Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 ottobre 2018, n. 6158

Ammissione al corso di laurea a numero chiuso - diniego trasferimento ad anni successivi al primo - riconoscimento periodo di studio all'estero

Data Documento: 2018-10-29
Area: Giurisprudenza
Massima

Secondo la convenzione di Lisbona, “la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia”.
Ai sensi della normativa citata, deve dunque essere riconosciuto un certo grado di autonomia e discrezione all’università nella valutazione e nel riconoscimento dei periodi di studio effettuati all’estero ai fini dell’ammissione nei corsi di laurea nazionali ad anni successivi al primo, non essendo possibile desumere, dal quadro normativo vigente, alcun meccanismo di automatico riconoscimento, salvo eventuali accordi bilaterali in materia.

Contenuto sentenza

N. 06158/2018REG.PROV.COLL.
N. 05757/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5757 del 2017, proposto da 
[#OMISSIS#] Pacifico, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Bisagna, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Faberi in Roma, via [#OMISSIS#] Massimo, n. 60; 
contro
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Savini Nicci e [#OMISSIS#] Petitto, con domicilio eletto presso lo studio legale De Vergottini in Roma, via Bertoloni, n. 44; 
il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 
nei confronti
Camilla De Sio non costituita in giudizio; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 4640 del 2017.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 settembre 2018 il Cons. Giordano [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed [#OMISSIS#] Tallarida, in delega dell’avvocato [#OMISSIS#] Bisagna;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 – [#OMISSIS#] Pacifico partecipava al test di ammissione per il corso di laurea in “Odontoiatria e protesi dentaria” dell’Università Cattolica, anno accademico 2014/2015, classificandosi alla posizione n. 47 su 8.137 partecipanti e dunque non era ammessa, essendovi solo 25 posti disponibili.
2 – Il bando di concorso prevedeva, all’art. 10, par. 4, che “per l’assegnazione degli eventuali posti non ricoperti, l’Università Cattolica del Sacro Cuore procederà a pubblicare sul sito http://roma.unicatt.it il numero dei posti eventualmente rimasti disponibili con le scadenze entro le quali sarà possibile immatricolarsi”.
3 – L’avviso n. 6 del 9 ottobre 2014 comunicava che, a seguito della rinuncia di tre candidati, si erano resi disponibili tre posti per l’ammissione al corso di laurea in esame e invitava pertanto i candidati collocatisi dalla posizione 47 alla posizione 49, ad inviare accettazione del posto “tramite mail all’indirizzo testammissione@rm.unicatt.it, o via fax al numero 06 3015 4751 entro il 13 ottobre 2014. Il mancato pagamento entro il termine fissato al 13 Ottobre 2014 comporta la definitiva rinuncia al posto”.
4 – A tale comunicazione non faceva seguito alcuna formale accettazione della Pacifico, motivo per cui, con successivo avviso n. 7 del 15 ottobre 2014, l’Università Cattolica procedeva ad effettuare un ulteriore scorrimento della graduatoria.
L’appellante riferisce che solo in data 02 febbraio 2015, e quindi tardivamente, si era imbattuta casualmente nell’avviso n. 6 del 09 ottobre 2014, il quale a suo dire non si trovava nella homepage del sito dell’Università, ma in una pagina interna.
5 – Per tale ragione, l’appellante presentava una nuova domanda di immatricolazione al secondo anno del corso di laurea in “Odontoiatria e Protesi dentaria”, anche in sovrannumero, oppure all’anno derivante dagli esami convalidabili dalla stessa sostenuti presso l’Università Europea di Madrid.
L’ateneo rispondeva in data 03 febbraio 2015 con una e-mail nella quale spiegava che, per ottenere il trasferimento ad anni successivi al primo, era necessario sostenere e superare il relativo concorso di ammissione.
6 – L’appellante impugnava tale comunicazione avanti il T.A.R. per il Lazio, unitamente ai provvedimenti con i quali era decaduta dalla facoltà di iscriversi a seguito dello scorrimento della graduatoria.
7 – Nelle more del giudizio di primo grado, l’Università Cattolica pubblicava il Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, per gli anni successivi al primo, a cui l’appellante partecipava. Precisamente, [#OMISSIS#] Pacifico presentava domanda per l’iscrizione al III anno di corso, chiedendo il riconoscimento degli esami sostenuti presso l’Università Europea di Madrid.
