Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 novembre 2018, n. 6332

Abilitazione scientifica nazionale-Criteri di valutazione

Data Documento: 2018-11-09
Area: Giurisprudenza
Massima

Nel giudizio di idoneità alle funzioni di docente di seconda fascia, la valutazione deve ritenersi incentrato sul conseguimento, da parte del candidato, non tanto della “piena maturità scientifica”, quanto della semplice “maturità scientifica”, dovendosi ritenere non coerente con il dettato normativo l’utilizzo di un metro di valutazione che richieda la presenza degli elementi di necessaria eccellenza (e quindi di piena maturità) propri del giudizio di idoneità alle funzioni di prima fascia (come richiesto dall’art. 4, primo comma, del Decreto Ministeriale 7 giugno 2012 n. 76).

Contenuto sentenza

N. 06332/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03005/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3005 del 2017, proposto da
[#OMISSIS#] Impastato, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Impastato, [#OMISSIS#] Mastrocola, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Mastrocola in Roma, via G.G. Belli 39;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Agenzia Nazionale Valutazione Sistema Universitario e Ricerca – Anvur, Cineca, Universita’ Studi Siena non costituiti in giudizio;
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi Siena, Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 11858/2016, resa tra le parti, per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, sez. III, n. 11858/2016 pubblicata in data 28.11.2016 di reiezione del ricorso n. 3399/2014 e per il conseguente accoglimento del ricorso di primo grado avverso il giudizio di inidoneità all’abilitazione scientifica nazionale (anche “ASN”) alle funzioni di seconda fascia per il settore concorsuale Diritto Amministrativo, Area Disciplinare 12/D1 – tornata concorsuale 2012 nonché avverso i seguenti atti:
– il decreto direttoriale del M.I.U.R. n. 237 dell’11 febbraio 2013 recante il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice ed i successivi decreti direttoriali del M.I.U.R. n. 717 del 19 aprile 2013 e n. 812 dell’8 maggio 2013 recanti modifiche e/o integrazioni al suddetto provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice;
– l’elenco pubblicato dal Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca in data 24 dicembre 2013 sul sito istituzionale nonché l’elenco delle pubblicazioni, dell’esito del calcolo delle mediane annessi e del giudizio finale;
– il verbale n. 15 del 29 novembre 2013 della commissione giudicatrice, conclusivo della procedura di ASN del 29.11.2013 e della relazione conclusiva annessa;
– il verbale n. 14 del 25 novembre 2013 contenente il giudizio finale collegiale espresso dalla Commissione giudicatrice;
– il verbale n. 1-bis del 5 aprile 2013 contenente i criteri più restrittivi elaborati dalla Commissione giudicatrice (ALL. 7);
– ove occorra, di tutti gli altri verbali della Commissione giudicatrice nn. 1 del 15 marzo 2013; 2 del 14 giugno 2013; 3 del 1 luglio 2013; 4 del 23 luglio 2013; 5 del 3 settembre 2013; 6 del 16 settembre 2013; 7 del 30 settembre 2013; 8 del 9 ottobre 2013; 9 del 18 ottobre 2013; 10 del 25 ottobre 2013; 11 dell’8 novembre 2013; 12 del 18 novembre 2013; 13 del 20 novembre 2013;
– il decreto direttoriale del M.I.U.R. n. 222 del 20 luglio 2012 recante il bando di concorso per l’abilitazione scientifica nazionale per l’anno 2012 e il D.D. del M.I.U.R. n. 161 del 28 gennaio 2013 recante il bando di concorso per l’abilitazione scientifica nazionale per l’anno 2013, entrambi in parte qua;
– le note del Direttore A.N.V.U.R. n. prot. 1319 del 9 ottobre 2012 e n. 2251 del 10 dicembre 2012;
– ove occorra, le delibere A.N.V.U.R. nn. 7/2012, 50/2012, 64/2012; 67/2012; 82/2012; 89/2012; 97/2012 nonché delle delibere presidenziali n. 7/2012 e 16/2012;
– la nota del Presidente dell’A.N.V.U.R. n. 2169 del 23 novembre 2012 e della delibera dello stesso n. 16 del 23 novembre 2012;
– i decreti direttoriali del M.I.U.R. n. 181 del 27 giugno 2012; n. 251 del 10 agosto 2012; n. 177 del 30 gennaio 2013; n. 760 del 2 maggio 2013;
