Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 marzo 2019, n. 1496

Procedura valutativa per la copertura posto ricercatore a tempo determinato-Ratio normativa_ Pubblicazioni

Data Documento: 2019-03-04
Area: Giurisprudenza
Massima

il senso delle prescrizioni legislative e regolamentari circa il carattere analitico della valutazione da compiere dalle commissioni giudicatrici nelle procedure comparative per ricercatori universitari è quello di imporre alla commissione di tenere conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati (titoli e pubblicazioni), e di sceverare, secondo percorsi logici trasparenti, coerenti e di congruo apprezzamento scientifico, i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità scientifica dei candidati e della correlativa valutazione comparativa, da quelli non significativi, sulla base di una altrettanto congrua ed adeguata motivazione, e di esprimere il giudizio comparativo sui dati così (motivatamente) enucleati

Contenuto sentenza

N. 01496/2019 REG.PROV.COLL.
N. 06262/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6262 del 2017, proposto da 
[#OMISSIS#] Cascino, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domiciliato presso la Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13; 
contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Gargano, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Lauro in Roma, via [#OMISSIS#] Calamatta, 16; 
Universita’ degli Studi Magna Graecia – Catanzaro, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Cosa, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Rauso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, p.zza [#OMISSIS#] n. 19; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Calabria (Catanzaro Sezione Seconda) n. 1362 del 23 agosto 2017, resa tra le parti, che ha annullato il decreto rettorale n. 1041 del 23 novembre 2010, con cui sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa conclusasi con la nomina a vincitore del dott. [#OMISSIS#] Cascino – mcp;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di [#OMISSIS#] Cosa e di Universita’ degli Studi Magna Graecia – Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2019 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Gargano e dello Stato [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 1362 del 2017 con cui il Tar Catanzaro aveva accolto l’originario gravame; quest’ultimo era stato proposto dall’odierna parte appellata dott. [#OMISSIS#], in qualità di partecipante alla procedura, al fine di ottenere l’annullamento degli esiti del procedimento di valutazione comparativa indetta dall’Università “Magna Graecia” di Catanzaro per la copertura di un posto di ricercatore nel settore disciplinare SECS-P/07 Economia Aziendale, in particolare del decreto rettorale n. 1041 del 23 novembre 2010, con cui erano stati approvati gli atti della valutazione conclusasi con la nomina a vincitore del concorrente dott. [#OMISSIS#] Cascino, odierno appellante.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:
– error in iudicando in ordine al mancato accoglimento dell’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per tardività della notifica rispetto al controinteressato vincitore della procedura;
– error in iudicando per aver ritenuto l’operato della commissione giudicatrice inficiato da difetto di motivazione, in violazione del dPR 23 marzo 2000 n. 117 come rettamente inteso dalla giurisprudenza prevalente.
Le parti appellate Università e [#OMISSIS#] si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello; la parte appellata Cosa chiedeva l’accoglimento dell’appello.
Con decreto monocratico 36122017 e quindi con ordinanza collegiale n. 47152017 veniva accolta la domanda cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata.
Alla pubblica udienza del 2822019 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. Con decreto rettorale n. 719 del 9 settembre 2011, l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro ha indetto una procedura di valutazione comparativa, ai sensi del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo indeterminato nel settore disciplinare SECS-P/07 Economia Aziendale.
A tale procedura partecipavano undici candidati, fra cui le odierne parti, appellante (risultato vincitore), il controinteressato dott. [#OMISSIS#] (ricorrente vincitore in primo grado), nonché il dott. Cosa (non vincitore, che non ha contestato l’esito finale della procedura, costituendosi al fine di sostenere la legittimità della procedura in cui lo stesso ha ottenuto un giudizio complessivamente positivo).
All’esito dell’esame dei titoli, delle pubblicazioni, della discussione da parte dei concorrenti e della valutazione comparativa, la commissione, all’unanimità individuava dott. [#OMISSIS#] Cascino, odierno appellente, vincitore della procedura, procedendo alla redazione ed approvazione della relazione finale. Tali esiti venivano approvati con il decreto rettorale n. 1041 del 2010.
