I termini per la proposizione dell’appello incidentale tempestivo, tenuto conto dalla natura di tale tipo di gravame, decorrono dalla notifica dell’appello principale o dell’appello incidentale (tempestivo) rispetto al quale scaturisce per l’appellato lo specifico interesse ad appellare, perché́ mette in discussione l’esito positivo o parzialmente positivo del giudizio di primo grado.La giurisdizione contabile sul danno all’immagine scaturisce, innanzitutto, dalla copiosa giurisprudenza della Corte di cassazione, e in seguito anche grazie all’ampia ricostruzione delle Sezioni riunite della Corte dei conti, che l’ha pacificamente riconosciuta nonostante non vi fosse una diminuzione patrimoniale diretta a carico della P.A. Gli interventi legislativi succedutisi nel tempo, poi, hanno tentato di regimentare l’esercizio dell’azione da parte del pubblico ministero contabile, stabilendo che le procure della Corte dei conti esercitino l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei soli casi e nei modi previsti dall’art. 7 l. 27 marzo 2001, n. 97, cioè per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, senza incidere, però, sulla generale affermazione delle piena giurisdizione della Corte corti in subjecta materia.Il nuovo quadro normativo delinea un’azione di responsabilità per danno all’immagine ancora condizionata dall’esistenza di una presupposta sentenza penale passata in giudicato che abbia accertato una fattispecie di reato nella quale il soggetto danneggiato sia una pubblica amministrazione, ma non più limitata ai c.d. reati contro la pubblica amministrazione, essendo venuta meno l’espressa limitazione prevista dal combinato disposto dell’art. 7 l. 27 marzo 2001, n. 97 e 17, comma 30-ter, primo periodo, d.l. 1 luglio 2009, n. 78 e dovendosi intendere l’espressione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione, contenuta nell’art. 1, comma 1-sexies, l. 14 gennaio 1994, n. 20, nel senso di reato del quale sia soggetto passivo/danneggiato la pubblica amministrazione, casistica che, ovviamente, spazia per tutte le fattispecie penali.Ai fini della quantificazione del danno all’immagine, il risarcimento erogato alle vittime non ha rilevanza alcuna, poiché il danno dalle stesse subito è di natura del tutto diversa dal danno subito dall’amministrazione universitaria. Anche la circostanza che il reato sia stato solo tentato e non consumato appare del tutto marginale, se non assolutamente irrilevante, tenuto conto della circostanza che la gravità del comportamento specifico ed il clamor fori destato non trova nessun radicamento nel fatto che l’autore abbia raggiunto lo scopo o meno, ma semplicemente nell’avere posto in essere quei comportamenti riprovevoli finalizzati all’ottenimento delle prestazioni sessuali, per i quali è stato poi condannato in sede penale.
Corte dei conti, appello Regione Siciliana, 13 ottobre 2016, n. 181
Danno all’immagine – Docente universitario – Tentata concussione e tentata violenza sessuale
GIUDIZIO DI CONTO
C. Conti Sicilia Sez. App., Sent., (ud. 13-10-2016) 13-10-2016, n. 181
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE D’APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai signori magistrati:
dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – [#OMISSIS#]
dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere relatore
dott. [#OMISSIS#] LO [#OMISSIS#] – Consigliere
dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] DEL [#OMISSIS#] – Consigliere
dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in materia di responsabilità amministrativa iscritti ai nn. 5528 e 5577 del registro di segreteria, il primo, appello principale, promosso ad istanza della Procura Generale nei confronti di R.E., rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per la riforma della sentenza n. 1151/2015 emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, ed il secondo, appello incidentale, promosso da R. nei confronti dell’Ufficio del P.M.
Visto l’atto introduttivo del giudizio depositato l’11 marzo 2016.
Visto l’appello incidentale depositato il 12 [#OMISSIS#] 2016.
Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.
Uditi alla pubblica udienza del 13 ottobre 2016 il relatore Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], il Pubblico Ministero [#OMISSIS#] persona del Vice Procuratore Generale [#OMISSIS#] Albo e l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per R..
Svolgimento del processo
Con atto di citazione depositato in data 30 dicembre 2014, la Procura Regionale presso questa Corte ha convenuto in giudizio R.E., già docente dell’Università degli studi di Catania, per ivi sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro 100.000,00, oltre interessi e spese di giudizio, in favore della menzionata Università, per il presunto danno all’immagine causato a tale amministrazione dalla sua condotta sanzionata con sentenza penale definitiva per il reato di tentata concussione.