– le note del Direttore Generale per l’Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario n. 4205 del 7 settembre 2012; n. 4381 del 19 settembre 2012; n. 4562 del 28 settembre 2012; n. 4622 del 2 ottobre 2012 e n. 4666 del 3 ottobre 2012; n. 8027 del 26 novembre 2012;
– la nota M.I.U.R. prot. n. 17560 dell’8 agosto 2013 e prot. n. 23505/PF del 13 novembre 2012;
– la delibera del Consiglio direttivo dell’A.N.V.U.R. n. 97 del 27 novembre 2012;
– nonché di tutti gli atti ad essi presupposti, antecedenti, conseguenti e comunque connessi, cogniti e non all’odierno appellante;
per la declaratoria
del diritto del candidato ad essere (ri-)ammesso alla procedura di abilitazione scientifica nazionale con salvezza dei diritti quesiti;
per l’ordine
all’Amministrazione resistente di procedere a una rivalutazione del candidato, demandata ad una nuova Commissione, rinnovata nei suoi componenti rispetto a quella che ha emesso l’impugnato giudizio di non idoneità, previa determinazione dei relativi criteri
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e di Università degli Studi Siena e di Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2018 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] Mastrocola e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Fiduccia dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
1. È impugnata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, sez. III, n. 11858/2016, pubblicata in data 28.11.2016, di reiezione del ricorso n. 3399/2014 già proposto avverso gli atti concernenti il mancato conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alla seconda fascia per il settore concorsuale Diritto Amministrativo, Area Disciplinare 12/D1 – tornata concorsuale 2012.
2. Il ricorrente candidato, ricercatore confermato in Diritto amministrativo di ruolo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Palermo dall’anno 2002, si qualificava in posizione utile ai fini della suddetta procedura ASN, avendo superato una delle tre mediane ed anche quella relativa alle pubblicazioni di classe A e tuttavia era giudicato negativamente dalla Commissione giudicatrice per effetto della sostanziale disapplicazione dei criteri di giudizio previsti agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 76/2012, che a suo dire erano stati illegittimamente sostituiti dai criteri più restrittivi approvati con il verbale n. 1-bis del 5.4.2013, nonostante un giudizio individuale positivo da parte del presidente della Commissione e un giudizio collegiale sul livello delle pubblicazioni scientifiche ritenuto accettabile, senza tuttavia alcuna valutazione del curriculum vitae e degli altri titoli valutabili ed indicati nella domanda di partecipazione al concorso. La Commissione, nel giudizio collegiale finale, con determinazione assunta all’unanimità dai propri componenti, aveva infatti dichiarato che “il candidato – privo di almeno n. 1 monografia e di altri due contributi di livello buono – non soddisfa il criterio più selettivo individuato dalla Commissione di concorso al verbale 5 aprile 2013 n. 1 bis § 3.3.1 e comunque la sua complessiva produzione scientifica dimostra che non ha raggiunto a tal fine un’adeguata maturità”.
3. Nel giudizio di primo grado sono state pronunciate una prima ordinanza 5/06/2014 n.2547/2014 del Tar Lazio III sez., che ha rigettato l’istanza cautelare affermando che:
– i criteri stabiliti dalla commissione non sembrano porsi in contrasto con la disciplina di settore ed appaiono espressione non irragionevole della discrezionalità di cui il medesimo organo di valutazione dispone;
– non si rinviene un palese difetto di motivazione nei giudizi espressi in concreto, stante la loro insindacabilità giurisdizionale limitata agli aspetti della palese irragionevolezza e sproporzione, elementi che non è dato riscontrare prima facie;
– la qualificazione del commissario Longobardi non si presenta prima facie diversa da quella prevista dall’art. 8, comma 7, del DM 76/2012, sulla base di quanto rappresentato dall’Avvocatura dello Stato nella memoria depositata in vista della camera di consiglio.