L’impugnativa di tali esiti, proposta dal concorrente [#OMISSIS#], veniva accolta dal Tar, per la ritenuta mancanza della necessaria valutazione analitica e comparativa dei titoli preferenziali.
2. Così inquadrata la controversia in fatto, è possibile passare all’esame dei motivi dedotti avverso la sentenza di prime cure.
2.1 Con il primo motivo di appello viene censurato il mancato accoglimento dell’eccezione di inammissibilità dell’originario gravame, in quanto il ricorso introduttivo del giudizio non risulta essere stato tempestivamente notificato, entro il termine di decadenza, all’odierno appellante, unico vincitore della procedura concorsuale e quindi unico soggetto qualificabile in termini controinteressato – parte necessaria.
Se è condivisibile la qualificazione dell’odierno appellante quale unico vincitore e, conseguentemente, unico soggetto formalmente controinteressato, in quanto gli altri concorrenti non vincitori non hanno un interesse diretto e formale al mantenimento dell’esito non favorevole, occorre verificare gli effetti della costituzione dello stesso originario resistente, effettuata all’esito della notificazione, pur se in ipotesi tardiva, dell’originario gravame.
Invero, nelle more del presente giudizio è intervenuta la pronuncia chiarificatrice della Consulta (n. 1322018) con cui il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 3, cod proc amm nella parte in cui «salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione,»; tale limite in tema di sanatoria della nullità della notifica del ricorso viola i criteri direttivi fissati dal legislatore delegante, essendo in contrasto con il principio generale della sanatoria ex tunc della nullità degli atti processuali per raggiungimento dello scopo nonché con il diritto vivente.
In tale ottica, posto che lo scopo della notificazione degli atti di vocatio in ius è attuare il principio del contraddittorio, tale finalità può dirsi raggiunta con la costituzione in giudizio del destinatario dell’atto, comportamento che sana con effetto ex tunc qualsiasi eventuale vizio della notificazione stessa. Se dunque la mera conoscenza aliunde del procedimento non può avere di per sé – efficacia sanante, la successiva costituzione in giudizio deve considerarsi come sanante ex tunc.
Conseguentemente, nel caso di specie la costituzione nel giudizio di prime cure dell’odierno appellante ha avuto un effetto sanante ex tunc dei vizi della notifica.
2.2 Peraltro, l’appello è fondato in ordine al secondo ordine di rilievi, concernenti il merito della statuizione di prime cure.
2.2.1 In linea generale, va ribadito con la giurisprudenza della sezione (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI 18 luglio 2016 n. 3185) che il senso delle prescrizioni legislative e regolamentari circa il carattere analitico della valutazione da compiere dalle commissioni giudicatrici nelle procedure comparative per ricercatori universitari è quello di imporre alla commissione di tenere conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati (titoli e pubblicazioni), e di sceverare, secondo percorsi logici trasparenti, coerenti e di congruo apprezzamento scientifico, i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità scientifica dei candidati e della correlativa valutazione comparativa, da quelli non significativi, sulla base di una altrettanto congrua ed adeguata motivazione, e di esprimere il giudizio comparativo sui dati così (motivatamente) enucleati
La normativa va intesa alla luce della finalità assegnata dalla normativa alla valutazione comparativa, consistente in un raffronto, attraverso la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, della personalità scientifica dei vari candidati, dei quali va ricostruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, da apprezzare in tale quadro non isolatamente, ma in quanto correlati nell’insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario; la suddetta valutazione specifica dei titoli deve, dunque, essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché, diversamente, si perderebbe la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI 30 marzo 2015 n. 1643).
Il giudizio sulla produzione scientifica dei partecipanti ad una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario compete al diretto apprezzamento della commissione giudicatrice, senza che possa assumere [#OMISSIS#] vincolante l’ Impact factor , in quanto il semplice fatto statistico della citazione non dimostra il livello qualitativo dell’apprezzamento effettivo da parte del citante (e la dimensione qualitativa è essenziale in queste selezioni); e comunque la commissione non è composta per fungere da mero tramite di rilevazione della notorietà scientifica dello scritto del candidato, ma è un collegio tecnico di cattedratici, appositamente costituito per poter congruamente valutare, dal punto di vista scientifico, il pregio intrinseco di tali elementi (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI 30 settembre 2015 n. 4549).
