Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 21 settembre 2020, n. 5532

Procedura di chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 - Attribuzione dei punteggi dei titoli - Predeterminazione dei sottopunteggi per ciascuna attività valutabile

Data Documento: 2020-09-21
Area: Giurisprudenza
Massima

In riferimento ad una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 240/2010, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado, che aveva annullato e travolto l’intera procedura, sul presupposto che la Commissione, nel definire le modalità di attribuzione dei punteggi dei titoli, si fosse limitata ad indicare il punteggio massimo e ad individuare un elenco di più specifiche attività di didattica, di tipologie di pubblicazioni scientifiche, di ruoli svolti nell’attività di ricerca e di incarichi assunti per l’attività gestionale, senza che però tali sotto-elementi fossero accompagnati da una corrispondente predeterminazione e declinazione in sottopunteggi da attribuire; per tale giudice, dunque, “la ripartizione dei 100 punti complessivi a disposizione per la valutazione dei curricula nei tre parametri stabiliti dal bando, con l’indicazione del punteggio massimo attribuibile a ciascuno di essi ma senza alcuna graduazione dello stesso, a seconda del giudizio teorico corrispondente, non consente di verificare, ex ante, a quali criteri di giudizio si sarebbe attenuta la Commissione nella valutazione, nonché, ex post, che la valutazione espressa sia stata coerente con i criteri predeterminati“. Il Giudice di secondo grado ha riformato tale decisione, ritenendo, in senso contrario, che “il giudice di primo grado ha erroneamente sostituito le proprie valutazioni (di merito) a quelle del Rettore, senza curarsi […] di motivare sulla scorta di quali ragioni possa ritenersi superabile il fatto che né la legge né il regolamento né il bando né tantomeno lo schema di verbalizzazione consigliato dagli uffici prevedono l’individuazione di sottopunteggi“.

Contenuto sentenza

N. 05532/2020REG.PROV.COLL.
N. 01177/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1177 del 2019, proposto dal prof. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via G. Caccini n. 1;
contro
prof. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Cosseria n. 5;
nei confronti
Università degli studi Milano, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-/2019, resa tra le parti, concernente l’annullamento:
– della procedura selettiva per la copertura di n. 7 posti di professore universitario di ruolo di I fascia presso dipartimenti dell’Università degli studi di Milano da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 240/2010, adottata con decreto rettorale n. 5982 del 30.11.2015, [#OMISSIS#] sola parte relativa alla copertura di 1 posto di professore universitario di ruolo di I fascia presso il Dipartimento di diritto privato e storia del diritto;
– del decreto rettorale 765/2016 del 7 marzo 2016 di nomina della Commissione giudicatrice per la procedura di selezione per la copertura di I posto di professore universitario di I fascia – Dipartimento di diritto privato e storia del diritto – settore concorsuale 12/Al – Diritto Privato – SSD IUS01 – Codice Concorso: 3176;
– dei verbali delle sedute della Commissione giudicatrice del 4 aprile 2016 e del 20 [#OMISSIS#] 2016 relative alla suddetta procedura;
– della comunicazione, comparsa online sul [#OMISSIS#] dell’Università in data 13 giugno 2016, con la quale veniva indicata la terzina dei candidati ritenuti idonei a sostenere la prova orale;
– dei provvedimenti successivi di conclusione del procedimento di selezione, dell’approvazione del risultato da parte del Rettore, del decreto di nomina del vincitore, ove sia stato emesso;
– in ogni [#OMISSIS#], di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati;
inoltre, quanto al ricorso per motivi aggiunti:
– del decreto del Rettore dell’Università degli studi di Milano n. 197 del 20 gennaio 2017, con il quale, a conclusione del procedimento di riesame avviato con la nota n. 29810 del 1° settembre 2016, sono stati nuovamente approvati gli atti della procedura selettiva.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del prof. -OMISSIS- e dell’Università degli Studi Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2020 il cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati indicati nel verbale d’udienza, che è stata tenuta ai sensi dell’art. 84 comma 5 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A) La sentenza qui impugnata rileva preliminarmente, in punto di fatto, che il ricorrente (in primo grado), professore ordinario di diritto privato (settore scientifico disciplinare IUS/01), è titolare del corso di diritto civile presso il dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di Torino.
Indetta dall’Università degli studi di Milano una procedura selettiva per la copertura di 7 posti di professore di I fascia presso vari dipartimenti, tra cui un posto presso il dipartimento di scienze giuridiche, il ricorrente presentava domanda di partecipazione per un posto del settore 12 A/1 – diritto privato – SSD IUS/01 – diritto privato presso il dipartimento di diritto privato e storia del diritto.