4. Questa stessa sezione ha poi confermato tale ordinanza con la propria n.4501/2014, del 2/10/2014, affermando che “a un primo esame, l’appello in epigrafe non appare assistito dal requisito del fumus [#OMISSIS#] iuris; Considerato che il motivo di ricorso relativo all’asserita non idoneità del Commissario Longobardi, laddove accolto, non consentirebbe comunque all’appellante di conseguire l’invocata abilitazione; Considerato che il giudizio di non idoneità espresso – peraltro all’unanimità – nei confronti dell’appellante appare prima facie esente dai lamentati profili di violazione di legge e di difetto di motivazione, avendo in particolare la Commissione espresso in modo adeguato le ragioni per cui riteneva che il candidato non avesse raggiunto la piena maturità scientifica”.
5. La sentenza appellata in sintesi ha dichiarato infondati tutti i motivi dedotti, ed in particolare quello riguardante l’asserita carenza di qualificazione scientifica (richiesta dall’art. 8 D.M. n. 76 del 2012) nel commissario prof. Longobardi, affermando che “l’appartenenza al ruolo dei professori ordinari presuppone l’avvenuto superamento di procedure selettive, e dunque garantisce la qualificazione degli aspiranti commissari” essendo sufficiente che il commissario nominando possegga gli indicatori bibliometrici per i settori concorsuali di cui all’allegato B … secondo cui “ottengono una valutazione positiva dell’importanza e dell’impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all’abilitazione (e, allo stesso modo, gli aspiranti commissari) i cui indicatori sono superiori alla mediana in almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a) e b) del numero 3”.
6. L’appello è fondato.
Va precisato innanzitutto che il giudizio di abilitazione impugnato deve ritenersi incentrato sul conseguimento, da parte del candidato, non tanto della “piena maturità scientifica”, quanto della semplice “maturità scientifica”, dovendosi ritenere non coerente con il dettato normativo l’utilizzo di un metro di valutazione che richieda la presenza degli elementi di necessaria eccellenza (e quindi di piena maturità) propri del giudizio di idoneità alle funzioni di prima fascia (come richiesto dall’art. 4, primo comma del Decreto Ministeriale 7 giugno 2012 n. 76). Nel giudizio di idoneità alle funzioni di docente di seconda fascia è viceversa richiesta la sola “maturità” scientifica”. Ed è appena il caso di osservare che, nell’elaborazione dei criteri ulteriori rispetto a quelli stabiliti dall’art. 5 del D.M. n. 76/2012, il criterio più selettivo adottato dalla commissione ha avuto un ruolo determinante nei giudizi di abilitazione, inserendovi elementi ultronei rispetto al tipo di selezione oggetto del procedimento.
7. A conferma degli accennati principi, questa Sezione non può che richiamare quanto già ritenuto in alcuni analoghi casi di mancato conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia.
Nella sentenza 29/12/2016 n. 5534 questa Sezione ha infatti affermato che non può ritenersi corretto il giudizio complessivo “effettuato sulla base di un metro di valutazione nel quale sono stati introdotti elementi di necessaria eccellenza (e quindi di piena maturità) che sono propri del giudizio di idoneità alle funzioni di docente di prima fascia e non anche del giudizio di idoneità alle funzioni di docente di seconda fascia (per la quale è richiesta la sola “maturità” scientifica)”. Si è infatti osservato che “il D.M. n. 76 del 1972, che regola la materia, ha riservato alla prima fascia il conseguimento della “piena maturità scientifica”, attestata dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, mentre per la seconda fascia ha ritenuto sufficiente il raggiungimento della “maturità scientifica” attestata da un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti. In conseguenza, il livello di eccellenza, che può consentire l’accesso alla prima fascia (ed attesta la piena maturità scientifica del candidato), non occorre sia stato già necessariamente raggiunto per l’accesso alla seconda fascia per la quale è richiesta la maturità scientifica attestata dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità”.
Gli stessi concetti sono stati poi ribaditi in altre più recenti decisioni di questa Sezione (sentenze 27/04/2017 nn. 1949, 1950 e 1951; 06/09/2017 n.4242) nelle quali, sempre a proposito di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, si è affermato che “l’introduzione del criterio più selettivo, inteso come inserimento di “almeno tre pubblicazioni di livello eccellente o buono secondo le definizioni di cui all’allegato D…tra cui almeno una monografia”, in uno alle altre limitazioni introdotte in ordine al perseguimento di un più elevato livello qualitativo, finisce per condurre, in contrasto con la previsione del requisito della mera “maturità scientifica”, a ritenere necessario un requisito di “piena maturità”, in tal modo sostanzialmente richiedendo un requisito che è proprio dei professori di prima fascia, così introducendo un criterio che appare irragionevole in relazione alla specifica tipologia abilitativa”.
