N. 04122/2018REG.PROV.COLL.
N. 03894/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3894 del 2017, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domiciliato presso la Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
contro
Universita’ degli Studi Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Giudicatrice Valutaz.Comparativa per Reclutamento n.1 Ricercatore Presso Facoltà di Medicina e Chirurgia non costituito in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato Gioia [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale [#OMISSIS#] Rossini 18;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 01770/2016, resa tra le parti, concernente impugnazione del decreto rettorale n.I/1n.16778 del 29 dicembre 2011 con cui il Magnifico Rettore dell’Università di Pisa, dopo
aver annullato, a seguito della presentazione dell’istanza per l’esercizio dell’autotutela da parte della d.ssa [#OMISSIS#], il decreto rettorale n.1/14101 del 14 novembre 2011 di approvazione degli atti della Commissione Giudicatrice della valutazione comparativa per il reclutamento di n.1 ricercatore presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Pisa –Settore Scientifico-Disciplinare MED 24 Urologia, bandita con D.R. n.1/15931 del 25.11.2010 approva la nuovamente detti atti come risultanti da una nuova valutazione da parte della Commissione e dichiara, non più il dr. [#OMISSIS#], bensì la d.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] vincitrice della procedura comparativa.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Pisa e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2018 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] dell’Avvocatura Generale dello Stato e [#OMISSIS#] Colitti in sostituzione dell’avv. Gioia [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 1770 del 2016 con cui il Tar Toscana respingeva l’originario gravame, proposto dalla medesima parte, in qualità di partecipante alla procedura, al fine di ottenere l’annullamento degli esiti finali della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’università degli Studi di Pisa – Settore Scientifico-Disciplinare MED 24 Urologia indetta con decreto rettorale n.01/15931 del 25 novembre 2010.
In dettaglio, all’esito delle valutazioni individuali e collegiali la Commissione concludeva i suoi lavori individuando all’unanimità il vincitore concorrente [#OMISSIS#] che veniva nominato con provvedimento del 14 novembre 2011. Peraltro, in pari data lo stesso vincitore comunicava la propria rinuncia all’assunzione conseguendone, in data 21 dicembre 2011, l’annullamento della predetta nomina.
Nelle more, in data 20 dicembre 2011, la concorrente ed odierna appellata Manessero presentava istanza per l’esercizio di autotutela adducendo a fondamento l’asserita mancata valutazione, da parte della Commissione, del titolo di Dottorato di ricerca dalla medesima conseguito.
All’esito della conseguente nuova valutazione dei titoli la stessa Manessero veniva dichiarata vincitrice, con conseguente nomina datata 29 dicembre 2011.
Avverso tale nomina proponeva l’originario ricorso, respinto con la sentenza appellata, l’odierno appellante.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello attraverso la critica delle argomentazioni di cui alla sentenza appellata:
– erroneità sulla presunta dichiarazione di improcedibilità del gravame, non avendo parte ricorrente un interesse solo morale;
– obbligo di astensione in caso di pubblicazioni congiunte o di relatore di tesi
– mancato avviso di avvio del procedimento di autotutela.
La parte appellata privata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello; la parte appellata pubblica non si costituiva in giudizio.
Alla pubblica udienza del 2162018 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è fondato in parte qua.
1.1 In primo luogo, risulta evidenziato un interesse non solo morale (peraltro di per sé pacificamente sufficiente a sostenere l’interesse alla decisione) all’annullamento degli atti nomina di un soggetto diverso dall’odierno appellante, all’esito del quale infatti può emergere l’interesse al rifacimento della procedura e, quindi, all’ottenimento del riconoscimento della sussistenza dei titoli per la nomina in capo al medesimo appellante.
1.2 In secondo luogo, appare infondato il secondo ordine di motivi di appello in tema di obbligo di astensione. Va in proposito ribadito che i rapporti di collaborazione accademica, anche ove consistano in pubblicazioni scientifiche di cui risultino coautori il candidato-allievo ed il componente la commissione, non sono sufficienti a radicare e rendere cogente l’obbligo di astensione. Perché i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio. Si reputa, a tal fine, rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra un commissario e un candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente-allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI 30 luglio 2013 n. 4015). Nel caso di specie nulla di ciò risulta dimostrato da parte appellante, al di là dei normali rapporti di collaborazione accademica.
