Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 settembre 2021, n. 6562

Ricercatore a tempo determinato-Valutazione della produzione scientifica

Data Documento: 2021-10-12
Area: Giurisprudenza
Massima

In un concorso da ricercatore, ove la Commissione ha valutato due volte la stessa monografia pur trattandosi della traduzione di un’opera precedentemente pubblicata in Italia e compiuta da un soggetto diverso dal beneficiario del punteggio, il Consiglio di Stato, riformando la sentenza di primo grado, ha sostenuto che l’attribuzione di punteggio, nel caso di specie, “non può che riguardare l’attività di traduzione di libri altrui da parte dello stesso candidato, dovendosi intendere come opera di traduzione dello stesso interessato al quale riconoscere un punteggio per l’attività di traduzione che si connoti come opera ermeneutica, caratterizzata da approccio critico da parte del traduttore; ovvero una traduzione cui abbia fornito un contributo fondamentale ed innovativo lo stesso autore, non certo la mera traduzione svolta da un diverso soggetto, a fini di adeguamento alla fruizione di un pubblico e di una comunità stranieri”. Nel caso di specie, al contrario, “la traduzione di una pubblicazione del candidato, già valutata ed oggetto di elevato punteggio, è stata frutto di autonoma valutazione e premio con un punteggio elevato – sia in relazione al punteggio totale che alle altre pubblicazioni – quando trattasi invece di lavoro di traduzione da parte di un soggetto diverso che ha riadattato la pubblicazione medesima […] semplificandone la struttura a fini divulgativi in un contesto straniero. Non emerge pertanto – alla luce del quadro fattuale ricordato – alcun tasso di innovatività e di merito in capo al beneficiario […]. Erroneamente la sentenza di prime cure, lungi dal valutare nel dettaglio gli esiti della verificazione, si è limitata a far propria la conclusione valutativa”.

Contenuto sentenza

N. 06562/2021REG.PROV.COLL.
N. 10239/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10239 del 2020, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Canale, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Universita’ degli Studi di [#OMISSIS#] – Fisciano, Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi Padova, Universita’ degli Studi Pisa, Universita’ degli Studi Bari, Universita’ degli Studi Brescia, Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] – Alma Mater Studiorum, Universita’ degli Studi Cagliari, Universita’ degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Universita’ degli Studi Catania, Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini – Catanzaro, Universita’ degli Studi G D'[#OMISSIS#] – Chieti, Universita’ degli Studi [#OMISSIS#], Universita’ degli Studi [#OMISSIS#], Universita’ degli Studi [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di [#OMISSIS#] (Sezione Prima) n. 01754/2020, resa tra le parti, concernente DR Università degli Studi di [#OMISSIS#], prot. 6862 del 13.1.2020 con cui il Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] è stato proclamato vincitore del posto di ricercatore a tempo determinato
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di Universita’ degli Studi di [#OMISSIS#] – Fisciano e di Ministero dell’Istruzione e di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi Padova e di Universita’ degli Studi Pisa e di Universita’ degli Studi Bari e di Universita’ degli Studi Brescia e di Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] – Alma Mater Studiorum e di Universita’ degli Studi Cagliari e di Universita’ degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e di Universita’ degli Studi Catania e di Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini – Catanzaro e di Universita’ degli Studi G D'[#OMISSIS#] – Chieti e di Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] e di Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] e di Universita’ degli Studi [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2021 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 1754 del 2020 con cui il Tar [#OMISSIS#] aveva respinto l’originario gravame; quest’[#OMISSIS#] era stato proposto dallo stesso dott. [#OMISSIS#], in qualità di partecipante alla procedura, avverso la determinazione rettorale dell’Università degli studi di [#OMISSIS#], prot. 6862 del 13 gennaio 2020, con cui il dott. [#OMISSIS#] era stato proclamato vincitore del posto di ricercatore a tempo determinato, bandito ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 11/A3 (Storia Contemporanea).
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:
– errata motivazione in merito alla mancata violazione della legge n. 240/2010 e dei principi ANVUR ivi richiamati, errata applicazione del DM 25 [#OMISSIS#] 2011, errata, illogica e non coerente motivazione in merito all’attribuzione dei punteggi, disparità di trattamento, avendo valutato due volte la stessa pubblicazione tradotta in [#OMISSIS#];
– errata motivazione in merito alla mancata violazione del Regolamento ateneo reclutamento docenti (D.R. 21.11.2013, rep. n. 3434), violazione bando di gara, violazione criteri di valutazione (all. 1.1. al verbale 5.11.2019), errata, illogica e non coerente motivazione in merito all’attribuzione dei punteggi, omessa pronuncia sul vizio di disparità di trattamento, in relazione alla sproporzionata attribuzione alla pubblicazione di punti 5,5;
– errata e carente motivazione in merito alla disparità di trattamento e violazione dei criteri espressi dalla Commissione 19 sulla valutazione complessiva delle pubblicazioni;
– analoghi vizi per l’illegittimità dei punteggi attribuiti dalla Commissione al Dott. [#OMISSIS#] per la valutazione dei titoli.