Dagli accertamenti condotti in sede penale era emerso che il R., abusando della sua qualità di professore universitario, aveva tentato di indurre alcune studentesse a fornirgli indebite prestazioni sessuali in cambio del superamento dell’esame di Economia politica, materia della quale egli era docente presso la Facoltà di Scienze Politiche.
Per tali comportamenti, con sentenza emessa ai sensi dell’art.444 c.p.p., era stato condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per i reati di tentata concussione e tentata violenza sessuale (Tribunale di Catania, sentenza n. 154 del 24 febbraio 2014, passata in giudicato il successivo 21 marzo 2014).
La notizia aveva avuto una particolare eco mediatica, considerato anche che la denuncia di una delle studentesse era stata presentata subito dopo la registrazione di un servizio alla trasmissione televisiva “Le Iene”.
Anche se, dopo lo scandalo, il professore R. aveva rassegnato le dimissioni, la vicenda illecita aveva gravemente danneggiato l’immagine dell’Università degli studi di Catania e la Procura erariale, dopo aver quantificato il danno all’immagine in via equitativa in Euro 100.000,00, lo contestava all’interessato con invito a dedurre del 14 ottobre 2014.
Il R. presentava deduzioni difensive, nelle quali sosteneva di essere rimasto vittima di una trappola ordita ai suoi danni e di aver rinunciato a difendersi [#OMISSIS#] sede penale accettando il patteggiamento, non perché colpevole ma al solo scopo di salvaguardare il prestigio dell’Università. Allo stesso fine aveva, inoltre, rinunciato a proseguire nell’insegnamento universitario.
Il P.M., ritenendo tali difese insufficienti a superare la contestazione di responsabilità, ha citato in giudizio il R., rilevando che la sentenza emessa dal [#OMISSIS#] penale ai sensi dell’art.444 c.p.p., anche se priva di autorità di cosa giudicata nel giudizio di responsabilità amministrativa, sarebbe titolo sufficiente per incardinare la giurisdizione di questa Corte in materia di danno all’immagine ai sensi dell’art.17, comma 30 ter, D.L. n. 78 del 2009, convertito in L. n. 102 del 2009 ed esplicherebbe un particolare valore probatorio vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie che, allo stato, non erano state offerte.
Il Pubblico Ministero, infatti, riteneva privi di rilevanza i motivi personali che avevano indotto il R. a chiedere la applicazione della pena concordata e a presentare le dimissioni, atteso che il convincimento del [#OMISSIS#] deve formarsi sulla base di circostanze oggettive.
Conseguentemente, richiamando le risultanze dell’istruttoria penale, riteneva sussistente la condotta concussiva ascritta al convenuto, condotta che, per la sua stessa natura, era indubbiamente idonea a minare il prestigio dell’Ateneo catanese.
Circa la quantificazione del danno, non potendosi applicare il meccanismo di predeterminazione legislativa previsto dall’art. 1, comma 1-sexies, L. n. 20 del 1994, ha evidenziato il rilievo della funzione pubblica svolta dal R., la particolare gravità del reato ascrittogli, nonché l’ampiezza del clamor fori che aveva accompagnato la vicenda: sulla base di tali indici, quantificava il suddetto danno all’immagine in via equitativa in Euro 100.000,00.
I [#OMISSIS#] di prime cure, respinta, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità ed improcedibilità dell’azione, sollevata dalla difesa del convenuto sul presupposto che la sentenza del Tribunale di Catania n. 154/2014, in quanto emessa ai sensi dell’art.444 c.p.p., non costituisse sentenza irrevocabile di condanna ai sensi del combinato disposto dell’art.7 della L. n. 97 del 2001, come richiamato dall’art.17, comma 30-ter, del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni in L. n. 102 del 2009, nel merito accoglievano parzialmente la domanda e condannavano il R. al pagamento di Euro 40.000,00 per danno all’immagine.
Avverso la sentenza ha interposto appello principale il P.M., deducendo come l’estrema gravità del comportamento del R. e la grande risonanza avuta non trovassero adeguato ristoro nel quantum di condanna determinato in via equitativa dai primi [#OMISSIS#].
