Corte dei conti reg., Friuli-Venezia Giulia, 23 settembre 2015, n. 72

Pensione di reversibilità per studenti universitari orfani maggiorenni – Durata del corso legale di studi – Sessione straordinaria

Data Documento: 2015-09-23
Area: Giurisprudenza
Massima

In un approccio metodologico il più possibile aderente ai riferimenti normativi in materia di ordinamento universitario, la locuzione “per tutta la durata del corso legale di studi” contenuta nell’art. 82 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 non può che interpretarsi in relazione all’art. 19 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, secondo cui l’anno accademico comincia il 1 novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo. Sulla base di tale richiamo normativo, deve ritenersi che l’introduzione, nell’ordinamento universitario, della c.d. sessione straordinaria, che consente agli studenti di sostenere gli esami di profitto e di laurea in un periodo delimitato che si colloca oltre il termine dell’anno accademico di riferimento, non abbia determinato un’estensione della durata del corso legale di studi per il conseguimento della laurea. Da ciò l’insussistenza del diritto alla percezione della pensione di reversibilità per gli orfani maggiorenni in relazione a tale periodo.

Contenuto sentenza

PENSIONI
C. Conti Friuli-[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Sez. giurisdiz., Sent., 23-09-2015, n. 72
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE FRIULI [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] UNICO DELLE PENSIONI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13679 del registro di Segreteria, proposto da R.P.D.S., rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Udine, Via [#OMISSIS#] Veneto n. 39, [#OMISSIS#] mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio, nei confronti dell’I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale successore ex lege dell’I.N.P.D.A.P., rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] procura ad lites rilasciata con atto del notaio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma del 16.2.2012, rep. n. 7782, rog. n. 19525, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura della Direzione Provinciale I.N.P.S. di Trieste, Via Sant'[#OMISSIS#] n. 5, nonché nei confronti di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minori C.D.S., M.C.D.S. e R.D.S.;
Alla pubblica udienza del 23 settembre 2015, con l’assistenza del Segretario, sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], uditi l’ avv. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] per la ricorrente e l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’I.N.P.S.;
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ritenuto in
Svolgimento del processo
Con il ricorso in epigrafe la sig.ra R.P.D.S., orfana del dott. S.D.S., ha convenuto in giudizio l’I.N.P.S., nonché la sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in proprio e quale esercente la potestà genitoriale nei confronti dei minori C.D.S., M.C.D.S. e R.D.S. (quali contro interessati), al fine di vedersi riconoscere il trattamento di pensione previsto dagli artt. 82 del D.P.R. n. 1092 del 1973 e 22 della L. n. 903 del 1965.
A fondamento del ricorso l’interessata ha dedotto di essere in possesso, al tempo del decesso del proprio genitore (27.11.2012), di tutti i requisiti per essere ammessa alla pensione di reversibilità, in quanto era a carico del padre, aveva meno di 26 anni ed era iscritta, quale studentessa in corso, alla facoltà di giurisprudenza dell’Università di Trieste. La concorrente sussistenza di tali elementi farebbe ritenere illegittimo il provvedimento di diniego della pensione di reversibilità assunto dall’I.N.P.S. in data 8.7.2014, il cui fondamento risiederebbe [#OMISSIS#] circostanza che il genitore della D.S. è mancato successivamente alla conclusione, al 31 ottobre 2012, dell'[#OMISSIS#] dei cinque anni in cui si articola la durata legale corso di laurea magistrale in giurisprudenza.
Sul punto, l’interessata ha osservato che la durata del corso di laurea viene stabilita del regolamento didattico adottato da ogni Università. Nel [#OMISSIS#] dell’Università di Trieste, talune specifiche previsioni regolamentari – quali, ad esempio, la facoltà concessa [#OMISSIS#] studenti che intendono laurearsi entro la sessione straordinaria, di non versare la prima rata di tasse per l’anno accademico successivo – farebbero ritenere che gli studenti sono considerati “in corso”, fino al [#OMISSIS#] della sessione straordinaria (ovvero, nel [#OMISSIS#] della ricorrente, fino al 28.3.2013). La documentazione allegata comproverebbe, peraltro, che la ricorrente è stata iscritta al nuovo anno accademico 2012/2013, in qualità di fuori corso, solo in data 28.3.2013, con la conclusione della sessione di laurea straordinaria, avvenuta il 27.3.2013.