Le parti appellate si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
Alla [#OMISSIS#] di consiglio fissata per la decisione cautelare le parti concordemente chiedevano il rinvio al merito.
Alla pubblica udienza del 23 settembre 2021 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. Dall’analisi della documentazione in atti emerge come per la procedura controversa, di cui alla narrativa in fatto, sia stata prevista la seguente scansione, prevista dal bando: in [#OMISSIS#] di candidati superiori a sei, una valutazione preliminare comparativa dei curricula, dei titoli e delle pubblicazioni di ciascun candidato con la possibilità di ammettere al colloquio finale soltanto il 10% o un numero minimo di sei candidati; discussione pubblica dei candidati ammessi e nuova valutazione comparativa definitiva dei titoli e di ciascuna pubblicazione presentata, con giudizio di idoneità sulla conoscenza della lingua straniera.
La ripartizione dei cento punti a disposizione per ciascun candidato era prevista nei seguenti termini: quaranta punti per i titoli e sessanta punti per la produzione scientifica, con un [#OMISSIS#] di dodici pubblicazioni valutabili.
1.1 In sede applicativa, la commissione di gara si riuniva in data 5 novembre 2019; nel primo verbale venivano predeterminati i criteri, sia per la valutazione preliminare che per quella definitiva.
A conclusione della valutazione preliminare, venivano ammessi alla fase definitiva sei candidati, di cui solo quattro si presentavano; dopo il colloquio, la commissione esprimeva un giudizio complessivo sulla discussione e sull’ottenimento o meno dell’idoneità in lingua straniera, procedendo quindi ad attribuire i singoli punteggi sui titoli e su ciascuna pubblicazione presentata dai candidati.
Al [#OMISSIS#] delle operazioni di valutazione, con verbale datato 18 dicembre 2019 la commissione redigeva la seguente definitiva graduatoria, oggetto di impugnazione in prime cure: Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], punti 70,5 Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], punti 67,9 Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], punti 62 Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], punti 52. Sulla scorta di tale graduatoria l’odierno appellato veniva dichiarato vincitore.
2. Nel presente giudizio, con i primi motivi di appello il secondo classificato ripropone la contestazione respinta in prime cure, contestando le argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.
I motivi sono fondati.
2.1 In particolare, la censura contesta l’aver valutato due volte la stessa opera monografica pubblicata dal candidato [#OMISSIS#] sia in lingua italiana, sia in lingua [#OMISSIS#].
Trattasi della monografia denominata “Un [#OMISSIS#] oltre l’oceano. Assetti politici e strategie diplomatiche tra Stati Uniti e [#OMISSIS#] Sede 19 [#OMISSIS#] prima metà del novecento (1914 – 1940)” edita da il Mulino, [#OMISSIS#], 2011, che il candidato vincitore ha presentato al concorso come pubblicazione n. 1, e della traduzione della medesima opera, denominata “A bridge across the Ocean. The United States and the Holy see between the two world wars” edita da Catholic University of [#OMISSIS#] Press, Washington DC, 2014, che il candidato [#OMISSIS#] ha presentato al concorso come pubblicazione n. 2. La Commissione di gara ha valutato entrambe le pubblicazioni, attribuendo 7,5 punti alla prima e 5,5 punti alla seconda.
2.2 Sul punto le deduzioni di parte appellante colgono nel segno; infatti, la valutazione autonoma e la conseguente attribuzione di un elevato punteggio – di poco inferiore a quella in italiano – non si giustificano, sia in base alla natura della stessa, sia all’esito delle risultanze della stessa verificazione invocata dal Tar.
2.3 Dall’esame della pubblicazione risulta che la stessa costituisce una traduzione di quella in italiano, in termini di mero adeguamento formale (e non sostanziale ed innovativo) al diverso contesto di riferimento, svolta da un soggetto diverso dall’autore. Quindi, a quest’[#OMISSIS#] riguardo, già sul versante soggettivo non si giustifica l’attribuzione dell’elevato punteggio di 5,5 in contestazione.