Il Rettore dell’Università di Milano, con decreto n. 765 del 7 marzo 2016, costituiva le commissioni giudicatrici per ogni settore concorsuale.
La commissione giudicatrice della procedura su cui si controverte determinava i criteri di valutazione, e indicava i punteggi da attribuire ai titoli, e cioè 60 punti alle attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche (a queste ultime il 75 per cento dei 60 punti), 30 punti alle attività di didattica e 10 punti alle attività istituzionali.
Nel corso della seconda seduta del 20 [#OMISSIS#] 2016, la Commissione predisponeva un prospetto-griglia per ogni candidato, nel quale assegnava i punteggi relativi alle varie attività e pubblicazioni dei candidati.
L’attività di valutazione si concludeva con la graduatoria indicata in sentenza.
Il Rettore, con atto del 18 luglio 2016, n. 2159 decretava la regolarità della procedura selettiva e dichiarava vincitore il prof. -OMISSIS-.
Tuttavia successivamente il Rettore, con decreto del 4 agosto 2016, n. 2446 revocava il precedente decreto di approvazione degli atti della procedura per ulteriori approfondimenti istruttori relativi alla procedura concorsuale e con nota n. 29810 del 1° settembre 2016 avviava il procedimento di riesame.
Successivamente, conclusa l’attività di riesame da parte della Commissione, con decreto n. 197 del 20 gennaio 2017, a conclusione del predetto procedimento, il Rettore approvava gli atti della procedura selettiva, indetta con decreto n. 5982 del 30 novembre 2015, per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 12/A1 – diritto privato – settore scientifico-disciplinare IUS/01 – diritto privato presso il dipartimento di diritto privato e storia del diritto e dichiarava vincitore il prof. -OMISSIS-.
Con decreto n. 1058 del 9 marzo 2017 il Rettore nominava il vincitore con decorrenza 1° marzo 2017.
B) La sentenza impugnata, in diritto, osserva:
<<-5. Ad avviso del Collegio risulta prioritario l’esame del secondo mezzo di gravame, relativo alle censure riguardanti l’omessa predeterminazione dei sottopunteggi di valutazione.
L’accoglimento di tale motivo renderebbe superfluo lo scrutinio dei mezzi diretti a contestare le valutazioni, determinando l’annullamento degli atti propedeutici alla materiale valutazione dei titoli posseduti dai candidati, e travolgendo [#OMISSIS#] sostanza l’intera procedura.
-5.1. Il motivo è fondato>>.
La sentenza richiama, poi, varie fasi procedimentali nonché il contenuto delle norme del bando di cui è stata dedotta la violazione.
La sentenza prosegue poi affermando:
<<-5.4. Tali criteri di valutazione corrispondono pedissequamente a quanto stabilito dall’art. 4 del regolamento dell’università resistente per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, e dunque in quanto tali necessariamente ampi e generici.
-5.5. Nel definire le modalità di attribuzione dei punteggi, dopo aver indicato il punteggio [#OMISSIS#] ripartito tra l’attività didattica, quella di ricerca e le pubblicazioni scientifiche e l’attività gestionale, la Commissione ha individuato per ciascuno di questi “macro-elementi” rispettivamente un elenco di più specifiche attività di didattica, di tipologie di pubblicazioni scientifiche, di ruoli svolti nell’attività di ricerca e di incarichi assunti per l’attività gestionale (cfr. verbale del 4 aprile 2016).
-5.6. Tali sotto-elementi, che rivestono un carattere meramente descrittivo dell’oggetto da valutare, non sono stati però accompagnati da una corrispondente declinazione in sottopunteggi da attribuire. -5.7. Va inoltre rilevato che in occasione della valutazione dei candidati, [#OMISSIS#] seduta del 20 [#OMISSIS#] 2016, la Commissione ha utilizzato una scheda (definita nel verbale come “prospetto”) su cui ha riportato, da un lato, i titoli valutati, e dall’altro i relativi punteggi attribuiti collegialmente relativamente all’attività didattica, all’attività di ricerca e alle pubblicazioni scientifiche, nonché all’attività gestionale>>.
<<-5.9. Ora, a fronte dell’assenza di sottopunteggi di valutazione predeterminati in relazione alle pubblicazioni scientifiche, risulta [#OMISSIS#] sostanza impossibile ricostruire ex post l’iter logico seguito dalla Commissione [#OMISSIS#] valutazione>>.