La tesi propugnata dalla ricorrente troverebbe conferma nel msg. n. 26667 del 2008, con il quale l’I.N.P.S., nel prevedere che la prestazione in favore dei superstiti può essere erogata fino al 31 ottobre dell'[#OMISSIS#] anno del corso legale di studi, consente la proroga dell’erogazione del beneficio fino al [#OMISSIS#] della sessione invernale, qualora risulti che gli interessati debbano sostenere, in tale sessione, gli esami di profitto, laurea o diploma, e ciò a condizione che venga rispettato il limite del compimento del ventiseiesimo anno di età. Più in particolare, l’Ente previdenziale ha affermato che, nell’ambito del nuovo ordinamento universitario, ai fini del conseguimento della pensione indiretta è necessario che gli esami di laurea si svolgano entro il 30 aprile successivo al [#OMISSIS#] dell’anno accademico.
Ciò posto, la D.S. ha sostenuto che ai fini della concessione del beneficio pensionistico previsto dall’art. 82 del D.P.R. n. 1092 del 1973, ciò che rileva è che il soggetto, al momento del decesso del de cuius, possa ritenersi “in corso” con gli studi universitari, a [#OMISSIS#] rilevando che, successivamente a tale data, divenga “fuori corso” o perda la qualifica di studente universitario. Il diniego opposto dall’Ente previdenziale, dunque, sarebbe del tutto illegittimo, dovendosi ritenere sussistenti le condizioni per l’accesso ai benefici previsti dall’art. 82 del D.P.R. n. 1092 del 1973 e/o dell’art. 22 della L. n. 903 del 1965, e, conseguentemente, per la condanna dell’Ente previdenziale alla corresponsione del relativo trattamento di pensione, unitamente [#OMISSIS#] arretrati, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
In data 27.5.2015 la ricorrente ha depositato una memoria difensiva integrativa con la quale, oltre a ribadire le argomentazioni esposte nel ricorso introduttivo del giudizio, ha richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali (C.d.C. Sez. Friuli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] n. 74/2014; id. Sez. Abruzzo n. 346/2012) nei quali si evidenzia la necessità di una ricognizione della durata legale del corso di studi che non si limiti ad accertare la data in cui formalmente [#OMISSIS#] l’anno accademico. Ha affermato, in particolare, che per verificare se uno studente possa ritenersi “in corso” o meno, sia necessario far riferimento ad altri criteri, come, del resto, si evince dall’informativa I.N.P.D.A.P. n. 10 del 2000, in cui si è previsto che, pur considerandosi l'[#OMISSIS#] anno del corso legale di laurea terminato, di [#OMISSIS#], il 31 ottobre, “il diritto alla pensione ai superstiti può essere prorogato, a richiesta degli interessati e con contestuale impegno da parte degli stessi a documentare, entro il 30 giugno, l’avvenuto completamento del corso di studi [#OMISSIS#] sessione invernale sino alla scadenza del bimestre nel corso del quale si colloca il mese di febbraio”.
Non troverebbe giustificazione, per contro, la posizione [#OMISSIS#] dall’I.N.P.S. con la circolare n. 188 del 31.7.1990 ed il msg. n. 26667 del 28.11.2008, che riconosce il diritto alla proroga del trattamento di pensione per le sessioni di esami relative all'[#OMISSIS#] anno accademico, purchè entro la medesima sessione lo studente completi il proprio corso di laurea. In tal modo, infatti, viene ad aggiungersi, “ex post, una condizione eterogenea alla concedibilità del trattamento”, laddove, invece, la sussistenza dei requisiti previsti sia dall’art. 22 della L. n. 903 del 1965 che dall’art. 82 del D.P.R. n. 1092 del 1973 va accertata con riferimento ad un unico momento, ossia quello del decesso del genitore. Sulla base di tali ulteriori considerazioni, la ricorrente ha insistito per la condanna dell’Ente previdenziale alla corresponsione del trattamento pensionistico di reversibilità, unitamente [#OMISSIS#] arretrati ed [#OMISSIS#] interessi di legge.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 28.5.2015, l’I.N.P.S. ha contestato la fondatezza del ricorso, ponendo in evidenza come l’art. 82 del D.P.R. n. 1092 del 1973, nell’interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte dei conti, [#OMISSIS#] quale condizione per l’attribuzione del trattamento pensionistico di reversibilità in favore degli orfani maggiorenni iscritti all’università, il non superamento degli anni di effettiva durata del corso di laurea. Nel [#OMISSIS#] in esame, al momento della presentazione della domanda di pensione da parte della sig.ra D.S. (9.2.2013), il periodo di cinque anni previsto per il conseguimento della laurea magistrale era già trascorso, risultando l’interessata iscritta alla facoltà di giurisprudenza sin dal 2007.
