Per pacifica giurisprudenza la censura con cui si contesta il difetto di motivazione della sentenza o la sua contraddittorietà, ovvero l’omessa pronuncia su un motivo di ricorso, è resa inammissibile dall’effetto devolutivo dell’appello.
In secondo grado, infatti, il giudice è chiamato a valutare tutte le domande, integrando – ove necessario – le argomentazioni della sentenza appellata senza che, quindi, rilevino le eventuali carenze motivazionali di quest’ultima (cfr, fra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 897; Id., 14 aprile 2015, n. 1915; Sez. V, 23 marzo 2018, n. 1853).
Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 maggio 2019, n. 2971
Personale Tecnico amministrativo-Procedura per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di categoria D, Posizione economica D1
N. 02973/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03573/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3573 del 2014, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in Roma, via [#OMISSIS#] Bargoni, n. 78;
contro
Università degli Studi dell’Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, in presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata ex lege;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Salisburgo, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Roma, Viale delle Milizie, n. 1;
per la riforma
delle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – L’Aquila (Sezione Prima) n. 00035/2014 e n. 00568/2013, rese tra le parti, concernenti una selezione pubblica per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di cat. D.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi dell’Aquila e della ing. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Salisburgo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2019 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in sostituzione di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], nonchè l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’ing. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] D’[#OMISSIS#] ha partecipato al concorso per titoli ed esami bandito dall’Università degli Studi dell’Aquila per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di categoria D, Posizione economica D1, Area tecnica, tecnico – scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’Area Edilizia del medesimo ateneo.
All’esito delle prove l’ing. D’[#OMISSIS#] si è classificata al secondo posto dietro l’ing. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Salisburgo che, con decreto 7/5/2008, n. 1479, è stata dichiarata vincitrice.
Ritenendo il suddetto decreto illegittimo l’ing. D’[#OMISSIS#] lo ha impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – L’Aquila.
Quest’[#OMISSIS#], con sentenza non definitiva 13/6/2013, n. 568, dopo aver parzialmente respinto il ricorso, ha disposto istruttoria.
Contro la detta decisione l’ing. D’[#OMISSIS#] ha proposto riserva d’appello.
Con successiva pronuncia 23/1/2014, n. 35, emanata a seguito dell’esecuzione dell’incombente, l’adito Tribunale ha, poi, definitivamente respinto il gravame.
Avverso le due citate sentenza l’ing. D’[#OMISSIS#] ha proposto appello.
Per resistere al ricorso si sono costituite in giudizio l’Università degli Studi dell’Aquila e l’ing. [#OMISSIS#] Salisburgo.
Con successive memorie le parti private hanno meglio illustrato le rispettive tesi difensive.
Alla pubblica udienza del 18/4/2019 la causa è passata in decisione.
Col primo motivo l’appellante si duole dell’asserita contraddittorietà della complessiva motivazione addotta dal [#OMISSIS#] territoriale a sostegno della reiezione del ricorso.
Ed invero, disponendo in via istruttoria che l’amministrazione resistente predisponesse “… apposite tabelle in cui sarà riportata la valutazione analitica dei titoli dichiarati dalle due concorrenti utilizzando allo scopo gli atti della commissione e di quant’altro utilizzato [#OMISSIS#] valutazione dei titoli dei candidati …” il Tribunale avrebbe in realtà riconosciuto la fondatezza delle doglianze dirette a censurare l’assenza di razionalità nonché la carenza di motivazione che avrebbero caratterizzato l’operato della Commissione esaminatrice con particolare riferimento alla valutazione dei titoli e della pregressa esperienza professionale dei concorrenti, posto che dalle schede di valutazione dei titoli non sarebbe emerso quali criteri fossero stati utilizzati per esprimere il giudizio in esse racchiuso.
Ciò posto non è chiara la ragione per cui il [#OMISSIS#] di prime cure ha consentito all’amministrazione di specificare, ex post, le ragioni delle scelte effettuate vanificando così le censure mosse col ricorso.
Peraltro, le schede di valutazione depositate in giudizio a seguito dell’istruttoria, non avrebbero potuto essere prese in considerazione, in quanto sarebbero state elaborate successivamente alla definizione della procedura concorsuale e non sarebbero riconducibili all’attività della Commissione.
La doglianza non merita accoglimento.
Occorre premettere che per pacifica giurisprudenza la censura con cui si contesta il difetto di motivazione della sentenza o la sua contraddittorietà, ovvero l’omessa pronuncia su un motivo di ricorso, è resa inammissibile dall’effetto devolutivo dell’appello.
In secondo grado, infatti, il [#OMISSIS#] è chiamato a valutare tutte le domande, integrando – ove necessario – le argomentazioni della sentenza appellata senza che, quindi, rilevino le eventuali carenze motivazionali di quest'[#OMISSIS#] (cfr, fra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 6/2/2019, n. 897; 14/4/2015, n. 1915; Sez. V, 23/3/2018, n. 1853; 19/2/2018, n. 1032 e 13/2/2009, n. 824; Sez. IV, 5/2/2015, n. 562).
