Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 agosto 2021, n. 5730

Abilitazione scientifica nazionale - Obbligo di motivazione del diniego

Data Documento: 2021-08-03
Area: Giurisprudenza
Massima

Il giudizio di valutazione delle commissioni giudicatrici è espressione di discrezionalità tecnica e, pertanto, il sindacato giurisdizionale è possibile soltanto quanto esso si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza tecnica.

In relazione al giudizio relativo al rilascio dell’abilitazione scientifica nazionale, non è necessario che la commissione motivi in modo analitico in ordine a tutte le opere minori in quanto, come è accaduto nella specie, è sufficiente richiamarne alcune ed esprimere un giudizio complessivo motivato di non idoneità (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 337).
Inoltre, affinché la motivazione sia adeguata non è necessario che nel giudizio collegiale vengano riprese le valutazioni dei componenti della commissione che si sono espressi positivamente per confutarne la portata. E’ sufficiente che dalla motivazione nella sua interezza emerga un momento di sintesi che, nella specie, essendosi la maggioranza espressa negativamente, si risolve in un giudizio di non idoneità all’abilitazione.
Infine, la circostanza che una rivista sia inserita nell’elenco Anvur non esclude che la commissione possa esprimere un giudizio di contenuto alla luce della specifica collocazione della rivista stessa.