Il P.M., pertanto, ha chiesto la riforma della sentenza nel senso di un pieno accoglimento della richiesta formulata con l’atto di citazione innanzi al primo [#OMISSIS#].
Ha interposto appello incidentale anche il R., lamentando:
1) l’inammissibilità dell’appello del P.M. che manifesterebbe, a suo dire, solo generiche perplessità e non svolgerebbe alcuna argomentazione idonea a confutare la motivazione della sentenza impugnata;
2) che la quantificazione del danno in via equitativa non potrebbe costituire oggetto di gravame;
3) l’erroneità della sentenza di primo grado [#OMISSIS#] parte in cui ha dato rilievo, quale presupposto dell’azione erariale, alla sentenza penale emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e, quindi, violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 97 del 2001, nonché violazione dell’art. 112 c.p.c. ed insufficiente e/o contraddittoria motivazione con riguardo alla corrispondente eccezione di inammissibilità ed improcedibilità dell’azione come già sollevata in prime cure;
4) l’erroneità della sentenza [#OMISSIS#] parte in cui ha ritenuto provata la responsabilità dell’appellante sulla base della carente documentazione probatoria proposta in giudizio dal P.M., con conseguente erronea e/o contraddittoria valutazione dei fatti sul solo presupposto della sentenza penale di patteggiamento;
5) l’erroneità della sentenza [#OMISSIS#] parte cin cui ha ritenuto provata la lesione all’integrità dell’immagine dell’Università di Catania quantificandone la misura del risarcimento sulla base dei criteri di liquidazione richiesti dal P.M. e, quindi, erronea e/o contraddittoria valutazione dei fatti e difetto di motivazione;
6) la mancata applicazione del potere riduttivo.
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte sull’appello incidentale, chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 13 ottobre 2016 il P.M. e l’avv. [#OMISSIS#] hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi ed insistito nelle domande ed eccezioni di cui [#OMISSIS#] atti scritti.
Motivi della decisione
In via preliminare i due gravami [#OMISSIS#] riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto rivolti avverso la stessa sentenza.
Sempre in rito, e per ciò che rileva ai fini dell’ammissibilità delle domande ed eccezioni ivi proposte, va rilevato che l’appello del P.M. è stato proposto (notificato) il 18 marzo 2016 mentre quello incidentale del R. risulta notificato il 2 [#OMISSIS#] 2016, a fronte della sentenza depositata il 17 dicembre 2015 e notificata al condannato il 28 gennaio 2016.
Costituisce dato giurisprudenziale del tutto pacifico (Corte dei conti, SS.RR. n. 18/2003/QM) che i termini per la proposizione dell’appello incidentale tempestivo, tenuto conto dalla natura di tale tipo di gravame, decorrono dalla notifica dell’appello principale o dell’appello incidentale (tempestivo) rispetto al quale scaturisce per l’appellato lo specifico interesse ad appellare, o perché mette in discussione l’esito positivo o parzialmente positivo del giudizio di primo grado.
La stessa giurisprudenza ha chiarito che trova applicazione nel giudizio di responsabilità amministrativo contabile l’appello incidentale tardivo quale istituto previsto dal diritto processuale civile.
Ciò posto, appare evidente come il gravame del R. non possa che qualificarsi, eventualmente, come appello incidentale tardivo – ove potesse rivenirsi un interesse ad impugnare come sorto a seguito dell’appello del P.M. – posto che il [#OMISSIS#] breve per impugnare scadeva il 29 marzo 2016, ai sensi dell’art. 155 c.p.c. (il 26 marzo era sabato ed il 28 marzo era festivo).
Tuttavia, le censure sub 3, 4, 5 e 6, formulate con un intento integralmente demolitivo delle statuizioni dei primi [#OMISSIS#], o comunque di riforma in bonam partem, non rinvengono, di [#OMISSIS#], l’interesse ad impugnare nel gravame proposto dal P.M. (ancorché con finalità di aggravamento della posizione debitoria dell’appellato), che riguarda soltanto il quantum della condanna, liquidata in via equitativa, ritenuto insufficiente, ma radicano il proprio fondamento nelle statuizioni di condanna già contenute [#OMISSIS#] sentenza di primo grado e, pertanto, avrebbero dovuto essere proposte nel [#OMISSIS#] di sessanta giorni dalla notifica della sentenza.