8 – Con provvedimento pubblicato in data 14 settembre 2015 sul sito web, l’Ateneo disponeva la non ammissione dell’appellante, dal momento che in base al bando era necessario ottenere il riconoscimento di almeno tredici materie, su quindici materie presenti nel biennio del corso di laurea attivo presso l’Università Cattolica, mentre all’appellante ne venivano convalidate solo sei.
9 – Con ricorso per motivi aggiunti, la Pacifico chiedeva l’annullamento del predetto provvedimento di esclusione e del verbale di valutazione della carriera effettuata dalla commissione giudicatrice.
10 – Il T.A.R per il Lazio, con ordinanza n. 223/2016, accoglieva l’istanza cautelare dalla stessa proposta e sospendeva il diniego di trasferimento sulla scorta del difetto di motivazione. A seguito di tale provvedimento, l’Università esplicitava le ragioni del mancato riconoscimento di ogni singolo esame sostenuto presso l’Università spagnola dalla ricorrente, confermando la conclusione cui era pervenuta in precedenza.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente impugnava anche quest’ultimo provvedimento.
11 – Con sentenza n. 4640 del 2017, il T.A.R. per il Lazio ha accolto il ricorso “per l’assorbente ragione consistente nella violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, per non essere stato il provvedimento impugnato previamente oggetto di comunicazione dei motivi ostativi ai sensi della predetta disposizione, con annullamento del diniego direttamente adottato”.
12 – Avverso tale sentenza ha proposto appello l’originaria ricorrente, secondo la quale il Giudice di prime cure avrebbe accolto il ricorso in modo non satisfattivo per la stessa, poiché: a) avrebbe illegittimamente assorbito tutti i motivi di ricorso, pronunciandosi su quello che per la ricorrente aveva minore valore; b) avrebbe semplicemente annullato gli atti, senza condannare l’Ateneo all’iscrizione della ricorrente.
13 – Anche l’Università ha proposto appello incidentale rispetto al capo della sentenza che ha accolto il motivo di ricorso con il quale si deduceva la violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/90.
14 – All’udienza del 27 settembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1 – In via preliminare, è utile precisare che il presente giudizio ricomprende due domande distinte e potenzialmente incompatibili; infatti, si chiede: a) l’ammissione dell’appellante al corso di laurea in “Odontoiatria e protesi dentaria” per via della decadenza dalla graduatoria del test di ammissione al I anno 2014/2015; b) l’ammissione dell’appellante al III anno del medesimo corso di laurea, per il mancato riconoscimento degli esami sostenuti presso l’Università spagnola dalla stessa frequentata.
2 – Prima di esaminare i motivi posti a sostengo di tali domande, per comodità espositiva appare preferibile iniziare con l’esame dell’appello incidentale proposto dall’Università, che, con un unico motivo, ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della l. 241 del 1990 da parte del T.A.R..
3 – Tale censura è fondata per la dirimente constatazione che l’art. 10 bis della legge n. 241/1990 non può trovare applicazione alla fattispecie in esame. Infatti, l’articolo in questione stabilisce espressamente che “le previsioni del presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali ”.
Nel caso in questione non sussiste alcun dubbio sul fatto che ci si trovi al cospetto di una procedura concorsuale, posto che la domanda di trasferimento, lungi dal dare luogo ad uno specifico procedimento amministrativo, costituisce l’atto con il quale ciascun interessato partecipa al generale procedimento di selezione, in conformità al bando che mette a concorso i posti disponibili. Infatti, la possibilità di ottenere il trasferimento da un’università estera è evidentemente limitato ai posti messi a bando, secondo una logica comparativa e competitiva tra gli studenti che hanno presentato la domanda, integrante una vera e propria procedura concorsuale.
Ne consegue che il provvedimento con cui l’Università ha ritenuto che [#OMISSIS#] Pacifico non avesse i requisiti per accedere alle prove per l’ammissione al III anno del corso in odontoiatria e protesi dentaria, inserendosi nell’ambito della procedura concorsuale indetta con il bando del primo luglio 2015, non doveva, per tale ragione, essere preceduto dall’avviso di cui all’art. 10 bis della l. 241/90.
