Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 maggio 2020, n. 2853

Procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore – Discrezionalità tecnica

Data Documento: 2020-05-05
Area: Giurisprudenza
Massima

L’attribuzione ai candidati dei punteggi con riferimento ai diversi oggetti di valutazione la discrezionalità tecnica della commissione non può essere sindacata dal giudice amministrativo a meno che non si evidenzino elementi di palese incongruenza o contraddittorietà.

Contenuto sentenza

N. 02853/2020 REG.PROV.COLL.
N. 05629/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5629 del 2019, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via [#OMISSIS#]; 
contro
Università degli Studi di Bergamo, non costituita in giudizio; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Fiocco, Astrid Gamba, [#OMISSIS#] Manzoni, non costituiti in giudizio; 
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 00528/2019, resa tra le parti, concernente per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Brescia, (Sezione Prima) n. 00528/2019;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2020, svoltasi con le modalità di cui all’art. 1
84 del d.dl. n. 18/2020, il Cons. Giovanni [#OMISSIS#].
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tar per la Lombardia – Brescia ha respinto il ricorso presentato dalla dottoressa [#OMISSIS#] per l’annullamento del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo del 25 ottobre 2018 recante l’approvazione degli atti della procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato per il settore economia politica presso la stessa università, nonché dei verbali della commissione di valutazione e degli atti connessi.
2. La ricorrente aveva dedotto in primo grado la violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 8 del bando di concorso, l’inosservanza dei criteri per la valutazione dei titoli stabiliti dalla commissione nella prima seduta del 4 settembre 2018, l’eccesso di potere per carenza di istruttoria nell’attribuzione dei punteggi, l’irragionevolezza e l’illogicità manifeste, il difetto di motivazione. Con il secondo motivo aveva anche dedotto l’illegittimità della composizione della commissione con lesione dei principi generali di trasparenza e imparzialità e la violazione dell’articolo 8 del bando, avendo la commissione fatto accedere alla fase finale della procedura soltanto quattro candidati, anziché sei.
3. Con l’appello in esame viene affermata, con il primo articolato motivo, la erroneità della sentenza impugnata per eccesso di potere giurisdizionale, motivazione illogica e contraddittoria e omesso esame di una questione dedotta, nonché per difetto di motivazione; con il secondo motivo viene dedotto il difetto di motivazione e contraddittorietà manifesta con riferimento alla condanna della ricorrente alle spese di giudizio. Nell’appello non sono riproposte le censure dedotte con il secondo motivo del ricorso di primo grado.
4.La parte appellata non si è costituita nel presente grado di giudizio.
5. Nell’udienza del 23 aprile 2020, tenutasi con le modalità di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 18 del 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello non è fondato.
6.1. L’appellante lamenta che il Tar abbia omesso di esaminare le principali questioni dedotte limitandosi a richiamare quanto già deciso nell’ordinanza con cui lo stesso tribunale aveva respinto l’istanza cautelare; contesta in proposito l’affermazione del Tar secondo cui sulle conclusioni contenute nell’ordinanza si sarebbe formato incidentalmente il giudicato e che il sindacato del giudice amministrativo debba limitarsi alla valutazione della eventuale incompletezza, incongruenza o manifesta disparità dei giudizi della commissione, rilevando che invece il giudice abbia una cognizione piena sui fatti oggetto di valutazione al fine di verificare la ragionevolezza e non contraddittorietà dei giudizi e restando preclusa soltanto la diretta valutazione del merito. A suo avviso, il Tar, al contrario, avrebbe omesso di rilevare il difetto di motivazione del giudizio della commissione e l’arbitrarietà dei punteggi assegnati e si sarebbe sostituito alla stessa esprimendo un proprio autonomo giudizio di merito.