Ne consegue che le statuizioni di colpevolezza e condanna del R. e la determinazione del quantum in almeno 40.000,00 Euro devono ritenersi coperte da giudicato e l’appello incidentale del R., in quanto tardivo, va dichiarato inammissibile.
Le censure sub 1 e 2 possono, invece, essere adeguatamente valutate quali eccezioni contenute [#OMISSIS#] memoria di costituzione e miranti a contrastare l’appello del P.M. e, quindi, l’aggravamento della posizione debitoria del R..
Le eccezioni dell’appellato appaiono infondate.
In primo luogo l’appello del P.M. non si limita a manifestare, come sostenuto dalla difesa del R., solo generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutare la motivazione della sentenza impugnata: il gravame del P.M., da pag. 9 a pag. 13 si profonde in diffuse argomentazioni miranti a dimostrate l’incongruità della liquidazione operata dai primi [#OMISSIS#], anche con riferimento alla giurisprudenza di questa Corte.
Pertanto l’appello contiene elementi di ampia specificità dei motivi che lo pongono al riparo da ogni censura nei termini sopra prospettati.
Anche l’affermazione che la quantificazione del danno in via equitativa non potrebbe costituire oggetto di gravame è priva di pregio giuridico.
La tesi sostenuta dalla difesa del R., secondo cui la scelta del criterio equitativo costituirebbe un tipico accertamento riservato al [#OMISSIS#] di merito, non sindacabile in assenza di palese irrazionalità, ignora la natura di questo [#OMISSIS#] d’appello che non è solo [#OMISSIS#] di legittimità ma [#OMISSIS#] di merito esso stesso, chiamato a valutare l’intero rapporto processuale secondo il criterio del tantum devolutum quantum appellatum.
Nessun limite, pertanto, sul punto è rinvenibile in questo grado del giudizio.
Nel merito l’appello del P.M. è fondato.
Va, innanzitutto, rilevato che la fattispecie rientra [#OMISSIS#] previsione dell’art. 1, comma 1-sexies, della L. 14 gennaio 1994, n. 20, il quale prevede che nel giudizio di responsabilità l’entità del danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione, accertato con sentenza passata in giudicato, si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente, [#OMISSIS#] non incisa dall’art. 4, comma 1, lettere g) ed h) che ha, invece, abrogato l’art. 7 della L. 27 marzo 2001, n. 97 e 17, comma 30-ter, primo periodo, del D.L. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 102 del 2009, il cui combinato disposto limitava, invece, la perseguibilità dei reati con l’azione risarcitoria per danno all’immagine solo a quelli previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
Da ciò consegue, per un verso, che i margini esterni della giurisdizione di questa Corte nel presente giudizio restano delimitati ed affermati per come implicitamente definiti con la sentenza di prime cure, ai sensi dell’art. 13 del Codice di giustizia contabile, peraltro mai contestati dal R. e, quindi, non più contestabili ai sensi dell’art. 15 del Codice citato; per altro verso non sembra, in ogni [#OMISSIS#], che l’art. 4, comma 1, lettere g) ed h), che ha abrogato l’art. 7 della L. 27 marzo 2001, n. 97 e 17, comma 30-ter, primo periodo, del D.L. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 102 del 2009, abbia ristretto o in qualche modo modificato l’ambito della giurisdizione di questa Corte in tema di danno all’immagine.
Infatti, la giurisdizione contabile sul danno all’immagine scaturisce, innanzitutto, dalla copiosa giurisprudenza della Corte regolatrice che, a partire da SS.UU. 5668/97 ([#OMISSIS#] Poggiolini) ed in seguito anche grazie all’ampia ricostruzione delle SS.RR. di questa Corte (10/03/QM), l’ha pacificamente riconosciuto nonostante non vi fosse una diminuzione patrimoniale diretta a carico della P.A.
