La corretta interpretazione delle disposizioni di legge consente di ritenere la fondatezza dell’assunto secondo il quale l’onnicomprensività della retribuzione percepita nel ricoprire l’incarico contrattualmente conferitogli di direttore amministrativo non consente di escludere la maggiorazione del 18% stabilita dall’art. 43 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ai fini del calcolo della base pensionistica, poiché quest’ultima norma impone di assumere quale parametro, al fine in questione, l’ultimo stipendio o l’ultima paga o retribuzione integralmente percepiti; a ciò aggiungasi che i punti 3 e 4 del d.m. 23 maggio 2001 stabiliscono che la base economica parametrale di partenza per la determinazione della retribuzione dei direttori amministrativi delle università è comprensiva dell’indennità di posizione e che agli stessi compete una retribuzione legata ai risultati conseguiti pari al 20% del trattamento economico complessivo.
Corte dei conti reg., Campania, 8 aprile 2016, n. 176
Dirigente di ruolo – Base pensionabile
PENSIONI
C. Conti Campania Sez. giurisdiz., Sent., 08-04-2016, n. 176
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA
In composizione monocratica nella persona del consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 63197/PC del registro di segreteria depositato in data 05-10-2010 dal sig. C. M. D., nato a Omissis (A.) il Omissis, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso, dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e con questi elettivamente domiciliato in Napoli alla via [#OMISSIS#] Console n. 3 presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], contro la determinazione dirigenziale INPDAP – D.C. Previdenza prot. n. (…) del 21-07-2010 con cui è stato negato il ricalcolo della pensione ordinaria in godimento mediante maggiorazione del 18%, ai fini del calcolo della base pensionabile, della retribuzione percepita al momento del collocamento a riposo;
Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del giorno 7 aprile 2016 l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in difesa del ricorrente, l’avv. Rosa Di Donna quale difensore dell’Università “[#OMISSIS#] II” di Napoli e l’avv. [#OMISSIS#] Sofia [#OMISSIS#] per l’Ufficio Avvocatura INPS, che hanno tutti insistito nelle conclusioni rassegnate per iscritto in ragione delle deduzioni così svolte, rappresentando l’avv. [#OMISSIS#] in particolare, l’inconferenza e la sostanziale infondatezza delle argomentazioni versate nella memoria INPS da ultimo prodotta in cui si nega la sottoponibilità a maggiorazione del 18% ai fini del calcolo della base pensionabile della I.I.S., emolumento che il ricorrente non ha mai percepito quale D.A. Univ. “La Sapienza” di Roma;
Ritenuto in
Svolgimento del processo
Con il ricorso indicato in epigrafe parte attrice, dirigente di ruolo presso l’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” cessato dal servizio il 31-12-2006, ha chiesto il riconoscimento del suo diritto al calcolo della base pensionabile, con conseguente applicazione dell’incremento del 18%, in ragione dello stipendio percepito all’atto della cessazione dal servizio quale Direttore Amministrativo, incarico da lui svolto dal 01-12-2001 al 30-12-2006, con contestuale collocamento in aspettativa da parte dell’Ateneo partenopeo, presso l’Università “La Sapienza” di Roma, richiamando, a tal fine, l’art. 43 D.P.R. n. 1092 del 1973 e la sentenza di questa Sezione Giurisdizionale n. 4104/2007.
L’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” ha inviato documentazione inerente la pretesa dedotta in giudizio, pervenuta alla Sezione il 07-12-2010, oltre a memoria difensiva, depositata in data 17-06-2011, in cui ha rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva nel giudizio instaurato dal ricorrente ed ha evidenziato, altresì, di aver applicato, nel calcolo della base pensionabile ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico spettantegli, la Circolare INPDAP n. 23/2004.
L’INPDAP (cui è subentrato l’INPS in corso di causa) si è costituito in giudizio ed ha presentato a sua volta memoria difensiva, pervenuta il 24-09-2012, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando la L. n. 177 del 1976 e giurisprudenza di questa Sezione.
