Qualora l’erogazione di trattamenti pensionistici (come, per esempio, l’equo indennizzo e la pensione di privilegio) non sia il frutto di libere scelte dell’amministrazione, ma di ottemperanza alla decisione del giudice amministrativo di primo grado, come tali non sono caratterizzate dalla definitività ma condizionati all’esito del giudizio. Non può, quindi, per definizione, sussistere la buona fede in capo al percipiente quanto al loro carattere definitivo qualora vi sia un giudizio di secondo grado pendente che potrebbe riformare della decisione dei giudici di prime cure.L’indebito pensionistico è assoggettato, come ogni debito di diritto pubblico, ad un regime di recupero obbligatorio, attività vincolata in relazione alla quale non sarebbe ammissibile una remissione del debito, né una rinuncia alla prescrizione o alla relativa eccezione. D’altro canto, la buona vede può avere efficacia estintiva dell’indebito oggettivo solo se effettivamente esistente.
Corte dei conti reg., Campania, 10 febbraio 2015, n. 141
Riduzione trattamento pensionistico – Buona fede e affidamento
PENSIONI
C. Conti Campania Sez. giurisdiz., Sent., 10-02-2015, n. 141
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso di G. M., iscritto al n. 61867 del registro di segreteria;
Visto l’atto introduttivo del giudizio.
Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.
Uditi nell’udienza del 9 febbraio 2015 l’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per delega e, per l’INPS, l’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso proposto contro I’INPDAP e l’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” ed iscritto al n. 61867 del registro di segreteria, la Sig.ra G. M., rappr.ta e dif.sa dall’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], elett.te dom.to in Napoli al Viale Gramsci 19, ha impugnato, previa sospensiva, il decreto direttoriale dell’ufficio pensioni della predetta Università n. 1671/09 con cui è stato disposto il ripristino del trattamento di pensione ordinaria con cessazione di ogni erogazione a titolo di pensione privilegiata nonché il recupero delle somme già versate a titolo di equo indennizzo e della maggior somma corrisposta tra la pensione di privilegio e quella ordinaria.
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e l’Università degli studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” si sono costituiti con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato che ha contestato la fondatezza del ricorso e la carenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare richiesta deducendo, in particolare, la doverosità del recupero, l’impossibilità che la buona fede produca effetti estintivi dell’indebito oggettivo, la corretta qualificazione del provvedimento impugnato (non si tratterebbe di un atto di autotutela decisoria – revoca – bensì di attività posta in essere in ottemperanza alle decisioni del [#OMISSIS#] amministrativo), nonché, con riguardo al pericultun, l’inesistenza di atti di recupero dell’Amministrazione.
L’INPDAP (ora INPS per successione ex lege) ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto ordinatore secondario di spesa (mero esecutore di provvedimenti adottati dall’Amministrazione di appartenenza) contestando la fondatezza della pretesa. In particolare, ha eccepito che all’indebito pensionistico si applicherebbe la disciplina dell’art. 2033 c.c. che limita la rilevanza della buona fede ai soli frutti ed interessi e che il medesimo sarebbe un atto a natura vincolata.
Con ordinanza d 14 aprile 2010, n. 136, questa Sezione ha rigettato l’istanza cautelare e rinviato al merito ogni determinazione sulle spese.
Deve essere, in primo luogo, rigettata l’eccezione preliminare sollevata dall’INPDAP, atteso che, afferendo la controversia alla materia pensionistica e avendo il ricorrente un interesse ad estendere gli effetti della decisione di merito direttamente nei confronti dell’ordinatore secondario facendogli acquistare la qualità di parte processuale attraverso la notifica del ricorso, quest'[#OMISSIS#] presenta piena legittimazione passiva a resistere nel presente giudizio.
Il ricorso è nel merito infondato.
Giova rilevare che i menzionati trattamenti (equo indennizzo e pensione di privilegio) non sono stati erogati sulla base di libere scelte dell’amministrazione (le cui originarie determinazioni erano state negative ed avevano formato oggetto di impugnativa dinanzi al [#OMISSIS#] amministrativo) ma in ottemperanza alla decisione del TAR e, come tali, non sono caratterizzati dalla definitività ma condizionati all’esito del giudizio.
Non può, quindi, per definizione, sussistere la buona fede invocata dalla ricorrente in quanto era nota l’originaria posizione negativa dell’Amministrazione e la pendenza del giudizio al Consiglio di Stato che avrebbe potuto determinare, come è poi avvenuto, la riforma della decisione di primo grado.
Del resto, è corretto affermare, come ha fatto l’INPDAP, che l’indebito pensionistico è assoggettato, come ogni debito di diritto pubblico, ad un regime di recupero obbligatorio, attività vincolata in relazione alla quale non sarebbe ammissibile una remissione del debito, né una rinuncia alla prescrizione o alla relative eccezione (in base all’art. 3, R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, difatti. la PA è obbligata al recupero delle somme corrisposte indebitamente al dipendente a prescindere dall’intervenuta prescrizione- Cons. Stato, ad. plen., !0/96 e 17/96).
Non è, tuttavia, altrettanto corretto escludere che la buona fede non possa mai avere un’efficacia estintiva dell’indebito oggettivo. L’affidamento, principio generale del diritto comunitario applicabile in linea generale ai rapporti pubblicistici e privatistici, difatti, consente di assegnare siffatta efficacia a comportamenti posti in essere in violazione della buona fede e dell’altrui incolpevole affidamento (quali quelli con cui si pretenda di ottenere un [#OMISSIS#] che la controparte legittimamente ritenesse di aver acquisito) purché essa sia palese, effettiva e [#OMISSIS#] (in quanto emergente da circostanziati elementi di cui si fornisca la prova).
Nel concreto, tuttavia, non può ritenersi che l’attività di ottemperanza a provvedimenti cautelari o di merito del [#OMISSIS#] amministrativo di primo grado possa far insorgere una situazione di legittimo affidamento in quanto il ricorrente vittorioso è consapevole dell’assenza di ogni carattere di definitività dei medesimi.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Campania, rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso, in Napoli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del 9 febbraio 2015.
Depositata in Cancelleria il 10 febbraio 2015.