Gli interventi legislativi succedutisi nel tempo, poi, hanno tentato di regimentare l’esercizio dell’azione da parte del P.M. contabile, stabilendo (art. 17, comma 30-ter, primo periodo, del D.L. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 102 del 2009) che le procure della Corte dei conti esercitino l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei soli casi e nei modi previsti dall’articolo 7 della L. 27 marzo 2001, n. 97, cioè per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, senza incidere, però, sulla generale affermazione delle piena giurisdizione della Corte [#OMISSIS#] in subjecta materia – desumibile dalla previsione di cui all’art. 1, comma 1-sexies, della L. 14 gennaio 1994, n. 20, costituente, in atto, la legge fondamentale in tema di responsabilità amministrativa e giurisdizione della Corte dei conti – come confermato dallo stesso [#OMISSIS#] delle leggi il quale ha affermato doversi ritenere che il legislatore non abbia inteso prevedere una limitazione della giurisdizione contabile a favore di altra giurisdizione, e segnatamente di quella ordinaria, bensì circoscrivere oggettivamente i casi in cui è possibile, sul piano sostanziale e processuale, chiedere il risarcimento del danno in presenza della lesione dell’immagine dell’amministrazione imputabile a un dipendente di questa (Corte costituzionale n. 335/2010).
Ne consegue che l’abrogazione delle norme limitatrici dell’esercizio della tutela (ma non della giurisdizione, rimasta sempre piena ed esclusiva), comporta una riespansione dei poteri di azione del P.M. nei termini di cui alla [#OMISSIS#] generale contenuta nell’art. 1, e, [#OMISSIS#] specifico, comma 1-sexies, della L. 14 gennaio 1994, n. 20, il quale prevede che nel giudizio di responsabilità l’entità del danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.
In buona sostanza, il nuovo quadro normativo che sembra emergere è quello di un’azione di responsabilità per danno all’immagine ancora condizionata dall’esistenza di una presupposta sentenza penale passata in giudicato che abbia accertato una fattispecie di reato [#OMISSIS#] quale il soggetto danneggiato sia una pubblica amministrazione, ma non più limitta ai c.d. “reati contro la pubblica amministrazione”, essendo venuta meno l’espressa limitazione prevista dal combinato disposto dell’art. 7 della L. 27 marzo 2001, n. 97 e 17, comma 30-ter, primo periodo, del D.L. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 102 del 2009, e dovendosi intendere l’espressione “derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione”, contenuta nell’art. 1, comma 1-sexies, della L. 14 gennaio 1994, n. 20, nel senso di reato del quale sia soggetto passivo/danneggiato la pubblica amministrazione, casistica che, ovviamente, spazia per tutte le fattispecie penali.
Il presupposto della sentenza penale passata in giudicato continua, ovviamente a non essere richiesto per quelle specifiche fattispecie previste dall’art. 55-quinquies del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dall’art. 46D.Lgs. n. 33 del 2013, per le quali il legislatore ha previsto una diretta perseguibilità da parte del P.M. contabile, a prescindere dall’accertamento penale con autorità di giudicato.
Nel merito, e con riferimento alle censure mosse dal P.M. alla liquidazione in via equitativa del quantum per il danno all’immagine da parte dei primi [#OMISSIS#], questi ultimi hanno ritenuto la circostanza che il R. si sia prontamente adoperato per risarcire le persone offese diminuirebbe la gravità dei comportamenti ascrittigli, così come il patteggiamento della pena e la presentazione delle dimissioni dall’incarico di docente universitario, come pure la circostanza che la condanna ha riguardato dei delitti tentati e non conclusi, implicherebbe una quantificazione del danno minore di quella prospettata dal Procuratore alla stregua dei consolidati criteri oggettivo e soggettivo utilizzati dalla giurisprudenza.
Sulla base di tali elementi i [#OMISSIS#] di prime cure hanno ritenuto che il detrimento per l’immagine e la perdita di prestigio dell’amministrazione, derivante dal comportamento illecito del R., fosse stato meno grave di quanto ritenuto dal P.M. ed ha quantificato, ex art. 1226 c.c., il danno [#OMISSIS#] misura di Euro 40.000,00.
Il Collegio ritiene non condivisibili le argomentazioni sviluppate dalla Sezione di primo grado.
In primo luogo gli stessi primi [#OMISSIS#] hanno sottolineato come il risarcimento erogato alle vittime non abbia rilevanza alcuna, poiché il danno dalle stesse subito è di natura del tutto diversa dal danno subito dall’Università degli studi di Catania: non si comprende, quindi, come tale elemento possa essere, poi, invece, assunto a discarico del R. al momento della liquidazione del danno in favore della P.A.