Alla precedente udienza del 04-10-2012 la trattazione della causa è stata rinviata a nuovo ruolo, in accoglimento dell’istanza depositata nella medesima data da parte attrice, motivata con la circostanza che “in conseguenza di possibili imminenti mutamenti dello status del ricorrente la questione rappresentata con il ricorso potrebbe rendersi suscettibile di diversa configurazione, che si ripercuoterebbe sull’interesse alla prosecuzione del ricorso stesso”.
In data 21-03-2016 la difesa di parte attrice ha depositato nota integrativa a difesa, a seguito della quale è stata fissata l’odierna udienza di discussione della causa, in cui ha insistito per l’accoglimento delle deduzioni e delle conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi -che ha brevemente richiamato- anche sulla base del riferimento alla sentenza n. 463/2014 della Sez. II Centr. d’Appello che ha confermato la sentenza n. 4104/2007 di questa Sezione Giurisdizionale, emessa in riferimento a caso del tutto analogo a quello qui in trattazione.
L’Ufficio Avvocatura INPS ha presentato in data 24-03-2016 memoria a difesa, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso, reputandolo giuridicamente infondato, ed ha eccepito -in mero subordine- l’attribuibilità di rivalutazione ed interessi da applicare su competenze pensionistiche arretrate senza cumulo integrale (art. 16, comma 6, L. n. 412 del 1991); nel merito, in particolare, ha rilevato -anche mediante richiamo a varia giurisprudenza contabile- l’inapplicabilità della maggiorazione del 18% sulla indennità integrativa speciale percepita in relazione alla retribuzione, stante l’assenza di una norma legislativa che la preveda.
Il giudizio è quindi passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.
Considerato in
Motivi della decisione
Con l’interposto gravame è stato richiesto dal dr. C. M. D., ex dirigente di ruolo presso l’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” cessato dal servizio il 31-12-2006 dopo avere svolto dal 01-12-2001 al 30-12-2006 l’incarico di Direttore Amministrativo presso l’Università “La Sapienza” di Roma con contestuale collocamento in aspettativa per tale periodo da parte dell’Ateneo partenopeo, il riconoscimento del diritto alla maggiorazione del 18% sulla retribuzione percepita in qualità di Direttore Amministrativo presso l’Università “La Sapienza” di Roma ai fini del calcolo della base pensionabile e, dunque, del trattamento di quiescenza, calcolato invece, con la Det. n. NA022007000036 del 22 gennaio 2007 dell’INPDAP – Sede Territoriale di Napoli 2, in applicazione della circolare INPDAP n. 23 del 30-03-2004, a tenore della quale il trattamento economico onnicomprensivo attribuito ai direttori amministrativi delle Università deve essere escluso dalla maggiorazione di che trattasi.
Parte ricorrente ha correttamente richiamato la precedente decisione n. 4104/2007 di questa Sezione Giurisdizionale, emessa a definizione di fattispecie del tutto analoga a quella oggetto dell’odierno giudizio, della quale si ritiene di riportare di seguito le motivazioni, stante l’intervenuta conferma di tale decisione ad opera della recente sentenza n. 463/2014 della Sez. II Centr. d’Appello.
“Il dato normativo di partenza, per la risoluzione del presente giudizio, è il disposto dell’art. 43 del D.P.R. n. 1092 del 1973, il quale sancisce il principio generale secondo il quale la base pensionabile deve essere determinata in base allo stipendio integralmente percepito al momento del collocamento a riposo. Invero, la norma di che trattasi dispone che:
‘Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall’ultimo stipendio o dall’ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:
a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall’articolo 47 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;
b) assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti dalla L. 15 novembre 1973, n. 734 per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo e per gli operai dello Stato;
c) indennità ed assegno personale pensionabile previsti dall’articolo 1 della L. 16 novembre 1973, n. 728 , per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici;
d) assegno annuo previsto dall’articolo 12 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580 , convertito nella L. 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria, fuori ruolo ed incaricato;
e) assegno annuo previsto dall’articolo 12 della L. 30 luglio 1973, n. 477 , per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;
f) indennità e assegno personale pensionabili previsti dall’articolo 1 della L. 27 dicembre 1973, n. 851 , per il personale di ruolo e non di ruolo e il personale operaio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
g) assegno personale previsto dall’articolo 202 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile’.