4 – Nonostante l’estrema sinteticità della sentenza impugnata, le ragioni che precedono escludono altresì che il T.A.R. possa essersi riferito, nel riscontrare la violazione dell’art. 10 bis citato, alla mail di risposta che l’Ateneo ha inoltrato alla ricorrente, prima della pubblicazione del bando, a fronte della richiesta di trasferimento di quest’ultima.
Infatti, alla luce della specifica disciplina che regola il trasferimento – che richiede una preliminare individuazione dei posti disponibili e una procedura selettiva preceduta dalla pubblicazione di un bando – tale atto rappresenta una mera comunicazione, alla quale non può riconoscersi alcuna [#OMISSIS#] provvedimentale, rendendo non pertinente ogni richiamo all’art. 10 bis.
5 – L’accoglimento dell’impugnazione incidentale dell’Università comporta la necessità di esaminare i motivi di ricorso riproposti dall’appellante principale e non esaminati dal T.A.R., indipendentemente dalla correttezza o meno dell’assorbimento degli stessi effettuato dallo stesso T.A.R., dovendosi pertanto ritenere superfluo l’esame dei motivi di appello con i quali la Pacifico contesta l’assorbimento dei motivi di ricorso effettuato nella sentenza di primo grado.
6 – Passando alle domande proposte dall’appellante, in riferimento alla decadenza dalla graduatoria del test di ammissione al I anno 2014/2015, la stessa ha riproposto il quarto motivo del ricorso introduttivo, con il quale si sostiene che la mera pubblicazione di un avviso on line, tra l’altro in pagine secondarie di un sito web, non sarebbe garanzia di piena conoscenza da parte dei cittadini.
A sostengo della censura, la ricorrente argomenta nel senso che la regola generale del nostro ordinamento (ricavabile anche dall’art. 41, comma 2, del c.p.a.) sarebbe che un atto amministrativo è opponibile al cittadino solo se è stato notificato, comunicato o se comunque il cittadino ne ha avuto la piena conoscenza; prosegue sostenendo che, nel caso di specie, l’Ateneo ben avrebbe potuto procedere attraverso una comunicazione individuale a ciascun candidato interessato dallo scorrimento.
6.1 – La censura è infondata.
La condotta dell’Università risulta infatti conforme alla disciplina dalla stessa stabilita nel bando di concorso. In particolare, l’art. 10 del bando prevedeva che “per l’assegnazione degli eventuali posti non ricoperti, l’Università Cattolica del Sacro Cuore procederà a pubblicare sul sito http://roma.unicatt.it il numero dei posti eventualmente rimasti disponibili con le scadenze entro le quali sarà possibile immatricolarsi”.
La disposizione non lascia alcun dubbio sul fatto che nessuna comunicazione individuale sarebbe stata effettuata nei confronti dei potenziali aspiranti al posto, dal momento che tutte le informazioni sarebbero state pubblicate sul predetto sito, come è stato poi effettuato.
A nulla rileva il richiamo alla disposizione di cui all’art. 41, comma 2, del c.p.a., dettata al diverso fine di determinare la decorrenza del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale e che, pertanto, non incide in alcun modo sulle modalità attraverso le quali l’amministrazione è tenuto ad interfacciarsi con i privati.
6.2 – Deve ritenersi improprio anche il richiamo dell’appellante all’art. 21-bis della l. 241 del 1990 al fine di sostenere la necessità di una comunicazione individuale e non (solo) mediante avviso pubblicazione di un avviso sul sito web.
Invero, l’ambito di applicazione di tale norma – ai sensi della quale: “Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile – è chiaramente circoscritto ai provvedimenti che limitano la sfera giudica del destinatario, mentre nel caso di specie si è pacificamente al cospetto di un atto volto ad ampliare la sfera giuridica dei destinatari, consentendo loro di accedere al corso di laurea al quale aspirano.
6.3 – Anche le ulteriori obiezioni dell’appellante risultano prive di reale consistenza.
Le lamentate difficoltà di visualizzazione di tali avvisi sul sito web dell’Ateneo non hanno ricevuto alcun riscontro probatorio. Al riguardo, deve evidenziarsi che, per quel che consta, nessuno degli altri candidati interessati dallo scorrimento della graduatoria pare aver avuto problemi nel reperimento dell’avviso sul sito dell’Ateneo.