L’appellante contesta inoltre che la commissione abbia elaborato i giudizi preliminari in maniera molto sintetica e non univoca valutando talvolta titoli non risultanti dai curricula e che i successivi colloqui si siano svolti senza la verbalizzazione delle circostanze meritevoli di considerazione ai fini delle valutazioni conclusive; la commissione peraltro non avrebbe dato conto delle ragioni per le quali è giunta all’attribuzione dei vari punteggi e delle motivazioni che hanno determinato la variazione fra i giudizi iniziali e quelli finali.
Nella sentenza di primo grado tali censure sarebbero state respinte sulla base di quanto argomentato nella relazione dell’amministrazione depositata il 22 gennaio 2019 e quindi tenendo conto di elementi istruttori postumi rispetto alle motivazioni della commissione.
6.2. Occorre precisare che l’articolo 8 del bando di concorso, concernente le modalità di svolgimento della procedura, stabilisce che la commissione, all’atto dell’insediamento, definisca nel dettaglio i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare e per l’attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione pubblica e che tale valutazione si svolga, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale individuati con decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011 e fatti propri dalla commissione giudicatrice. Sulla base della valutazione preliminare è poi ammesso alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica un numero di candidati pari al 20% del totale e comunque non inferiore a sei unità. In esito alla discussione “viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi; sulla base del punteggio attribuito viene individuato il vincitore”.
La procedura così definita è stata correttamente svolta dalla commissione giudicatrice.
Nel verbale della prima seduta della commissione si dà conto, infatti, dei criteri prescelti per la valutazione dei titoli, dei curricula e della produzione scientifica dei candidati e dello schema di attribuzione dei punteggi. Per ciò che concerne la produzione scientifica la commissione, in particolare, ha stabilito che fino a un massimo di 10 punti sarebbe stata valutata la consistenza, la maturità, l’autonomia e la continuità temporale della produzione scientifica complessiva di ogni candidato.
Nella seconda seduta svoltasi il 17 settembre 2018 la commissione ha proceduto alla valutazione preliminare dei titoli e delle pubblicazioni di ciascun candidato; nell’allegato al verbale di tale seduta si riferisce sull’esito di tale attività e si esprime una valutazione di sintesi.
Nella terza seduta svoltasi il 10 ottobre 2018 hanno avuto luogo i colloqui con i singoli candidati che hanno avuto ad oggetto la discussione sugli interessi di ricerca di ciascuno e un approfondimento su uno dei lavori svolti. Nella stessa seduta si è proceduto all’attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri fissati nella prima seduta ed è stato indicato a maggioranza dei componenti il candidato vincitore. Nell’allegato al verbale sono riportati analiticamente tutti i punteggi.
La commissione si è quindi attenuta allo schema previsto dal bando secondo cui, fissati i criteri di valutazione, il giudizio doveva articolarsi in due fasi: una prima valutazione della documentazione prodotta e poi, in esito del colloquio e della discussione pubblica, l’attribuzione dei punteggi.
Non coglie nel segno pertanto l’obiezione formulata dalla ricorrente in relazione alla insufficienza dei giudizi preliminari dato che i motivati giudizi analitici “sui titoli, sul curriculum sulla produzione scientifica dei candidati” sono stati correttamente attribuiti, così come prevede l’articolo 8, all’esito della seconda fase in cui si è svolta la discussione pubblica.
Per quanto riguarda lo svolgimento dei colloqui si deve ritenere non fondata la censura dell’appellante secondo cui essi avrebbero avuto ad oggetto soltanto un argomento specifico prescelto da ciascun candidato e quindi non avrebbero potuto giustificare l’attribuzione di diverse valutazioni finali rispetto a quelle scaturite nella prima fase. In realtà, nel verbale della terza seduta è precisato che i colloqui hanno riguardato anche gli interessi di ricerca di ciascun candidato: in tal modo è ragionevole che la commissione abbia potuto valutare il percorso formativo di ciascuno e calibrare il giudizio sui titoli e sulle pubblicazioni in tale contesto. La verbalizzazione di questa fase procedurale non era prevista dal bando e, in ogni caso, il punteggio attribuito alle diverse voci e alle singole pubblicazioni (distinto anche in originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza, congruenza e rilevanza scientifica) costituisce la motivazione di quanto deliberato dalla commissione. 
