetto di riscatto;
– del conseguimento della ‘quota 96’ (data dalla sommatoria dell’anzianità contributiva con l’età anagrafica).
Giova, al riguardo, rimarcare che, ai sensi del citato art. 2, comma 4, d.-l. n. 101 del 2013, il conseguimento «di un qualsiasi diritto a pensione» entro il 31 dicembre 2011 comporta l’obbligatoria applicazione del regime antecedente.
L’odierna appellante, inoltre, avrebbe compiuto i 65 anni il 23 giugno 2012, configurandosi con ciò le condizioni per il suo pensionamento ai sensi della normativa antecedente il d.-l. n. 201 del 2011.
Su questa base, con l’impugnato decreto, è stato disposto legittimamente il suo collocamento a riposo «per raggiunti limiti di età a decorrere dal 01.11.2012» (ossia, a decorrere dall’inizio dell’anno accademico successivo, come disposto dal citato art. 34, comma 7, d.lgs. n. 382 del 1980)
Ed infatti, il provvedimento è stato adottato in aderenza all’interpretazione dell’art. 24, comma 3, d.-l. n. 201 del 2012, formulata nella citata circolare n. 2 del 2012 della Presidenza del Consiglio – in seguito confermata dall’interpretazione autentica definita con l’art. 2 d.-l. n. 101 del 2013 –, secondo cui «per i dipendenti che, alla data del 31 dicembre 2011, hanno maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento prima del d.l. 201 del 2011 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva – c.d. “quota”), anche nel caso in cui non abbiano ancora conseguito alla predetta data del 31 dicembre 2011 il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (cosiddetta “finestra”), continuano a essere vigenti le condizioni legittimanti l’accesso al trattamento precedente e non può trovare applicazione la nuova disciplina, che esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei dipendenti “che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento (combinato disposto dei commi 5 e6). Pertanto, l’Amministrazione, nell’anno 2012 o negli anni successivi, dovrà collocare a riposo al compimento dei 65 anni (salvo trattenimento in servizio) quei dipendenti che nell’anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva o della quota o comunque dei requisiti previsti per la pensione» (v. così, testualmente, la citata circolare).
Ne consegue – in conformità a specifico precedente giurisprudenziale di questa Sezione, che si attaglia perfettamente alla fattispecie sub iudice e da cui non v’è ragione di discostarsi (v. sentenza 17 giugno 2014, n. 3046) – che il provvedimento gravato, tuttora ‘pendente’ poiché oggetto di tempestiva impugnazione, deve essere riconosciuto come legittimo in quanto applicativo dell’art. 24, comma 3, d.-l. n. 201 del 2011, secondo l’unico significato corretto della disposizione, quale chiarito con le sopra richiamate disposizioni di interpretazione autentica, ad efficacia retroattiva.
Per le esposte ragioni, s’impone l’accoglimento dell’appello.
6. La specifica articolazione dei profili di diritto della controversia, caratterizzata anche dalla particolarità del quadro normativo, giustifica la compensazione tra le parti delle spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 8617 del 2013), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado; dichiara le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2015, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Baccarini, Presidente
[#OMISSIS#] Meschino, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)