Corte dei conti reg., Lazio, 24 agosto 2017, n. 221

Riscatto corso di laurea – Ricongiunzione dei contributi

Data Documento: 2017-08-24
Area: Giurisprudenza
Massima

È da escludersi un contrasto fra il primo comma dell’art. 13 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, il quale subordina l’ammissibilità del riscatto del periodo di durata legale del corso di laurea alla circostanza che il possesso della laurea stessa abbia costituito “[…] condizione necessaria per l’ammissione in servizio […]” del dipendente che richieda il riscatto, e l’art. 2 l. 7 febbraio 1979, n. 29, che consente al lavoratore di “[…] chiedere in qualsiasi momento […] la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all’atto della domanda […] di tutti i periodi di contribuzione […] dei quali sia titolare”. Dunque, il dipendente pubblico, dopo che aveva ottenuto presso l’INPS il riscatto di quel periodo di studi, risulta pienamente legittimato a ricongiungere verso l’INPDAP anche l’ulteriore contribuzione scaturente dal riscatto stesso.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO
in persona del [#OMISSIS#] monocratico [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria della Sezione con il n. 72267,
PROPOSTO DA
E. G., nata a Omissis il Omissis e residente a Omissis in Omissis n. 15, codice fiscale Omissis, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (del foro di Omissis), nonché elettivamente domiciliata a Roma in via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] n. 64 presso lo studio del difensore stesso;
CONTRO
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATA, in persona del [#OMISSIS#] pro tempore, domiciliato a Macerata in [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Veneto n. 5 presso la sede dell’Accademia stessa, non costituito;
E CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del [#OMISSIS#] pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati presso il tribunale di Roma), nonché elettivamente domiciliato a Roma in via [#OMISSIS#] Beccaria n. 29 presso l’Avvocatura centrale dell’INPS stesso;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con ricorso notificato all’Accademia di Belle Arti di Macerata (d’ora in poi soltanto: l’Accademia) e all’INPS tra il 2 e il 7 gennaio 2013, nonché depositato presso questa Sezione il 3 di quello stesso mese, G. E., già docente presso l’Accademia stessa sino al 1 novembre 1993, ha lamentato che ai fini della pensione poi attribuitale dall’INPDAP non era stato computato il periodo di durata legale del corso di laurea: periodo di cui la E. dapprima aveva operato il riscatto presso l’INPS e poi chiesto la ricongiunzione verso l’INPDAP. Tuttavia quest'[#OMISSIS#] era stata negata dall’Accademia: perché, alla data in cui l’odierna ricorrente era stata collocata a riposo, il possesso del diploma di laurea non era indispensabile in riferimento alle mansioni svolte dalla E. presso l’Accademia e, quindi, ex art. 13 del D.P.R. n. 1092 del 1973 risultava irrilevante il riscatto di quel periodo di studi.
A detrimento di tale argomentazione l’odierna ricorrente ha sottolineato che il riscatto in questione era stato effettuato presso l’INPS; e che quindi, vista l’assenza di alcun discrimine in proposito nell’art. 2 della L. n. 29 del 1979, risultava legittimo ricongiungere in una diversa gestione previdenziale qualsiasi contributo che un dato lavoratore vantasse presso l’INPS. A suffragio di questa tesi la E. ha richiamato copiosa giurisprudenza di questa Corte. E, conclusivamente, ha domandato che nei confronti delle due PP.AA. convenute venisse accertato il suo diritto alla ricongiunzione dei contributi derivanti dal riscatto della laurea, con conseguente ricostruzione della sua complessiva posizione previdenziale e pagamento dei maggiori ratei pensionistici in suo favore.
2. Con comparsa depositata il 17 marzo 2017 si è costituito l’INPS, ricordando la propria veste di ordinatore secondario nell’ambito del procedimento pensionistico ed eccependo in buona misura il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito detto resistente ha sostanzialmente condiviso il diniego che l’Accademia aveva opposto alla E. ed ha eccepito, comunque, la prescrizione quinquennale.