Per ciò che concerne infatti l’attribuzione dei punteggi numerici, essa è avvenuta sulla base dei criteri fissati preliminarmente e in tal senso è corrispondente a quelle stesse condizioni di ammissibilità definite dalla giurisprudenza e riportate anche nell’atto di appello. 
6.3. L’appello ribadisce poi alcune questioni già sollevate in primo grado in ordine all’attribuzione dei punteggi finali.
Contesta, in primo luogo, che, senza una specifica motivazione, al dottor Fiocco, risultato poi vincitore, sia stato attribuito un punteggio complessivo superiore a quello della ricorrente nonostante nella fase preliminare fossero stati entrambi destinatari di un medesimo giudizio. In particolare ritiene non giustificata l’assegnazione al dottor Fiocco di 10 punti per la voce “consistenza, maturità e l’autonomia della produzione scientifica”.
A prescindere da quanto precisato nella relazione del responsabile del procedimento, si deve ribadire che per ciò che concerne l’attribuzione ai candidati dei punteggi con riferimento ai diversi oggetti di valutazione la discrezionalità tecnica della commissione non può essere sindacata dal giudice amministrativo a meno che non si evidenzino elementi di palese incongruenza o contraddittorietà. Quanto alla mancanza di motivazione, va ulteriormente confermato che il punteggio numerico è una modalità idonea di motivazione alle condizioni e nei limiti anzidetti. Nel caso di specie la commissione aveva stabilito nella sua prima seduta che sarebbero stati assegnati 10 punti per la voce consistenza, maturità e autonomia della produzione scientifica e il fatto che per tale voce sia stato attribuito un punteggio più alto al candidato risultato poi vincitore rientra appunto nei compiti di valutazione propri della commissione giudicatrice. Gli elementi conoscitivi apportati al riguardo dal responsabile del procedimento confermano che tale valutazione non presenta elementi di manifesta incongruenza; tuttavia, tali elementi non sono essenziali ai fini dell’esclusione dei vizi del giudizio che soli potrebbero portare all’annullamento del punteggio attribuito dalla commissione: la semplice lettura dei verbali consente, infatti, di constatare che il giudizio espresso attraverso il punteggio, a prescindere dalla sua condivisibilità (sulla quale è fisiologico che vi siano diversi punti di vista, come quello espresso dalla commissaria Stirati e inserito nel verbale della terza seduta della commissione), è conforme all’applicazione di coerenti parametri di valutazione.
7. Gli altri rilievi rappresentati (con riferimento ai punteggi attribuiti allo stesso Fiocco, un punto per il titolo partecipazione a progetti e attività di ricerca nazionali e internazionali, alla dottoressa Gamba, cinque punti per lo stesso titolo, alla dottoressa Manzoni un punto aggiuntivo per il dottorato di ricerca ottenuto presso la London School of economics, 2 sette punti per la voce consistenza, maturità e autonomia della produzione scientifica) non devono essere esaminati perché ininfluenti ai fini dell’esito della procedura.
8. Va respinto infine anche il secondo motivo di appello, nel quale viene censurata la decisione sulle spese assunta dal primo giudice. Al riguardo si deve precisare che correttamente la condanna alle spese ha tenuto conto della soccombenza nella causa e che la sua quantificazione appare congrua in relazione allo svolgimento della stessa e a prescindere dalla non tempestività della memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato la quale ha comunque svolto la propria attività di difesa tecnica.
9. Alla luce delle esposte considerazioni, l’appello deve essere respinto.
Non devono essere assunte decisioni sulle spese della presente fase di giudizio in ragione della mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De Felice, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Giovanni [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 05/05/2020