Questa recente giurisprudenza non è contraddetta da un ancor più recente pronuncia della Sezione in data 14/06/2017 n.2921, nel cui giudizio era stata al contrario denunciata non tanto la ragionevolezza del criterio in questione, bensì la semplice mancanza di una qualche motivazione da parte della commissione in ordine all’introduzione di tale criterio, e si era viceversa concluso nel senso di ravvisare nella specie una sufficiente motivazione al riguardo (quindi nei limiti del motivo dedotto).
8. Viceversa, nel caso in esame, l’appellante, che non partecipava alla procedura per la prima fascia, ha denunciato non tanto la motivazione addotta dalla commissione per avvalersi del criterio volto all’eccellenza (e cioè del criterio più selettivo individuato per la procedura di prima fascia), ma soltanto la “sproporzionalità” (e dunque l’irrazionalità) di tale criterio, valevole solo per la prima fascia, invocando di conseguenza un’ “equilibrata ponderazione tra criteri e parametri”, senza attribuire una [#OMISSIS#] assoluta e risolutiva all’elemento qualitativo della produzione scientifica.
Dunque, l’elemento ritenuto dalla Commissione decisivo per la valutazione negativa espressa, che ha determinato il giudizio di «non …piena maturità scientifica», risulta peraltro di tipo qualitativo ed è costituito dal mancato possesso di valutazioni di livello eccellente o buono, secondo quanto previsto nei criteri dettati dalla stessa Commissione, di almeno tre pubblicazioni scientifiche tra cui almeno una monografia, secondo le definizioni di cui all’allegato D, commi 1 e 2 del D.M. 76 del 2012. Ma il giudizio negativo non può nella specie ritenersi espresso in modo corretto, perché i Commissari hanno ritenuto necessario, per il conseguimento dell’idoneità alle funzioni di docente di seconda fascia, un livello di qualità della produzione scientifica ed un livello di piena maturità che eccedono e sono ulteriori rispetto a quelli richiesti dalla normativa di settore per raggiungere l’idoneità alla docenza nella seconda fascia.
Ed è appena il caso di sottolineare che, pur avendo il giudizio sulla qualità della produzione scientifica un rilievo (evidentemente) decisivo al fine di conoscere e apprezzare la qualità del soggetto che sarà poi chiamato a svolgere le delicate funzioni di docente pubblico, la normativa di settore ha evidentemente stabilito parametri diversificati di valutazione della qualità, graduandone la rilevanza anche in relazione alle procedure di accesso ai due diversi ruoli di docente di prima e di seconda fascia.
Pertanto, non occorre che il livello di eccellenza, necessario per l’accesso alla prima fascia (attestante la piena maturità scientifica del candidato), debba essere raggiunto anche per l’accesso alla seconda fascia, per la quale è viceversa richiesta la maturità scientifica attestata dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità.
9. La questione ora affrontata si presenta completamente assorbente dei restanti pur pregevoli motivi dedotti, che però rivestono tutti carattere logicamente subordinato rispetto al motivo accolto. Ne consegue l’annullamento in parte qua del giudizio impugnato, limitatamente a quello riguardante il candidato [#OMISSIS#] Impastato, in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza appellata, ovviamente nei limiti dell’interesse dell’appellante, dovendosi ritenere esclusa dal presente giudizio ogni valutazione della posizione della controinteressata dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], la cui posizione resta totalmente estranea ed intangibile rispetto all’annullamento qui pronunciato.
Dalla pronuncia consegue che l’Amministrazione dovrà predisporre un nuovo giudizio di idoneità nei confronti dell’appellante, nominando per l’incombente una diversa commissione giudicatrice.
Quanto alle spese, in considerazione dei particolari elementi che hanno caratterizzato la controversia, il Collegio ritiene che vi siano motivi per compensare integralmente fra le parti spese e competenze del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in integrale riforma della appellata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado, nei limiti indicati in motivazione, ordinando all’Amministrazione di rinnovare il giudizio valutativo tramite una nuova commissione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
Giordano [#OMISSIS#], Consigliere
Italo Volpe, Consigliere
 Pubblicato il 09/11/2018