Premesso che la ratio della norma esposta va intesa, secondo logica e giustizia, nel senso che stipendio percepito equivale a stipendio che si ha diritto a percepire, va posto in evidenza che l’art. 8, comma 1, L. 19 ottobre 1999, n. 370 (recante disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica) stabilisce che ‘il rapporto di lavoro del direttore amministrativo delle università è di tipo subordinato, con trattamento economico determinato in conformità a criteri e parametri individuati con decreti del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica’. Con D.M. 23 maggio 2001 sono stati in effetti stabiliti i criteri ed i parametri per la determinazione del trattamento economico dei direttori amministrativi delle università, che ne prevede la distinzione secondo quattro fasce parametrali; orbene, secondo le disposizioni recate dai punti 3 e 4 del citato decreto, ‘la base economica parametrale di partenza, corrispondente alla posizione di vertice di un dirigente del comparato università, comprensiva dell’indennità di posizione, viene quantificata in L. 130.000.000′ (punto 3), con il correttivo secondo cui ‘in linea con i princìpi in materia di trattamento economico posti dall’art. 24 del D.Lgs. n. 29 del 1993 ai direttori amministrativi delle università compete una retribuzione legata ai risultati conseguiti pari al 20% del trattamento economico complessivo’ (punto 4).
Conseguentemente, il dato testuale delle surrichiamate disposizioni consente di ritenere la fondatezza dell’assunto difensivo, secondo il quale l’onnicomprensività della retribuzione percepita dal (omissis) nel ricoprire l’incarico contrattualmente conferitogli di Direttore Amministrativo presso la SUN, non consente di escludere la maggiorazione del 18% stabilita dall’art. 43 del D.P.R. n. 1092 del 1973 ai fini del calcolo della base pensionistica, poiché quest’ultima norma impone di assumere quale parametro, al fine in questione, l’ultimo stipendio o l’ultima paga o retribuzione integralmente percepiti; a ciò aggiungasi che i punti 3 e 4 del D.M. 23 maggio 2001 dianzi richiamati stabiliscono che la base economica parametrale di partenza per la determinazione della retribuzione dei direttori amministrativi delle università è comprensiva dell’indennità di posizione e che agli stessi ‘compete una retribuzione legata ai risultati conseguiti pari al 20% del trattamento economico complessivo’.
Di conseguenza, non si ritiene di poter condividere, perché contrastante con il surriportato inequivoco dato normativo, quanto affermato dall’INPDAP resistente, secondo cui l’onnicomprensività della retribuzione spettante ai direttori amministrativi delle università e, dunque, l’impossibilità di enucleare dalla medesima le voci ritenute accessorie sia da disposizioni legislative e sia da varie pronunce della Corte dei conti applicative dell’art. 43 D.P.R. n. 1092 del 1973 (indennità di posizione, indennità di risultato, ecc.), dovrebbe indurre ad escludere la possibilità della maggiorazione ex art. 15 L. n. 177 del 1976 del trattamento economico de quo.