Per quanto attiene all’oggetto della valutazione comparativa “analitica” dei titoli, esso deve essere riferito alla singole tipologie o categorie di titoli ed attività individuate dalla lex specialis, nelle quali siano sussumibili le singole, concrete attività indicate dai concorrenti nei rispettivi curricula, e non già a queste ultime in sé e per sé considerate, che possono anche sottrarsi ad una valutazione comparativa per il difetto di un omogeneo tertium comparationis, sicché il criterio metodologico da seguire dalla commissione riguarda la analiticità tipologica, e non già la analiticità oggettuale, in funzione di un giudizio comparativo sulla significatività scientifica dei curricula presentati dai candidati.
2.2.2 Identico approccio metodologico deve essere applicato alla valutazione delle pubblicazioni, in cui non occorre la valutazione di ogni singola pubblicazione, ma solo delle pubblicazioni costituenti espressione di una significatività scientifica rilevante ai fini del giudizio di idoneità all’attività di ricerca e meritevoli di essere sottoposti ad una valutazione comparativa alla stregua dei criteri stabiliti.
Diversamente opinando – ossia ritenendo, che sia necessaria una valutazione comparativa analitica di ogni singolo titolo/attività e di ogni singola pubblicazione, di cui ciascuna da valutare comparativamente alla stregua di ciascuno dei criteri di “originalità”, “innovatività”, “importanza”, “congruenza con il settore scientifico-disciplinare”, “rilevanza editoriale” e “diffusione nella comunità scientifica”, si perverrebbe ad un irragionevole esito di pratica ingestibilità delle procedure valutative in questione (così, ad esempio, ipotizzando la partecipazione di soli dieci candidati, ciascuno dei quali presenti dieci titoli e dieci pubblicazioni da valutare comparativamente a coppie, la commissione giudicatrice sarebbe tenuta a compilare migliaia di griglie comparative, tenuto conto di tutte possibili combinazioni di raffronto ‘a coppia’ tra tutti i candidati).
Il senso della prescrizione del carattere analitico della valutazione da compiere dalla commissione non può, dunque, che essere quello di imporre alla stessa di tenere, bensì, conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati (titoli e pubblicazioni), ma di sceverare – ovviamente, secondo percorsi logici coerenti e di congruo apprezzamento scientifico – i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità scientifica dei candidati e della correlativa valutazione comparativa, da quelli non significativi, sulla base di un’altrettanto congrua ed adeguata motivazione, e di esprimere il giudizio comparativo sui dati così (motivatamente) enucleati.
Ne deriva che continua a restare valido l’orientamento consolidato di questa Sezione, (cfr. ad es. Cons. Stato, VI, 27 novembre 2012, n. 5983, con ampi richiami giurisprudenziali), secondo cui la prescrizione della valutazione specifica dei titoli, di cui all’art. 4, comma 4, d.P.R. n. 117 del 2000, deve essere rapportata alla finalità assegnata dalla normativa alla valutazione comparativa, consistente in un raffronto, attraverso la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, della personalità scientifica dei vari candidati, dei quali va ricostruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, da apprezzare in tale quadro non isolatamente, ma in quanto correlati nell’insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario; la suddetta valutazione specifica dei titoli deve, dunque, essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché, diversamente, si perderebbe la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione.
2.2.3 Applicando le esposte coordinate normative e giurisprudenziali alla fattispecie in esame, deve pervenirsi alla conclusione che l’operato della commissione risulti essersi conformato ai criteri normativi e della lex specialis, avendo la stessa tenuto conto, con adeguato apparato motivazionale, dei titoli e delle pubblicazioni, considerati nel loro complesso e ritenuti significativi ai fini della valutazione dell’attività di ricerca svolta dai vari candidati, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, ed ai fini del vaglio della loro personalità scientifica, e legandosi i giudizi individuali e collegiali, espressi sui vari candidati, in modo coerente con l’esito della votazione finale, né mancando un approccio metodologico comparativo, immanente nella formulazione dei giudizi medesimi in forma graduata e nella valutazione finale espressa col voto reso all’unanimità dai commissari.