La prospettata difficoltà di acceso è inoltre smentita dalla stessa appellante, che ha riferito di aver casualmente rinvenuto l’avviso n. 6 del 9 ottobre 2014 solo in data 2 febbraio 2015, mentre navigava su internet. Invero, il reperimento fortuito dell’avviso, in occasione di un accesso al web per altre ragioni, porta ragionevolmente a considerare assai improbabile che il soggetto effettivamente interessato all’avviso possa aver incontrato difficoltà nel reperimento dello stesso.
Per tali ragioni le istanze istruttorie a questo riguardo reiterate dall’appellante devono essere rigettate.
6.4 – Da un altro punto di vista, l’affermazione della Pacifico, secondo cui il bando “lasciava intendere che si sarebbe proceduto ad un solo scorrimento”, non può essere in alcun modo condivisa alla luce del tenore letterale del già ricordato articolo 10.
Essa appare, infatti, il frutto di un interpretazione assolutamente soggettiva della disposizione del bando, non aderente al significato letterale della stessa.
6.5 – Sono parimenti destituite di fondamento le doglianze con le quali l’appellante lamenta la limitata durata della pubblicazione degli avvisi di scorrimento ed il ristretto termine decadenziale degli stessi previsto.
Invero, tali tempistiche non appaiono affatto irragionevoli, rispondendo all’esigenza che gli studenti, che si iscrivono al primo anno, possano iniziare il prima possibile il proprio percorso di studi. Proprio per tale ragione, l’Università ha precisato che sia lo scorrimento della graduatorie che le procedure di trasferimento vengono interrotte alla fine del mese di dicembre di ogni anno, in quanto l’ammissione di studenti oltre tale termine non consentirebbe una adeguata frequenza all’attività didattica programmata.
7 – In riferimento alla questione esaminata al punto che precede, l’appellante lamenta anche la violazione degli artt. 1175 e 1375 del codice civile in relazione alla mancata comunicazione dello scorrimento delle graduatorie ed in relazione alla mail inviata alla stessa dall’Ateneo il primo settembre 2014.
Anche tale motivo di appello è infondato.
7.1 – A prescindere dal fatto che, a rigore, la violazione dei citati articoli del codice civile potrebbe al più rilevare in una prospettive risarcitoria, non assurgendo di per sé a parametri di legittimità del provvedimento amministrativo, nel caso di specie, la dinamica degli eventi già innanzi descritta esclude la sussistenza di un comportamento scorretto da parte dell’Ateneo, il quale si è attenuto alla disposizioni che regolano la procedura di accesso al corso di laurea.
7.2 – Più precisamente, circa il supposto carattere fuorviante della comunicazione del primo settembre 2014, ove la richiedente era notiziata che “per quanto riguarda eventuali scorrimenti in graduatoria, deve attendere la pubblicazione on line del relativo avviso”, si rileva come la stessa si limita a ribadire quanto già previsto dal bando, e cioè che non sarebbe stata inoltrata alcuna comunicazione individuale; né può essere ritenuto fuorviante il fatto che nella medesima data è stato pubblicato il primo avviso di scorrimento (n. 1 del primo settembre 2014), che, oltretutto, non è quello che includeva l’appellante ai fini dello scorrimento.
8 – In riferimento alla differente questione del mancato riconoscimento degli esami sostenuti presso l’Università spagnola dalla stessa frequentata, l’appellante ha riproposto il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, depositato il 20 novembre 2015, con il quale ha dedotto la violazione dell’art. 3 della l. 241/90.
A tal fine, l’appellante rileva che nel verbale della commissione che ha deliberato sui trasferimenti al III anno si legge che l’Università ha riconosciuto solo 6 materie (Biochimica, Biologia applicata, Materiali dentari e biomateriali, Farmacologia, Basi eziopatogenetiche delle malattia e Microbiologia) sulle 15 indicate nel bando dei trasferimenti; mentre le restanti 9 non sono state riconosciute (Metodologia scientifica e abilità relazionali, Applicazioni informatiche e statistiche, Fisica e matematica, Chimica e propedeutica biochimica, Istologia e embriologia, Propedeutica conservativa, Morfofunzione, Microbiologia, Scienze mediche di base, Anestesiologia e trattamento dell’emergenza).
Ciò premesso, l’appellante lamenta come non esista la minima motivazione sul mancato riconoscimento delle 9 materie non riconosciute.
8.1 – Il motivo è infondato dal momento che lo stesso atto, di cui si lamenta la carenza di motivazione, spiega chiaramente le ragioni della mancata ammissione della candidata, e cioè il riconoscimento di solo n. 6 esami sui 13 necessari per l’ammissione alle prove.