A conferma della legittimità del diniego della prestazione pensionistica, l’I.N.P.S. ha richiamato il contenuto della nota operativa I.N.P.D.A.P. n. 44 del 25.11.2008 (“In applicazione dell’art. 19 del R.D. 31 agosto 1933 n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni, l’anno accademico inizia il 1novembre di ogni anno [#OMISSIS#] il 31 ottobre dell’anno successivo con esclusione implicita, pertanto, del periodo di prolungamento della sessione autunnale, eccezionalmente previsto solo al fine di consentire il sostenimento degli esami di profitto e di laurea e da riferirsi, in ogni [#OMISSIS#], all’anno accademico appena conclusosi. In sostanza la durata dell’anno accademico non viene prolungata fino al [#OMISSIS#] delle ulteriori sessioni di esame, ma, secondo l’ordinamento universitario, gli esami sostenuti in tali sessioni possono ritenersi come validamente superati nell’anno accademico concluso il 31 ottobre dell’anno precedente”).
L’Ente previdenziale ha peraltro osservato come in una recente sentenza di questa Corte sia stato affermato che “la [#OMISSIS#] sembra stabilire con estrema chiarezza che la pensione di reversibilità – indiretta spetti fino al [#OMISSIS#] dell'[#OMISSIS#] anno di corso, il 31 ottobre, mentre, di conseguenza, gli anni “fuori corso” non sono utili per la pensione ai superstiti” (C.d.C., Sez. Veneto n. 30/2015). Sulla base di tali considerazioni l’I.N.P.S. ha concluso per la reiezione del ricorso, con rifusione di spese e compensi di lite.
All’udienza del 10 giugno 2015, la sig.ra D.S., interpellata dal [#OMISSIS#], ha dichiarato di aver conseguito il diploma di laurea magistrale in data 11.11.2013. Con provvedimento istruttorio assunto [#OMISSIS#] stessa udienza, è stato ordinato alla ricorrente di produrre la documentazione attestante gli esami sostenuti dal 31.10.2012 al conseguimento della laurea magistrale, autorizzandosi, nel contempo, le parti a produrre memorie difensive integrative in vista dell’udienza di discussione, fissata per il 23.9.2015. In data 14.7.2015 la ricorrente ha depositato in Segreteria copia del libretto universitario con il dettaglio degli esami sostenuti.
Con note difensive depositate in data 23.9.2015, l’I.N.P.S. ha ribadito la correttezza della posizione [#OMISSIS#] in merito alla domanda di pensione formulata dalla D.S., osservando come la documentazione acquisita [#OMISSIS#] atti dimostri che il diploma di laurea non è stato conseguito [#OMISSIS#] c.d. sessione straordinaria: in siffatto contesto, sarebbe del tutto irrilevante ogni valutazione circa la possibilità di ricondurre tale sessione alla durata del corso legale di studi. Richiamata la previsione di cui all’art. 82 del D.P.R. n. 1092 del 1973 e ribadita la mancanza dei presupposti richiesti per l’accesso al trattamento di pensione, l’I.N.P.S. ha insistito per la reiezione del ricorso, con rifusione di spese e compensi di giudizio.