Contenuto sentenza

N. 05730/2021REG.PROV.COLL.
N. 09417/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9417 del 2020, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Fiume 17;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero Universita’ e Ricerca – Mur, Commissione Abilitazione Scientifica Nazionale Settore Concorsuale 12/A1 Asn 2016-2018 non costituiti in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] Cristiani, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata 5 [#OMISSIS#] 2020, n. 4665 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Terza.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2021 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
L’udienza pubblica si è svolta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 13 marzo 2020, n. 6305.
FATTO e DIRITTO
1.- Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con decreto 9 agosto 2018, n. 21175, ha indetto una procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia.
La dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – ricercatrice di tipo B a tempo determinato, per la durata di tre anni, presso la cattedra di diritto privato dell’Università per gli stranieri di Perugia nonché, in passato, ricercatrice a tempo determinato di tipo A presso l’Università Telematica Pegao – ha partecipato alla suddetta procedura concorsuale.
La dott.ssa [#OMISSIS#], pur ottenendo due mediane su tre, non ha ricevuto un giudizio finale positivo, essendo stata ritenuta, con un maggioranza di tre quinti, non idonea all’abilitazione.
2.- La dott.ssa [#OMISSIS#] ha proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, per i motivi riproposti in sede di appello e riportati oltre.
3.- Il Tribunale amministrativo, con sentenza 5 [#OMISSIS#] 2020, n. 4665, ha rigettato il ricorso.
4.- La ricorrente ha proposto appello.
5.- Si è costituito in giudizio il Ministero, chiedendo il rigetto dell’appello.
6.- La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 17 giugno 2021.
7.- Con un primo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza perché è stata resa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., senza che ve ne fossero i presupposti, in quanto il ricorso non è stato dichiarato manifestamente infondato.
Il motivo non è fondato, in quanto la violazione processuale lamentata non ha determinato, [#OMISSIS#] stessa prospettazione della parte, alcuna violazione effettiva del diritto di difesa.
8.- Con gli altri motivi l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza e l’illegittimità del giudizio negativo per le seguenti ragioni: a) mancata valutazione analitica delle opere minori; b) contraddittorietà della valutazione della commissione che avrebbe espresso [#OMISSIS#] premessa un giudizio positivo che poi non avrebbe trovato riscontro [#OMISSIS#] valutazione delle singole pubblicazioni; c) impiego [#OMISSIS#] motivazione di formule di mero stile, che renderebbero la motivazione non adeguata; d) mancata espressa e specifica considerazione degli elementi valutativi contenuti nei giudizi che si sono espressi nel senso del riconoscimento della maturità necessaria per ottenere l’abilitazione; e) attribuzione solo in parte della collocazione editoriale in collane, case editrici e riviste rilevanti per la comunità scientifica, non assegnando tale rilevanza alla casa editrice Tangram Edizioni scientifiche che ha provveduto alla pubblicazione delle due monografie, nonostante tale casa editrice risulti inserita nell’elenco Anvur; f) utilizzo di un tempo di valutazione non adeguato, essendosi questa svolta in solo tre sedute; g) mancato riconoscimento del titolo «affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore» per essere l’appellante membro di Odimed; h) mancata valutazione del profilo internazionale.
I motivi non sono fondati.
La fase del reclutamento dei docenti universitari è disciplinata dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si è, in particolare, passati da un sistema fondato su concorsi locali ad un sistema a doppio stadio, nel quale: i) una prima fase è affidata a una commissione nazionale di abilitazione, che deve attestare la qualificazione scientifica dei candidati docenti di prima e seconda fascia e che si conclude con il rilascio di una abilitazione scientifica (art. 16); ii) una seconda fase è rappresentata da una procedura “valutativa”, che si svolge presso i singoli Atenei, finalizzata all’ingresso nei ruoli di professore associato o ordinario (art. 18).
In relazione alla prima fase, che è quella che rileva in questa sede, l’art. 16 richiede il possesso sia dei requisiti quantitativi sia di quelli qualitativi , stabilendo che «l’attribuzione dell’abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro», sentiti il consiglio nazionale universitario (Cun) e l’Anvur.
La riforma ha chiaramente perseguito l’obiettivo di ridurre la discrezionalità delle commissioni mediante l’attribuzione di una funzione selettiva anche per il tramite di rigidi criteri di tipo quantitativo: le cd. mediane. L’abilitazione scientifica può, infatti, essere riconosciuta soltanto a chi, per produzione scientifica complessiva nell’arco del decennio, si collochi al di sopra della media dei docenti nel settore scientifico. E’, però, necessario, come si esporrà oltre, che la commissione esprima un giudizio anche di natura qualitativa sulla produzione scientifica.
[#OMISSIS#] vigente fase attuativa sono stati adottati i decreti ministeriali 7 giugno 2016, n. 120 e 29 luglio 2016, n. 602.
In particolare, l’art. 6 del decreto ministeriale n. 120 del 2016 prevede che la commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfino entrambe le seguenti condizioni: a) ottengano una valutazione positiva relativa all’impatto della produzione scientifica e siano in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla commissione; b) presentino pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’art. 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B.
Il richiamato art. 4 dispone che la commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati, secondo i seguenti criteri: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.
Il giudizio di valutazione delle commissioni giudicatrici è espressione di discrezionalità tecnica e, pertanto, il sindacato giurisdizionale è possibile soltanto quanto esso si [#OMISSIS#] in contrasto con il principio di ragionevolezza tecnica. Alla fase valutativa si applica la regola generale posta dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, che impone l’obbligo di motivazione.
[#OMISSIS#] fattispecie in esame, le censure prospettate dall’appellante non risultano contrarie alle suddette regole e principi, per le seguente ragioni.
In via preliminare, deve rilevarsi come il giudizio collegiale negativo muova dall’analisi di due monografie del 2015 (Uniformazione del diritto contrattuale europeo: il difficile approdo ad un diritto comune della vendita) e del 2016 (Consenso informato, informazione sanitaria e comunicazione farmaceutica), per ritenere che «il percorso seguito dalla candidata è meramente descrittivo e difetta di respiro sistematico, prendendo in esame singole fattispecie che appaiono tra di loro slegate e non adeguatamente sviluppate in una logica ricostruttiva».
In relazione alla censura sub a), non è necessario che la commissione motivi in modo analitico in ordine a tutte le opere minori in quanto, come è accaduto [#OMISSIS#] specie, è sufficiente richiamarne alcune ed esprimere un giudizio complessivo motivato di non idoneità (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 337). In particolare, si legge nel giudizio finale che «alcune opere minori (diritti del paziente e consenso informato e tutela della privacy e sistemi informatici) ripropongono, con gli stessi contenuti ed il medesimo taglio ricognitivo, le tematiche della monografia».
In relazione alla censura sub b), non sussiste alcuna contraddittorietà nel giudizio collegiale. La Commissione ha premesso che «le pubblicazioni sono coerenti con le tematiche del settore disciplinare e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti, sono adeguate per numero e tipo, presentano carattere di continuità temporale ed in parte una collocazione editoriale in collane, case editrici e riviste rilevanti per la comunità scientifica, che utilizzano procedure trasparenti di valutazione della qualità dei prodotti». Si tratta di valutazioni preliminari che non attengono al contenuto scientifico delle pubblicazioni e, pertanto, non si pongono in alcun modo in contraddizione con le valutazioni negative subito dopo espresse.
In relazione alla censura sub c), è sufficiente richiamare quanto sopra riportato per ritenere che la motivazione non contenga mere formule di stile ma esprime un giudizio adeguato riferito alla specificità della posizione dell’appellante.
In relazione alla censura sub d), affinché la motivazione sia adeguata non è necessario che nel giudizio collegiale vengano riprese le valutazioni dei componenti della commissione che si sono espressi positivamente per confutarne la portata. E’ sufficiente che dalla motivazione [#OMISSIS#] sua interezza emerga un momento di sintesi che, [#OMISSIS#] specie, essendosi la maggioranza espressa negativamente, si risolve in un giudizio di non idoneità all’abilitazione.
In relazione alla censura sub e), la circostanza che una rivista sia inserita nell’elenco Anvur non esclude che la commissione possa esprimere un giudizio di contenuto alla luce della specifica collocazione della rivista stessa.
In relazione alla censura sub f), la questione dei tempi ridotti è genericamente posta e, comunque, le modalità temporali di svolgimento delle valutazioni da parte della commissione risultano adeguate. In relazione alle ultime due censure (g e h), le stesse, a prescindere dalla loro fondatezza, non hanno comunque capacità di incidere sul giudizio finale negativo. Le stesse avrebbero potuto essere considerate soltanto qualora le altre parti della motivazione avessero presentato elementi di criticità corroborati dagli altri rilievi contenuti nelle censure in esame.
9.- La particolare natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 17 giugno 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 03/08/2021