In altre parole, il provvedimento di esclusione si giustifica – e tale motivazione è assolutamente chiara – in considerazione del fatto che la Pacifico non aveva svolto la maggior parte degli esami richiesti dal Bando.
Inoltre, in corso di causa, con l’atto del 31 marzo 2016, l’Università ha ulteriormente spiegato le specifiche ragioni che hanno comportato il mancato riconoscimento degli esami sostenuti in Spagna, tanto è vero che rispetto a tale atto l’appellante ha proposto ricorso per motivi aggiunti, mostrando di aver compreso appieno le ragioni della sua mancata ammissione.
9 – In riferimento al predetto atto del 31 marzo 2016, l’appellante ne deduce l’illegittimità per incompetenza, nonché per la violazione dell’art. 1 del Bando dei Trasferimenti 2015/2016.
A questo riguardo, l’appellante allega che il T.A.R. – con ordinanza cautelare 15 gennaio 2016, n. 223 – avrebbe ordinato il “remand” all’Università in merito alle ragioni del diniego di trasferimento al III anno; quindi, l’Ateneo avrebbe depositato, in data 31 marzo 2016, un nuovo atto sul trasferimento al III anno della ricorrente, firmato dal solo Presidente.
Secondo l’appellante, il Presidente del consiglio del corso di laurea sarebbe incompetente ad emettere tale provvedimento di riesame, poiché il provvedimento di mancata ammissione al corso di laurea del 03 settembre 2015 era stato posto in essere da un organo collegiale composto da 9 docenti, appartenenti alla “Commissione di valutazione dei requisiti” sui trasferimenti.
9.1 – Giova esaminare in questa sede anche la censura con la quale l’appellante ripropone il motivo del ricorso per motivi aggiunti depositato in data 22 giugno 2016, con il quale deduce che l’atto depositato il 31 marzo 2016 sarebbe viziato per difetto di motivazione.
10 – Le esposte censure sono infondate.
Invero, a prescindere dal tenore dell’ordinanza cautelare del T.A.R., di fatto l’Università non ha mai rinnovato la valutazione del percorso di studio dell’appellane, limitandosi a chiarire le motivazioni del precedente (ed unico) provvedimento di diniego, come si desume chiaramente dalla lettura dell’atto depositato il 31 marzo 2016 che, infatti, non rappresenta altro che una relazione con la quale meglio si spiegano le ragioni del mancato riconoscimento degli esami sostenuti dall’appellante.
In altre parole, la relazione sottoscritta dal Presidente non costituisce una rinnovata valutazione del curriculum di [#OMISSIS#] Pacifico, bensì il chiarimento delle ragioni per le quali gli esami sostenuti dall’interessata non ne hanno consentito l’iscrizione al III anno di corso della Facoltà di Odontoiatria e protesi dentaria.
Pertanto, deve escludersi ogni [#OMISSIS#] provvedimentale all’atto in questione, con la conseguenza che rispetto allo stesso non è in alcun modo predicabile né un vizio di incompetenza, né di motivazione.
11 – La precisazione che precede rende del tutto inconferente l’invocata applicazione del principio del c.d. “one shot” temperato al fine di ottenere l’iscrizione dell’appellante, prospettato in relazione al fatto che l’Università avrebbe emesso per ben due volte provvedimenti illegittimi: la prima volta il 03 settembre 2015 per difetto di motivazione e la seconda in data 31 marzo 2016 per incompetenza.
Oltre alla errata configurazione della relazione del 31 marzo 2016 quale nuovo provvedimento di riedizione del potere, ad escludere la prospettazione dell’appellante è inoltre dirimente osservare che, per le ragioni già esposte (e per quelle che si andranno ad esporre), il primo ed unico provvedimento di esclusione non risulta affetto dai vizi di legittimità ad esso attribuiti dall’appellante.
12 – L’appellante ripropone inoltre il quinto motivo del ricorso per motivi aggiunti depositato in data 22 giugno 2016 con il quale deduce la violazione del principio di proporzionalità, la violazione della convenzione di Lisbona e la violazione dell’art. 3, comma 8, del decreto del MIUR 16 marzo 2007.