Inoltre, in disparte considerazioni circa l’inidoneità di qualsivoglia disposizione attuativa di norme di legge (cioè, delle circolari) a statuire in contrasto con le norme stesse, valga evidenziare che la nota tecnica allegata alla circolare INPDAP n. 1 del 25.01.2005, intitolata ‘gestione delle attività pensionistiche del personale delle Università‘ e richiamata dall’Istituto Previdenziale nella propria memoria difensiva, dedica il punto C) al personale dirigente delle università e rimarca la valutabilità per costoro ai fini della determinazione della quota A di pensione soltanto dello stipendio gabellare annuo lordo e della retribuzione individuale di anzianità, con esclusione della retribuzione di posizione, rammentando, per quanto specificamente concerne il personale dirigente dell’Area 1 (direttori amministrativi), soltanto che ‘la possibilità del riconoscimento della retribuzione di posizione, ai fini della inclusione della stessa tra le voci da maggiorare del 18 per cento, per il calcolo del trattamento di quiescenza, è subordinata alla necessità di ulteriori approfondimenti, tra le parti contraenti’ …, nel senso, quindi, che non esclude definitivamente tale possibilità, né potrebbe farlo, dovendosi la retribuzione di che trattasi considerare parte integrante della R.I.A. dei direttori amministrativi delle università a tenore delle disposizioni normative sopra riportate, con la conseguente maggiorabilità della stessa nella misura del 18% ai fini del calcolo della base pensionistica ai sensi dell’art. 43 D.P.R. n. 1092 del 1973“.
La Sez. II Centr. d’Appello, nel confermare la surriportata decisione di questa Sez. Giur., ha altresì evidenziato che la “base economica parametrale” e i suoi “correttivi” previsti dal D.I. del 23 maggio 2001 -precedentemente menzionato- costituivano, nel loro insieme, lo “stipendio”, “paga” o “retribuzione” da aumentare ai fini pensionistici del 18%, in applicazione dell’art. 43 D.P.R. n. 1092 del 1973 e che il medesimo decreto interministeriale non prevedeva invece l’attribuzione ai direttori amministrativi delle Università di un'”indennità di posizione” e nemmeno di un'”indennità integrativa speciale”, indennità queste ultime che non risultano essere state corrisposte -come nel caso esaminato dal Giudice d’Appello- al direttore amministrativo dott. C. M. D. (cfr. il modello PA04 agli atti), né tanto meno risultano essere mai state aumentate del 18% ai fini pensionistici. La percepita “indennità di risultato”, infine, non è stata aumentata -per quanto emerge dagli atti di causa- del 18% ai fini pensionistici.
Rilevato che la giurisprudenza richiamata dall’Ufficio Avvocatura INPS riguarda fattispecie diverse da quella qui esaminata -che è caratterizzata dalle peculiarità precedentemente evidenziate- deve, pertanto, essere riconosciuta la fondatezza della pretesa attorea, con conseguente attribuzione al dott. C. M. D. del diritto ad ottenere la maggiorazione del 18% della retribuzione percepita quale direttore amministrativo dell’Università “La Sapienza” di Roma ai fini della determinazione della base pensionabile, posta l’evidente infondatezza dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Ateneo partenopeo in relazione alla circostanza che tale Ente ha -come di sua competenza- provveduto a trasmettere all’INPS il modello PA04 agli atti, elaborato sulla base del calcolo della base pensionabile ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico spettante a C. M. D. mediante applicazione della Circolare INPDAP n. 23/2004, come esposto nella stessa memoria difensiva.
Dev’essere, altresì, riconosciuto il diritto alla liquidazione degli interessi legali o, qualora più favorevole, della rivalutazione monetaria sugli emolumenti arretrati a far data dalla maturazione del credito fino al soddisfo secondo i criteri fissati dalle SS.RR. della Corte dei Conti con decisione QM n. 10/2002.
Data la complessa natura della causa, sussistono apprezzabili motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], definitivamente pronunciando, ACCOGLIE il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, riconosce il diritto del C. M. D. ad ottenere la maggiorazione del 18% della retribuzione percepita quale direttore amministrativo dell’Università “La Sapienza” di Roma ai fini della determinazione della relativa base pensionabile. Sulle somme dovute a titolo di arretrati vanno altresì attribuiti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, da liquidare secondo il criterio differenziale di cui alla sentenza n. 10/2002/QM delle SS.RR. della Corte dei conti.
Spese del giudizio compensate.
Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 7 aprile 2016.
Depositata in Cancelleria 8 aprile 2016.