2.3 La stessa verificazione ha fornito elementi opposti [#OMISSIS#] esiti del giudizio di prime cure, come emerge anche dalla contraddittorietà delle conclusioni: “Sulla base dell’analisi condotta e degli elementi emersi dal confronto con gli altri due esperti (si vedano le due relazioni qui allegate), e premesso che ogni traduzione in quanto destinata a un pubblico diverso da quello del testo originale non è mai mera trasposizione di contenuti ma implica sempre strategie di mediazione interculturale, la scrivente è [#OMISSIS#] alla conclusione che la monografia 2 è sì una traduzione (e molto buona) della monografia 1 che presenta gli stessi obiettivi scientifici utilizzando le stesse fonti di archivio e la stessa bibliografia (con l’eccezione dei due aggiornamenti del 2012) e seguendo un impianto argomentativo sostanzialmente simile, ma allo stesso tempo presenta una riarticolazione complessiva dei capitoli e dei paragrafi con diverse modifiche [#OMISSIS#] loro titolazione e una serie di tagli più o meno estesi (generalmente incisi, citazioni, commenti di dettaglio e puntualizzazioni, inerenti in prevalenza, ma non esclusivamente, al contesto vaticano/italiano ed europeo) da cui si evince chiaramente anche un lavoro di adattamento e rifocalizzazione per renderla più agevole e perspicua a un pubblico internazionale e più specificamente americano”.
2.4 Invero, la stessa verificazione quindi conferma la fondatezza delle deduzioni di parte appellante. Emerge infatti, come la pubblicazione n. 2 in contestazione sia la traduzione di un’opera precedentemente pubblicata in Italia, compiuta da un soggetto diverso (il Sig. Roy Boardman) dal beneficiario del punteggio. Al riguardo, [#OMISSIS#] stessa verificazione viene riportato il ringraziamento esplicito dell’odierno appellato al traduttore dell’opera contenuto [#OMISSIS#] prefazione del volume [#OMISSIS#] (“Roy Boardman is the invaluable and untiring translator of the English edition of this book”).
2.4.1 In dettaglio, la stessa verificazione conferma che “l’analisi dettagliata dei due testi sul piano linguistico e argomentativo conferma che la monografia 2 è la traduzione della monografia 1”, e che “un elemento autoriale importante, sotto questo rispetto, è il confronto tra l’Introduzione del testo italiano e la Preface dell’edizione in [#OMISSIS#] dove l’impianto argomentativo è identico sia per quel che riguarda gli obiettivi scientifici che le fonti archivistiche e la bibliografia”.
2.4.2 La stessa relazione prosegue evidenziando come “a ogni capitolo della monografia 1 corrispondono 2 capitoli [#OMISSIS#] monografia 2 che presentano contenuti pressoché equivalenti in una forma più sintetica (d’altronde [#OMISSIS#] il confronto di pagine per evincere che la monografia 2 è più breve) e chiaramente rivista e riadattata in funzione di un pubblico diverso, vale a dire americano” e che “appare subito a colpo d’occhio quanto la traduzione [#OMISSIS#] miri a offrire un percorso più lineare e sintetico in 6 segmentazioni più agili rispetto ai poderosi 3 capitoli della monografia 1”.
2.4.3 Viene poi evidenziato come via sia “una corrispondenza tra tutti i paragrafi delle due monografie, ad eccezione del primo paragrafo della monografia italiana che viene quasi completamente tagliato all’interno del par. 1 del cap. 5 della traduzione [#OMISSIS#]”, confermando anche la corrispondenza strutturale delle due pubblicazioni, [#OMISSIS#] l’adattamento di [#OMISSIS#] meramente traduttiva compiuto sempre dal soggetto traduttore, non dal candidato.
2.4.4 Anche in tema di bibliografia le deduzioni di parte appellante trovano conferma dall’esame dei testi e dalla verificazione, [#OMISSIS#] quale si evidenzia quanto segue: “sostanzialmente quindi la bibliografia consultata è la stessa. L’unica aggiunta è rappresentata dai due saggi pubblicati dall’autore, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], nel 2012, quindi successivamente alla monografia del 2011, che compaiono solo [#OMISSIS#] monografia 2 in due distinte note e [#OMISSIS#] bibliografia finale. Tale aggiunta è sicuramente un aggiornamento bibliografico ma non incide sul piano strettamente informativo argomentativo dei contenuti della monografia stessa”.
2.5 Sul punto, parte appellata invoca i criteri Anvur laddove prevedono l’espresso riconoscimento della valutabilità della traduzione di libri sia pure a certe condizioni di seguito ricordate che si incentrano sul carattere autoriale e innovativo della traduzione (che ben può essere una ricreazione dell’opera ).