<<-5.12. Ciò posto, risulta non revocabile in dubbio che la Commissione abbia omesso di predeterminare, per ogni elemento di valutazione individuato, i sottopunteggi da assegnare.
Di talché non risulta possibile desumere ex post quale criterio logico-comparativo abbia guidato la Commissione nell’attribuzione dei singoli punteggi per ogni candidato>>.
<<-5.15. In conclusione, quindi, la ripartizione dei 100 punti complessivi a disposizione per la valutazione dei curricula nei tre parametri stabiliti dal bando, con l’indicazione del punteggio [#OMISSIS#] attribuibile a ciascuno di essi ma senza alcuna graduazione dello stesso, a seconda del giudizio teorico corrispondente, non consente di verificare, ex ante, a quali criteri di giudizio si sarebbe attenuta la Commissione [#OMISSIS#] valutazione, nonché, ex post, che la valutazione espressa sia stata coerente con i criteri predeterminati.
-5.16. L’omissione della predeterminazione della graduazione dei punteggi rende illegittima l’attività valutativa della Commissione, tenuto conto, da una parte, degli ampi criteri di valutazione indicati dal bando, dall’altra, della natura meramente descrittiva degli elementi indicati dalla Commissione come oggetto di valutazione di ciascun macro-criterio e, dall’altra ancora, dell’assenza di un giudizio, seppur sintetico, espresso dalla Commissione in relazione ai curricula dei candidati.
-5.17. Sotto tale profilo se è vero, secondo la netta maggioranza degli orientamenti giurisprudenziali, che nelle procedure concorsuali o di gara la valutazione si può estrinsecare mediante l’attribuzione di punteggi senza la necessità di ulteriore motivazione, è altrettanto vero che a tale conclusione pacifica si perviene solo se è possibile comprendere il giudizio della Commissione sulla base della previa graduazione e ponderazione dei punteggi in concreto assegnati.
Diversamente i giudizi espressi non possono che apparire arbitrari ed ingiustificati, privi di una motivazione coerente con i criteri di valutazione prestabiliti.
6. Per le ragioni che precedono il ricorso introduttivo, assorbiti gli ulteriori [#OMISSIS#] di censura, va accolto e per l’effetto va disposto l’annullamento dei provvedimenti con lo stesso impugnati, dovendo ritenersi inficiato l’intero procedimento, a partire dal verbale di determinazione dei criteri fino alla graduatoria finale.
7. Dall’accoglimento del ricorso introduttivo consegue, quale diretto effetto caducante, l’annullamento del provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, ovvero del decreto del Rettore dell’Università degli studi di Milano n. 197 del 20 gennaio 2017, assunto a conclusione del procedimento di riesame, con il quale sono stati nuovamente approvati gli atti della procedura selettiva. Ed invero va rilevato che, in relazione al motivo di ricorso esaminato e ritenuto fondato, la questione sottesa (assenza di sottopunteggi) non è stata oggetto della successiva attività di riesame, e dunque, sotto tale profilo, il decreto impugnato è meramente confermativo del precedente di approvazione della procedura e pertanto non può che partecipare della stessa sorte.
Sotto altro profilo, per effetto dell’annullamento degli atti della procedura, è venuto meno lo stesso oggetto del decreto impugnato con il ricorso per motivi aggiunti>>.
C) Ha proposto ricorso in appello l’interessato deducendo innanzitutto l’erroneità della sentenza [#OMISSIS#] parte in cui non ha accolto l’eccezione di inammissibilità ([#OMISSIS#]: improcedibilità) del ricorso di primo grado per omessa impugnativa dell’atto conclusivo del procedimento, ossia <>.
L’appellante ha poi dedotto che: < Sennonché, le fondamenta su cui pretende di reggersi siffatta conclusione si appalesano ad un approfondito esame tutt’altro che salde.
Anche a tale proposito preliminarmente si rileva l’inammissibilità del motivo: poiché la Commissione ha operato in rigorosa attuazione dei criteri stabiliti dal Regolamento d’ateneo, il ricorrente in primo grado, per sostenere l’illegittimità di siffatti criteri, era tenuto ad impugnare il suddetto regolamento, al quale esclusivamente va ricondotta siffatta presunta illegittimità, impugnativa di cui viceversa non v’è traccia.
La scrivente difesa, pur consapevole che in linea di stretto diritto il discorso potrebbe/dovrebbe fermarsi qui, non ha in ogni [#OMISSIS#] difficoltà alcuna a cimentarsi, onde evidenziarne l’infondatezza, sul merito, della censura accolta dal Tribunale regionale>>.
<>.