Invece l’Accademia, pur ritualmente notiziata (il 15 febbraio 2017) anche della fissazione dell’udienza di discussione, svoltasi il 27 marzo successivo, è rimasta contumace. A quell’udienza la causa è stata discussa dalle parti e, all’esito della [#OMISSIS#] di consiglio immediatamente successiva, questo [#OMISSIS#] ha dato lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.
3. A partire dalla sentenza n. 279/1999 emessa dalla Terza sezione giurisdizionale centrale d’appello, l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte è nel senso di escludere un contrasto fra il primo comma dell’art. 13 del D.P.R. n. 1092 del 1973, il quale subordina l’ammissibilità del riscatto del periodo di durata legale del corso di laurea alla circostanza che il possesso della laurea stessa abbia costituito “… condizione necessaria per l’ammissione in servizio …” del dipendente che richieda il riscatto; e l’art. 2 della L. n. 29 del 1979, che consente al lavoratore di “… chiedere in qualsiasi momento … la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all’atto della domanda … di tutti i periodi di contribuzione … dei quali sia titolare”.
Dunque l’odierna ricorrente, dopo che aveva ottenuto presso l’INPS (ossia presso la gestione per i lavoratori privati, presso la quale all’epoca del riscatto lei vantava una contribuzione) il riscatto di quel periodo di studi, risultava pienamente legittimata a ricongiungere verso l’INPDAP anche l’ulteriore contribuzione scaturente dal riscatto stesso.
4. Pertanto la pensione della E. va nuovamente liquidata, avuto riguardo alla maggior entità di contributi che lei aveva diritto a veder ricongiunti presso l’INPDAP. Tale incombente compete all’Accademia, mentre l’INPS dovrà poi dare esecuzione al provvedimento di riliquidazione che avrà emesso la P.A. maceratese.
Peraltro, poiché il soggetto obbligato al materiale pagamento della pensione è l’INPS, era quest'[#OMISSIS#] a dover esser costituito in mora dall’odierna ricorrente, pretendendo il pagamento dei maggiori ratei pensionistici che sarebbero scaturiti dalla più cospicua contribuzione da lei rivendicata. Invece, anteriormente al ricorso mediante cui è stato introdotto l’odierno giudizio, nessun atto interruttivo la E. ha documentato di aver rivolto all’INPS. E poiché a quest'[#OMISSIS#] quel medesimo ricorso è stato notificato il 2 gennaio 2013, va considerato estinto per prescrizione il credito attoreo concernente maggiori ratei pensionistici che risalgano oltre un quinquennio a ritroso rispetto a quella medesima data.
5. Infine le spese di lite [#OMISSIS#] poste a carico esclusivamente dell’Accademia, quale esclusiva autrice dell’illegittimo diniego di ricongiunzione censurato nell’odierno giudizio; mentre risulta equo compensare tali spese fra l’odierna ricorrente e l’INPS.
Inoltre, poiché la maggior pensione qui attribuita alla E. è destinata a perpetuarsi [#OMISSIS#] natural [#OMISSIS#], appare giustificato liquidare tali spese in 3.000 Euro, oltre al rimborso del 15% per spese generali, al contributo previdenziale forense e all'[#OMISSIS#].
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n. 72267:
1) dichiara il diritto di G. E. alla riliquidazione della pensione riferita alla gestione INPDAP, tenendo conto anche della contribuzione concernente il periodo, oggetto di riscatto presso l’INPS, di durata legale del corso di laurea;
2) condanna l’INPS a pagare alla E. i maggiori ratei pensionistici derivanti dalla suddetta riliquidazione, con decorrenza dal 2 gennaio 2008 e con l’aggiunta degli interessi legali (ovvero, se eccedente rispetto a questi ultimi, della rivalutazione monetaria) su ciascuno di quei ratei;
3) condanna l’​Accademia di Belle Arti di Macerata a pagare alla E. le spese di lite, liquidate in Euro 3.000 (tremila), oltre al rimborso del 15% per spese generali, al contributo previdenziale forense e all'[#OMISSIS#];
4) compensa integralmente le spese di lite tra la E. e l’INPS;
5) fissa in sessanta giorni il [#OMISSIS#] per il deposito della presente sentenza.
Così deciso a Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del 27 marzo 2017.
Depositata in Cancelleria 24 agosto 2017.