Con note difensive depositate il 31.8.2015, la sig.ra D.S., richiamato il contenuto dei precedenti scritti difensivi, ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti. Ha osservato, in particolare, che ove si seguisse l’interpretazione contenuta nel msg. dell’I.N.P.S. n. 26667 del 2008, dovrebbe ritenersi soddisfatto almeno uno dei requisiti ivi arbitrariamente introdotti (esami di profitto ovvero la laurea ovvero il diploma), per aver sostenuto l’esame di procedura penale in data 1.2.2013.
Ha poi richiamato le considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale [#OMISSIS#] sentenza n. 406/1994 circa l’irragionevolezza della richiamata normativa pensionistica, soggiungendo che in data 19.11.2001 è stato presentato un disegno di legge, ancora da vagliare, che prevederebbe la rimozione del requisito della durata legale del corso di studi. Nel ricordare i requisiti previsti per l’accesso alla prestazione pensionistica (artt. 22 della L. n. 903 del 1965 e 82 del D.P.R. n. 1092 del 1973), da verificarsi in un unico momento, ossia quello del decesso del genitore, la ricorrente ha ribadito l’illegittimità del diniego opposto dall’I.N.P.S., insistendo per la condanna dell’Ente previdenziale al pagamento della pensione di reversibilità, con gli arretrati e gli accessori di legge.
All’udienza del 23 settembre 2015 l’avv. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] per la ricorrente e l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per l’I.N.P.S, si sono riportati ai rispettivi atti defensionali. La causa è stata quindi decisa, mediante lettura del dispositivo in pubblica udienza, sulla base delle argomentazioni in diritto che si [#OMISSIS#] di seguito ad esporre.
Considerato in
Motivi della decisione
Con il ricorso in epigrafe la sig.ra R.P.D.S., orfana del dott. S.D.S., ha convenuto in giudizio l’I.N.P.S., nonché la sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in proprio e quale esercente la potestà genitoriale nei confronti dei minori C.D.S., M.C.D.S. e R.D.S. ([#OMISSIS#] qualità di controinteressati), al fine di vedersi riconoscere il trattamento di pensione previsto dagli artt. 82 del D.P.R. n. 1092 del 1973 e 22 della L. n. 903 del 1965.
Ad avviso della ricorrente, ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico andrebbe verificata, al momento del decesso del genitore, la condizione di studente universitario “in corso”, [#OMISSIS#] restando il limite anagrafico previsto per l’erogazione della prestazione (26 anni) e l’incompatibilità del trattamento pensionistico con lo svolgimento di un’ attività lavorativa retribuita. Con specifico riferimento alla condizione di studente universitario, la documentazione versata in atti comproverebbe che la ricorrente è stata iscritta all’ anno accademico 2012/2013, come “fuori corso”, solo dal 28.3.2013, al [#OMISSIS#] della sessione di laurea straordinaria conclusasi il 27.3.2013; il che varrebbe a dimostrare che, alla data del decesso del genitore (27.11.2012), la sig.ra D.S. era una studentessa universitaria “in corso”.
Per contro, va rilevato che l’I.N.P.S. ha negato il trattamento pensionistico di reversibilità sul presupposto che alla data del decesso del genitore della sig.ra D.S. (27.11.2012) si era appena concluso (31.10.2012) il [#OMISSIS#] anno del corso di laurea magistrale in giurisprudenza, al quale la stessa risultava iscritta dall’anno accademico 2007/2008.
[#OMISSIS#] comunicazione di diniego l’Ente previdenziale ha evidenziato che, in applicazione dell’art. 19 del R.D. 31 agosto 1933 n. 1592 e s.m.i., l’anno accademico inizia il 1 novembre di ogni anno per terminare il 31 ottobre dell’anno successivo, con esclusione del periodo di prosecuzione della sessione autunnale sino al mese di febbraio (o successivi), eccezionalmente previsto al solo fine di permettere il sostenimento degli esami di profitto e di laurea e da riferirsi, in ogni [#OMISSIS#], all’anno accademico appena conclusosi, al [#OMISSIS#] del quale viene meno lo status di studente universitario.