1.3 Infine, prima facie è invece fondato il terzo motivo di appello, dedotto in relazione alla mancata e doverosa comunicazione di avvio del procedimento di autotutela.
Se in linea di fatto dall’analisi degli atti emerge, nei termini correttamente dedotti, che la rivalutazione ha riguardato tutti i concorrenti ed in specie l’odierno appellante, in linea di diritto va ricordato che la previa comunicazione di avvio del procedimento imposta dall’art. 7 l. n. 241 del 1990 rappresenta un principio di carattere generale dell’azione amministrativa (Consiglio di Stato sez. VI 20 settembre 2012 n. 4997), diretto a garantire l’instaurazione di un contraddittorio procedimentale tra le parti interessate in relazione a tutti gli aspetti che assumeranno rilievo ai fini della decisione finale, per la salvaguardia del buon andamento e della trasparenza dell’Amministrazione, anche in un’ottica deflattiva del contenzioso. L’obbligo de quo assume un sicuro maggiore spessore proprio nei casi in cui – come quello di specie – è riscontrabile l’esercizio del potere di autotutela tramite l’adozione di un provvedimento di annullamento di un atto amministrativo favorevole in precedenza rilasciato o, comunque, una diretta incidenza delle decisioni assunte dall’Amministrazione su comportamenti o attività posti in essere dal privato sulla base di uno stato di affidamento ingenerato dalla mancata pronta attivazione da parte della stessa Amministrazione, in linea, peraltro, con precise disposizioni di legge (rectius, l’art. 24 d.P.R. n. 380 del 2001), in ragione primariamente dell’indiscussa idoneità di provvedimenti di tal genere ad incidere su posizioni giuridiche ormai acquisite
In tale contesto, il rispetto di un principio dettato a garanzia della partecipazione del privato convolto dal procedimento amministrativo non può intendersi superato dalla sostanziale conferma di una valutazione, in quanto la riapertura dell’iter e la rivalutazione dei titoli prodotti impone, specie laddove frutto del potere ampiamente discrezionale quale è quello di autotutela – a maggior ragione laddove utilizzato in merito all’esercizio di un’attività di valutazione comparativa parimenti connotata da un elevato tasso di discrezionalità anche tecnica -, il coinvolgimento di tutti i soggetti sia potenzialmente che concretamente coinvolti.
A quest’ultimo proposito va richiamato l’orientamento già espresso dalla sezione in materia di procedura comparativa per posti di ricercatore universitario e di connessa valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI 18 luglio 2016 n. 3185) che per la vanno considerati, in particolare, gli articoli 2 e 3 del d.m. 28 luglio 2009, n. 89, relativi agli elementi di valutazione comparativa dei titoli e ai criteri di valutazione comparativa delle pubblicazioni.
In materia, il senso delle prescrizioni legislative e regolamentari circa il carattere analitico della valutazione da compiere dalle commissioni giudicatrici nelle procedure comparative per ricercatori universitari è quello di imporre alla commissione di tenere conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati (titoli e pubblicazioni), e di sceverare, secondo percorsi logici trasparenti, coerenti e di congruo apprezzamento scientifico, i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità scientifica dei candidati e della correlativa valutazione comparativa, da quelli non significativi, sulla base di una altrettanto congrua ed adeguata motivazione, e di esprimere il giudizio comparativo sui dati così (motivatamente) enucleati
La normativa va intesa alla luce della finalità assegnata dalla normativa alla valutazione comparativa, consistente in un raffronto, attraverso la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, della personalità scientifica dei vari candidati, dei quali va ricostruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, da apprezzare in tale quadro non isolatamente, ma in quanto correlati nell’insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario; la suddetta valutazione specifica dei titoli deve, dunque, essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché, diversamente, si perderebbe la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI 30 marzo 2015 n. 1643).
In un tale contesto appare evidente che il rinnovo della valutazione, conseguente alla rinuncia del candidato vincitore, non può che essere portata a debita conoscenza di tutti i soggetti interessati e soggetti alla rivalutazione stessa.
2. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado in relazione ai motivi indicati.
Sussistono giunti motivi, anche a fronte della natura dei vizi accolti e della conseguente rivalutazione, per procedere alla compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado nei limiti di cui in motivazione.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 4/07/2018