Anche la circostanza che il reato sia stato solo tentato e non consumato appare del tutto marginale, se non assolutamente irrilevante, tenuto conto della circostanza che la gravità del comportamento specifico ed il clamor fori destato non trova nessun radicamento nel fatto che l’autore abbia raggiunto lo scopo o meno, ma semplicemente nell’avere posto in essere quei comportamenti riprovevoli finalizzati all’ottenimento delle prestazioni sessuali, per i quali è stato poi condannato in sede penale.
Anche le dimissioni dall’impiego ed il patteggiamento delle pena non assumono rilevanza alcuna, in quanto finalizzate solo all’ottenimento del [#OMISSIS#] beneficio (penale e di immagine personale) ricavabile in quella circostanza, comportamenti del tutto estranei al ristoro dell’immagine della P.A.
Acclarata l’incongruità della motivazione posta a fondamento della liquidazione dei primi [#OMISSIS#], è necessario verificare la fondatezza del quantum richiesto dal P.M.
L’art. 1, comma 1-sexies, della L. 14 gennaio 1994, n. 20, prevede che nel giudizio di responsabilità l’entità del danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione, accertato con sentenza passata in giudicato, si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.
La [#OMISSIS#], sostanzialmente confermativa della sedimentata giurisprudenza sulla risarcibilità del danno all’immagine e della normativa già all’epoca risalente sul tema, non direttamente applicabile – in modo cogente – alla fattispecie per la parte in cui indica il nuovo meccanismo di quantificazione, in quanto entrata in vigore (2012) dopo la consumazione dei reati (2009), offre, tuttavia, al [#OMISSIS#], un utile parametro di quantificazione del danno da coniugare con i criteri oggettivo e soggettivo già elaborati dalla giurisprudenza.
Alla luce di ciò, la circostanza che lo stesso R. abbia risarcito, in via transattiva, alle vittime, 20.000,00 Euro costituisce un utile parametro di valutazione del danno all’immagine.
Se si dovesse fare applicazione del rigido criterio indicato dall’art. 1, comma 1-sexies, della L. 14 gennaio 1994, n. 20, appare evidente che non si potrebbe, comunque, liquidare una somma inferiore ai 40.000,00 Euro che può ritenersi il doppio dell’utilità conseguita (o che egli intendeva conseguire) dal R., secondo un criterio di valutazione rinvenibile [#OMISSIS#] quantificazione risarcitoria in favore delle vittime.
A tal elemento, di per sé [#OMISSIS#] fattispecie non esaustivo, tuttavia, va soggiunto quello delle posizione di docente universitario e, quindi, di educatore, del R. e della grande rilevanza mediatica avuta da quegli episodi, circostanze tutte che hanno funto da coefficiente moltiplicatore del disvalore subito dall’Università in quanto centro formativo ed educativo delle nuove generazioni.
La combinazione di tutti questi parametri induce il [#OMISSIS#] del gravame a ritenere che, in via equitativa, il danno all’immagine dell’Università di Catania possa liquidarsi in complessivi 60.000,00 Euro, corrispondenti alla somma del doppio dell’utilità ritratta dal R. dal compimento dei reati maggiorata del 50% per la posizione rivestita dal responsabile e la particolare (più che prevedibile) eco mediatica registrata.
L’appello del P.M., pertanto, entro tali limiti deve trovare parziale accoglimento.
Alla suddetta quantificazione finale non può in alcun modo trovare applicazione l’esercizio del potere riduttivo, stante la palese connotazione dolosa dell’illecito.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, previa riunione in rito, accoglie parzialmente l’appello del P.M. e, per l’effetto, ridetermina l’importo della condanna in complessivi Euro 60.000,00; conferma nel resto la sentenza impugnata. Dichiara inammissibile l’appello di E.R..
Condanna l’appellato E.R. al pagamento in favore dello Stato delle spese del presente grado di giudizio che, quantificate a cura della segreteria, si liquidano in complessivi
Euro_743,11 settecentoquarantatre/11
Ordina che, ai sensi dell’art. 212 e seguenti del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’art. 20 della L. 7 agosto 2015, n. 124), copia della presente sentenza sia trasmessa dalla segreteria in forma esecutiva all’ufficio del Pubblico Ministero, affinché quest'[#OMISSIS#] ne curi l’inoltro alle Amministrazioni interessate per l’esecuzione.
Così deciso in Palermo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del 13 ottobre 2016.
Depositata in Cancelleria 13 ottobre 2016.