Così sinteticamente delineate le contrapposte argomentazioni difensive, va osservato che la materia è regolata dall’ art. 22 della L. n. 603 del 1965 e s.m.i., che riconosce il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità ai figli superstiti studenti universitari che risultino a carico dei genitori al momento del decesso di questi e non prestino lavoro retribuito, “per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26 anno di età”, nonché dall’art. 82 del D.P.R. n. 1092 del 1973, ai sensi del quale la pensione di riversibilità spetta, tra gli altri, “[#OMISSIS#] orfani minorenni del dipendente civile o militare di cui al primo comma dell’art. 81”, con la precisazione che “sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età”.
Per completezza espositiva deve rilevarsi che l’I.N.P.S., con circolare n. 188/1990, aveva previsto, limitatamente ai superstiti degli iscritti alla gestione A.G.O., che lo studente iscritto all'[#OMISSIS#] anno del corso di studi potesse beneficiare della proroga del periodo di corresponsione della pensione ai superstiti “sino alla scadenza del bimestre nel corso del quale si colloca il mese di febbraio”, a condizione che entro il medesimo [#OMISSIS#] venisse completato il corso di laurea. Si prevedeva, a tal fine, che all’atto della richiesta di proroga i richiedenti si impegnassero “a documentare, entro il 30 giugno, l’avvenuto completamento del corso di studi [#OMISSIS#] sessione invernale, con l’avvertenza che in mancanza di tale documentazione l’Istituto procederà all’immediato recupero delle somme erogate per il periodo di proroga”.
Nell’intento di adeguare tali direttive alla riforma dell’ordinamento universitario introdotta con il D.M. n. 509 del 1999, l’I.N.P.S. ha disposto che la proroga del diritto alla pensione di reversibilità, per i figli studenti universitari iscritti all'[#OMISSIS#] anno del corso di studi e rientranti nel nuovo ordinamento, può essere concessa, a richiesta degli interessati, limitatamente alla durata delle sessioni di esami che si svolgono fino al 30 aprile successivo al [#OMISSIS#] dell’anno accademico, sempre a condizione che entro tale data lo studente completi il proprio corso di laurea (msg. n. 26667/2008).
L’I.N.P.D.A.P., invece, alla stregua delle disposizioni impartite della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P., ha ritenuto di non doversi conformare all’orientamento espresso dall’I.N.P.S., sul rilievo che “l’anno accademico inizia il 1 novembre di ogni anno e [#OMISSIS#] il 31 ottobre dell’anno successivo, con esclusione implicita, pertanto, del periodo di prolungamento della sessione autunnale, eccezionalmente previsto solo al fine di consentire il sostenimento degli esami di profitto e di laurea, e da riferirsi, in ogni [#OMISSIS#], all’anno accademico appena conclusosi” (nota operativa I.N.P.D.A.P. n. 44 del 25.11.2008).
Deve, infine, rilevarsi come nell’informativa I.N.P.D.A.P. n. 10 del 2000 si preveda che, pur considerandosi l'[#OMISSIS#] anno del corso legale di laurea terminato, di [#OMISSIS#], il 31 ottobre, “il diritto alla pensione ai superstiti può essere prorogato, a richiesta degli interessati e con contestuale impegno da parte degli stessi a documentare, entro il 30 giugno, l’avvenuto completamento del corso di studi [#OMISSIS#] sessione invernale sino alla scadenza del bimestre nel corso del quale si colloca il mese di febbraio”.
Così sinteticamente delineato il quadro normativo e delle istruzioni applicative adottate dagli Enti di previdenza, ritiene questo [#OMISSIS#] che in un approccio metodologico il più possibile aderente ai riferimenti normativi in materia di ordinamento universitario, la locuzione “per tutta la durata del corso legale di studi”, non può che interpretarsi in relazione all’ art. 19 del R.D. 31.8.1933 n. 1592, secondo cui “l’anno accademico comincia il 1 novembre e [#OMISSIS#] il 31 ottobre dell’anno successivo”. Sulla base di tale richiamo normativo, da ritenersi prevalente su previsioni di carattere regolamentare aventi finalità diverse (ad es., esonero dal pagamento delle tasse di iscrizione universitaria per gli studenti che intendano laurearsi [#OMISSIS#] sessione straordinaria), deve pervenirsi alla conclusione che, per la sig.ra D.S., iscrittasi al primo anno del corso di laurea magistrale in giurisprudenza il 1 novembre 2007, la durata del corso legale di studi universitari, articolato su cinque anni, sia cessata alla data del 31 ottobre 2012.