In proposito, a fronte di una generica considerazione posta a base della sentenza di prime cure che, lungi dall’evidenziare l’esame svolto in merito alle valutazioni oggetto di controversia, si è estrinsecata nella mera affermazione a monte che non vi sarebbe traccia della valutazione analitica e comparativa, la stessa pronuncia si è poi limitata ad un’analisi del giudizio svolto sul ricorrente, lamentando che la commissione avrebbe omesso di chiarire i termini della “non coincidenza dei settori” di interesse con quello messo a concorso.
Se sul primo versante la generica considerazione appare prima facie smentita dall’esame della documentazione versata in atti, da cui emerge lo svolgimento di una valutazione analitica non discorde secondo i parametri dettati dai principi predetti, sul secondo versante quella riportata dal Tar appare già di per sé una considerazione meramente negativa e non adeguatamente motivata, rispetto alla quale avrebbe fatto carico alla parte ricorrente – e di conseguenza allo stesso Giudice – la deduzione e verifica della non correttezza del giudizio di non coincidenza.
2.2.4 Dall’attento esame dei verbali relativi ai lavori della commissione (cfr. sub doc n. 5 di parte appellante), emerge lo svolgimento delle necessarie valutazioni, sia singole che di carattere collegiale, concernenti i titoli presentati in termini di pubblicazioni e di attività didattica, posti a base delle diverse domande.
All’esito di tale complessa ed articolata motivazione, l’individuazione unanime del Cascino quale vincitore appare coerente agli esiti delle valutazioni, senza che al riguardo l’originario ricorso né la sentenza appellata abbiano individuato elementi di travisamento di fatti o manifesta irrazionalità tali da porre in dubbio le chiare risultanze. In tale ottica lo stesso giudizio finale positivo appare coerente, anche in raffronto agli altri candidati, ai predetti esiti: “La commissione, avendo considerato il curriculum, i titoli e le pubblicazioni ed avendo valutato la discussione sugli stessi esprime un giudizio complessivo: il candidato dimostra nel complesso ottima impostazione metodologica, grande attitudine alla ricerca e forte orientamento all’internazionalizzazione. Il giudizio complessivo, con riferimento alla presente valutazione comparativa, è pienamente positivo.”
In proposito, appare irrilevante la presentazione di una autonoma tabella di confronto a coppia, con cui parte appellata, originaria ricorrente, pretende di sostituire il proprio giudizio a quello, motivato, della commissione, senza che dalla relativa allegazione emergano elementi di travisamento o manifesta illogicità diversi dalla mera opinabilità dei diversi possibili esiti.
Inoltre, in dettaglio rispetto alle critiche di cui agli originari motivi aggiunti, quale che sia il diverso giudizio proposto in relazione alle pubblicazioni del vincitore, ciò che assume rilievo dirimente è l’esito ben inferiore concernente la valutazione delle pubblicazioni di parte originaria ricorrente, reputate alcune come aventi contenuto didattico, altre non del tutto attinenti con il settore di riferimento, SSD SECS P07.
Infine, l’analisi dei verbali (cfr. in specie il n. 1) smentisce la critica concernente l’assenza dei criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, anche in merito alla determinazione dell’apporto individuale in caso di lavori collettivi (cfr. criterio sub lett d).
2.2.5 In definitiva, all’esito dell’esame svolto sulla scorta dei principi sopra riassunti, le valutazioni compiute dalla Commissione risultano coerenti con i criteri prestabiliti dalla Commissione stessa e, per quanto attiene in particolare alla posizione dell’appellante, alla luce delle pubblicazioni della stessa e, in generale, dei titoli posseduti, non sussiste affatto quella manifesta incoerenza o irragionevolezza, ricavabile in modo immediato dall’esame della documentazione, tale da fare apparire inspiegabili e ingiustificabili i risultati dell’operato della Commissione e da far dubitare che essi siano il frutto di elementari errori ovvero il prodotto di criteri diretti al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta del candidato più meritevole. Né parte originaria ricorrente ha evidenziato elementi di manifesta illogicità o travisamento specifici, limitandosi a proporre la sostituzione della valutazione svolta dalla Commissione con una diversa.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
Sussistono giunti motivi per procedere alla compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Silvestro [#OMISSIS#] Russo, Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Maggio, Consigliere
Giordano [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
 Pubblicato il 04/03/2019