Il [#OMISSIS#] di primo grado <>.
D) L’appellato ha riproposto i motivi assorbiti in primo grado.
< b) Eccesso di potere per istruttoria carente e sviata, difetto di motivazione. Eccesso di potere per valutazioni erronee e incomplete. Difetto di imparzialità. Disparità di trattamento. Difetto di corretta valutazione comparativa. Violazione dei principi generali di buon andamento.
c) < Sotto il primo profilo si erano proposti i seguenti motivi di gravame: violazione art. 5 del D.P.R. 117/2000 come previsto dall’art. 2 della legge 3 luglio 1998 n. 210; violazione del bando indetto con D.R. 5982/2015; violazione art. 14 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240” dell’Università degli Studi di Milano; eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità; violazione delle regole di buon andamento della P.A.; violazione della funzione istituzionale di controllo della procedura di valutazione comparativa; sviamento>>.
DIRITTO
A) La Sezione prescinde dall’esame del primo motivo dell’appello (con il quale l’interessato ha sostenuto l’improcedibilità del ricorso di primo grado per omessa impugnativa del provvedimento conclusivo del procedimento) perché è fondato il secondo motivo dedotto.
B) L’appellante ha dedotto che l’odierno appellato era tenuto ad impugnare (ciò che non ha fatto) il regolamento dell’università, al quale esclusivamente va ricondotta la presunta illegittimità consistente [#OMISSIS#] mancata previsione dell’obbligo di redigere una griglia di sottopunteggi.
Il [#OMISSIS#] di primo grado <>.
Il motivo è fondato perché effettivamente il [#OMISSIS#] di primo grado ha introdotto (con la sua valutazione) una previsione normativa (l’obbligo di redigere una griglia di sottopunteggi) e, successivamente, sulla base della sua mancata applicazione, ha concluso per l’illegittimità del procedimento.
Il [#OMISSIS#], nell’esaminare i motivi di ricorso, non può (in assenza di un’esplicita impugnativa) presupporre correttivi delle norme che, in astratto, potrebbero consentire una valutazione più precisa dei candidati.
L’accoglimento del motivo in esame comporta, di conseguenza, il rigetto del secondo motivo del ricorso di primo grado.
C) Prima di procedere oltre la Sezione deve evidenziare che ulteriori [#OMISSIS#] di inammissibilità, non rilevati dal [#OMISSIS#] di primo grado e non dedotti in specifici motivi d’appello, non possono essere esaminati d’ufficio dal [#OMISSIS#] d’appello.
D) L’eccezione (formulata dall’appellante) di irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti del ricorrente in primo grado (notificato il 28 aprile 2017 rispetto alla data di adozione del provvedimento impugnato, datato 20 gennaio 2017) non può trovare accoglimento perché non è stata fornita la prova della data in cui il provvedimento è stato pubblicato sul [#OMISSIS#] istituzionale dell’università.
E) La fondatezza dell’appello impone l’esame dei motivi riproposti dall’appellato in secondo grado perché assorbiti in primo grado.
F) Con il primo dei motivi riproposti (di cui alla lettera a) l’appellato ha evidenziato come la domanda del prof. -OMISSIS- avrebbe dovuto essere considerata non ammissibile, non avendo il concorrente inserito nel curriculum la propria complessiva produzione scientifica, che sarebbe rilevante, ai sensi del d.P.R. 117/200, per valutare il curriculum complessivo del candidato, quanto alla congruenza della relativa attività con il settore scientifico- disciplinare oggetto della procedura concorsuale, e alla continuità temporale della produzione scientifica.
Il motivo è infondato perché l’obbligo (a pena di esclusione dalla procedura) di indicare la complessiva produzione scientifica non era previsto da alcuna disposizione della lex specialis (né del regolamento, né del bando).
G) Con il motivo riproposto di cui alla lettera b) il ricorrente in primo grado ha dedotto che la Commissione avrebbe errato nell’assegnargli il punteggio per i titoli e le pubblicazioni, mentre, di contro, avrebbe sopravvalutato la posizione del concorrente risultato vincitore.
Il motivo non può trovare accoglimento perché, come dedotto dall’appellante, rientrano [#OMISSIS#] discrezionalità tecnica della commissione sia “l’individuazione dei titoli valutabili, la rilevanza e l’importanza degli stessi, sia la valutazione dei singoli titoli (Cons. Stato, V, 20 agosto 2019, n. 5749).