Reputa questo [#OMISSIS#] che l’introduzione, nell’ordinamento universitario, della c.d. sessione straordinaria, che consente [#OMISSIS#] studenti di sostenere gli esami di profitto e di laurea in un periodo delimitato che si colloca oltre il [#OMISSIS#] dell’anno accademico di riferimento, non abbia determinato una “prosecuzione” ex lege dello stesso, né tanto meno, un’ estensione della durata del corso legale di studi per il conseguimento della laurea magistrale. Tale sessione, infatti, viene a configurarsi come una misura agevolativa che consente [#OMISSIS#] studenti di sostenere gli esami al di fuori delle sessioni ordinarie e di conseguire il diploma di laurea senza doversi iscrivere al nuovo anno accademico.
Trattasi, dunque, di un’ agevolazione che non incide sulla “durata del corso legale di studi”, la quale, evidentemente, [#OMISSIS#] quella prevista dal piano di studi della facoltà universitaria, terminando al 31 ottobre dell'[#OMISSIS#] anno accademico del corso di studi universitari. Del resto, la stessa collocazione temporale della sessione straordinaria – notoriamente non strettamente contigua al [#OMISSIS#] dell’anno accademico di riferimento – fa sì che la stessa venga a configurarsi come una “finestra”, temporalmente delimitata, nell’ambito della quale gli studenti universitari sono ammessi a sostenere gli esami di profitto e di laurea.
Occorre, altresì, evidenziare come per la ricorrente non sussistano i presupposti per potersi accedere a quell’ interpretazione della [#OMISSIS#] – sostenuta da una parte della giurisprudenza – che, in via estensiva, riconosce la fruizione del beneficio pensionistico, oltre il 31 ottobre dell'[#OMISSIS#] anno accademico e fino all'[#OMISSIS#] sessione d’esame, all’orfano universitario che “debba sostenere l’esame di laurea, portando così a compimento il proprio corso di studi entro la durata legale prevista dal relativo ordinamento” e cioè entro l'[#OMISSIS#] sessione dell'[#OMISSIS#] anno accademico (C.d.C., Sez. Abruzzo n. 346/2012 e, negli stessi termini, C.d.C., Sez. Friuli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] n. 74/2014).
Osta all’applicazione di tale indirizzo ermeneutico la circostanza che la D.S. non ha conseguito il diploma di laurea magistrale [#OMISSIS#] sessione straordinaria dell’anno accademico 2011/2012, ma solo nel mese di novembre 2013, quando, terminato il corso legale di studi, era iscritta all’anno accademico 2012/2013 (primo anno fuori corso). In siffatto contesto, avuto riguardo alla decorrenza degli effetti dell’iscrizione universitaria all’anno accademico 2012/2013 (1.11.2012), non è revocabile in dubbio che l’arco temporale compreso tra il 1 novembre 2012 ed il 27.3.2013 debba considerarsi parte integrante dell’anno accademico 2012/2013, collocandosi oltre il quinquennio previsto quale durata del corso legale di laurea magistrale in giurisprudenza.
Da [#OMISSIS#], non sembra inutile rilevare che, [#OMISSIS#] fattispecie in esame, l’eventuale riconoscimento della pensione di reversibilità in favore della D.S., avrebbe comportato, in sede di verifica, ex post, dei requisiti necessari per poter beneficiare del trattamento pensionistico ed a seguito dell’ accertamento dell’ iscrizione all’anno accademico 2012/2013, il doveroso recupero, da parte dell’Ente previdenziale, delle somme erogate oltre il [#OMISSIS#] dell'[#OMISSIS#] anno del corso legale di studi universitari (31.10.2012).
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, il ricorso in epigrafe va respinto in quanto non sorretto da adeguato fondamento giuridico. Considerata la natura della controversia e tenuto conto della complessità e della controvertibilità delle questioni trattate, si ravvisano i presupposti per disporre l’ integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Friuli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, respinge il ricorso in epigrafe; dichiara l’integrale compensazione delle spese di lite.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Trieste [#OMISSIS#] pubblica udienza del 23 settembre 2015.
Depositata in Cancelleria 23 settembre 2015.