12.1 – Secondo l’appellante non sarebbe logico, né conforme al principio di proporzionalità, negare il trasferimento per presunte differenze del programma, valorizzando solo i presunti “elementi in difetto” della carriera della ricorrente, senza considerare gli “elementi in aggiunta”, ossia quelle parti di programma “in più” studiate dallo studente straniero che chiede il trasferimento in Italia.
Più precisamente, l’appellante lamenta che l’Università avrebbe negato tout court il riconoscimento di intere materie solo per la presunta mancanza di alcuni moduli, ma non avrebbe preso in considerazione gli argomenti che l’appellante avrebbe approfondito maggiormente rispetto al programma dell’Università Cattolica.
12.2 – L’appellante deduce altresì che la condotta dell’Università sarebbe in contrasto con la Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento della Regione europea. Tale Convenzione imporrebbe non solo il riconoscimento accademico del titolo di studio, ma anche dei periodi di studio, onerando le università di effettuare una congrua motivazione in caso di mancato riconoscimento.
In particolare, l’Università Cattolica avrebbe violato l’art. V.1 della convenzione, secondo cui “Ogni Parte riconoscerà i periodi di studio compiuti nell’ambito di un programma di insegnamento superiore dell’altra Parte… a meno che non esistano comprovate, sostanziali differenze”.
12.3 – Più in generale, l’appellante sostiene che anche l’art. 1 del bando dei trasferimento 2015/2016, nella misura in cui richieda il riconoscimento di ben 13 materie su 15 per essere ammessi al III anno sarebbe illogico, perché finisce per diventare un ostacolo alla mobilità degli studenti, specie se confrontato con la disciplina prevista per il corso di “medicina e chirurgia”.
13 – Tali censure sono infondate.
In via assorbente, deve infatti evidenziarsi che, nel caso di specie, i crediti formativi complessivamente riconosciuti per gli esami della carriera pregressa della candidata (41 CFU) rappresentano meno della metà dei CFU totali previsti nei biennio del corso di laurea in Odontoiatria.
La già citata relazione a firma del Presidente del corso di laurea, in particolare, ha messo in luce il mancato sostenimento da parte della candidata di esami quali Fisica e matematica(7 CFU), Chimica e propedeutica biochimica(11 CFU) del I anno e Morfofunzionedel II anno (24 CFU) – per un totale complessivo di 42 crediti formativi – che, ha spiegato l’Università, rappresentavano un debito formativo tale per cui le ore di frequenza dei corsi non sostenuti non avrebbero nemmeno consentito la regolare frequenza del III anno di corso.
13.1 – Nonostante la [#OMISSIS#] dirimente di quanto appena esposto, in merito alle specifiche censure dell’appellante si evidenzia che l’art. 2 della legge n. 148/2002, di ratifica e esecuzione della convenzione di Lisbona, prevede testualmente che: “la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia”.
Ai sensi della normativa citata, deve dunque in primo luogo essere riconosciuto un certo grado di autonomia e discrezione all’università nella valutazione e nel riconoscimento dei periodi di studio effettuati all’estero ai fini dell’ammissione nei corsi di laurea nazionali ad anni successivi al primo, non essendo possibile desumere, dal quadro normativo vigente, alcun meccanismo di automatico riconoscimento, salvo eventuali accordi bilaterali in materia.
Anche dall’art. 3 del D.M. 16 marzo 2007, dettato per i corsi di laurea magistrale presenti nelle università italiane (e che quindi non riguarda il riconoscimento di crediti nell’ambito dei trasferimenti da università straniere), non è possibile desumere un principio differente da quello innanzi espresso, ove si consideri che al comma 8 incentiva “il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente”, ma sempre “secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di destinazione”.
13.2 – Deve quindi essere disattesa la critica dell’appellante alla scelta dell’Università di prevedere nel bando trasferimenti il requisito del riconoscimento minimo di 13 materie per l’ammissione al III anno, non essendo invero emersi profili di manifesta illogicità di tale scelta, né alcuna violazione di legge.
Più precisamente, la pretesa illogicità del criterio adottato dall’Ateneo, ravvisata dall’appellante nel fatto che a “Medicina e chirurgia” per essere ammessi al III anno basterebbero solo 6 materie, non tiene conto della non immediata confrontabilità dei due corso di laurea, poiché del tutto differenti tra loro.