Nel merito il motivo, in questa sede sostanzialmente riproposto, con cui l’odierna appellante aveva lamentato che le schede di valutazione dei titoli fossero del tutto prive di motivazione, non è fondato.
Ed invero, le schede relative alle due candidate (appellante e appellata) elaborate dalla Commissione esaminatrice in sede concorsuale, indicano, diversamente da quanto ritenuto dal [#OMISSIS#] di prime cure, con sufficiente precisione i punti attribuiti in relazione a ciascuna categoria e sottocategoria di titoli.
L’esigenza di ulteriori supporti motivazionali è poi resa superflua dalla circostanza che il punteggio assegnato discende in via automatica dai dettagliati criteri prefissati dal bando e dalla Commissione (Cons. Stato, Sez. V, 23/3/2018, n. 1860).
Col secondo motivo l’appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato a respingere il motivo con cui era stato dedotto che:
a) all’ing. [#OMISSIS#] Salisburgo sarebbero stati attribuiti cinque punti per incarichi di progettazione nonostante la detta candidata non avesse dichiarato i corrispondenti titoli secondo le modalità prescritte dal bando (ovvero con apposita dichiarazione sostitutiva come da allegato 2 allo stesso bando);
b) la Commissione non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine alla scelta delle esperienze professionali ritenute meritevoli di considerazione.
La doglianza è infondata.
Con riguardo alla doglianza sub a) deve ritenersi che l’ing. [#OMISSIS#] Salisburgo abbia dichiarato i titoli professionali che intendeva far valere nel rispetto delle prescrizioni concorsuali, avendoli indicati nel curriculum allegato alla domanda di partecipazione che risulta redatto [#OMISSIS#] forma dell’autocertificazione richiesta per l’allegato 2 al bando.
Relativamente alla censura sub b) è sufficiente rilevare che i parametri per l’attribuzione dei punteggi erano rigorosamente e dettagliatamente descritti dal bando (art. 6) come integrato dai criteri dettati dalla Commissione esaminatrice [#OMISSIS#] seduta preliminare del 7/11/2017.
Ed invero, il menzionato art. 6 prevedeva per quanto qui rileva: “Titoli professionali specificamente attinenti alla qualificazione richiesta per il posto messo a concorso (particolari incarichi di responsabilità, attività di progettazione, direzione lavori, collaudi) fino a un [#OMISSIS#] di punti 5”.
I citati criteri distinguevano poi “tra incarichi diretti e incarichi di collaborazione attribuendo n. 1 punto per i primi e 0,30 per i secondi” stabilendo, inoltre, “di considerare ai fini valutativi fino a un [#OMISSIS#] di 5 incarichi”.
Nel descritto contesto nessuna particolare motivazione era richiesta ai fini dell’attribuzione del punteggio per i titoli professionali, discendendo questa in via automatica dalla descritta disciplina concorsuale.
D’altra parte la ricorrente non ha lamentato né un’omessa o insufficiente considerazione dei propri titoli, né un’ingiustificata sopravalutazione di quelli della controinteressata.
Col terzo motivo si denuncia l’erroneità dell’appellata sentenza [#OMISSIS#] parte concernente la reiezione della doglianza con cui era stato dedotto che la Commissione esaminatrice avrebbe omesso di specificare i criteri di valutazione dei vari titoli che in base al bando davano diritto all’attribuzione di punteggio. In particolare [#OMISSIS#] avrebbe detto in relazione al tipo di rapporto di lavoro, all’anzianità di servizio maturata e alla natura pubblica o privata del datore di lavoro.
Il mezzo di gravame è infondato.
Come correttamente affermato dal [#OMISSIS#] di prime cure <<La scelta della commissione di attribuire il punteggio relativo alla “anzianità di servizio presso pubbliche amministrazioni e presso privati, maturata in materia edilizia” esclusivamente in base al numero dei semestri di servizio in mansioni attinenti il posto a concorso, invece di tenere anche conto del tipo di rapporto (lavoro subordinato a tempo pieno o parziale oppure contratti di altro tipo), non sembra peraltro affetta da manifesti vizi logici. Non sembra infatti irragionevole avere dato rilevanza all’esperienza maturata in base alle mansioni espletate senza fare distinzioni in base al tipo di rapporto giuridico che legava il dichiarante all’ente. Nel [#OMISSIS#] della controinteressata non appare in altri termini illogico che siano state valutate le funzioni di responsabile di servizio tecnico comunale senza dare rilievo al fatto che ciò derivasse da “contratto di diritto privato”>>.
Né la Commissione era tenuta a specificare le ragioni della scelta così operata, avendo con essa introdotto una regola generale che, per pacifico principio (arg. ex art. 3, comma 2, L. 7/8/1990 n. 241), non richiede motivazione, occorrendo unicamente che la stessa sia logica.
L’appello va in definitiva respinto.
Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Spese e onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 18 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 08/05/2019