Alla luce di tali parametri, la logica interpretazione della previsione non può che riguardare l’attività di traduzione di libri altrui da parte dello stesso candidato, dovendosi intendere come opera di traduzione dello stesso interessato al quale riconoscere un punteggio per l’attività di traduzione che si connoti come opera ermeneutica, caratterizzata da approccio critico da parte del traduttore; ovvero una traduzione cui abbia fornito un contributo fondamentale ed innovativo lo stesso autore, non [#OMISSIS#] la mera traduzione svolta da un diverso soggetto, a fini di adeguamento alla fruizione di un pubblico e di una comunità stranieri.
2.6 Nel [#OMISSIS#] di specie, infatti, la traduzione di una pubblicazione del candidato, già valutata ed oggetto di elevato punteggio, è stata frutto di autonoma valutazione e premio con un punteggio elevato – sia in relazione al punteggio totale che alle altre pubblicazioni – quando trattasi invece di lavoro di traduzione da parte di un soggetto diverso che ha – nei termini chiariti peraltro dalla stessa verificazione – riadattato la pubblicazione medesima del [#OMISSIS#], semplificandone la struttura a fini divulgativi in un contesto straniero.
Non emerge pertanto – alla luce del quadro fattuale ricordato – alcun tasso di innovatività e di merito in capo al beneficiario del nuovo punteggio di 5,5.
2.7 Erroneamente la sentenza di prime cure, lungi dal valutare nel dettaglio gli esiti della verificazione, si è limitata a far propria la conclusione valutativa.
2.7.1 Infatti, come noto, in linea generale nel processo amministrativo la verificazione, così come la consulenza tecnica, non può esonerare la parte dalla prova dei fatti dedotti e posti a base delle richieste, fatti che devono essere dimostrati dalla parte in ragione dei criteri di ripartizione dell’onere della prova posti dall’ art. 2697 c.c. ; in particolare, la verificazione ha la funzione di fornire all’attività valutativa del [#OMISSIS#] l’apporto di cognizioni tecniche non possedute, non quella di rifare il giudizio valutativo spettante all’amministrazione procedente.
Inoltre, a differenza della consulenza tecnica d’ufficio prevista dall’ art. 67 c.p.a . al fine di consentire al [#OMISSIS#] di acquisire un giudizio tecnico, la verificazione è uno strumento probatorio che mira all’effettuazione di un mero accertamento tecnico di natura non valutativa. In buona sostanza, la verificazione comporta l’intervento, in funzione consultiva del [#OMISSIS#], di un organismo qualificato per la risoluzione di controversie che implichino l’apporto di competenze tecniche essenziali ai fini della definizione della questione; l’esito della verificazione è [#OMISSIS#] autonomamente apprezzabile dal [#OMISSIS#], il quale può anche discostarsi dalle conclusioni del verificatore, a condizione tuttavia che ne espliciti adeguatamente le ragioni.
2.7.2 Nel [#OMISSIS#] di specie la verificazione ha fornito elementi rilevanti all’esito del relativo accertamento tecnico, la cui valutazione è rimessa all’organo giudicante; e nel [#OMISSIS#] di specie gli elementi emersi confermano la fondatezza delle deduzioni di parte appellante, nei termini sopra evidenziati.
2.8 Per ciò che concerne le deduzioni in ordine all’applicabilità dei criteri Anvur, peraltro non a [#OMISSIS#] evocati da entrambe le parti, la stessa [#OMISSIS#] richiamata dalle parti (art. 24 comma 2 lett c. l. 240 cit.) ne conferma la rilevanza in termini di ulteriore elemento da tenere in considerazione, da parte dell’amministrazione procedente: “c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l’ANVUR e il CUN”.
3. Le censure accolte assumono un carattere assorbente. Infatti, se per un verso il divario fra il primo ed il secondo classificato (2.6) è ben inferiore rispetto al punteggio attribuito alla predetta traduzione (5.5), per un altro verso i residuali motivi risultano dedotti in via subordinata. Occorre pertanto che l’amministrazione proceda ad una rivalutazione sulla scorta degli elementi che emergono dalla presente decisione di accoglimento; risulta pertanto inammissibile allo stato, anche nei limiti di sindacato propri della presente sede di legittimità, la domanda di accertamento del vincitore e di stipula del contratto.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello è fondato e va pertanto accolto, nei limiti predetti; per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado in relazione alla domanda di annullamento.
Sussistono giusti motivi, stante il parziale accoglimento e la complessità della controversia, per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi limiti di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado in relazione alla domanda di annullamento.
Spese compensate del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 24 settembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 30/09/2021