Inoltre, l’Università ha specificato che il numero di esami del I e del II anno che sono richiesti dal Bando per l’accesso alle prove da sostenersi per la successiva iscrizione al terzo anno per i corsi di medicina e chirurgia (6 esami) e per odontoiatria e protesi dentaria (13 esami) sono proporzionati al numero di esami previsti dai piani di studio per il primo e secondo anno del corso in medicina (rispettivamente, 5 e 3 esami) e per il primo e il secondo anno del corso di odontoiatria (rispettivamente, 8 e 7 esami).
14 – Con un ulteriore doglianza, l’appellante ripropone il sesto motivo di cui al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 22 giugno 2016 con il quale ha dedotto il travisamento dei fatti e l’illogicità manifesta in cui sarebbe incorso l’Università in relazione alle 9 materie non riconosciute.
A tal fine, basandosi sulla relazione del proprio CTP – dott. [#OMISSIS#] – rivendica di aver conseguito in Spagna 120 CFU (avendo completato 2 anni di corso), mentre le 15 materie indicate dall’Università Cattolica ammontano in totale a 122 CFU.
14.1 – La censura è infondata.
In generale, deve ricordarsi che le valutazioni di cui si discorre sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di una manifesta illogicità e irrazionalità (cfr. Cons. St., sez. VI, 10 settembre 2015, n. 4219), che nel caso di specie non è emersa, dal momento che la relazione nella quale si specificano le ragioni del mancato riconoscimento degli esami non pare contenere valutazioni contraddittorie o irrazionali. Né, sul punto, possono enfatizzarsi le valutazioni contenute nella relazione di parte depositata unitamente ai motivi aggiunti, rispetto all’attendibilità della quale, l’Università ha rilevato che è stata redatta da un medico-chirurgo, che non avrebbe conseguito la laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria, e che sarebbe privo di specializzazione, essendosi laureato solamente in data 26 marzo 2013.
14.2 – Non può inoltre non ricordarsi come, nel caso di specie, la mancata ammissione dell’interessata non è riconducibile al mancato riconoscimento di uno specifico esame, ovvero alla carenza di un limitato numero di crediti, bensì a lacune che per numero e rilevanza comportano, come già ricordato, la stessa impossibilità per l’interessata di frequentare i relativi corsi di studio in concomitanza con quelli previsti per il terzo anno.
Infatti, i crediti formativi complessivamente riconosciuti per gli esami della carriera pregressa della candidata (41 CFU) rappresentano meno della metà dei CFU totali previsti nei biennio del corso di laurea in Odontoiatria; mentre, la relazione prodotta in causa ha inoltre messo in luce il mancato sostenimento da parte della candidata di esami quali Fisica e matematica (7 CFU), Chimica e propedeutica biochimica (11 CFU) del I anno, e soprattutto Morfofunzione del II anno (24 CFU) da ritenersi particolarmente caratterizzanti.
14.3 – Infine, non può non mettersi in luce quanto già innanzi evidenziato, e cioè la contraddizione che traspare dalla proposizione nel presente giudizio anche di una domanda – neppure subordinata al mancato accoglimento della domanda volta ad ottenere l’iscrizione al terzo anno di corso in forza degli esami sostenuti in Spagna – tesa ad ottenere l’iscrizione al primo anno, che evidentemente, per volontà della stessa ricorrente, presuppone la vanificazione del percorso di studi dalla stessa intrapreso in Spagna. Detto comportamento processuale contribuisce ad incrinare l’attendibilità delle argomentazioni con le quali l’appellante contesta il mancato riconoscimento degli esami spagnoli, dal momento che appare essa stessa disposta a rinunciarvi, attraverso la domanda di iscrizione al primo anno.
15 – Al rigetto dell’appello principale proposto dalla ricorrente in primo grado ed all’accoglimento dell’appello incidentale dell’amministrazione segue la condanna della prima alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in favore dell’Università Cattolica; mentre possono essere compensate rispetto al Ministero.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello incidentale proposto dall’Università Cattolica e rigetta l’appello proposto da [#OMISSIS#] Pacifico e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado ed i relativi motivi aggiunti.
Condanna [#OMISSIS#] Pacifico alla refusione delle spese di lite in favore dell’Università, liquidate in €. 4.000 per il giudizio di appello ed in €2.000 per il giudizio di primo grado, oltre accessori come per legge, compensandole per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
Silvestro [#OMISSIS#] Russo, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Giordano [#OMISSIS#], Consigliere, Es