Va rilevato altresì che le valutazioni svolte e i punteggi attribuiti dalla commissione sono insindacabili nel merito laddove non inficiati da illogicità o irragionevolezza manifeste (Cons. Stato, V, 24 settembre 2019, n. 6422; IV, 19 marzo 2019, n. 1796 e V, 17 novembre 2018, n. 7115), vizi del tutto inesistenti nel [#OMISSIS#] di specie.
H) Con il motivo riproposto di cui alla lettera d) l’odierno appellato impugnava il decreto rettorale 20 gennaio 2017, n. 197.
La Sezione deve evidenziare quale sia stato l’effettivo svolgimento del procedimento, che si è articolato in tre distinti provvedimenti amministrativi:
a) una prima approvazione, intervenuta con il decreto rettorale 18 luglio 2016, n. 2159;
b) la revoca del predetto provvedimento intervenuta con decreto 4 agosto 2016, n. 2446;
c) un’ulteriore approvazione, intervenuta con il decreto 20 gennaio 2017, n. 197, atto impugnato con i motivi aggiunti.
L’originario ricorso, formulato avverso l’esclusione dal procedimento, diveniva improcedibile alla data del 4 agosto 2016 perché la procedura non individuava nessun vincitore.
Il ricorso diventa nuovamente procedibile ([#OMISSIS#] prospettazione individuata sia dal [#OMISSIS#] di primo grado che dall’appellante) perché viene adottato un nuovo provvedimento di approvazione.
Ma, in ragione dell’adozione di un formale provvedimento di revoca della primitiva approvazione, tutto quanto compiuto dalla Commissione, prima di quella data, diventava giuridicamente irrilevante.
Dal 4 agosto 2016 riprende il procedimento che si conclude con un provvedimento sostanzialmente confermativo di quello revocato ([#OMISSIS#]: annullato).
Il provvedimento confermativo (20 gennaio 2017, n. 197) ripete, a giudizio dell’appellato, i vizi del provvedimento confermato (18 luglio 2016, n. 2159).
Dall’infondatezza dei motivi dedotti con il ricorso principale, che sostanzialmente anticipa l’impugnativa del decreto 18 luglio 2016, n. 2159 (prima approvazione, poi revocata), consegue che nemmeno il provvedimento del 20 gennaio 2017, n. 197, può essere annullato per i medesimi motivi, mai riproposti avverso la definitiva approvazione, che il [#OMISSIS#] di primo grado ha ritenuto ancora scrutinabili, sebbene rivolti avverso un atto poi annullato in via di autotutela.
L’odierno appellato, però, con i motivi aggiunti, ha fatto valere vizi del procedimento di riadozione del procedimento di approvazione. L’appellato ha interesse a coltivare l’impugnativa, per tale aspetto, perché l’eventuale fondatezza dei motivi, e il consequenziale annullamento del provvedimento del 20 gennaio 2017, riporterebbe il procedimento alla data del 4 agosto 2016, con sua piena soddisfazione perché quel provvedimento non individua ancora alcun vincitore.
L’appellato, infatti, chiede, con la memoria del 25 marzo 2019, non solo il rigetto del ricorso in appello, ma anche una consequenziale pronuncia in ordine alla necessità di bandire un nuovo concorso, essendo evidente l’impossibilità di proseguire e completare l’attuale concorso [#OMISSIS#] parte non demolita dalla sentenza impugnata, in quanto già noti i titoli di ciascun candidato (circostanza questa, ossia la conoscenza dei titoli, che impedirebbe ovviamente la fissazione di nuovi criteri di valutazione).
Questa Sezione ritiene che gli atti con i quali il Rettore ha fornito alcune indicazioni alla Commissione per una nuova valutazione dei candidati abbiano carattere endoprocedimentale, tali da non vincolare in alcun modo la Commissione; d’altro canto, se così non fosse, la commissione verrebbe esautorata dei propri poteri. L’unico vincolo imposto alla commissione era quello di esprimere una nuova valutazione; valutazione che è stata effettuata e fatta propria, poi, dal Rettore con il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti.
Eventuali ritardi nel compimento della suddetta attività sono irrilevanti, non essendo previsto nessun [#OMISSIS#] di decadenza per lo svolgimento dell’attività istituzionale.
Anche i motivi aggiunti di primo grado, qui riproposti, quindi, non possono trovare accoglimento.
I) In conclusione il ricorso in appello va accolto e, per l’effetto, va rigettato il ricorso di primo grado.
L) Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate in ragione della complessità dello svolgimento del procedimento, oggetto di impugnativa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso in appello e, per l’effetto, rigetta il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle persone fisiche.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 25 giugno 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
In [#OMISSIS#] di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 21/09/2020